§ 58.11.5 – D.M. 28 maggio 2001, n. 295.
Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.11 lavoro autonomo
Data:28/05/2001
Numero:295


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Soggetti beneficiari.
Art. 3.  Domanda di ammissione alle agevolazioni.
Art. 4.  Procedimento di valutazione delle domande.
Art. 5.  Deliberazione di ammissione alle agevolazioni.
Art. 6.  Attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.
Art. 7.  Mutuo agevolato.
Art. 8.  Spese di investimento ammissibili.
Art. 9.  Spese di gestione ammissibili.
Art. 10.  Divieto di cessione dei contributi.
Art. 11.  Verifica delle spese effettuate.
Art. 12.  Vincoli sull'attività e sugli investimenti.
Art. 13.  Controlli e revoca delle agevolazioni.
Art. 14.  Soggetti beneficiari.
Art. 15.  Benefici finanziari per gli investimenti.
Art. 16.  Modalità di erogazione dei contributi per gli investimenti.
Art. 17.  Benefici finanziari per la gestione.
Art. 18.  Modalità di erogazione dei contributi alle spese di gestione.
Art. 19.  Benefici reali.
Art. 20.  Soggetti beneficiari.
Art. 21.  Benefici finanziari per gli investimenti.
Art. 22.  Modalità di erogazione dei contributi per gli investimenti.
Art. 23.  Benefici finanziari per la gestione.
Art. 24.  Modalità di erogazione dei contributi alle spese di gestione.
Art. 25.  Benefici reali.
Art. 26.  Soggetti beneficiari.
Art. 27.  Benefici finanziari per gli investimenti.
Art. 28.  Modalità di erogazione dei benefici per gli investimenti.
Art. 29.  Benefici finanziari per la gestione.
Art. 30.  Modalità di erogazione dei contributi alle spese di gestione.
Art. 31.  Benefici reali.
Art. 32.  Disposizioni transitorie.
Art. 33.  Abrogazioni.
Articolo 1.  Premesse ed allegati.
Articolo 2.  Condizioni generali.
Articolo 3.  Spese ammesse e ammontare delle agevolazioni.
Articolo 4.  Restituzione di somme.
Articolo 5.  Clausola risolutiva.
Articolo 6.  Atti aggiuntivi.
Articolo 7.  Durata.
Articolo 8.  Elezione di domicilio.
Articolo 9.  Foro competente.
Articolo 10.  Spese.
Articolo 11.  Trattamento tributario.
Articolo 12.  Informativa trattamento dati personali.


§ 58.11.5 – D.M. 28 maggio 2001, n. 295.

Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego.

(G.U. 19 luglio 2001, n. 166).

 

Capo I

Disposizioni comuni

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Nel presente regolamento l'espressione:

     a) "decreto legislativo" indica il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2000, n. 156;

     b) "Sviluppo Italia" indica la società Sviluppo Italia S.p.a. di cui all'articolo 23 del decreto legislativo;

     c) "territori agevolati" indica i territori indicati all'articolo 14 del decreto legislativo, nei quali sono applicabili le misure incentivanti di cui al presente regolamento;

     d) "progetto" indica il documento tecnico in cui è descritta l'idea di impresa, sono pianificate le scelte strategiche e operative necessarie a realizzarla, è dimostrata la fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e la sua redditività economica;

     e) "de minimis" indica la regola di diritto comunitario di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 010 del 12 gennaio 2001. L'importo fissato quale soglia de minimis è attualmente pari a 100.000 euro nell'arco di tre anni, decorrenti dalla concessione del primo aiuto de minimis e comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato alla stessa impresa a tale titolo;

     f) "tasso di riferimento" indica il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

     g) "franchising" indica un accordo che comporta la licenza di un insieme di diritti di proprietà immateriale che riguardano in particolare marchi o insegne e know-how, per l'uso e la distribuzione di beni o servizi. Oltre alla licenza dei diritti di proprietà immateriale, l'affiliante ("franchisor") fornisce all'affiliato ("franchisee"), durante il periodo di vigenza dell'accordo, un'assistenza tecnica o commerciale: licenza e assistenza formano parte integrante della formula commerciale oggetto del franchising;

     h) "microimpresa" indica l'impresa che, nel rispetto dei limiti di indipendenza, di fatturato e di totale di bilancio fissati per la piccola impresa, occupa un numero di dipendenti non superiore a dieci, come previsto dalla raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, n. 280/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 107 del 30 aprile 1996.

