§ 98.1.4470 - D.M. 6 febbraio 1997, n. 91.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/02/1997
Numero:91


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, aggiornato da ultimo con il decreto 24 settembre 1996, n. 572, è modificato come segue
Art. 2.      1. E' vietata la fabbricazione e l'importazione di materiali ed oggetti di plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, non conformi alle disposizioni del presente decreto, [...]
Art. 3.      Le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettere C), punti 2, 3, 4, D) ed E) non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con [...]


§ 98.1.4470 - D.M. 6 febbraio 1997, n. 91.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 96/11/CE

(G.U. 3 aprile 1997, n. 77)

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto l'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 108;

     Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572;

     Vista la direttiva 96/11/CE della Commissione del 5 marzo 1996 recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

     Ritenuto di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva sopra citata;

     Ritenuto altresì di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del sopra citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità;

     Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;

     Ritenuto di dover prevedere la clausola di mutuo riconoscimento al fine di garantire la libera circolazione degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire a contatto con gli alimenti o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e di quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 3 gennaio 1997;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, aggiornato da ultimo con il decreto 24 settembre 1996, n. 572, è modificato come segue:

     A) L'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, è modificato come segue:

     "1. Per la fabbricazione dei materiali ed oggetti in materia plastica possono essere utilizzati esclusivamente i monomeri e le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato I, sezione A del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, e successive modificazioni".

     B) All'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) nella sezione A sono aggiunti i seguenti monomeri ed altre sostanze di partenza:

Numero PM/REF.

Numero CAS

NOME

RESTRIZIONI

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

19460

000050-21-5

Acido lattico

 

19480

002146-71-6

Laurato di vinile

 

23651

025322-69-4

Polipropilenglicole

 

     2) nella sezione B sono soppresse le sostanze indicate di seguito

Numero PM/REF.

Numero CAS

NOME

RESTRIZIONI

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

11050

001070-70-8

Diacrilato di 1,4-butandiolo

 

11180

017831-71-9

Diacrilato di tetraetilenglicole

 

11195

068901-05-3

Diacrilato di tripropilenglicole

 

11520

002918-23-2

Acrilato di 2-idrossisopropile

 

 

 

(= acrilato di 2-idrossi-1-metiletile)

 

11695

003121-61-7

Acrilato di 2-metossietile

 

11740

010095-13-3

Monoacrilato di 1,3-butandiolo

 

11770

002478-10-6

Monoacrilato di 1,4-butandiolo

 

12055

094160-26-6

Triacrilato dell'etere tris(2-idrossipropilico) della glicerina

 

12062

075577-70-7

Triacrilato dell'etere tris(2-lidrossietilico) di 1,1,1-trimetilolpropano

 

12190

000105-97-5

Adipato di didecile

 

12220

027178-16-1

Adipato di diisodecile

 

12250

000123-79-5

Adipato di diottile

 

12610

000107-18-6

Alcool allilico

 

13328

000104-38-1

Etere bis(2-idrossietilico) dell'idrochinone

 

13660

000584-03-2

1,2-Butandiolo

 

13750

000513-85-9

2,3-Butandiolo

 

15280

000542-02-9

2,4-Diammino-6-metil-1,3,5-triazina

 

17350

000105-75-9

Fumarato di dibutile

 

19120

025339-17-7

Isodecanolo

 

19936

007423-42-9

Maleato di mono(2-etilesile)

 

20950

000923-26-2

Metacrilato di 2-idrossipropile

 

21115

000816-74-0

Metacrilato di metallile

 

21220

032360-05-7

Metacrilato di ottadecile

 

22240

000622-97-9

p-Metilstirene

 

22270

000107-25-5

Etere metilvinilico

 

26290

025013-15-4

Viniltoluene

 

     C) Nell'allegato II - Sezione 1: Materie plastiche - Parte B Additivi per materie plastiche del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue modificazioni, sono aggiunte le seguenti sostanze:

Numero PM/REF.

Numero CAS

NOME

RESTRIZIONI

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

34281

-

Acidi alchil (C8-C22) solforici lineari primari con un numero pari di atomi di carbonio

 

34475

-

Idrossifosfito di alluminio e calcio, idrato

 

46380

068855-54-9

Terra di diatomacee calcinata in continuo con carbonato di sodio

 

52720

000112-84-5

Erucammide

 

55520

-

Fibre di vetro

 

55600

-

Microsfere di vetro

 

56486

-

Esteri di glicerina con acidi alifatici saturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C14-C18) e con acidi alifatici insaturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C16-C18)

 

68960

000301-02-0

Oleammide

 

80800

025322-69-4

Polipropilenglicole

 

88960

000124-26-5

Stearammide

 

     2) 1,3.2,4-bis (3,4-dimitil-benzilidene) sorbitolo per omopolimeri di propilene e copolimeri di propilene-etilene.

     3) Esteri della glicerina con gli acidi beenico e arachico.

     4) Esteri della glicerina con gli acidi caprilico e n-decanoico.

     D) Nell'allegato II - Sezione 4: Carte e cartoni - Parte A - Costituenti della carta e dei cartoni, 2) Sostanze di carica, sono inserite le seguenti sostanze, limitatamente agli alimenti per i quali, non sono previste prove di cessione:

     1) Silicato naturale di litio e alluminio (spodumene);

     2) Silicato naturale di zirconio;

     3) Carbonato di zinco;

     4) Idrossido di manganese;

     5) Solfuro di zinco (litopone) (esente da bario idrosolubilie)

     6) Ossido di manganese.

     E) [Nell'allegato II - Sezione 6: Acciai inossidabili è aggiunta la voce “A.I.S.I. 440” con la seguente limitazione: “per articoli destinati a contattto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con i simulanti A e D”] [1].

 

          Art. 2.

     1. E' vietata la fabbricazione e l'importazione di materiali ed oggetti di plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, non conformi alle disposizioni del presente decreto, a partire dal 1° gennaio 1999.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettere C), punti 2, 3, 4, D) ed E) non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e a quelli oroginari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Lettera abrogata dall'art. 5 del D.M. 21 dicembre 2010, n. 258.