§ 11.1.104 - Regolamento 23 luglio 2014, n. 909.
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.1 questioni generali
Data:23/07/2014
Numero:909


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Scrittura contabile
Art. 4.  Controllo del rispetto della normativa
Art. 5.  Data fissata per il regolamento
Art. 6.  Misure per prevenire i mancati regolamenti
Art. 7.  Misure per la gestione dei mancati regolamenti
Art. 7 bis.  Procedura di acquisto forzoso obbligatorio
Art. 8.  Controllo del rispetto della normativa
Art. 9.  Internalizzatori di regolamento
Art. 10.  Autorità competente
Art. 11.  Designazione dell’autorità competente
Art. 12.  Autorità rilevanti
Art. 13.  Scambio di informazioni
Art. 14.  Cooperazione tra autorità
Art. 15.  Situazioni di emergenza
Art. 16.  Autorizzazione di un CSD
Art. 17.  Procedura di concessione dell’autorizzazione
Art. 18.  Effetti dell’autorizzazione
Art. 19.  Estensione ed esternalizzazione delle attività e dei servizi
Art. 20.  Revoca dell’autorizzazione
Art. 21.  Registro dei CSD
Art. 22.  Riesame e valutazione
Art. 22 bis.  Piani per il risanamento e la liquidazione ordinata
Art. 23.  Libertà di prestare servizi in un altro Stato membro
Art. 24.  Cooperazione tra le autorità dello Stato membro d’origine e di quello ospitante e verifica inter pares
Art. 24 bis.  Collegio delle autorità di vigilanza
Art. 25.  Paesi terzi
Art. 26.  Disposizioni generali
Art. 27.  Alta dirigenza, organo di amministrazione e azionisti
Art. 27 bis.  Informazioni da trasmettere alle autorità competenti
Art. 27 ter.  Valutazione
Art. 27 quater.  Deroga per i CSD che prestano servizi accessori di tipo bancario
Art. 28.  Comitato degli utenti
Art. 29.  Conservazione dei dati
Art. 30.  Esternalizzazione
Art. 31.  Servizi prestati da soggetti diversi dai CSD
Art. 32.  Disposizioni generali
Art. 33.  Requisiti di partecipazione
Art. 34.  Trasparenza
Art. 35.  Procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato
Art. 36.  Disposizioni generali
Art. 37.  Integrità dell’emissione
Art. 38.  Protezione dei titoli dei partecipanti e di quelli dei loro clienti
Art. 39.  Carattere definitivo del regolamento
Art. 40.  Regolamento in contanti
Art. 41.  Regole e procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti
Art. 42.  Requisiti generali
Art. 43.  Rischio giuridico
Art. 44.  Rischio commerciale generale
Art. 45.  Rischio operativo
Art. 46.  Politica di investimento
Art. 47.  Requisiti patrimoniali
Art. 47 bis.  Regolamento netto differito
Art. 48.  Collegamenti tra CSD
Art. 49.  Libertà di emissione in un CSD autorizzato nell’Unione
Art. 50.  Accesso con collegamento standard
Art. 51.  Accesso con collegamento personalizzato
Art. 52.  Procedura per i collegamenti tra CSD
Art. 53.  Accesso tra un CSD e un’altra infrastruttura di mercato
Art. 54.  Autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario e relativa designazione
Art. 55.  Procedure di concessione e di diniego dell’autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario
Art. 56.  Estensione dei servizi accessori di tipo bancario
Art. 57.  Revoca dell’autorizzazione
Art. 58.  Registro dei CSD
Art. 59.  Requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi o ai CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario
Art. 60.  Vigilanza degli enti creditizi designati e dei CSD autorizzati per fornire servizi accessori di tipo bancario
Art. 61.  Sanzioni e altre misure amministrative
Art. 62.  Pubblicazione delle decisioni
Art. 63.  Sanzioni per violazioni
Art. 64.  Applicazione efficace delle sanzioni
Art. 65.  Segnalazione di violazioni
Art. 66.  Diritto di ricorso
Art. 67.  Esercizio della delega
Art. 68.  Procedura di comitato
Art. 69.  Disposizioni transitorie
Art. 70.  Modifiche della direttiva 98/26/CE
Art. 71.  Modifiche della direttiva 2014/65/UE
Art. 73.  Applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014
Art. 74.  Relazioni
Art. 75.  Riesame
Art. 76.  Entrata in vigore e applicazione


§ 11.1.104 - Regolamento 23 luglio 2014, n. 909. [1]

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012

(G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce obblighi uniformi per il regolamento degli strumenti finanziari nell’Unione e norme concernenti l’organizzazione dei depositari centrali di titoli (central securities depositories - CSD) e lo svolgimento delle loro attività per promuovere un regolamento sicuro, efficace e agevole.

2. Il presente regolamento si applica al regolamento di tutti gli strumenti finanziari e di tutte le attività dei CSD, salvo diversa indicazione nel regolamento stesso.

3. Il presente regolamento fa salve le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di strumenti finanziari specifici, in particolare la direttiva 2003/87/CE.