 

          Art. 2. Soggetti beneficiari.

     1. I titolari delle ditte individuali e le persone fisiche socie delle società beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente regolamento non possono essere, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo intercorrente tra tale data ed i cinque anni successivi alla data della delibera di ammissione alle agevolazioni medesime, né titolari di quote od azioni di altre società beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto legislativo, al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, né titolari delle ditte individuali di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

     2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta la revoca delle agevolazioni eventualmente concesse.

     3. I soggetti beneficiari non devono aver iniziato l'attività al momento della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

 

          Art. 3. Domanda di ammissione alle agevolazioni.

     1. La domanda di ammissione agli incentivi in favore dell'autoimpiego è redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

     2. Nel caso di persona fisica, anche titolare di ditta individuale, per le misure di cui ai capi II e IV, il richiedente deve presentare, su invito di Sviluppo Italia, la seguente documentazione:

     a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;

     b) certificato di residenza storico-anagrafico o dichiarazione sostitutiva di essere stato residente alla data del 1° gennaio 2000 nei territori agevolati;

     c) dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di non occupazione di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo;

     d) dichiarazione sostituiva di certificazione di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 1.

     3. Nel caso di società di persone per la misura di cui al capo III o di società per la misura di cui al capo IV il richiedente deve presentare, su invito di Sviluppo Italia, la seguente documentazione:

     a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto societario;

     b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nella quale il legale rappresentante della società richiedente dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della società è ubicata nei territori agevolati, che la compagine sociale è costituita per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo e che la società non è titolare di quote o azioni di altre società o ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi del decreto legislativo o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 1;

     c) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da parte di ogni socio la cui partecipazione sociale, numerica e di quote, concorre ad integrare la quota di partecipazione societaria di almeno la metà dei soggetti aventi i requisiti di residenza e di non occupazione di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo, nella quale si attesta la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2;

     d) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da parte di ogni socio persona fisica, attestante lo stato di cui alla lettera d) del comma 2.

     4. La domanda e la relativa documentazione è presentata a Sviluppo Italia a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Le domande presentate secondo altre modalità o incomplete non saranno prese in esame e Sviluppo Italia ne darà comunicazione scritta agli interessati.

     5. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità Sviluppo Italia può richiedere informazioni aggiuntive anche alle camere di commercio, alle pubbliche amministrazioni, agli ordini professionali e ad altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.

 

          Art. 4. Procedimento di valutazione delle domande.

     1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte di Sviluppo Italia e sottoposte ad un esame istruttorio articolato in due fasi:

     a) una fase preliminare, diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge attraverso l'esame della domanda e della documentazione di cui all'articolo 3;

     b) una fase successiva, durante la quale le domande esaminate con esito positivo sono sottoposte ad un processo selettivo di orientamento/valutazione, inteso a verificare, in primo luogo, l'attendibilità professionale dei richiedenti in rapporto alla propria idea di autoimpiego, la coerenza e la fattibilità dell'idea stessa e ad individuare la misura incentivante applicabile e, successivamente, la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa.

     2. Nella valutazione delle domande di ammissione Sviluppo Italia si attiene ai criteri e agli indirizzi stabiliti dal CIPE.

     3. Nel caso delle misure in favore dell'autoimpiego in franchising Sviluppo Italia tiene anche conto della sostenibilità delle iniziative attraverso l'impegno di soggetti franchisors accreditati presso di essa. A tale scopo Sviluppo Italia valuta preliminarmente le formule proposte dai franchisors interessati, sulla base dell'effettivo trasferimento di know-how nei confronti dei soggetti beneficiari nel rispetto dei principi fissati dalla Commissione europea.

     4. La mancata partecipazione dei richiedenti alle attività previste per gli approfondimenti istruttori di cui al comma 1, lettera b), senza giustificato motivo è causa di decadenza della domanda.

 

          Art. 5. Deliberazione di ammissione alle agevolazioni.

     1. All'esito del procedimento istruttorio di cui all'articolo 4, Sviluppo Italia delibera l'ammissione alle agevolazioni richieste o il rigetto della domanda, dandone comunicazione scritta agli interessati.

