Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.4 istruzione media e secondaria superiore |
Data: | 08/08/2025 |
Numero: | 134 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 57.4.296 - D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
(G.U. 25 settembre 2025, n. 223)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
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Vista la legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonchè di indirizzi scolastici differenziati» e, in particolare, l'articolo 1, commi 4 e 5, lettera a);
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Considerata la necessità di dare attuazione all'articolo 1, commi 4 e 5 della citata legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonchè di indirizzi scolastici differenziati» e all'articolo 5 della
Ravvisata l'esigenza di ripristinare la cultura del rispetto e l'autorevolezza del personale docente delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, nonchè di conferire maggiore rilevanza al comportamento delle studentesse e degli studenti;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 140 del 31 gennaio 2025;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 2, comma 8:
1) alla lettera d), la parola: «handicap» è sostituita dalla seguente: «disabilità»;
2) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole: «delle singole istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione»;
2) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dai seguenti:
«Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.»;
3) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;
4) al comma 6:
4.1) al primo periodo, le parole: «e i provvedimenti» sono soppresse e le parole: «dalla comunità scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lezioni»;
4.2) al secondo periodo, dopo la parola: «allontanamento» sono inserite le seguenti: «dalla comunità scolastica»;
5) al comma 7, le parole: «dalla comunità scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lezioni»;
6) al comma 8:
6.1) il primo periodo è sostituito dal seguente:
«8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.»;
6.2) il secondo periodo è soppresso;
7) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.
8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonchè le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.
8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.
8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.»;
8) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonchè in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.»;
9) al comma 9-ter, la parola: «concreti» è sostituita dalla seguente: «circostanziati» e la parola: «incolpato» è sostituita dalla seguente: «responsabile»;
10) al comma 11, la parola: «inflitte» è sostituita dalla seguente: «irrogate»;
c) all'articolo 5-bis:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonchè di altre forme di dipendenza.
1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «del piano» è inserita la seguente: «triennale»;
d) all'articolo 6:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie e finali»;
2) al comma 1, la parola: «media» è sostituita dalle seguenti: «secondaria di primo grado»;
3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.»;
4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.».
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 1896