4. Gli articoli da 10 a 20, da 22 a 24, l’articolo 27, l’articolo 28, paragrafo 6, l’articolo 30, paragrafo 4, e gli articoli 46 e 47, nonché le disposizioni del titolo IV e gli obblighi di riferire alle autorità competenti o alle autorità rilevanti o di rispettare i loro ordini in forza del presente regolamento non si applicano ai membri del SEBC, ad altri organismi nazionali degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe né ad altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico nell’Unione, o che intervengono nella medesima, in relazione ai CSD che i suddetti organismi gestiscono direttamente sotto la responsabilità dello stesso organo di amministrazione, che hanno accesso ai fondi di tali organismi e che non sono entità separate.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «depositario centrale di titoli» o «CSD» : persona giuridica che opera un sistema di regolamento titoli di cui al punto 3 della sezione A dell’allegato e fornisce almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell’allegato;

2) «CSD di un paese terzo» : qualsiasi entità giuridica stabilita in un paese terzo che fornisce un servizio simile al servizio di base di cui al punto 3 della sezione A dell’allegato e svolge almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell’allegato;

3) «accentramento» : atto di concentrare la collocazione dei titoli fisici in un CSD in modo da consentire che i trasferimenti successivi possano essere effettuati mediante scritture contabili;

4) «forma dematerializzata» : il fatto che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come registrazioni in scritture contabili;

5) «CSD cui è presentata la domanda» : CSD che riceve la domanda di accesso ai suoi servizi da parte di un altro CSD mediante un collegamento tra CSD;

6) «CSD richiedente» : CSD che richiede l’accesso ai servizi di un altro CSD mediante un collegamento tra CSD;

7) «regolamento» : completamento di un’operazione su titoli, ove eseguita allo scopo di assolvere le obbligazioni delle parti dell’operazione mediante il trasferimento di contante o titoli, o di entrambi;

8) «strumenti finanziari» o «titoli» : strumenti finanziari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

9) «ordine di trasferimento» : ordine di trasferimento quale definito all’articolo 2, lettera i), secondo trattino, della direttiva 98/26/CE;

10) «sistema di regolamento titoli» : sistema ai sensi dell’articolo 2, lettera a), primo, secondo e terzo trattino, della direttiva 98/26/CE, non operato da una controparte centrale e la cui attività consiste nell’esecuzione di ordini di trasferimento;

11) «internalizzatore di regolamento» : qualsiasi impresa, comprese quelle autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE che esegue ordini di trasferimento per conto di clienti o per conto proprio anziché mediante un sistema di regolamento titoli;

12) «data prevista per il regolamento» : data inserita nel sistema di regolamento titoli come data per il regolamento e alla quale le parti di un’operazione su titoli convengono che debba avere luogo il regolamento;

13) «periodo di regolamento» : periodo di tempo intercorrente tra la data dell’operazione e la data prevista per il regolamento;

14) «giorno lavorativo» : giorno lavorativo (business day) quale definito all’articolo 2, lettera n), della direttiva 98/26/CE;

15) «mancato regolamento» : mancato verificarsi del regolamento o il regolamento parziale di un’operazione su titoli alla data prevista per il regolamento a causa della mancanza di titoli o di contante e a prescindere dal motivo di tale mancanza;

16) «controparte centrale» o «CCP» : CCP quale definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

17) «autorità competente» : autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell’articolo 11, salvo se specificato diversamente nel presente regolamento;

18) «autorità rilevante» : autorità di cui all’articolo 12;

19) «partecipante» : partecipante, quale definito all’articolo 2, lettera f), della direttiva 98/26/CE, a un sistema di regolamento titoli;

20) «partecipazione» : partecipazione ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2013/34/UE o il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

21) «controllo» : relazione tra due imprese quale descritta all’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;

22) «impresa figlia» : impresa figlia ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, e dell’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;

23) «Stato membro d’origine» : Stato membro nel quale un CSD è stabilito;

24) «Stato membro ospitante» : Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui un CSD ha una succursale o presta servizi CSD;

25) «succursale» : sede di attività diversa dalla sede dell’amministrazione centrale che costituisce una parte di un CSD, priva di personalità giuridica, e che fornisce servizi CSD per i quali il CSD è stato autorizzato;

26) «inadempimento», in relazione a un partecipante : situazione in cui nei confronti di un partecipante è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE o un evento chele norme interne del CSD definiscono come inadempimento;

27) «consegna contro pagamento» o «DVP» : meccanismo di regolamento titoli che collega il trasferimento di titoli con il trasferimento di contante in modo che la consegna dei titoli si verifichi se e solo se avviene il corrispondente trasferimento di contante e viceversa;

28) «conto titoli» : conto sul quale i titoli possono essere accreditati o addebitati;

29) «collegamento tra CSD» : accordo tra CSD in virtù del quale un CSD diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD al fine di facilitare il trasferimento di titoli dai partecipanti di quest’ultimo ai partecipanti del primo, o accordo in virtù del quale un CSD accede a un altro CSD indirettamente tramite un intermediario. I collegamenti tra CSD comprendono collegamenti standard, collegamenti personalizzati, collegamenti indiretti e collegamenti interoperabili;