     2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, la misura incentivante riconosciuta ed i benefici concessi, indica la natura de minimis dell'agevolazione e stabilisce le spese ammesse, i tempi per l'attuazione dell'iniziativa e le caratteristiche del piano di ammortamento del mutuo agevolato.

 

          Art. 6. Attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.

     1. Per l'attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito contratto, con il quale sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il concedente le agevolazioni ed il beneficiario medesimo, secondo le clausole essenziali riportate nello schema di cui all'allegato 2 al presente regolamento. La violazione delle clausole contrattuali costituisce causa di revoca delle agevolazioni concesse.

     2. Le agevolazioni possono essere cumulate con altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente entro i limiti consentiti dall'applicazione della regola de minimis. A tal fine il beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti ricevuti a titolo de minimis.

 

          Art. 7. Mutuo agevolato.

     1. L'ammontare del mutuo agevolato, il tasso di interesse e la durata del piano di ammortamento sono determinati in sede di ammissione ai benefici entro i limiti consentiti dall'applicazione del de minimis.

     2. Il mutuo agevolato è posto in ammortamento dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'erogazione del saldo del capitale mutuato. Per il periodo di preammortamento sono dovuti gli interessi sulle somme effettivamente erogate nella misura del tasso agevolato.

     3. Il tasso di interesse sulle operazioni di mutuo agevolato relative alle misure di cui ai capi II e III è pari al trenta per cento del tasso di riferimento vigente alla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. Per la misura di cui al capo IV il tasso di interesse è pari al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione alle agevolazioni, ridotto in misura compatibile con il limite de minimis.

     4. Il beneficiario provvede al rimborso del mutuo mediante rate trimestrali costanti posticipate, da versare entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ogni rata.

     5. In caso di ritardo nei versamenti viene applicato sulla somma dovuta un interesse di mora pari all'intero tasso di riferimento vigente alla data di scadenza della rata non pagata. In tal caso Sviluppo Italia può sospendere le erogazioni delle agevolazioni in corso.

     6. In caso di investimenti realizzati in misura inferiore a quella prevista nel progetto approvato, l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     7. I beneficiari dei mutui agevolati già concessi ai sensi dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in regola con le modalità di restituzione previste dal piano di ammortamento, possono chiedere, entro il termine che sarà loro comunicato da Sviluppo Italia, la rideterminazione del piano di ammortamento con l'applicazione dei criteri di cui al comma 4.

 

          Art. 8. Spese di investimento ammissibili.

     1. Per la realizzazione del progetto approvato sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute successivamente alla data della deliberazione di ammissione e regolarmente documentate, concernenti le seguenti voci:

     a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;

     b) beni immateriali ad utilità pluriennale;

     c) ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi.

     2. I beni e le opere di cui al comma 1 devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo e strettamente funzionali all'esercizio dell'attività. Le attrezzature, i macchinari e i beni strumentali devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di lavoro autonomo o di microimpresa le attrezzature e macchinari possono essere anche usati purché non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

 

          Art. 9. Spese di gestione ammissibili.

     1. Sono ammissibili al contributo di cui agli articoli 17, 23 e 29 le spese, al netto dell'IVA, sostenute successivamente alla data della deliberazione di ammissione e regolarmente documentate, concernenti le seguenti voci:

     a) materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo;

     b) utenze e canoni di locazione per immobili;

     c) oneri finanziari;

     d) prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati;

     e) prestazioni di servizi, solo nei casi di microimpresa e di franchising.

     2. Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci:

     a) oneri relativi al mutuo agevolato di cui all'articolo 7;

     b) stipendi e salari;

     c) tasse, imposte e oneri contributivi.

 

          Art. 10. Divieto di cessione dei contributi.

     1. I contributi di cui all'articolo 15, lettere a) e b), del decreto legislativo non possono essere ceduti da parte dei beneficiari. E' consentito il rilascio di procure all'incasso in favore di banche e di intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in relazione ad anticipazioni connesse alla realizzazione dell'iniziativa agevolata.

 

          Art. 11. Verifica delle spese effettuate.

