| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 55. Industria |
| Capitolo: | 55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali |
| Data: | 01/12/2025 |
| Numero: | 180 |
| Sommario |
| Art. 1. Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA e per sostenere le imprese dell'indotto |
| Art. 2. Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 |
| Art. 3. Modifiche al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, e al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 |
| Art. 3 bis. (Finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale). |
| Art. 4. Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria |
| Art. 5. Entrata in vigore |
§ 55.2.140 - D.L. 1 dicembre 2025, n. 180. [1]
Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA.
(G.U. 1 dicembre 2025, n. 279)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto il
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Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la
Visto il
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Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in merito al finanziamento concesso alla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in base al citato
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di garantire il pieno utilizzo delle somme del fondo previsto dall'articolo 77 del citato
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in merito al riconoscimento delle erogazioni in favore delle imprese energivore se ammesse all'amministrazione straordinaria e alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, anche qualora a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA e per sostenere le imprese dell'indotto [2]
1. La società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è autorizzata a utilizzare le somme, a essa trasferite dalla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in ragione del finanziamento concesso in base all'articolo 1, comma 1, del
1-bis. All'articolo 1, comma 201, della
Art. 2. Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del
1. All'articolo 77 del
«2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, la dotazione finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis può essere destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata.».
Art. 3. Modifiche al
1. All'articolo 3, comma 3, del
2. [Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 9.855.648 per l'anno 2025 e a euro 19.131.552 per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 9.855.648 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3. All'articolo 29, comma 1, del
Art. 3 bis. (Finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale). [6]
1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria in corso delle società Ilva S.p.A. e Acciaierie d'Italia S.p.A., al fine di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva ove la cessione del compendio aziendale a terzi non avvenga entro il 30 gennaio 2026, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere erogato un finanziamento a titolo oneroso in favore della società Ilva S.p.A. sino a un massimo di 149 milioni di euro per l'anno 2026, in una o più soluzioni. La richiesta di finanziamento è avanzata dall'organo commissariale sulla base di un piano di gestione transitoria correlato allo stato e ai tempi della conclusione della procedura di cessione dei compendi aziendali. La società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria può procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale, alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è erogato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), applicando il tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base, ed è restituito entro sei mesi dall'erogazione, per capitale e interessi, a valere sul ricavato della cessione a terzi del compendio aziendale, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito, diverso da quelli di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
3. L'erogazione del prestito non può avvenire prima che il regime di aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 149 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 19.131.552, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, e, quanto a euro 129.868.448 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del
Art. 4. Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria
1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi della società Acciaierie d'Italia spa in Amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato, nel corso degli anni 2025 e 2026, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 [7].
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
3. Al fine di agevolare il processo di transizione in atto, gli importi relativi agli stanziamenti di cui al comma 1 sono accreditati alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria mediante decreto ministeriale di autorizzazione all'INPS al trasferimento del relativo importo alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria [8].
4. Entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità a carico delle risorse ivi indicate, l'Amministrazione Straordinaria rendiconta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) l'effettiva spesa sostenuta e procede al trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.