§ 4.9.409 - D.M. 21 dicembre 2010, n. 258.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:21/12/2010
Numero:258


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 37 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è sostituito come segue:
Art. 2.      1. L'allegato II, sezione 6 - «Acciai inossidabili» - del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato I al presente regolamento.
Art. 3.      1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli [...]
Art. 4.      1. La produzione e l'importazione di materiali e oggetti in acciaio inossidabile destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni dell'articolo 1 del presente [...]
Art. 5.      1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 2 giugno 1982 le parole: "«Sezione 6 - ACCIAI INOSSIDABILI» E' incluso il seguente tipo di acciaio: «X6 Cr Ni Mo Ti 1712» corrispondente alla sigla [...]


§ 4.9.409 - D.M. 21 dicembre 2010, n. 258. [1]

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.

(G.U. 4 febbraio 2011, n. 28)

 

     IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

     Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

     Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni;

     Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1982 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;

     Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1985 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;

     Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;

     Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;

     Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 96/11/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997;

     Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 322 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999;

     Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2007, n. 269 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2008;

     Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 2008, n. 215 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2009;

     Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2009, n. 176 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2009;

     Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 sulla base delle richieste avanzate dalle aziende interessate relativamente alla idoneità degli oggetti in acciaio inossidabile;

     Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa alla abrogazione espressa di disposizioni preesistenti relative agli acciai inossidabili;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità, che si è espresso nella seduta del 13 luglio 2010;

     Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 19 luglio 2010 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 9 dicembre 2010;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. L'articolo 37 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è sostituito come segue:

     «Art. 37. L'idoneità degli oggetti in acciaio inossidabile a venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata:

     per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalità indicate nella sezione 1 dell'Allegato IV;

     per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel, ove richiesto, con le modalità indicate nella sezione 2, punti 3 e 5, dell'Allegato IV;

     per quanto riguarda la migrazione specifica del manganese, ove richiesto, con le modalità indicate nella sezione 2, punto 10, dell'Allegato IV.

     Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della migrazione specifica viene effettuata con tre «attacchi» successivi di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco».

     Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneità può essere basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute più severe tra quelle previste nella sezione 1 dell'Allegato IV:

     per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40 °C;

     per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, a 100 °C per 30 minuti; tre «attacchi» successivi, con determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica del cromo e del nichel sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco».

     Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non più di 0,1 ppm; nickel, non più di 0,1 ppm; manganese, non più di 0,1 ppm.».

 

     Art. 2.

     1. L'allegato II, sezione 6 - «Acciai inossidabili» - del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato I al presente regolamento.

     2. L'allegato IV, sezione 2 - «Determinazione della migrazione specifica» - del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è modificato come segue:

     a) dopo il punto 9 - «Determinazione della migrazione di stagno» - è inserito il seguente punto 10:

     «10. (Manganese). - La determinazione del manganese viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico, adottando le modalità operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilità dello strumento disponibile.».

 

     Art. 3.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonchè in Turchia.

 

     Art. 4.

     1. La produzione e l'importazione di materiali e oggetti in acciaio inossidabile destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, è consentita entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 2 giugno 1982 le parole: "«Sezione 6 - ACCIAI INOSSIDABILI» E' incluso il seguente tipo di acciaio: «X6 Cr Ni Mo Ti 1712» corrispondente alla sigla «AISI 316 Ti»" sono soppresse.

     2. All'articolo 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1985 le parole: "«Sezione 6 - ACCIAI INOSSIDABILI» Sono inclusi i tipi di acciaio inox corrispondenti alle sigle «AISI 329» ed «AISI 329N»" sono soppresse.

     3. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:

     a) articolo 4 del decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395;

     b) decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408;

     c) articolo 1, comma 1, lettera E) del decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91;

     d) articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 322;

     e) decreto ministeriale 12 dicembre 2007, n. 269;

     f) decreto ministeriale 10 dicembre 2008, n. 215;

     g) decreto ministeriale 27 ottobre 2009, n. 176;

 

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2011  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 219

 

 

Allegato

(articolo 2, comma 1)

 

Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti.

 

Parte A

Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2005 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell'Unified Numbering System (UNS).