     1. Sviluppo Italia può chiedere al beneficiario tutti gli elementi informativi e i documenti utili per verificare le spese da esso sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.

     2. Sulla base della documentazione giustificativa di spesa presentata dal beneficiario per la richiesta di erogazione dei contributi concessi, Sviluppo Italia effettua il controllo delle spese sostenute e documentate ed accerta sia la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, sia il rispetto degli obblighi stabiliti nel contratto.

     3. Successivamente all'accreditamento dei contributi, del mutuo agevolato o delle anticipazioni finanziarie, Sviluppo Italia effettua accertamenti per verificare l'effettiva destinazione delle somme erogate alle finalità previste dal progetto approvato e dalla deliberazione di ammissione alle agevolazioni, subordinando all'esito positivo dei controlli le erogazioni successive.

     4. L'utilizzo delle somme per finalità diverse da quelle previste dalla delibera di ammissione comporta la revoca delle agevolazioni concesse e la restituzione da parte del beneficiario delle somme percepite.

 

          Art. 12. Vincoli sull'attività e sugli investimenti.

     1. L'attività prevista nel progetto approvato deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.

     2. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni e comunque fino all'estinzione del mutuo.

     3. La sede legale, amministrativa ed operativa della società deve essere mantenuta nei territori agevolati per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.

     4. Gli statuti delle società devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.

     5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la revoca delle agevolazioni concesse.

 

          Art. 13. Controlli e revoca delle agevolazioni.

     1. Sviluppo Italia ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche dirette ad accertare la permanenza in capo ai beneficiari dei requisiti di legge.

     2. Nel caso in cui i requisiti siano venuti meno ovvero negli altri casi previsti dalle disposizioni del decreto legislativo e del presente regolamento, Sviluppo Italia delibera la revoca delle agevolazioni concesse e provvede, con criteri di economicità, al recupero dei contributi erogati.

 

Capo II

Misure in favore del lavoro autonomo

 

          Art. 14. Soggetti beneficiari.

     1. Sono ammessi ai benefici di cui al presente capo i soggetti indicati all'articolo 17 del decreto legislativo.

 

          Art. 15. Benefici finanziari per gli investimenti.

     1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono concedibili per l'acquisto documentato di beni di investimento nelle seguenti forme e misure:

     a) contributo a fondo perduto nella misura del sessanta per cento del valore degli investimenti ammessi e comunque per un importo non superiore a trenta milioni di lire;

     b) mutuo agevolato, restituibile in cinque anni con le modalità di cui all'articolo 7, nella misura del quaranta per cento del valore degli investimenti ammessi e comunque per un importo non superiore a venti milioni di lire.

 

          Art. 16. Modalità di erogazione dei contributi per gli investimenti.

     1. Il beneficiario può chiedere, successivamente alla stipula del contratto, un'anticipazione in misura non superiore al trenta per cento dell'ammontare dei contributi concessi in conto investimenti.

     2. Effettuati gli investimenti, il beneficiario può chiedere l'erogazione a saldo dei contributi, presentando la documentazione prevista dal contratto.

     3. L'erogazione a saldo ha luogo a seguito dell'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11.

 

          Art. 17. Benefici finanziari per la gestione.

     1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo sono concedibili nella misura di dieci milioni di lire per il primo anno di attività.

 

          Art. 18. Modalità di erogazione dei contributi alle spese di gestione.

     1. Il beneficiario può chiedere, successivamente alla stipula del contratto, un'anticipazione in misura non superiore al quaranta per cento dell'importo dei contributi concessi in conto gestione. L'anticipazione è erogata su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvio dell'attività.

     2. L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11.

 

          Art. 19. Benefici reali.

     1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo, finalizzate all'assistenza al beneficiario in materie tecnico-gestionali nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, sono concedibili per un periodo massimo di un anno.

 

Capo III

Misure in favore dell'autoimpiego in forma di microimpresa

 

          Art. 20. Soggetti beneficiari.

     1. Sono ammessi ai benefici di cui al presente capo i soggetti indicati all'articolo 19 del decreto legislativo.

 

          Art. 21. Benefici finanziari per gli investimenti.

     1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, sono concesse per l'acquisto documentato di beni di investimento e sono determinate nei limiti consentiti dall'applicazione della regola de minimis.