30) «collegamento standard» : collegamento tra CSD con il quale un CSD diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD alle stesse condizioni applicabili a ogni altro partecipante al sistema di regolamento titoli operato da questo secondo CSD;

31) «collegamento personalizzato» : collegamento tra CSD con il quale ad un CSD che diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD sono forniti servizi specifici aggiuntivi rispetto ai servizi normalmente forniti da tale CSD ai partecipanti al sistema di regolamento titoli;

32) «collegamento indiretto» : accordo tra un CSD e un terzo diverso da un CSD che è un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD. Tale collegamento è istituito da un CSD per facilitare il trasferimento di titoli dai partecipanti di un altro CSD ai suoi partecipanti;

33) «collegamento interoperabile» : collegamento tra CSD con il quale i CSD convengono soluzioni tecniche comuni per il regolamento nei sistemi di regolamento titoli da essi operati;

34) «procedure e norme di comunicazione internazionali aperte» : norme relative alle procedure di comunicazione accettate a livello internazionale, quali i formati dei messaggi e la rappresentazione dei dati standardizzati, disponibili per i soggetti interessati su base equa, aperta e non discriminatoria;

35) «valori mobiliari» : valori mobiliari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE;

36) «azioni» : titoli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;

37) «strumenti del mercato monetario» : strumenti del mercato monetario quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE;

38) «quote di un organismo di investimento collettivo» : quote di organismi di investimento collettivo di cui all’allegato I, sezione C, punto 3, della direttiva 2014/65/UE;

39) «quota di emissioni» : quota di emissioni quale descritta all’allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, esclusi gli strumenti derivati su quote di emissione;

40) «mercato regolamentato» : mercato regolamentato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;

41) «sistema multilaterale di negoziazione» : sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE;

42) «sede di negoziazione» : sede di negoziazione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE;

43) «agente di regolamento» : agente di regolamento quale definito all’articolo 2, lettera d), della direttiva 98/26/CE;

44) «mercato di crescita per le PMI» : mercato di crescita per le PMI quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2014/65/UE;

45) «organo di amministrazione» :

organo o organi di un CSD, designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del CSD e che supervisiona e controlla le decisioni della dirigenza. L’organo di amministrazione comprende le persone che dirigono di fatto l’attività del CSD.

Se, conformemente al diritto nazionale, un organo di amministrazione comprende più organi con funzioni specifiche, i requisiti del presente regolamento si applicano solo ai membri dell’organo di amministrazione a cui il diritto nazionale applicabile attribuisce la rispettiva responsabilità;

46) «alta dirigenza» : persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell’ambito di un CSD e che sono responsabili della gestione quotidiana del CSD e ne rispondono all’organo di amministrazione;

(47) «gruppo» : un gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE;

(48) «stretti legami» : gli stretti legami quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), della direttiva 2014/65/UE;

(49) «partecipazione qualificata» : una partecipazione diretta o indiretta in un CSD che rappresenti almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  o che consenta di esercitare un'influenza significativa sulla gestione del CSD;

(50) «regolamento netto differito» : meccanismo di regolamento in base al quale gli ordini di trasferimento di contante o titoli in relazione a operazioni su titoli dei partecipanti al sistema di regolamento titoli sono soggetti a “netting” e in base al quale il regolamento dei crediti e delle obbligazioni netti dei partecipanti ha luogo al termine di cicli di regolamento predefiniti durante o alla fine della giornata lavorativa.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 67 riguardo alle misure volte a specificare ulteriormente i servizi accessori di tipo non bancario di cui alla sezione B, punti da 1 a 4, dell’allegato e i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato.

 

TITOLO II

REGOLAMENTO TITOLI

CAPO I

Scrittura contabile

 

     Art. 3. Scrittura contabile

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli emittenti stabiliti nell’Unione che emettono o hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione provvedono affinché tali titoli siano rappresentati mediante scrittura contabile tramite accentramento o a seguito di emissione diretta in forma dematerializzata.

2. A fronte di un’operazione su valori mobiliari eseguita in una sede di negoziazione i relativi titoli sono registrati in un CSD mediante scrittura contabile entro la data prevista per il regolamento, a meno che non siano già stati precedentemente registrati sotto tale forma.

Se i valori mobiliari sono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, tali titoli sono registrati in un CSD mediante scrittura contabile entro la data prevista per il regolamento, a meno che non siano già stati precedentemente registrati sotto tale forma.

 

     Art. 4. Controllo del rispetto della normativa

1. Le autorità dello Stato membro nel quale è stabilito l’emittente che emette titoli assicurano l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1.

2. Le autorità competenti della vigilanza delle sedi di negoziazione, comprese le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, assicurano l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del presente regolamento quando i titoli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento sono negoziati in sedi di negoziazione.

3. Le autorità degli Stati membri responsabili dell’applicazione della direttiva 2002/47/CE assicurano l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento quando i titoli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento sono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE.

 

CAPO II

Periodi di regolamento

 

     Art. 5. Data fissata per il regolamento

1. I partecipanti ad un sistema di regolamento titoli che regolano in tale sistema, per conto proprio o per conto terzi, operazioni su valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo e quote di emissioni regolano tali operazioni alla data prevista per il regolamento.

