| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
| Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
| Data: | 13/01/2026 |
| Numero: | 20 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167 |
| Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 80.9.1243 - D.P.R. 13 gennaio 2026, n. 20.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione.
(G.U. 19 febbraio 2026, n. 41)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
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Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito dalla normativa di settore vigente;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative in data 10 aprile 2025;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione (OPI) e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione e del merito in data, rispettivamente, 7 aprile 2025 e 14 aprile 2025;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 giugno 2025 e del 23 settembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al regolamento di cui al
1. Al regolamento di cui al
a) all'articolo 3, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I vice Capi di gabinetto possono essere scelti, nell'ambito dei soggetti e del contingente di cui all'articolo 9, anche fra personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.»;
b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, il Capo dell'Ufficio legislativo può avvalersi di due vice Capi dell'Ufficio legislativo, nominati dal Capo di gabinetto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, fra soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonchè della produzione normativa.»;
c) all'articolo 9, comma 2, al primo periodo: la parola «sei» è sostituita dalla seguente «nove» e la parola «una» è sostituita dalla seguente «due»;
d) all'articolo 11, comma 4, le parole: «dal Ministro all'atto della nomina» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 237