     2. Il mutuo ha una durata non superiore a sette anni ed è restituito con le modalità indicate all'articolo 7.

 

          Art. 22. Modalità di erogazione dei contributi per gli investimenti.

     1. Il beneficiario può chiedere, successivamente alla stipula del contratto, un'anticipazione in misura non superiore al venti per cento del totale dei contributi concessi in conto investimenti.

     2. Effettuati gli investimenti, il beneficiario può chiedere l'erogazione a saldo dei contributi, presentando la documentazione prevista dal contratto.

     3. L'erogazione a saldo ha luogo a seguito dell'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11.

 

          Art. 23. Benefici finanziari per la gestione.

     1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sono concedibili, nei limiti di applicazione del de minimis, per il primo anno di attività.

 

          Art. 24. Modalità di erogazione dei contributi alle spese di gestione.

     1. Il beneficiario può chiedere, successivamente alla stipula del contratto, un'anticipazione in misura non superiore al trenta per cento dell'importo dei contributi in conto gestione. L'anticipazione è erogata sulla base di idonea documentazione comprovante l'avvio della gestione.

     2. L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11.

 

          Art. 25. Benefici reali.

     1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo, finalizzate all'assistenza al beneficiario in materie tecnico-gestionali nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, sono concedibili per periodo massimo di un anno.

 

Capo IV

Misure in favore dell'autoimpiego in franchising

 

          Art. 26. Soggetti beneficiari.

     1. Sono ammessi ai benefici di cui al presente capo i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo.

 

          Art. 27. Benefici finanziari per gli investimenti.

     1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono concedibili per l'acquisto documentato di beni di investimento e sono determinati nei limiti consentiti dall'applicazione del de minimis.

     2. Il mutuo ha una durata non superiore a dieci anni ed è restituito con le modalità di cui all'articolo 7.

 

          Art. 28. Modalità di erogazione dei benefici per gli investimenti.

     1. Il beneficiario può chiedere, dopo la stipula del contratto, l'erogazione delle somme concesse per la realizzazione degli investimenti sulla base di stati di avanzamento, mediante la presentazione della documentazione di spesa prevista dal contratto medesimo.

     2. La dimostrazione della spesa effettuata è consentita per non più di due stati di avanzamento dei lavori, di cui il primo in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al sessanta per cento della spesa ammessa alle agevolazioni, sulla base di fatture anche non quietanzate e il secondo, a saldo, sulla base delle fatture quietanzate sia delle spese relative al primo stato di avanzamento, sia delle nuove spese effettuate.

     3. L'erogazione delle somme avviene a seguito dell'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11.

 

          Art. 29. Benefici finanziari per la gestione.

     1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sono concedibili, nei limiti di applicazione del de minimis, per il primo anno di attività.

 

          Art. 30. Modalità di erogazione dei contributi alle spese di gestione.

     1. Il beneficiario può chiedere, dopo la stipula del contratto, un'anticipazione in misura non superiore al trenta per cento del totale dell'importo dei contributi in conto gestione. L'anticipazione è concessa su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvio dell'attività.

     2. L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11.

 

          Art. 31. Benefici reali.

     1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo, finalizzate all'assistenza al beneficiario in materie tecnico-gestionali nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, sono concedibili per un periodo massimo di un anno.

 

Capo V

Disposizioni transitorie e abrogazioni

 

          Art. 32. Disposizioni transitorie.

     1. Le domande presentate per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e non ancora istruite alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate al fine di tener conto delle disposizioni recate dal decreto legislativo. Le domande già istruite vengono proposte per l'ammissione agli incentivi di cui al titolo II, capo I del decreto legislativo.

 

          Art. 33. Abrogazioni.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'8 novembre 1996, n. 591, come modificato dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1° febbraio 1999, n. 222, con il quale è stato adottato il regolamento recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

 

 

Allegato 1

 

     A SVILUPPO ITALIA S.p.A.