2. Per quanto riguarda le operazioni su valori mobiliari di cui al paragrafo 1 eseguite in sedi di negoziazione, la data prevista per il regolamento non è successiva al secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione. Tale requisito non si applica alle operazioni negoziate privatamente ma eseguite in una sede di negoziazione, alle operazioni eseguite bilateralmente ma segnalate a una sede di negoziazione, o alla prima operazione che determina l’assoggettamento dei valori mobiliari in questione alla registrazione iniziale mediante scrittura contabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

3. Le autorità competenti assicurano l’applicazione del paragrafo 1.

Le autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione assicurano l’applicazione del paragrafo 2.

 

CAPO III

Disciplina di regolamento

 

     Art. 6. Misure per prevenire i mancati regolamenti

1. Le sedi di negoziazione stabiliscono procedure che consentono la conferma dei termini rilevanti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, alla data di esecuzione delle operazioni.

2. Nonostante il requisito stabilito al paragrafo 1, le imprese di investimento autorizzate ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2014/65/UE adottano, laddove applicabile, misure per limitare il numero di mancati regolamenti.

Tali misure prevedono almeno la conclusione di accordi tra l’impresa di investimento e i relativi clienti professionali di cui all’allegato II della direttiva 2014/65/UE per garantire la tempestiva comunicazione dell’attribuzione (allocation) della provvista di titoli all’operazione, la conferma di tale attribuzione e la conferma dell’accettazione o del rifiuto dei termini dell’operazione, in tempo utile, prima della data prevista per il regolamento.

L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulle procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica da utilizzare per la conformità al presente paragrafo, secondo comma.

3. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, alla data prevista per il regolamento con un’esposizione minima dei partecipanti ai rischi di controparte e di liquidità e una bassa percentuale di mancati regolamenti. Il CSD adotta adeguati meccanismi che incoraggino l'effettuazione del regolamento il prima possibile (early settlement) nell'ambito della data prevista per il regolamento.

4. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD adotta misure per incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni da parte dei propri partecipanti. I CSD chiedono ai partecipanti di regolare le rispettive operazioni alla data prevista per il regolamento.

5. L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le misure volte a prevenire i mancati regolamenti allo scopo di aumentare l'efficienza del regolamento e in particolare:

a) le misure che devono adottare le imprese di investimento a norma del paragrafo 2, primo comma;

b) i dettagli delle procedure che facilitano il regolamento di cui al paragrafo 3, che potrebbero includere la definizione dell'entità delle operazioni, il regolamento parziale di operazioni fallite e l'uso di programmi di prestito/prestito automatico forniti da taluni CSD; e

c) i dettagli delle misure volte a incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni di cui al paragrafo 4.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 luglio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 7. Misure per la gestione dei mancati regolamenti

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Il CSD segnala regolarmente all'autorità competente e alle autorità rilevanti il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente, comprese le misure previste dal CSD e dai suoi partecipanti per migliorare l'efficienza del regolamento. Tali segnalazioni sono rese pubbliche dal CSD su base annua in forma anonima e aggregata. Le autorità competenti condividono con l'ESMA tutte le informazioni pertinenti sui mancati regolamenti.

2. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che non sono regolate alla data prevista per il regolamento. Tali procedure prevedono un meccanismo di penali che funga da efficace deterrente per i partecipanti responsabili dei mancati regolamenti.

Prima di stabilire le procedure di cui al primo comma, un CSD consulta le pertinenti sedi di negoziazione e CCP nei confronti delle quali presta servizi di regolamento.

Il meccanismo di penali di cui al primo comma comprende penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti (“partecipanti inadempienti”). Le penali pecuniarie sono calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento in cui un'operazione risulta non regolata, fino a quando l'operazione è regolata o annullata dalle controparti della stessa. Le penali pecuniarie non si configurano come fonte di profitto per il CSD.

3. Il meccanismo di penali di cui al paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

c) operazioni in cui il partecipante inadempiente è una CCP, salvo le operazioni effettuate da una CCP in cui quest'ultima non si interpone tra le controparti; oppure

d) operazioni in cui è aperta una procedura d'insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente.

4. La CCP può stabilire nel suo regolamento un meccanismo per coprire le perdite che potrebbe subire a seguito dell'applicazione del paragrafo 2, terzo comma.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 al fine di integrare il presente regolamento per specificare i parametri per il calcolo di un livello deterrente e proporzionato di penali pecuniarie di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo sulla base di tutti i seguenti elementi:

a) tipo di attività (asset);

b) liquidità dello strumento finanziario;

c) tipo di operazione;

d) durata del mancato regolamento.

Nello specificare i parametri di cui al primo comma, la Commissione tiene conto del livello dei mancati regolamenti per categoria di strumenti finanziari e dell'effetto che potrebbero avere tassi di interesse bassi o negativi sugli incentivi delle controparti e sui mancati regolamenti. I parametri utilizzati per il calcolo delle penali pecuniarie garantiscono un grado elevato di disciplina di regolamento e l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati.

