| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 4. Alimenti e bevande | 
| Capitolo: | 4.9 prescrizioni igienico sanitarie | 
| Data: | 25/01/1992 | 
| Numero: | 108 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Il terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è sostituito dal seguente | 
| Art. 2. 1. Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è aggiunto il seguente | 
| Art. 3. 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è sostituito dal seguente | 
| Art. 4. 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è sostituito dal seguente | 
| Art. 5. 1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, sono aggiunti i seguenti | 
| Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana | 
§ 4.9.25 - D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 109/89, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
(G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.).
     1. Il terzo comma dell'art. 2 del 
(Omissis).
     1. Dopo l'art. 2 del 
(Omissis).
     1. L'art. 3 del 
(Omissis).
     1. L'articolo 4 del 
(Omissis).
     1. Dopo l'art. 5 del 
(Omissis).
1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
(Omissis)