     Via Campo nell'Elba 30

     - 00138 ROMA -

     OGGETTO: domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al titolo II del Decreto Legislativo 21 aprile 2000 n. 185, Incentivi in favore dell'Autoimpiego

     Domanda presentata da:

Cognome

Nome

 

 

     Codice Fiscale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Domicilio:

     Recapito telefonico:

     [] Come soggetto singolo o persona fisica titolare di ditta individuale

     ovvero

     [] Quale legale rappresentante della società ______________________________________

     sede in ____________________________________________

     indirizzo _______________________________________________

     per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 21/04/2000, n. 185, (Titolo II “Incentivi in favore dell'Autoimpiego”) finalizzata alla realizzazione della seguente iniziativa:

     (sintetica descrizione con l'indicazione di massima sul valore dell'investimento in milioni di lire)

     __________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________

     da localizzare nella provincia di ___________________________

     Il richiedente si impegna a fornire, su richiesta di Sviluppo Italia, la seguente documentazione:

     ♦ Se soggetto singolo o persona fisica titolare di ditta individuale:

     a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;

     b) certificato di residenza storico-anagrafico o dichiarazione sostitutiva, con la quale il richiedente dichiara di essere stato residente alla data del 1° gennaio 2000 nei territori agevolati;

     c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni, nella quale il richiedente dichiara di essere in possesso del requisito della non occupazione di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n. 185/2000;

     d) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni, nella quale il richiedente dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi delle leggi in favore dell'imprenditorialità giovanile (1) e del Decreto legislativo n. 185/2000.

     ♦ Se legale rappresentante di società:

     a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto societario;

     b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni, nella quale egli dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della società è ubicata nei territori agevolati, che la compagine sociale è costituita per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n. 185/2000 e che la società non è titolare di quote o azioni di altre società o ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi delle leggi in favore dell'imprenditorialità giovanile (1)e del Decreto legislativo suddetto;

     c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale ogni socio, la cui partecipazione sociale, numerica e di quote, concorre ad integrare la quota di partecipazione societaria di almeno la metà dei soggetti aventi i requisiti di residenza e di non occupazione di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n. 185/2000, dichiara di essere stato residente alla data del 1° gennaio 2000 nei territori agevolati e di essere in possesso del requisito della non occupazione, di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del Decreto legislativo;

     d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni, nella quale ogni socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi delle leggi in favore dell'imprenditorialità giovanile (1) e del Decreto legislativo n. 185/2000.

Data __________________________

 

 

 

 

In fede (firma leggibile)

 

 

Allegato 2

Contratto di agevolazione - ai sensi del titolo ii del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185

 

     SVILUPPO ITALIA S.p.A. con sede in Roma, Via Calabria n. 46/48, capitale sociale di L. 2.442.014.000.000, interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Roma al 15539/1999, REA n. 910303, P. IVA e C.F. 05678721001, nella persona del ............................., nato a ................................... il ........................., domiciliato per la carica in Roma, presso la sede sopra indicata (di seguito: “SVILUPPO ITALIA”)

     E

     il BENEFICIARIO Sig. .................................................. nato a ...................... il ................................ residente in ................................

     (prov.) ............................ C.F. ......................................

     (riservato alle ditte individuali) P. IVA ....................................................

     (riservato alle società) in qualità di legale rappresentante della Società .....................................................

     con sede in ...................... (prov.) .................... P. IVA ...................................... C.F. .......................................

     (di seguito “BENEFICIARIO”)

     PREMESSO

     - che il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 ha previsto, al Titolo II, la concessione di incentivi in favore dell'autoimpiego;

     - che ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto legislativo a SVILUPPO ITALIA S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste dallo stesso decreto legislativo;

     - che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stato emanato il regolamento recante i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni in favore dell'autoimpiego, ai sensi dell'art. 24 del ripetuto decreto legislativo;

     - che il BENEFICIARIO ha presentato in data ........................ una domanda, protocollata al n. .................., di ammissione alle agevolazioni di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 185/2000;

     - che, accertata la sussistenza dei requisiti di legge attraverso l'esame della documentazione di cui all'art. 3 del predetto decreto interministeriale, la domanda è stata sottoposta ad un processo di orientamento/valutazione inteso a verificare l'attendibilità professionale propria dei richiedenti in rapporto all'idea di autoimpiego, la coerenza e la fattibilità dell'idea stessa, ad individuare la misura incentivante applicabile e quindi la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa;

     - che il BENEFICIARIO è stato ammesso alle agevolazioni con deliberazione del .............. per la realizzazione di una attività di ......................... con sede in ....................................

