Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.4 prevenzione degli incendi |
Data: | 08/09/2021 |
Numero: | 120 |
Sommario |
Art. 1. Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli [...] |
Art. 1 bis. Misure per l'incremento dell'operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Art. 1 ter. Misure per le assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Art. 2. Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi |
Art. 3. Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco |
Art. 4. Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi |
Art. 5. Misure per il rafforzamento della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dell'apparato sanzionatorio e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353 |
Art. 6. Modifiche al codice penale |
Art. 7. Altre misure urgenti di protezione civile |
Art. 7 bis. Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali |
Art. 7 ter. Interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle superfici bruciate |
Art. 8. Disposizioni finanziarie |
Art. 8 bis. Clausola di salvaguardia |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 79.4.235 - D.L. 8 settembre 2021, n. 120. [1]
Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.
(G.U. 9 settembre 2021, n. 216)
Art. 1. Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nonchè per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio [2]
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione:
a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione dei sistemi previsionali, nonchè di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino di suscettività all'innesco degli incendi boschivi emanato dal Dipartimento, alla revisione della cui disciplina si provvede con apposita direttiva da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al
b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa e rotante e del connesso impiego di mezzi aerei a pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di concorso statale alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile strategia comune dell'Unione europea [4];
b-bis) delle esigenze di potenziamento delle strutture di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse misure di semplificazione del sistema autorizzativo per consentirne l'adeguato funzionamento, strettamente connesse al consolidamento delle attività di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ivi comprese le strutture direttamente correlate, quali distributori di carburanti, hangar e officine, piste di decollo e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di raccolta dell'acqua, fatte salve le procedure di prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 1° agosto 2011, n. 151 [5];
c) delle esigenze di potenziamento delle flotte aeree delle regioni e delle infrastrutture a loro supporto, di mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del volontariato organizzato di protezione civile qualificato per le predette attività di lotta attiva [6];
d) delle esigenze di formazione del personale addetto alle attività contro gli incendi boschivi, comprese le attività di messa in salvo degli animali coinvolti [7].
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e della cultura, del Dipartimento per la trasformazione digitale e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
4. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione di un primo Piano nazionale previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4-bis. In attuazione del Piano nazionale di cui al comma 3, con direttiva adottata ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al
4-ter. Nell'ambito delle azioni individuate nei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere g) e h), della
4-quater. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai fini del potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici, sono individuate, fatti salvi le procedure di prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e il rispetto delle norme dell'Unione europea e della normativa in materia ambientale e paesaggistica, misure di semplificazione, anche derogatorie ove applicabili, delle autorizzazioni relative alle strutture direttamente connesse, quali distributori di carburanti, hangar e officine, piste di decollo e atterraggio esistenti, esclusivamente ai fini dell'adeguamento di queste, nonchè impianti idrici incluse le vasche di raccolta dell'acqua [13].
4-quinquies. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei territori, promuovendo investimenti di messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, nonchè di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, il termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 15 febbraio 2022, limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il termine di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 28 febbraio 2022 [14].
Art. 1 bis. Misure per l'incremento dell'operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [15]
1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno a legislazione vigente.
Art. 1 ter. Misure per le assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco [16]
1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Ministero dell'interno n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31 dicembre 2023 [17].
Art. 2. Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
1. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.
2. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021.
3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del
Art. 3. Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco
1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della
2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della
3. Con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della
4. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4. Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi
1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della
1-bis. Ai fini delle successive revisioni annuali dei piani regionali, le regioni possono adeguare i propri piani sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2 [22].
2. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della
3. Tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 2, sono ricompresi anche i Comuni localizzati nelle Isole minori.
4. I Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla sicurezza dei territori e all'incolumità delle persone e degli animali, tengono conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai, in particolare di droni dotati di sensori, di videocamere ottiche e a infrarossi nonchè di radar, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 4 della
Art. 5. Misure per il rafforzamento della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dell'apparato sanzionatorio e modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 2:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Definizioni»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta»;
b) all'articolo 3, comma 3
1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all'articolo 4, comma 2-bis;»;
2) alla lettera f), dopo le parole «le azioni» sono inserite le seguenti: «e gli inadempimenti agli obblighi», la parola: «determinanti» è sostituita dalle seguenti: «, che possono determinare» e dopo le parole «di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale»;
3) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole «lettere c)» sono inserite le seguenti: «, c-bis)»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonchè quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al
2-bis) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. I piani antincendio boschivo e i piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027 finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti dall'articolo 6 del testo unico di cui al
2-quater. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonchè quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), devono tenere conto delle specificità delle aree protette o degli habitat di interesse conservazionistico»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, dopo la parola «con» sono inserite le seguenti: «attrezzature manuali, controfuoco e»;
2) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni stabiliscono, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.»;
e) all'articolo 10:
1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole «il pascolo e la caccia» sono aggiunte le seguenti: «ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche.»;
2-bis) al comma 3, le parole: «lire 60.000», «lire 120.000», «lire 400.000» e «lire 800.000» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «euro 45», «euro 90», «euro 300» e «euro 600»;
3) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.»;
4) al comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), l'inottemperanza ai quali può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.»;
4-bis) al comma 6, le parole: «lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000 e non superiore a euro 50.000» [26].
2. Il Ministero dell'interno comunica alle Camere e pubblica nel proprio sito internet istituzionale, annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della giustizia, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalità idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6. Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 32-quater, dopo le parole «416, 416-bis» sono inserite le seguenti: «423-bis, primo comma,»;
a-bis) all'articolo 423-bis, primo comma, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,»;
a-ter) all'articolo 423-bis, terzo comma, le parole: «su aree protette» sono sostituite dalle seguenti: «su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento»;
b) all'articolo 423-bis, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
«Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.»;
c) dopo l'articolo 423-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 423 ter. (Pene accessorie). - Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi.