La Commissione riesamina periodicamente e almeno ogni quattro anni i parametri per il calcolo del livello delle penali pecuniarie al fine di rivalutare l'adeguatezza e l'efficacia delle penali pecuniarie nel conseguire un livello di mancati regolamenti nell'Unione ritenuto accettabile in considerazione dell'impatto sulla stabilità finanziaria dell'Unione.

6. Entro il 17 gennaio 2026, l'ESMA pubblica e aggiorna sul suo sito web l'elenco degli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o compensati da una CCP.

7. I CSD, le CCP e le sedi di negoziazione stabiliscono procedure che consentono loro di sospendere, previa consultazione con le rispettive autorità competenti, un partecipante che, in maniera costante e sistematica, non adempie agli obblighi di consegna degli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, alla data prevista per il regolamento, nonché di divulgare al pubblico la sua identità solo dopo avergli dato la possibilità di formulare osservazioni e a condizione che le autorità competenti dei CSD, delle CCP e delle sedi di negoziazione, nonché del partecipante in questione, siano state debitamente informate. Oltre a consultarla prima di ogni sospensione, i CSD, le CCP e le sedi di negoziazione notificano tempestivamente alle rispettive autorità competenti la sospensione di un partecipante. L'autorità competente informa immediatamente le autorità rilevanti della sospensione di un partecipante.

Le informazioni divulgate in merito alle sospensioni non contengono dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio .

Il presente paragrafo non si applica ai partecipanti inadempienti che sono CCP o nei casi in cui sia aperta una procedura d'insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente.

8. Il presente articolo non si applica qualora la sede principale di negoziazione delle azioni sia situata in un paese terzo. La localizzazione della sede principale di negoziazione delle azioni deve essere determinata in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 al fine di integrare il presente regolamento per specificare:

a) le cause sottostanti dei mancati regolamenti da considerare non imputabili ai partecipanti all'operazione di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo; e

b) le circostanze in cui le operazioni non sono considerate di negoziazione ai sensi del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo.

10. L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) i dettagli del sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti e le segnalazioni sui mancati regolamenti di cui al paragrafo 1;

b) le procedure di riscossione e ridistribuzione delle penali pecuniarie e di qualsiasi altro possibile provento derivante dall'applicazione di tali penali in conformità del paragrafo 2;

c) le condizioni in cui si considera che un partecipante non adempie, in maniera costante e sistematica, all'obbligo di consegnare gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 7.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 7 bis. Procedura di acquisto forzoso obbligatorio

1. Fatti salvi il meccanismo di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e il diritto delle controparti dell'operazione di annullare la stessa, previa consultazione del CERS e sulla base dell'analisi costi-benefici dell'ESMA a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, la Commissione può, tramite un atto di esecuzione, decidere a quali tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o a quali categorie di operazioni su tali strumenti finanziari si debba applicare la procedura obbligatoria di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 4 a 10 del presente articolo, qualora la Commissione ritenga che tali acquisti forzosi costituiscano un mezzo necessario, appropriato e proporzionato per gestire il livello dei mancati regolamenti nell’Unione.

La Commissione può adottare l’atto di esecuzione di cui al primo comma solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) l’applicazione del meccanismo di penali di cui all’articolo 7, paragrafo 2, non ha determinato una riduzione a lungo termine sostenibile dei mancati regolamenti nell'Unione o il mantenimento di un livello ridotto dei mancati regolamenti nell'Unione, anche dopo un riesame del livello delle penali pecuniarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma;

b) il livello dei mancati regolamenti nell'Unione ha o potrebbe avere un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dell'Unione.

Per giungere alla decisione di cui al primo comma, la Commissione tiene conto di tutti gli elementi seguenti:

a) il potenziale impatto della procedura di acquisto forzoso obbligatorio sui mercati finanziari nell'Unione;

b) il numero, il volume e la durata dei mancati regolamenti, compresi il numero e il volume dei mancati regolamenti pendenti alla fine del periodo di proroga di cui al paragrafo 4;

c) se particolari strumenti finanziari o categorie di operazioni su tale strumento finanziario sono già soggetti o meno a disposizioni contrattuali appropriate che prevedono il diritto per i partecipanti destinatari di attivare l'acquisto forzoso.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, e specifica una data di applicazione non anteriore a un anno dalla sua entrata in vigore.

2. L'ESMA pubblica e aggiorna sul proprio sito web un elenco degli strumenti finanziari stabiliti dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1.

3. Prima di adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione:

a) valuta l'efficacia e la proporzionalità del meccanismo di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e, se del caso, ne modifica la struttura o il rigore al fine di aumentare l'efficienza del regolamento nell'Unione;

b) valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, nonostante la previa applicazione del meccanismo di penalità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la motivazione per assoggettare specifici strumenti finanziari e categorie di operazioni agli acquisti forzosi obbligatori, nonché le potenziali implicazioni in termini di costi.

