| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro | 
| Capitolo: | 53.1 disciplina generale | 
| Data: | 31/10/2025 | 
| Numero: | 159 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL | 
| Art. 2. Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità | 
| Art. 3. Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti | 
| Art. 4. Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro | 
| Art. 5. Interventi in materia di prevenzione e di formazione | 
| Art. 6. Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione | 
| Art. 7. Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro | 
| Art. 8. Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali | 
| Art. 9. Modifica all'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogata dall'INAIL | 
| Art. 10. Disposizioni in materia di norme UNI | 
| Art. 11. Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL | 
| Art. 12. Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL | 
| Art. 13. Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | 
| Art. 14. Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa | 
| Art. 15. Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni | 
| Art. 16. Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del Servizio sanitario nazionale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro | 
| Art. 17. Sorveglianza sanitaria e promozione della salute | 
| Art. 18. Organizzazioni di volontariato della protezione civile | 
| Art. 19. Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 | 
| Art. 20. Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e [...] | 
| Art. 21. Entrata in vigore | 
§ 53.1.140 - D.L. 31 ottobre 2025, n. 159.
Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
(G.U. 31 ottobre 2025, n. 254)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
				     Vista la 
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				     Visto il 
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Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 con cui è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza per gli eventi e per il territorio delle Province di Livorno, Pisa, Prato, Pistoia e Firenze;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023 con cui gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 3 novembre 2023 sono stati estesi al territorio delle Province di Massa-Carrara e di Lucca;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024 con cui lo stato di emergenza dichiarato con le precedenti delibere del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023 è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la proroga, fino al 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza dichiarato con le precedenti delibere del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, al fine di consentire, per un breve periodo, l'attuazione degli interventi di protezione civile con tutte le deroghe e le semplificazioni del quadro normativo che la condizione di stato di emergenza consente;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL
1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.
				     2. L'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del titolo II del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al 
3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
4. Sono escluse dal riconoscimento del bonus di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'autorità giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all'INAIL ai fini dell'esclusione del bonus. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono definite le modalità di attuazione del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto.
Art. 2. Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità
				     1. All'articolo 6, comma 1, del 
a) alla lettera a), dopo le parole: «per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» sono inserite le seguenti: «e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;
b) alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «pagamento delle imposte e delle tasse» sono aggiunte le seguenti: «nonchè di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorchè non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».
				     2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse programmate dall'INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del 
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell'INAIL e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2.
Art. 3. Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti
				     1. All'articolo 29, comma 7, del 
				     2. Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonchè negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del 
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sono individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.
				     4. Al 
a) all'articolo 27:
1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, numero 21, la decurtazione dei crediti avviene all'atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l'Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»;
2) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.»;
3) al comma 11, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.000»;
b) all'allegato I-bis:
1) il numero 21 è sostituito dal seguente:
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						 21  | 
					
