§ 87.2.23 - D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128.
Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.2 bilanci
Data:04/09/2024
Numero:128


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139
Art. 2.  Disposizioni finanziarie
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 87.2.23 - D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128.

Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

(G.U. 12 settembre 2024, n. 214)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare gli articoli 31 e 32»;

     Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge;

     Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2024;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139

     1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al titolo sono aggiunte le seguenti parole: «e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali».;

     b) al titolo del Capo I sono aggiunte le seguenti parole: « - attuazione del Capo 10 della direttiva 2013/34/UE»;

     c) dopo il Capo I è inserito il seguente: «Capo I-bis Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali - attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE.

 

     Art. 5 bis. (Definizioni). - 1. Ai soli fini del presente capo si intendono per:

     a) "giurisdizione fiscale": una giurisdizione, corrispondente o meno a uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne l'imposta sul reddito delle società;

     b) "gruppo": l'insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 o ai sensi dei principi contabili internazionali adottati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002;

     c) "società autonoma": una società che non fa parte di un gruppo;

     d) "società capogruppo": l'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese;

     e) "bilancio consolidato": il bilancio preparato dall'impresa controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese del gruppo come se fossero un'unica impresa;

     f) "impresa capogruppo di un paese terzo": impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande delle imprese e non soggetta al diritto di uno Stato membro;

     g) "impresa autonoma di un paese terzo": impresa che non fa parte di un gruppo e non è soggetta al diritto di uno Stato membro;

     h) "società controllata": la società inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa;

     i) "società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo": la società inclusa nel perimetro di consolidamento di una impresa capogruppo di un paese terzo;

     l) "succursale": una stabile organizzazione nel territorio dello Stato come definita dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo quanto stabilito dagli accordi internazionali contro la doppia imposizione in vigore tra l'Italia e lo Stato terzo di incorporazione dell'impresa. Non sono ricomprese nella definizione di succursale le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni come risultanti dall'ultimo rendiconto economico e patrimoniale approvato, non eccedono l'importo previsto dall'articolo 2435-bis del codice civile.

 

     Art. 5 ter. (Ambito di applicazione). - 1. È tenuta a redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito conforme a quanto previsto dagli articoli 5-quinquies e 5-sexies:

     a) la società capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;

     b) la società autonoma i cui ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;

     c) la società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;

     d) la succursale, qualora l'impresa che l'ha aperta sia:

     1) parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro, oppure

     2) un'impresa autonoma i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, del bilancio eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro;

     2. Non sono soggette agli obblighi di cui al comma 1:

     1) le imprese capogruppo, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

     2) le imprese autonome se i ricavi alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

     3) le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, se i ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

     4) le succursali, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio dell'impresa che l'ha aperta di cui al comma 1, lettera d), numeri 1) o 2), risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro.

     3. Le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo e incluse nel perimetro di consolidamento di questa redigono e pubblicano, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, una comunicazione sull'imposta sul reddito relativa all'impresa capogruppo. Se l'impresa capogruppo di un paese terzo non fornisce tutte le informazioni richieste, necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma, la società controllata redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonchè una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

     4. Le succursali aperte da un'impresa capogruppo di un paese terzo, da una società controllata dall'impresa capogruppo di un paese terzo o da un'impresa autonoma di un paese terzo redigono e pubblicano, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, una comunicazione sull'imposta sul reddito relativa all'impresa capogruppo di un paese terzo o all'impresa autonoma del paese terzo, a seconda dei casi. Se l'impresa capogruppo di un paese terzo o la società controllata dall'impresa capogruppo di un paese terzo che hanno aperto la succursale oppure l'impresa autonoma del paese terzo che ha aperto la succursale, a seconda dei casi, non fornisce tutte le informazioni richieste, necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma, la succursale redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonchè una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo o l'impresa autonoma, a seconda dei casi, non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

     5. Le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo e le succursali, anche se non ricomprese negli ambiti di applicazione dei commi 3 e 4, adempiono comunque agli obblighi di presentazione e pubblicazione della comunicazione di cui agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, se tali società o succursali non hanno altro scopo se non quello di eludere gli obblighi di comunicazione di cui al presente decreto.

