§ 80.9.1243 - D.P.R. 13 gennaio 2026, n. 20.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l'organizzazione degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:13/01/2026
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 80.9.1243 - D.P.R. 13 gennaio 2026, n. 20.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione.

(G.U. 19 febbraio 2026, n. 41)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 49, 50, e 51;

     Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

     Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 23-ter;

     Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale» e, in particolare, l'articolo 13, comma 1;

     Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge di stabilità 2015» e, in particolare, l'articolo 1, comma 345;

     Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

     Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'articolo 1, comma 942;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 64, comma 6-sexies;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 6 e 13;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

     Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito dalla normativa di settore vigente;

     Informate le organizzazioni sindacali rappresentative in data 10 aprile 2025;

     Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione (OPI) e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione e del merito in data, rispettivamente, 7 aprile 2025 e 14 aprile 2025;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2025;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 giugno 2025 e del 23 settembre 2025;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167

     1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I vice Capi di gabinetto possono essere scelti, nell'ambito dei soggetti e del contingente di cui all'articolo 9, anche fra personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.»;

     b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, il Capo dell'Ufficio legislativo può avvalersi di due vice Capi dell'Ufficio legislativo, nominati dal Capo di gabinetto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, fra soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonchè della produzione normativa.»;

     c) all'articolo 9, comma 2, al primo periodo: la parola «sei» è sostituita dalla seguente «nove» e la parola «una» è sostituita dalla seguente «due»;

     d) all'articolo 11, comma 4, le parole: «dal Ministro all'atto della nomina» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2026  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 237