§ 98.1.9602 - D.M. 30 ottobre 1991, n. 408.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/10/1991
Numero:408


Sommario
Art. 1.      1. Nell'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973, citato nelle premesse, alla sezione 6 - Acciai inossidabili - sono inseriti i seguenti tipi di acciai [...]


§ 98.1.9602 - D.M. 30 ottobre 1991, n. 408. [1]

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

(G.U. 28 dicembre 1991, n. 303)

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

     Visti i decreti ministeriali:

     3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974;

     27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975;

     13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975;

     18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979;

     2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980;

     25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981;

     2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;

     20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982;

     4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;

     7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;

     18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991, recanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto ministeriale 21 marzo 1973 sopracitato;

     Ritenuto di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto 21 marzo 1973 già citato;

     Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 24 novembre 1990;

     Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità;

     Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Nell'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973, citato nelle premesse, alla sezione 6 - Acciai inossidabili - sono inseriti i seguenti tipi di acciai inossidabili:

     SIS 2377, corrispondente al DIN X2 Cr Ni Mo N 225;

     SIS 2389, corrispondente alla sigla tedesca Werkstoff n. 14590

     a condizione che gli oggetti fabbricati con i due acciai citati siano destinati esclusivamente:

     a) ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;

     b) ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti del tipo II di cui all'allegato III del decreto ministeriale 21 marzo 1973;

     SAF 2304, corrispondente al DIN X2 Cr Ni N 234.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Abrogato dall'art. 5 del D.M. 21 dicembre 2010, n. 258.