 

     Art. 5 quater. (Esenzioni ed equivalenza). - 1. Gli obblighi di cui all'articolo 5-quinquies non si applicano:

     a) ai soggetti destinatari delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE;

     b) alle società capogruppo e loro partecipate, se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attività economica o un'attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale;

     c) alle società autonome se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attività economica o un'attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale;

     d) alle società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo se quest'ultima redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all'articolo 5-quinquies e sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

     1) la comunicazione è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della società controllata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta;

     2) la comunicazione è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, fermo quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, lettera b), secondo periodo;

     3) nella comunicazione sono indicati il nome e la sede legale della società controllata;

     4) gli amministratori della società controllata adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5-sexies;

     e) alle succursali se l'impresa autonoma di un paese terzo che ha aperto la succursale o l'impresa capogruppo nel cui bilancio è consolidata l'impresa che ha aperto la succursale redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all'articolo 5-quinquies e sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

     1) la comunicazione è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della società controllata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta;

     2) la comunicazione è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, fermo quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma1, lettera b), secondo periodo;

     3) nella comunicazione sono indicati il nome e la sede legale della succursale;

     4) gli amministratori della succursale adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5-sexies.

 

     Art. 5 quinquies. (Contenuto della comunicazione sulle imposte sul reddito). - 1. La comunicazione sulle imposte sul reddito è redatta dai soggetti di cui all'articolo 5-ter e, nel caso di società capogruppo, contiene le informazioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio di riferimento.

     2. La comunicazione sulle imposte sul reddito contiene le seguenti informazioni:

     a) il nome dell'impresa soggetta all'obbligo ai sensi dell'articolo 5-ter, l'esercizio finanziario di riferimento, la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione;

     b) nel caso di società capogruppo, l'elencazione delle imprese oggetto di consolidamento per l'esercizio di riferimento, con separata indicazione di quelle stabilite nell'Unione e di quelle aventi sede nelle giurisdizioni fiscali incluse negli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, con ulteriore distinzione a seconda dell'allegato in cui sono incluse;

     c) una breve descrizione della natura delle attività svolte dalle imprese;

     d) il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

     e) l'ammontare complessivo dei ricavi, comprensivi delle operazioni con parti correlate, e per i quali si intende rispettivamente:

     1) per i soggetti di cui all'articolo 5-ter, che non utilizzano i principi contabili internazionali, le somma delle voci A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni, A5) altri ricavi e proventi, C15) proventi da partecipazioni, con esclusione dei dividendi ricevuti da imprese partecipate, e C16 Altri proventi finanziari di cui all'articolo 2425 del Codice civile;

     2) per i soggetti di cui all'articolo 5-ter che utilizzano i principi contabili internazionali, i proventi come definiti dai principi contabili internazionali, con esclusione delle rettifiche di valore e dei dividendi ricevuti da imprese partecipate;

     3) per le altre imprese di cui all'articolo 5-ter, diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), i proventi come definiti dal quadro di informativa finanziaria ai sensi del quale sono preparati i bilanci, escluse le rettifiche di valore e i dividendi ricevuti dalle imprese partecipate;

     f) l'importo dell'utile o della perdita al lordo dell'imposta sul reddito;

     g) per ciascuna giurisdizione fiscale:

     1) l'importo dell'imposta sul reddito maturata nel corso del pertinente esercizio, calcolata come l'importo delle imposte sul reddito complessivo e senza tenere in considerazione imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti;

     2) l'importo dell'imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa, calcolata come l'importo dell'imposta sul reddito versata nel corso del pertinente esercizio in aggregato, comprese le ritenute alla fonte operate da altre imprese su pagamenti a imprese e succursali all'interno del gruppo;

     h) l'importo degli utili non distribuiti al termine del pertinente esercizio.

     3. Le informazioni di cui al comma 2 sono elaborate e riportate per ciascuna giurisdizione fiscale sulla base dello stabilimento, dell'esistenza di una sede fissa di attività economica o di un'attività economica permanente che, considerate le attività del gruppo o dell'impresa autonoma, può essere soggetta all'imposta sul reddito in tale giurisdizione fiscale. Se le attività di diverse imprese partecipate possono essere soggette all'imposta sul reddito in un'unica giurisdizione fiscale, le informazioni relative a tale giurisdizione fiscale rappresentano la somma delle informazioni relative alle attività di ciascuna impresa partecipata e delle rispettive succursali in tale giurisdizione fiscale. Le informazioni riferite alle singole attività attengono esclusivamente alla giurisdizione fiscale presso cui sono svolte. Nelle comunicazioni redatte a livello di gruppo possono essere fornite le esplicazioni necessarie a chiarire eventuali discrepanze in merito alle informazioni di cui al comma 2, lettera g) anche tenendo conto, se del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi precedenti.

