§ 80.9.1156 - D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 167.
Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/09/2020
Numero:167


Sommario
Art. 1.  Ministro e Sottosegretari
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Ufficio di gabinetto
Art. 4.  Segreteria del Ministro
Art. 5.  Ufficio legislativo
Art. 6.  Ufficio stampa
Art. 7.  Segreteria tecnica del Ministro
Art. 8.  Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Art. 9.  Personale degli Uffici di diretta collaborazione
Art. 10.  Trattamento economico
Art. 11.  Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 12.  Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance
Art. 13.  Modalità di gestione
Art. 14.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.1156 - D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 167.

Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione.

(G.U. 14 dicembre 2020, n. 309)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 14, comma 2;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis;

     Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare l'articolo 1, comma 345;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

     Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, e in particolare l'articolo 3, comma 6, che prevede il procedimento per l'adozione del regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione;

     Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020;

     Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione dalla normativa di settore vigente;

     Sentito il Ministero dell'università e della ricerca;

     Sentite le organizzazioni sindacali;

     Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 24 settembre 2020;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2020;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

 

Art. 1. Ministro e Sottosegretari

     1. Il Ministro dell'istruzione, di seguito denominato Ministro, è l'organo di direzione politica del Ministero dell'istruzione, di seguito denominato Ministero, ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.

     3. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

 

     Art. 2. Uffici di diretta collaborazione

     1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:

     a) l'Ufficio di gabinetto;

     b) l'Ufficio legislativo;

     c) l'Ufficio stampa;

     d) la Segreteria del Ministro;

     e) la Segreteria tecnica del Ministro;

     f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     3. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di gabinetto, dell'Ufficio legislativo e del Consigliere diplomatico che opera presso l'Ufficio di gabinetto.

     4. I titolari degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del proprio mandato e il relativo incarico può essere revocato in qualsiasi momento.

 

     Art. 3. Ufficio di gabinetto

     1. Il Capo di gabinetto dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione dei Dipartimenti e delle direzioni generali; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione della performance. Inoltre, avvalendosi degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d) ed e), assicura la progettazione da parte delle strutture competenti di progetti strategici in relazione alle priorità politiche anche di rilievo europeo, nonchè il monitoraggio degli obiettivi raggiunti da detti progetti.

     2. Il Capo di gabinetto è nominato dal Ministro tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, nonchè tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

     3. Il Capo di gabinetto può nominare fino a tre vice Capi di gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. I vice Capi di gabinetto possono essere scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nonchè, nel numero di non più di uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, commi 3 e 4.

     4. L'Ufficio di gabinetto supporta il Capo di gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro.

     5. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, di grado non inferiore a consigliere di legazione, che assiste il Ministro nelle iniziative in ambito internazionale ed europeo, in raccordo con i competenti uffici del Ministero. Il Consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento ai negoziati relativi agli accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero in collaborazione con l'Ufficio legislativo.

     6. All'Ufficio di gabinetto è assegnato un dirigente di livello dirigenziale generale, a supporto del Capo di gabinetto, con funzioni di studio, ricerca, analisi e progettazione organizzativo-gestionale, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 4. Segreteria del Ministro

     1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso e ne cura il cerimoniale. Il Capo della segreteria coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo.

     2. Della Segreteria del Ministro fa parte il Segretario particolare del Ministro che cura i rapporti personali del Ministro nello svolgimento dei compiti politico-istituzionali, curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.

     3. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

 

     Art. 5. Ufficio legislativo

     1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della elaborazione normativa, dei competenti Dipartimenti e delle direzioni generali, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; supporta i competenti Dipartimenti e direzioni generali in relazione al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e i Sottosegretari di Stato.

     2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato dal Ministro tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonchè tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa.

     3. Il Capo dell'Ufficio legislativo può avvalersi di due vice Capo dell'Ufficio legislativo, nominati dal Capo di gabinetto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo. I vice Capo dell'Ufficio legislativo sono scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nonchè, nel numero di non più di uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, commi 3 e 4.

 

     Art. 6. Ufficio stampa

     1. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro.

     2. Il Capo dell'Ufficio stampa è nominato dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

     3. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, può nominare un Portavoce, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Ove autorizzato dal Ministro, il Capo dell'Ufficio stampa svolge anche le predette funzioni di Portavoce.

 

     Art. 7. Segreteria tecnica del Ministro

     1. La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione e il monitoraggio delle linee di indirizzo delle politiche riguardanti le attività del Ministero. Tali attività di supporto sono svolte sia nella preliminare fase di rilevazione delle necessità di indirizzo sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonchè mediante la promozione di nuove attività e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti.