4. Fatto salvo il diritto delle controparti dell'operazione di annullare l'operazione, se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, nel caso in cui un partecipante inadempiente non abbia consegnato gli strumenti finanziari di cui a tale atto di esecuzione al partecipante destinatario entro un periodo di tempo successivo alla data prevista per il regolamento (“periodo di proroga”) pari a cinque giorni lavorativi, è avviata una procedura di acquisto forzoso obbligatorio.

In deroga al primo comma, in base al tipo di attività (asset) e alla liquidità degli strumenti finanziari in questione, il periodo di proroga può essere esteso fino a un massimo di sette giorni lavorativi, nel caso in cui un periodo di proroga più breve incida sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati interessati.

In deroga al primo e al secondo comma, se l'operazione si riferisce a uno strumento finanziario negoziato su un mercato di crescita per le PMI, il periodo di proroga è pari a 15 giorni lavorativi, a meno che detto mercato non decida di applicare un periodo più breve.

5. Gli strumenti soggetti alla procedura di acquisto forzoso obbligatorio sono resi disponibili per il regolamento e consegnati al partecipante destinatario entro un termine appropriato.

6. In caso di mancato regolamento in una catena di operazioni che comportano mancati regolamenti di operazioni successive nella catena, ciascun partecipante ha il diritto di trasferire il proprio obbligo di avviare l'acquisto forzoso obbligatorio al partecipante successivo della catena.

Il partecipante destinatario intermedio è considerato adempiente l'obbligo di eseguire l'acquisto forzoso obbligatorio nei confronti del partecipante inadempiente quando trasferisce il suo obbligo a norma del primo comma. Il partecipante destinatario intermedio può altresì trasferire al partecipante inadempiente i propri obblighi nei confronti del partecipante destinatario finale a norma dei paragrafi 8, 9 e 10.

Il CSD pertinente è informato del modo in cui l'operazione inadempiuta è stata risolta lungo tutta la catena delle operazioni.

7. La procedura di acquisto forzoso obbligatorio di cui al paragrafo 4 non si applica:

a) ai mancati regolamenti, alle operazioni e transazioni elencati all'articolo 7, paragrafo 3;

b) alle operazioni di finanziamento tramite titoli;

c) ad altri tipi di operazioni che rendono superflua la procedura di acquisto forzoso;

d) alle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012.

8. Fatto salvo il meccanismo di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, quando il prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento della negoziazione è diverso dal prezzo versato per l'esecuzione della procedura di acquisto forzoso, la differenza è corrisposta dal partecipante che beneficia della differenza di prezzo all'altro partecipante non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla consegna degli strumenti finanziari in seguito all'acquisto forzoso.

9. Se la procedura di acquisto forzoso non va a buon fine o l'acquisto forzoso non è possibile, il partecipante destinatario può scegliere di ricevere un risarcimento in contanti o di rinviare l'esecuzione dell'acquisto forzoso a una data successiva adeguata (“periodo di differimento”). Se gli strumenti finanziari pertinenti non sono consegnati al partecipante destinatario entro la fine del periodo di differimento, gli è corrisposto il risarcimento in contanti.

Il risarcimento in contanti è versato non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla fine della procedura di acquisto forzoso obbligatorio di cui al paragrafo 4 o, nei casi in cui il partecipante destinatario scegli di differire l’esecuzione dell’acquisto forzoso, del periodo di differimento.

10. Il partecipante inadempiente rimborsa al soggetto che esegue l'acquisto forzoso tutti gli importi versati in relazione alla procedura di acquisto forzoso obbligatorio avviata in conformità del paragrafo 4, primo comma, comprese eventuali commissioni di esecuzione derivanti dall'acquisto forzoso. Tali commissioni vengono comunicate chiaramente ai partecipanti.

11. I paragrafi da 4 a 10 si applicano a tutte le operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o compensati mediante CCP come segue:

a) per le operazioni compensate mediante CCP, la CCP è il soggetto che esegue l'acquisto forzoso conformemente ai paragrafi da 4 a 10;

b) per le operazioni non compensate mediante CCP ma eseguite in una sede di negoziazione, la sede di negoziazione include tra le proprie norme interne l'obbligo dei suoi membri e dei suoi partecipanti di applicare le misure di cui ai paragrafi da 4 a 10;

c) per tutte le operazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma, i CSD includono tra le proprie norme interne l'obbligo dei loro partecipanti di essere assoggettati alle misure di cui ai paragrafi da 4 a 10.

Un CSD fornisce alle CCP e alle sedi di negoziazione le informazioni relative al regolamento necessarie per consentire loro di adempiere ai rispettivi obblighi ai sensi del presente paragrafo.

Fatte salve le lettere a), b) e c), del primo comma, i CSD possono controllare l'esecuzione degli acquisti forzosi di cui alle suddette lettere, in relazione a istruzioni di regolamento multiple che concernono gli stessi strumenti finanziari e con la stessa data di scadenza del periodo di esecuzione, al fine di ridurre al minimo il numero di acquisti forzosi da eseguire e, pertanto, l'impatto sul prezzo dei pertinenti strumenti finanziari.

12. Il presente articolo non si applica qualora la sede principale di negoziazione delle azioni sia situata in un paese terzo. La localizzazione della sede principale di negoziazione delle azioni è determinata in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012.