 

UNI EN 10088-1

 

 

 

 

Designazione numerica

Designazione alfanumerica

AISI/ASTM

UNS

NOTE

1.4373

X12CrMnNiN 18-9-5

AISI

202

S20200

 

1.4310

X10CrNi 18-8

AISI

301

S30100

 

1.4325

X9CrNi 18-9

AISI

302

S30200

 

1.4305

X8CrNiS 18-9

AISI

303

S30300

 

-

-

AISI

303Se

S30323

 

1.4301

X5CrNi 18-10

AISI

304

S30400

 

1.4306

X2CrNi 19-11

AISI

304L

S30403

 

1.4307

X2CrNi 18-9

 

 

 

 

1.4303

X4CrNi 18-12

AISI

305

S30500

 

-

-

AISI

308

S30800

 

1.4401

X5CrNiMo 17-12-2

AISI

316

S31600

 

1.4436

X3CrNiMo 17-13-3

 

 

 

 

1.4404

X2CrNiMo 17-12-2

AISI

316L

S31603

 

1.4432

X2CrNiMo 17-12-3

 

 

 

 

 

 

AISI

316N

S31651

 

1.4571

X6CrNiMoTi 17-12-2

ASTM

Type 316Ti

S31635

 

1.4541

X6CrNiTi 18-10

AISI

321

S32100

 

1.4460

X3CrNiMoN 27-5-2

AISI

329

S32900

 

1.4550

X6CrNiNb 18-10

AISI

347

S34700

 

1.4006

X12Cr 13

AISI

410

S41000

 

-

-

AISI

414

S41400

 

1.4005

X12CrS 13

AISI

416

S41600

 

1.4021

X20Cr 13

 

 

 

 

1.4028

X30Cr 13

AISI

420

S42000

 

1.4031

X39Cr 13

 

 

 

 

1.4016

X6Cr 17

AISI

430

S43000

 

1.4105

X6CrMoS 17

AISI

430F

S43020

 

1.4057

X17CrNi 16-2

AISI

431

S43100

 

1.4125

X105CrMo 17

AISI

440C

S44004

(*)

1.4542

X5CrNiCuNb 16-4

ASTM

Type 630

S17400

 

1.4462

X2CrNiMoN 22-5-3

-

-

S31803

(**)

1.4590

X2CrNbZr 17

-

-

-

(**)

1.4362

X2CrNiN 23-4

-

-

S32304

 

 

 

-

-

S32101

(***)

1.4510

X3CrTi 17

-

-

-

 

1.4509

X2CrTiNb 18

-

-

S43940

 

 

 

 

 

S43932

 

1.4521

X2CrMoTi 18-2

AISI

444

S44400

 

 

 

ASTM

 

S44500

 

 

(*) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti A e D.

(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente:

- ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;

- ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante D.

(***) Per oggetti di uso ripetuto a temperature non superiori a 70 °C. Acciaio compreso nella EN 10088-4:2009 e designato come 1.4162 - X2CrMnNiN 21-5-1.

 

 

Parte B

Acciai inossidabili individuati con l'analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A.

Purché siano rispettati i limiti di migrazione di cui all'art. 36 del D.M. 21.3.1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non è dichiarato un limite percentuale nella tabella.

 

Tipo

C %

Si %

Mn %

P %

S %

N %

Cr %

Cu %

Mo %

Nb %

Ni %

Ti %

Altri elementi %

a

0,05 max

1,0 max

2,0 max

0,045 max

0,030 max

0,08- 0,20

22,0- 25,0

-

2,5- 3,5

-

4,5- 6,5

 

-

b

0,08 max

1,0 max

3,8- 7,5

0,045 max

0,015 max

0,05- 0,25

17,0- 18,0

1,5- 3,5

-

-

3,5- 5,5

 

-

c

0,03 max

1,0 max

1,0 max

0,05 max

0,05 max

-

19-22

0,5 max

0,5 max

1,0 (*) max

0,5 max

1,0 (*) max

Al 0,05 max

d

0,03 max

1,0 max

1,0 max

0,05 max

0,05 max

-

22-25

0,5 max

0,5 max

1,0 (*) max

0,5 max

1,0 (*) max

Al 0,05 max

e

0,1 max

1 max

5,50- 9,50

0,07 max

0,01 max

0,15 max

16,5- 18,5

1-2,5

-

-

4,5- 5,5

 

 

 

(*) Ti, Nb si considerano in quantità minima tale da rispettare il criterio di stabilizzazione (Ti+Nb) ≥ 0,2+4 (C+N).


[1] Abrogato dall'art. 4 del D.M. 11 novembre 2013, n. 140.