						 
							Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del   | 
					
						 5  | 
				
2) i numeri 22 e 23 sono soppressi;
3) al numero 24, le parole: «in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta, per ciascun lavoratore, alla condotta di cui al numero 21»;
c) all'allegato XII, al numero 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «specificando quelle che operano in regime di subappalto».
				     5. Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle modifiche di cui al comma 4, lettera b), sono effettuate in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima della predetta data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonchè dai numeri 22 e 23 dell'allegato I-bis al 
				     6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da adottare ai sensi dell'articolo 27, comma 14, del 
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4. Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
1. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 300 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza.
				     2. Ai fini del comma 1, l'Ispettorato nazionale del lavoro è, altresì, autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del 
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 7.526.420 per l'anno 2026 e di euro 15.052.839 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 350.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e di euro 1.470.000 per l'anno 2026 e di euro 1.860.000 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.346.420 per il 2026 ed euro 16.912.839 annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Al fine di potenziare ed efficientare la capacità amministrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro in funzione delle nuove competenze ad esso attribuite sono adottate le disposizioni di cui al presente comma:
				     a) all'articolo 6, comma 1, del 
				     b) all'articolo 31, comma 10, del 
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari ad euro 149.327 per il 2025 e ad euro 1.791.919 a decorrere dal 2026 si provvede mediante riduzione della dotazione organica dell'Area Assistenti e delle facoltà assunzionali disponibili al 31 dicembre 2024 per un importo almeno corrispondente al relativo onere.
				     7. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al 
a) all'alinea, le parole: «710 unità» sono sostituite dalle seguenti: «810 unità»;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) colonnelli: 1;»;
c) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) capitani/tenenti: 8;»;
d) alla lettera d), la cifra: «271» è sostituita dalla seguente: «315»;
e) alla lettera f), la cifra: «254» è sostituita dalla seguente: «301».
8. Al fine di ripianare i livelli di forza organica derivanti dall'applicazione del comma 7, l'Arma dei Carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali:
a) cinque unità nel ruolo ufficiali, ventidue unità del ruolo ispettori e ventiquattro unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2026;
b) quattro unità nel ruolo ufficiali, ventidue unità del ruolo ispettori e ventitrè unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2027.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di euro 405.682 per l'anno 2026, di euro 2.575.854 per l'anno 2027, di euro 4.741.028 per l'anno 2028, di euro 5.424.288 per l'anno 2029, di euro 5.708.906 per l'anno 2030, di euro 5.804.991 per l'anno 2031, di euro 5.924.667 per l'anno 2032, di euro 5.977.082 per l'anno 2033, di euro 5.979.266 per l'anno 2034, di euro 5.980.514 per l'anno 2035, di euro 6.024.050 per l'anno 2036 e di euro 6.153.807 annui a decorrere dall'anno 2037.
10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di euro 90.100 per l'anno 2026, di euro 143.967 per l'anno 2027, di euro 109.783 per l'anno 2028, di euro 88.200 per l'anno 2029 e di euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2030.
11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a euro 495.782 per l'anno 2026, euro 2.719.821 per l'anno 2027, euro 4.850.811 per l'anno 2028, euro 5.512.488 per l'anno 2029, euro 5.778.906 per l'anno 2030, euro 5.874.991 per l'anno 2031, euro 5.994.667 per l'anno 2032, euro 6.047.082 per l'anno 2033, euro 6.049.266 per l'anno 2034, euro 6.050.514 per l'anno 2035, euro 6.094.050 per l'anno 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede mediante riduzione, per euro 495.782 per l'anno 2026 e euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»
Art. 5. Interventi in materia di prevenzione e di formazione
				     1. Al 
a) all'articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti di cui al comma 1, lettere l) ed m), partecipano alla Commissione senza diritto di voto.»;
b) all'articolo 11:
1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
				     «4-bis. A decorrere dall'anno 2026, l'INAIL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del 
2) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
				     «5-ter. Al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l'INAIL promuove, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali, costituiti ai sensi dell'articolo 118 della 
5-quater. L'INAIL è autorizzato a promuovere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.»;
3) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
				     «6-bis. L'INAIL promuove campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, di cui alla 
c) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera z) è aggiunta la seguente:
«z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62.»;
d) all'articolo 37:
1) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta.»;
2) il comma 14 è sostituito dal seguente:
				     «14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 15 del 
e) all'articolo 41, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l'attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.»;
f) all'articolo 51:
1) al comma 8, il secondo periodo è soppresso;
2) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
				     «8-bis. Gli organismi paritetici, per il tramite dell'INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui al comma 8;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis;
d) alle aziende a cui è stata erogata la consulenza e il monitoraggio con esito positivo.»;
g) all'articolo 77, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;
h) all'articolo 113, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri.»;
i) l'articolo 115 è sostituito dal seguente:
«Art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto). - 1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono:
a) parapetti;
b) reti di sicurezza.
2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:
a) sistemi di trattenuta;
b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
d) sistemi di arresto caduta.
3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.
4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116.».
Art. 6. Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione
				     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del 
2. I criteri e i requisiti disposti dall'accordo di cui al comma 1 devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione, nonchè alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell'accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7. Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
				     1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 del 
				     2. All'articolo 1 della 
«784-novies. Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.».
Art. 8. Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali
				     1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di cui al successivo comma 6, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, previste dall'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al 
2. L'importo annuale della prestazione di cui al comma precedente è pari:
a) a 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
b) a 5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
c) a 7.000 euro, per ogni anno di frequenza dell'università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
				     3. L'erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all'INAIL di apposita domanda ed è erogata fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dall'articolo 85, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al 
4. La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio ed essere presentata o spedita entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'anno scolastico o accademico.
5. Ai fini del presente articolo sono compresi nel sistema di istruzione e formazione:
a) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell'Unione europea;
b) le scuole, gli istituti, le università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano le attività di istruzione e formazione e rilascino titoli validi nel territorio italiano.
				     6. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa di 26 milioni annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per l'anno 2026, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della 
7. L'INAIL provvede a corrispondere le borse di studio agli interessati per ciascun anno fino al raggiungimento del limite di spesa di cui al precedente comma 6, in ragione dell'ordine temporale di acquisizione delle domande.
8. L'INAIL provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INAIL non procede all'accoglimento delle ulteriori domande.
				     Art. 9. Modifica all'articolo 10 della 
				     1. All'articolo 10, terzo comma, della 
«2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile;».
				     2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 702.700 per l'anno 2026, euro 782.500 per l'anno 2027, euro 798.900 per l'anno 2028, euro 863.700 per l'anno 2029, euro 873.000 per l'anno 2030, euro 943.800 per l'anno 2031, euro 954.000 per l'anno 2032, euro 973.400 per l'anno 2033, euro 975.300 per l'anno 2034 e in euro 1.005.200 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della 
Art. 10. Disposizioni in materia di norme UNI
				     1. All'articolo 30 del 
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «al British Standard OHSAS 18001:2007» sono sostituite dalle seguenti: «la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024»;
b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
				     «5-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al 
Art. 11. Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL
				     1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 la disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della 
Art. 12. Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL
				     1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi medico-legali e le prestazioni sanitarie di natura diagnostica, curativa, riabilitativa, a decorrere dal 1° novembre 2025, l'INAIL è autorizzato, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 2, del 
Art. 13. Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
				     1. All'articolo 5 del 
«2-bis. A richiesta del dipendente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del bilancio dell'Istituto già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive, l'Ispettorato autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfetaria alternativa ad ogni altra indennità e rimborso, da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
				     2. L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al 
				     3. All'articolo 5, comma 1, del 
a) le parole «nonchè agli amministratori» sono sostituite dalle parole «nonchè all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»;
b) dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.»
				     4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui al comma 5 si applica l'articolo 16 comma 6-bis del 
Art. 14. Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa
				     1. Al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonchè di rafforzare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e altresì di monitorare gli effetti dell'intervento pubblico, a decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del 
				     2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del 
3. Il SIISL espone gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall'utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.
4. Le Agenzie per il Lavoro sono tenute, nei termini di cui al comma 1, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.
				     6. I lavoratori di cui all'articolo 23 del 
				     7. Al comma 6, dell'articolo 19, della 
8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 15. Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
1. Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l'incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese di cui al presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonchè i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.
2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziare previste a legislazione vigente.
Art. 16. Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del Servizio sanitario nazionale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
				     1. All'articolo 13 del 
«6-bis. Gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull'apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali e sono esclusivamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibili, di risorse strumentali, nonchè ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione. Gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le finalità indicate al primo periodo, al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza, quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alla definizione dell'ammontare delle eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7.
6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, al fine di aumentare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare, possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall'anno 2025.