     2. Il Capo della Segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

 

     Art. 8. Segreterie dei Sottosegretari di Stato

     1. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.

     2. I Capi segreteria e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dal Ministro, su proposta dei Sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria. I Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, ove estranei alla pubblica amministrazione, sono ricompresi nel contingente di cui all'articolo 9, comma 3.

     3. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria e al Segretario particolare, sono assegnate fino a un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero o di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; due delle predette unità possono essere nominate tra soggetti estranei all'amministrazione, nell'ambito del contingente fissato dall'articolo 9, comma 3, assunti con contratto a tempo determinato.

 

     Art. 9. Personale degli Uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in centotrenta unità. Entro tale limite, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

     2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono compresi, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di sei unità di personale di livello dirigenziale non generale e una di livello generale. I relativi incarichi sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero dell'istruzione.

     3. Il Ministro può individuare collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti.

     4. Il Ministro può individuare, altresì, esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, di management e di analisi e definizione delle politiche pubbliche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a quindici.

     5. La durata massima degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario e comunque, in caso di incarichi su proposta del Sottosegretario di Stato, non può essere superiore alla permanenza in carica del Sottosegretario di Stato proponente. Le posizioni di cui ai commi 3 e 4 sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

     6. Le posizioni di Capo di gabinetto, Capo dell'Ufficio legislativo, Capo dell'Ufficio stampa, Capo della Segreteria del Ministro, Segretario particolare del Ministro, Capo della Segreteria tecnica del Ministro, Consigliere diplomatico e dei Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

     7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     8. L'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione è disposta con provvedimento del Capo di gabinetto.

 

     Art. 10. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonchè dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e composto come segue:

     a) per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai Capi dipartimento del Ministero;

     b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 11, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero;

     c) per il Segretario particolare del Ministro, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il Capo della Segreteria tecnica e per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero;

     d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e, ove nominato, per il Portavoce del Ministro, in un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Il trattamento economico del Capo dell'Ufficio stampa è da intendersi unico e onnicomprensivo anche in caso di attribuzione delle funzioni di Portavoce del Ministro ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

     2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione variabile in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonchè un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di gabinetto, di importo pari a due terzi della retribuzione di posizione complessiva.

     3. Ai vice Capo di gabinetto e vice Capo Ufficio legislativo, in relazione alle responsabilità connesse all'incarico, può essere attribuita una indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 86.000 euro annui, nel limite massimo pro capite di 30.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulla attività produttiva, da determinarsi con decreto del Ministro. Nel caso dei vice Capo di gabinetto e vice Capo Ufficio legislativo appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la predetta indennità si somma a quella sostitutiva della retribuzione di risultato.

     4. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione compreso nel contingente di cui all'articolo 9, comma 1, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici stessi. La misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Ministro nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa.

     5. Il trattamento economico del personale di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, nel limite delle risorse disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero, missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma «Indirizzo politico».

 

Capo II

Organismo indipendente di valutazione della performance

 

     Art. 11. Organismo indipendente di valutazione della performance

     1. L'organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito OIV, svolge in piena autonomia le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

     2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OIV può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'OIV riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

     3. L'OIV è costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in forma collegiale. Ai componenti dell'OIV è corrisposto un trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla complessità della struttura organizzativa dell'amministrazione e, comunque, nel limite delle risorse indicate all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

     4. Al Presidente dell'OIV è corrisposto l'emolumento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), determinato dal Ministro all'atto della nomina.

     5. Le posizioni dei componenti dell'OIV sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui all'articolo 9, comma 1.

 

     Art. 12. Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance

     1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso l'OIV opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di seguito Struttura tecnica, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

     2. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'OIV, tra i dirigenti di seconda fascia che siano in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. Tale posizione dirigenziale non generale è compresa nel contingente di cui all'articolo 9, comma 2.

     3. Alla Struttura tecnica è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di quindici unità, comprese nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, comma 1, ivi incluso il dirigente di seconda fascia, di cui al comma 2, responsabile della Struttura.

 

Capo III

Disposizioni comuni e finali

 

     Art. 13. Modalità di gestione

     1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilità amministrativa.

     2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonchè la gestione delle risorse umane e strumentali è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla responsabilità del Capo di gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ai vice Capo di gabinetto o ai dirigenti in servizio presso l'Ufficio di gabinetto. Con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a un unico Ufficio del Ministero possono essere delegati gli adempimenti relativi alla gestione delle spese comuni a più centri di responsabilità amministrativa.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2129