Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.9 prescrizioni igienico sanitarie |
Data: | 12/12/2007 |
Numero: | 269 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'allegato II, sezione 6 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato al presente regolamento |
Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli [...] |
§ 4.9.384 - D.M. 12 dicembre 2007, n. 269. [1]
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.
(G.U. 7 febbraio 2008, n. 32)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 3 del
Visto il
Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il
Visto il decreto 2 giugno 1982 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;
Visto il decreto 4 aprile 1985 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;
Visto il decreto 7 agosto 1987, n. 395, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto 30 ottobre 1991, n. 408, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto 6 febbraio 1997, n. 91, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto 4 agosto 1999, n. 322, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Viste le richieste avanzate dagli operatori interessati riguardanti l'autorizzazione all'impiego di due nuovi acciai inossidabili nella fabbricazione di oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;
Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Ritenuto di dover procedere per ragioni di chiarezza all'elaborazione di un elenco coordinato degli acciai inossidabili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;
Visto l'articolo 17 della
Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta dell'11 gennaio 2007;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 9 febbraio 2007 ai sensi della direttiva n. 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
1. L'allegato II, sezione 6 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonchè in Turchia.
Allegato
(articolo 1, comma 1)
UNI |
|
A.I.S.I. |
- |
corrispondente a |
202 |
NTK D11 |
corrispondente a |
204 Cu |
X12 Cr Ni 17 07 |
corrispondente a |
301 |
X10 Cr Ni 18 09 |
corrispondente a |
302 |
X10 Cr Ni S18 09 |
corrispondente a |
303 |
- |
corrispondente a |
303 Se |
X5 Cr Ni 18 10 |
corrispondente a |
304 |
X2 Cr Ni 18 11 |
corrispondente a |
304 L |
X8 Cr Ni 18 12 |
corrispondente a |
305 |
- |
corrispondente a |
308 |
X5 Cr Ni Mo 17 12 |
corrispondente a |
316 |
X2 Cr Ni Mo 17 12 |
corrispondente a |
316 L |
S.I.S. 2392 |
corrispondente a |
316 N |
X6 Cr Ni Mo Ti 1712 |
corrispondente a |
316 Ti |
X6 Cr Ni Ti 18 11 |
corrispondente a |
321 |
- |
corrispondente a |
329 |
- |
corrispondente a |
329 N |
X6 Cr Ni Nb 18 11 |
corrispondente a |
347 |
X12 Cr 13 |
corrispondente a |
410 |
S.I.S. 2319 |
corrispondente a |
414 |
X12 Cr S13 |
corrispondente a |
416 |
X20 Cr 13 |
corrispondente a |
420 |
X30 Cr 13 |
corrispondente a |
420 |
X40 Cr 14 |
corrispondente a |
420 |
X8 Cr 17 |
corrispondente a |
430 |
X10 Cr S 17 |
corrispondente a |
430 F |
X16 Cr Ni 16 |
corrispondente a |
431 |
- |
corrispondente a |
440 (*) |
- |
corrispondente a |
630 |
S.I.S. 2377 ** |
corrispondente a |
DIN X2 Cr Ni Mo N 225 |
S.I.S. 2389 ** |
corrispondente a |
Sigla tedesca Werkstoff n. 14590 |
SAF 2304 |
corrispondente a |
DIN X2 Cr Ni N 234 |
ASTMS 32101 *** |
corrispondente a |
|
(*) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti A e D.
(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con i due acciai siano destinati esclusivamente:
1. ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;
2. ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti del tipo II di cui all'allegato III del decreto 21 marzo 1973.
(***) Per oggetti di uso ripetuto a temperature non superiori a 70 °C.
[1] Abrogato dall'art. 5 del