6-quater. Le eventuali economie che in corso anno si dovessero verificare, con riferimento alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali di cui al comma 6-bis, possono essere utilizzate nel medesimo anno per finalità coerenti con le attività di competenza dei dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni polifunzionali.».
				     2. All'articolo 15, comma 2, della 
Art. 17. Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
				     1. Al 
a) all'articolo 20, comma 2, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva»;
b) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute;».
c) all'articolo 39, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma 2, lettera a).»;
d) all'articolo 41:
1) al comma 2, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
				     «e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della 
2) al comma 4, le parole: «comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere a), b), d), e-bis), e-ter) ed e-quater».
				     e) All'articolo 51 del 
«3-quater. Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.».
2. Nell'ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate, possono essere introdotte misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.
Art. 18. Organizzazioni di volontariato della protezione civile
				     1. Al 
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3-bis, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile»;
b) all'articolo 3, comma 3-bis:
1) al primo periodo, le parole: «e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco,» sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 3-bis.»;
c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3 bis. (Organizzazioni di volontariato della protezione civile). - 1. Ai fini del presente articolo, si intende per:
				     a) «organizzazione di protezione civile»: le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al 
b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;
d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonchè le misure e le procedure di intervento;
e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente articolo, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:
a) il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonchè sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;
b) il legale rappresentante delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.
				     3. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonchè sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi previsti dal codice di materia di protezione dei dati personali, di cui al 
4. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonchè i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
6. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al presente decreto in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel presente decreto, affinchè siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), nonchè degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.
8. Lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del presente decreto, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalità definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonchè agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
10. L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all'articolo 299 del presente decreto.
				     11. Resta fermo che al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del 
				     12. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al codice della protezione civile, di cui al 
13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definite ulteriori misure relative all'informazione, alla formazione, all'addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei livelli generali di tutela della salute e sicurezza previsti dal presente articolo.».
				     2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, comma 3, sono considerate le attività di formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario svolte, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni di protezione civile, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti ai sensi del codice della protezione civile, di cui al 
				     Art. 19. Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della 
				     1. All'articolo 1 della 
a) al comma 701, le parole: «con durata non superiore al 31 ottobre 2025,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro»;
b) dopo il comma 701 sono inseriti i seguenti:
«701-bis. La proroga dei contratti di lavoro di cui al comma 701, efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è autorizzata, limitatamente alle unità indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna regione, fino alla durata massima complessiva di tre anni per ciascun contratto.
701-ter. In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 è consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle facoltà assunzionali.
701-quater. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui al comma 701, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assegnatarie del medesimo personale assunto possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.
701-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 701-quater, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono bandire, fino al 31 dicembre 2028, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale che sia stato assunto a tempo determinato ai sensi del comma 701 e che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.
701-sexies. Il personale stabilizzato ai sensi dei commi 701-quater e 701-quinquies, per i cinque anni conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato, è tenuto a svolgere l'attività lavorativa presso i servizi regionali che svolgono funzioni di protezione civile.».
				     2. All'articolo 7, comma 3, del 
Art. 20. Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatisi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca
1. Il termine dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato nonchè alle ulteriori ed eccezionali condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, esteso con delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023 e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2024, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2025. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza.
Art. 21. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 19, comma 1, lettera b)
| 
						 REGIONE  | 
					
						 Unità  | 
				
| 
						 ABRUZZO  | 
					
						 1  | 
				
| 
						 BASILICATA  | 
					
						 1  | 
				
| 
						 EMILIA-ROMAGNA  | 
					
						 13  | 
				
| 
						 FRIULI VENEZIA GIULIA  | 
					
						 24  | 
				
| 
						 LIGURIA  | 
					
						 6  | 
				
| 
						 TOSCANA  | 
					
						 9  | 
				
| 
						 UMBRIA  | 
					
						 1  | 
				
| 
						 VENETO  | 
					
						 2  | 
				
| 
						 TOTALE  | 
					
						 57  |