§ 10.2.151 - L. 17 maggio 2024, n. 70.
Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.2 disciplina generale
Data:17/05/2024
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71
Art. 2.  Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni.
Art. 3.  Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Art. 4.  Istituzione della «Giornata del rispetto»
Art. 5.  Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
Art. 6.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 10.2.151 - L. 17 maggio 2024, n. 70.

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

(G.U. 30 maggio 2024, n. 125)

 

Art. 1. Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71

     1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) il comma l è sostituito dal seguente:

     «1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso»;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni»;

     b) all'articolo 3:

     1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» fino a: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy», dopo le parole: «del Garante per l'infanzia e l'adolescenza,» sono inserite le seguenti: «del Consiglio nazionale degli utenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia»;

     2) al comma 2, le parole da: «coordinato dal Ministero dell'istruzione» fino a: «prevenzione del cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: «convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92»;

     3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;

     4) i commi da 4 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

     «4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresì le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.

     5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonchè degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

     6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1»;

     5) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

     c) all'articolo 4:

     1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e il contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «, recanti anche l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»;

     2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;

     3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore»;

     4) al comma 3, dopo la parola: «autonomia,» sono inserite le seguenti: «recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e» e le parole: «le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: «le relative iniziative»;

     5) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «azioni integrate di contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;

     6) al comma 6, dopo le parole: «minori vittime di atti di» sono inserite le seguenti: «bullismo e di»;

     d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

     «Art. 4 bis. (Servizio di sostegno psicologico agli studenti). - 1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinchè sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonchè di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie»;

     e) all'articolo 5:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;

     2) al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte di» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla base delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di»;

     f) all'articolo 7, comma 1:

     1) le parole: «595 e 612» sono sostituite dalle seguenti: «595, 612 e 612-ter»;

     2) dopo la parola: «commessi,» è inserita la seguente: «anche»;

     g) il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo».

 

     Art. 2. Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni.

     1. Al R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

     «Art. 25 (Misure rieducative). - 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

     2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo può prevedere altresì la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

     3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

     4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Del deposito della relazione è dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5. Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione, con decreto motivato, può, in via alternativa:

     1) dichiarare concluso il procedimento;

     2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;

     3) disporre l'affidamento temporaneo del minorenne ai servizi sociali;

     4) disporre il collocamento temporaneo del minorenne in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.

     5. Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 473-bis.8. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente»;

     b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: «di cui all'art. 25, n. 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25»;

     c) all'articolo 27, primo comma, le parole: «dal n. 1 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 25, comma 4, numero 3)»;

     d) all'articolo 28:

     1) al primo comma, le parole: «è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),»;

     2) alla rubrica, la parola: «ricoverati» è sostituita dalle seguenti: «collocati presso comunità»;

     e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),».

     2. All'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «all'articolo 25, al primo comma le parole "Tribunale per i minorenni"» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole: "tribunale per i minorenni", ovunque ricorrono,».

 

     Art. 3. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

     1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal «Servizio 114», prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonchè di un servizio di messaggistica istantanea;

     b) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

     c) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli articoli 98-quater decies e 98-septies decies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonchè le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022;

     d) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonchè di soggetti privati.

     2. I decreti legislativi di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

     3. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

     4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse.

     5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

 

     Art. 4. Istituzione della «Giornata del rispetto»

     1. Per le finalità di prevenzione di cui alla presente legge è istituita la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. La Giornata non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici nè, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge. Il Governo determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 5. Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

     1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti principi:

     a) prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

     b) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

 

     Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5).