     - che il tasso del mutuo agevolato è determinato in misura pari al ................%;

     CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

 

          Articolo 1. Premesse ed allegati.

     Le premesse e gli allegati, questi ultimi debitamente firmati dalle parti, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

          Articolo 2. Condizioni generali.

     Le agevolazioni del presente contratto sono regolate, oltre che dal contratto medesimo, ivi comprese le relative premesse, anche dai termini, modalità e condizioni, risultanti dall'Allegato (Obblighi delle parti e modalità di attuazione del contratto) che si acclude al presente atto sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale, firmato dalle parti, che dichiarano di ben conoscerlo ed approvarlo nella sua interezza.

 

          Articolo 3. Spese ammesse e ammontare delle agevolazioni.

     Sono ammesse spese per investimenti pari a L. .................. e spese per la gestione relative al primo anno di attività pari a L. ....................

     Sono concessi i seguenti benefici:

     - contributo a fondo perduto in conto investimento pari a L. ......................;

     - mutuo agevolato pari a L. .....................;

     - contributo a fondo perduto in conto gestione pari a L. .................;

     - assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa.

     L'erogazione dei contributi è subordinata al rispetto degli obblighi contrattuali di cui all'Allegato A.

 

          Articolo 4. Restituzione di somme.

     In tutti i casi di decadenza e/o di revoca delle agevolazioni concesse, nonché in caso di risoluzione del presente contratto, il BENEFICIARIO si obbliga a restituire a SVILUPPO ITALIA tutte le somme da essa erogate, con i relativi interessi calcolati al tasso di riferimento.

 

          Articolo 5. Clausola risolutiva.

     Al verificarsi delle violazioni degli obblighi contrattuali del BENEFICIARIO di cui al presente contratto ed ai relativi allegati, SVILUPPO ITALIA si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c.

 

          Articolo 6. Atti aggiuntivi.

     Le parti si obbligano a stipulare atti aggiuntivi al presente contratto, per recepire modifiche all'iniziativa approvata, apportate con successivi provvedimenti di SVILUPPO ITALIA, ovvero qualora siano emanate successive disposizioni di legge regolanti la materia dell'autoimpiego.

 

          Articolo 7. Durata.

     Il presente contratto si intende valido tra le parti per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni e, comunque, fino all'estinzione integrale del mutuo agevolato.

 

          Articolo 8. Elezione di domicilio.

     Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, le parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 c.c. e dell'articolo 30 c.p.c.: SVILUPPO ITALIA presso la propria sede legale in Roma e il beneficiario presso l'indirizzo risultante dalla residenza o dalla sede denunciata ai pubblici registri.

     In uno o più di detti domicili eletti le parti potranno far eseguire la notificazione di tutti gli atti, anche esecutivi e giudiziari inerenti il contratto.

     Il beneficiario si obbliga in ogni caso a comunicare preventivamente a SVILUPPO ITALIA qualsivoglia variazione dell'indirizzo di cui sopra.

 

          Articolo 9. Foro competente.

     Per ogni controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del contratto e degli allegati, o comunque connessa o dipendente, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

 

          Articolo 10. Spese.

     Le spese di ogni genere, relative al contratto, nonché tutte quelle relative ai successivi atti ed adempimenti connessi, saranno a totale carico del BENEFICIARIO.

 

          Articolo 11. Trattamento tributario.

     Il presente contratto, redatto in carta libera, gode delle agevolazioni in materia di imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. La presente scrittura non è comunque soggetta a registrazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 n° 1 DPR n. 633/1972 e artt. 5 e 40 DPR n. 131/1986.

 

          Articolo 12. Informativa trattamento dati personali.

     Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 675/96, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.

     Le parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

     Ai sensi della legge indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

     Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata normativa ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previsti dall'art. 13 della legge n. 675/96.

     IL beneficiario ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. dichiara di accettare e di approvare specificamente, previa rilettura, le clausole seguenti: art. 4 (restituzione delle somme), art. 5 (clausola risolutiva), art. 6 (atti aggiuntivi), art. 8 (elezione di domicilio), art. 9 (Foro competente).

     Letto confermato e sottoscritto.

     Roma,

SVILUPPO ITALIA S.p.A.

 

BENEFICIARIO

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