§ 95.1.188 – D.L. 22 febbraio 2002, n. 12.
Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:22/02/2002
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Proroga di termini in materia di emersione di attività detenute all'estero
Art. 2.  Disposizioni in materia di antiriciclaggio
Art. 3.  (Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare)
Art. 3 bis.  (Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari)
Art. 3 ter.  (Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario)
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 95.1.188 – D.L. 22 febbraio 2002, n. 12. [1]

Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare

(G.U. 23 febbraio 2002, n. 46)

 

     Art. 1. Proroga di termini in materia di emersione di attività detenute all'estero

     1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è prorogato al 15 maggio 2002.

     2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si producono comunque se: [2]

     a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;

     b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) è conseguentemente integrata.

     2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui redditi così determinati, l'intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. [3]

     2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si è perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio già perfezionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, secondo le modalità previste dal comma 2-bis del presente articolo, mediante apposita comunicazione da presentare entro il 15 maggio 2002 all'intermediario al quale è stata presentata la dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 2-bis è versata dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione. [4]

     3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalità e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione.

     3-bis. Se l'importo totale delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate risultante dall'integrazione della dichiarazione riservata di cui alla lettera b) del comma 2 è inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la somma di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, versata in eccedenza, è restituita all'interessato, senza corresponsione di interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. [5]

     3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:

     "Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza". [6]

 

          Art. 2. Disposizioni in materia di antiriciclaggio

     1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di attività detenute all'estero, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione. [7]

 

          Art. 3. (Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare) [8]

     1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";

     2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di imposta" sono inserite le seguenti: "successivo a quello";

     3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: "rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";

     4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

     "2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi";

     5) al comma 2-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse nel primo periodo d'imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale IVA";

     6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";

     7) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     "4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano già dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonché per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento";

     8) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorità di intervento coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta è finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarità del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di emersione";

     b) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis. - (Emersione progressiva) - 1. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede l'unità produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente:

     a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;

     b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione;

     c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;

     d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco.

     2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.

     3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5 [9].

     4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.

     5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attività.

     6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

     7. La dichiarazione di emersione è presentata entro il 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1";

     c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione".

     2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto resta ferma l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di maggior favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma 1, lettera a), del presente articolo.

     3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:

     a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

     b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;

     c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro [10].

     3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni [11].

     3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonchè il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale [12].

     3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 [13].

     3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonchè le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [14].

     4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione [15].

     5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente [16].

 

          Art. 3 bis. (Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari) [17]

     1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato";

     b) all'articolo 8, comma 3-ter, le parole: "o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato".

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 3 ter. (Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario) [18]

     1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     "4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario.".

 

          Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 23 aprile 2002, n. 73.

[2] Alinea così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma inserito dalla legge di conversione.

[4] Comma inserito dalla legge di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8] Articolo sostituito dalla legge di conversione.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2005, n. 144 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione.

[10] Il previgente comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3 quinquies per effetto dell'art. 22 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

[11] Il previgente comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3 quinquies per effetto dell'art. 22 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

[12] Il previgente comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3 quinquies per effetto dell'art. 22 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

[13] Il previgente comma 3 è stato sostituito dagli attuali commi da 3 a 3 quinquies per effetto dell'art. 22 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. Il presente comma, già modificato dall'art. 7 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, è stato così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.

[14] Il previgente comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3 quinquies per effetto dell'art. 22 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

[15] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 4 novembre 2010, n. 183.

[16] Comma sostituito dall'art. 36 bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e così modificato dall'art. 4 della L. 4 novembre 2010, n. 183.

[17] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[18] Articolo inserito dalla legge di conversione.