     4. Gli importi di cui al comma 2 sono espressi nella medesima valuta utilizzata per la redazione del bilancio consolidato della società capogruppo o dell'impresa capogruppo di un paese terzo o per la redazione del bilancio di esercizio nel caso di società autonoma. Le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo tenute alla redazione e pubblicazione della comunicazione ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3, possono esprimere gli importi nella medesima valuta utilizzata per la redazione del proprio bilancio.

     5. Le informazioni di cui al comma 2 possono essere fornite secondo le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE, e provvedimenti attuativi emanati dal Direttore dell'Agenzia delle entrate.

     6. Le informazioni di cui al comma 2 sono presentate utilizzando il modello previsto dall'atto di esecuzione emanato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 48-quater della direttiva 2013/34/UE.

     7. Nella comunicazione è specificato se le informazioni in essa contenute sono state predisposte conformemente al comma 2 oppure al comma 5.

     8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le informazioni di cui al comma 2 sono:

     a) presentate separatamente per ciascuno Stato membro o aggregate a livello di Stato se uno Stato membro comprende più giurisdizioni fiscali;

     b) presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1° marzo dell'esercizio per il quale la comunicazione dev'essere redatta, è riportata nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;

     c) presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1° marzo dell'esercizio per il quale la comunicazione deve essere redatta e il 1° marzo dell'esercizio precedente, è stata menzionata nell'allegato II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;

     d) presentate a livello aggregato per le giurisdizioni diverse di quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

 

     Art. 5 sexies. (Pubblicazione e accessibilità). - 1. La comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale la comunicazione è redatta, è:

     a) depositata a cura degli amministratori della società o dell'impresa, presso l'ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza. La comunicazione depositata deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione della medesima sul sito internet della società o dell'impresa tenuta a redigerla ai sensi del comma 1 dell'articolo 5-ter. Le modalità per l'accesso e l'estrazione dei dati relativi alle comunicazioni da parte dei soggetti terzi non comportano oneri di qualunque natura più gravosi rispetto a quanto previsto per i dati di bilancio;

     b) pubblicata sul sito internet della società o dell'impresa tenuta a redigerla ai sensi del comma 1 dell'articolo 5-ter, garantendone l'accesso gratuito. La comunicazione è messa a disposizione in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambiti della finanza internazionale. La comunicazione resta disponibile al pubblico per un periodo di cinque anni consecutivi dalla prima pubblicazione.

 

     Art. 5 septies. (Responsabilità in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito). - 1. La responsabilità di garantire che la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies è redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente capo compete agli amministratori della società. Nell'adempimento dei loro obblighi gli amministratori agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

 

     Art. 5 octies. (Dichiarazione del revisore legale). - 1. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti delle società di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter, verifica:

     a) il ricorrere o meno dell'obbligo di redigere la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello su cui è chiamato ad esprimere un giudizio;

     b) l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori della comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies se la relazione di cui al comma 2 già lo prevede.

     2. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale di cui al comma 1 riporta, nella relazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, un'attestazione circa quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1.

     3. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) l'attestazione circa l'obbligo o meno di redigere la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello su cui è chiamato ad esprimere un giudizio. Per la violazione degli obblighi di cui alla presente lettera la sanzione è applicata nella misura disposta dall'articolo 5-novies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2015".

 

     Art. 5 novies. (Sanzioni). - 1. Agli amministratori della società o dell'impresa che omettono di depositare le comunicazioni di cui al Capo 1-bis è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

     2. Quando il deposito presso il registro delle imprese della le comunicazioni di cui al Capo 1-bis avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, agli amministratori è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 ridotta della metà. Il deposito successivo al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto è equiparato al mancato deposito di cui al comma 1.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la comunicazione di cui al Capo 1-bis depositata presso l'ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede della società o della succursale contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi del medesimo Capo, agli amministratori della società o dell'impresa è applicata la sanzione di cui al comma 1 aumentata al doppio. Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, può stipulare apposita convenzione, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate per la definizione delle attività di collaborazione finalizzate al controllo della veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al primo periodo. Per le attività di cui al presente comma è autorizzato, a decorrere dall'anno 2024, un contributo annuo di 400.000 euro a favore di Unioncamere.

     4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.».

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), alinea 5-novies, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

     2. Dall'attuazione del presente decreto legislativo, a eccezione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data.