Art. 423 quater. (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.
La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.».
c-bis) all'articolo 425, numero 2), dopo le parole: «industriali o cantieri,» sono inserite le seguenti: «su aziende agricole,» [28].
Art. 7. Altre misure urgenti di protezione civile
1. All'articolo 2, comma 2, del
2. All'articolo 9 del
a) al comma 1-quinquies le parole «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni di euro»;
b) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: «1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2023». In caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 dell'articolo 1 della
3-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera n), del
Art. 7 bis. Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali [32]
1. Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 7 ter. Interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle superfici bruciate [33]
1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni previsti dalla legge, le regioni possono individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate.
2. Al fine di individuare i siti più idonei, le regioni possono avvalersi del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a disposizione di questi ultimi.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto concorrono le risorse disponibili nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compresi gli interventi di ripristino territoriale, assumendo quale ambito prioritario d'intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 2000, nonchè le aree classificate a rischio idrogeologico nella pianificazione di bacino vigente [34].
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 8 bis. Clausola di salvaguardia [35]
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il
Visto l'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017;
Considerata l'eccezionalità del numero e dell'estensione degli incendi boschivi e di interfaccia che hanno colpito, a partire dall'ultima decade del mese di luglio, ampie porzioni del territorio nazionale, anche in conseguenza di condizioni meteoclimatiche eccezionali, provocando la perdita di vite umane, gravi pericoli per le popolazioni interessate, la distruzione di decine di migliaia di ettari di superfici boscate, anche ricadenti in aree protette nazionali e regionali, gravissimi danni ai territori e alle attività economiche colpiti, e rendendo necessaria una straordinaria mobilitazione delle strutture statali, regionali e del volontariato specializzato preposte alle azioni di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del coordinamento assicurato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consolidare e rafforzare gli strumenti di coordinamento dell'azione dei diversi soggetti competenti in materia di incendi boschivi, al fine di assicurare la tempestiva attivazione di strumenti, mezzi e misure tecnologicamente avanzati, ottimizzando le azioni che possono essere messe in campo dalle diverse amministrazioni interessate;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte al mantenimento e al rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile e per l'accelerazione delle attività di protezione civile per la previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi;
Ritenuta, in particolare, l'urgenza di rendere più celeri ed efficaci le misure preposte alla tutela dei territori percorsi dal fuoco, e di rafforzare il dispositivo sanzionatorio introdotto dagli articoli 10 e 11 della
Visto il
Visto il
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per gli affari regionali e le autonomie, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'università e della ricerca;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione:
a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione dei sistemi previsionali, nonchè di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino di suscettività all'innesco degli incendi boschivi emanato dal Dipartimento, alla revisione della cui disciplina si provvede con apposita direttiva da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del
b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa, rotante o a pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di concorso statale alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile strategia comune dell'Unione europea;
c) delle esigenze di potenziamento di mezzi terrestri, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Regioni e del volontariato organizzato di protezione civile qualificato per le predette attività di lotta attiva;
d) delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
4. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale speditivo entro il 10 ottobre 2021, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità di cui al comma 1 e, per l'attività prevista dal comma 2, si avvale del Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018, integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 2. Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
1. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.
2. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021.
3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del
Art. 3. Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco
1. Gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, resi tempestivamente disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale, sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della
2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della
3. Gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della
4. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale assicurano il monitoraggio del rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4. Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi
1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della
2. Nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della
3. Tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 2, sono ricompresi anche i Comuni localizzati nelle Isole minori.
4. I Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone, tengono conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.
Art. 5. Misure per il rafforzamento della lotta attiva e dei dispositivi sanzionatori e modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 2:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Definizioni»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile.»;
b) all'articolo 3, comma 3:
1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) le aree trattate con il fuoco prescritto;»;
2) alla lettera f), dopo le parole «le azioni» sono inserite le seguenti: «e gli inadempimenti agli obblighi», e dopo le parole «di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè di incendi di interfaccia urbano-rurale»;
3) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche di incendi di interfaccia urbano-rurale»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole «lettere c)» sono inserite le seguenti: «, c-bis)»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonchè quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali, inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida definite dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, dopo la parola «con» sono inserite le seguenti: «attrezzature manuali, controfuoco e»;
2) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.»;
e) all'articolo 10:
1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole «il pascolo e la caccia» sono aggiunte le seguenti: «ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo i comuni possono inoltre avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico messo a disposizione da ISPRA mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche. La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio.»;
3) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.»;
4) al comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), il cui inadempimento può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.».
2. Il Ministero dell'interno comunica alle Camere e pubblica sul proprio sito istituzionale, annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della giustizia, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalità idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6. Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 32-quater, dopo le parole «416, 416-bis» sono inserite le seguenti: «423-bis, primo comma,»;
b) all'articolo 423-bis, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
«Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni.
Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma, le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.»;
c) dopo l'articolo 423-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 423 ter. (Pene accessorie). - Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi.
Art. 423 quater. (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per il delitto di cui all'articolo previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.
La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.».
Art. 7. Altre misure urgenti di protezione civile
1. All'articolo 2, comma 2, del
2. All'articolo 9 del
a) al comma 1-quinquies le parole «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni di euro»;
b) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: «1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2023». All'onere derivante dalla proroga o dal rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di cui al comma 701, stipulati in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 2 agosto 2021, pari a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima
Art. 8. Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[5] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[7] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[16] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dall'art. 2 del
[18] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma inserito dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[32] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[33] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.