13. L'ESMA può raccomandare alla Commissione di sospendere in modo proporzionato il meccanismo di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 4 a 10 per categorie specifiche di strumenti finanziari, qualora ciò si renda necessario al fine di evitare o di affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione. Tale raccomandazione è accompagnata da una valutazione pienamente motivata della necessità di tale sospensione e non è resa pubblica.

Prima di formulare la raccomandazione di cui al primo comma, l'ESMA consulta i membri del SEBC e il Comitato europeo per il rischio sistemico.

Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della raccomandazione e sulla base delle motivazioni e degli elementi di prova forniti dall'ESMA, la Commissione sospende il meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio di cui ai paragrafi da 4 a 10 per le categorie specifiche di strumenti finanziari mediante un atto di esecuzione, oppure respinge la raccomandazione di sospensione. Se respinge la raccomandazione di sospensione, la Commissione ne fornisce all'ESMA le motivazioni per iscritto. Tale informazione non è resa pubblica.

L'atto di esecuzione di cui al terzo comma è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 3.

La sospensione del meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio è comunicata all'ESMA ed è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito internet della Commissione.

La sospensione del meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio è valida per un periodo iniziale non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di applicazione della sospensione.

Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, prorogare la sospensione per periodi aggiuntivi non superiori a tre mesi ciascuno, a condizione che la durata totale della sospensione non superi dodici mesi. Le proroghe della sospensione sono pubblicate conformemente al quinto comma.

L'atto di esecuzione di cui al settimo comma è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 3. Con sufficiente anticipo rispetto al termine della sospensione di cui al sesto comma o della proroga di cui al settimo comma, l'ESMA trasmette un parere alla Commissione in cui valuta se i motivi per la sospensione continuino a sussistere.

14. Se ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 1, la Commissione riesamina tale decisione periodicamente e almeno ogni quattro anni al fine di valutare se le condizioni di cui a tale paragrafo restano soddisfatte.

Qualora la Commissione ritenga che gli acquisti forzosi obbligatori non siano più giustificati o non gestiscano i mancati regolamenti nell'Unione e non siano più necessari, appropriati o proporzionati, adotta, senza ritardo, atti di esecuzione che modificano o abrogano l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1.

L'atto di esecuzione di cui al secondo comma è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Qualora l’ESMA ritenga che gli acquisti forzosi obbligatori non siano più giustificati o non gestiscano i mancati regolamenti nell'Unione e non siano più necessari, appropriati o proporzionati, può raccomandare alla Commissione di modificare o abrogare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1. Il paragrafo 13, dal primo al quarto comma, si applica mutatis mutandis.

15. L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a) le caratteristiche di funzionamento dell'adeguata procedura di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 4 a 10, ivi compresa la definizione delle tempistiche opportune, calibrate in base al tipo di attività e alla liquidità degli strumenti finanziari, per la consegna dello strumento finanziario, a seguito della procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 4;

b) le circostanze che consentirebbero un'estensione del periodo di proroga in funzione del tipo di attività e della liquidità degli strumenti finanziari, in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, tenendo conto dei criteri di valutazione della liquidità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 600/2014;

c) i dettagli del meccanismo di trasferimento di cui al paragrafo 6;

d) altri tipi di operazioni che rendono superflua la procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 7, lettera c), come i contratti di garanzia finanziaria o le operazioni che includono clausole di compensazione per close-out;

e) un metodo di calcolo del risarcimento in contanti di cui al paragrafo 9;

f) le informazioni di regolamento necessarie di cui al paragrafo 11, secondo comma; e

g) i dettagli sul modo in cui i partecipanti ai CSD, le CCP e i membri della sede di negoziazione devono tenere conto delle specificità degli investitori al dettaglio nell'esecuzione dell'acquisto forzoso obbligatorio a norma del paragrafo 11.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 8. Controllo del rispetto della normativa

1. L’autorità competente del CSD che opera il sistema di regolamento titoli, l’autorità rilevante responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli interessato, nonché le autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione, delle imprese di investimento e delle CCP garantiscono l’applicazione degli articoli 6 e 7 da parte dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza e controllano l’applicazione delle penali imposte. Ove necessario, le rispettive autorità competenti cooperano strettamente. Gli Stati membri informano l’ESMA in relazione alle autorità competenti designate che fanno parte della struttura di vigilanza a livello nazionale.

2. Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione in relazione agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, l’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può emanare orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. Una violazione delle norme del presente titolo non inficia la validità di un contratto privato su strumenti finanziari o la possibilità per le parti di ottenere l’applicazione delle disposizioni di tale contratto.

 

CAPO IV

Regolamento internalizzato

 

     Art. 9. Internalizzatori di regolamento

1. Gli internalizzatori di regolamento segnalano trimestralmente alle autorità competenti del loro luogo di stabilimento in forma aggregata il volume e il valore di tutte le operazioni su titoli che regolano al di fuori di un sistema di regolamento titoli.

Le autorità competenti trasmettono senza indugio le informazioni ricevute in forza del primo comma all’ESMA e comunicano all’ESMA i potenziali rischi derivanti da tali attività di regolamento.

2. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto di tale segnalazione.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per segnalare e trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

TITOLO III

DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI

CAPO I

Autorizzazione e vigilanza dei CSD

Sezione 1

Autorità responsabili dell’autorizzazione e della vigilanza dei CSD

 

     Art. 10. Autorità competente

Fatte salve le funzioni di sorveglianza dei membri del SEBC di cui all’articolo 12, paragrafo 1, un CSD è autorizzato e vigilato dall’autorità competente del proprio Stato membro d’origine.

 

     Art. 11. Designazione dell’autorità competente

1. Ogni Stato membro designa l’autorità competente incaricata delle funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD stabiliti sul proprio territorio e ne informa l’ESMA.

Se uno Stato membro designa più di un’autorità competente, ne specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile della cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri, le autorità rilevanti, l’ESMA e l’ABE quando espressamente menzionato nel presente regolamento.

2. L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.

3. Alle autorità competenti sono conferiti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 12. Autorità rilevanti

1. Le seguenti autorità sono coinvolte nell’autorizzazione e nella vigilanza dei CSD ogniqualvolta specificamente menzionato nel presente regolamento:

a) l’autorità responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli operato dal CSD nello Stato membro il cui diritto si applica a detto sistema di regolamento titoli;

b) le banche centrali dell'Unione che emettono le principali valute in cui ha luogo, o avrà luogo, il regolamento;

c) se del caso, la banca centrale dell'Unione nei cui libri contabili è regolata, o sarà regolata, la gamba contante di un sistema di regolamento titoli operato dal CSD.

2. L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’elenco delle autorità rilevanti di cui al paragrafo 1.

3. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali le valute dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono considerate principali e le modalità per stabilire una procedura efficace per la consultazione delle autorità rilevanti di cui alle lettere b) e c) di tale paragrafo.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 13. Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti, le autorità rilevanti e l’ESMA si trasmettono, su richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento.

2. Le autorità competenti, le autorità rilevanti, l’ESMA e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell’esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento se ne servono solo nell’esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 14. Cooperazione tra autorità

1. Le autorità competenti, le autorità rilevanti e l’ESMA cooperano strettamente, anche scambiandosi tutte le informazioni pertinenti per l’applicazione del presente regolamento. Ove rilevante e opportuno, tale cooperazione include altre autorità e organismi pubblici, in particolare quelli istituiti o designati a norma della direttiva 2003/87/CE.

Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione, compresa la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità rilevanti nelle varie valutazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento, l’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può emanare orientamenti rivolti alle autorità competenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Nell’esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti tengono in debito conto l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 15, sulla base delle informazioni disponibili.

 

     Art. 15. Situazioni di emergenza

Fatta salva la procedura di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 98/26/CE, le autorità competenti e le autorità rilevanti informano immediatamente l’ESMA e il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio  e si informano vicendevolmente di ogni situazione di emergenza relativa a un CSD, ivi compresi eventuali sviluppi nei mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla stabilità della valuta in cui si effettua il regolamento, sull’integrità della politica monetaria o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui il CSD o uno dei suoi partecipanti è stabilito.

 

Sezione 2

Condizioni e procedure per l’autorizzazione dei CSD

 

     Art. 16. Autorizzazione di un CSD

1. Qualsiasi persona giuridica che rientra nella definizione di CSD ottiene un’autorizzazione dall’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita prima di iniziare la sua attività.

2. L’autorizzazione specifica i servizi di base elencati alla sezione A dell’allegato e i servizi accessori di tipo non bancario consentiti ai sensi della sezione B dell’allegato che il CSD è autorizzato a prestare.

3. Il CSD rispetta in modo continuativo le condizioni necessarie per l’autorizzazione.

4. Il CSD, nonché i suoi revisori dei conti indipendenti, notificano all’autorità competente, senza indebito ritardo, ogni modifica sostanziale avente un’incidenza sul rispetto delle condizioni per l’autorizzazione.

 

     Art. 17. Procedura di concessione dell’autorizzazione

1. Il CSD richiedente presenta la domanda di autorizzazione alla sua autorità competente.

2. La domanda di autorizzazione è accompagnata da tutte le informazioni necessarie per permettere all’autorità competente di accertare che il CSD richiedente abbia adottato, al momento del rilascio dell’autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. La domanda di autorizzazione comprende il programma operativo indicante il tipo di attività previste e l’organizzazione strutturale del CSD.

In deroga al primo comma, se il CSD richiedente non rispetta tutti gli obblighi del presente regolamento, ma si può ragionevolmente ritenere che li rispetterà al momento dell'inizio delle sue attività, l'autorità competente può concedere l'autorizzazione a condizione che il CSD richiedente abbia adottato tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi del presente regolamento al momento dell'inizio delle sue attività.

3. Entro 30 giorni lavorativi (working days) dal ricevimento della domanda l’autorità competente valuta se essa è completa. Se la domanda è incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale il CSD richiedente deve trasmettere le informazioni aggiuntive. Quando la domanda è considerata completa, l’autorità competente informa il CSD richiedente.

4. Dal momento in cui la domanda è considerata completa l'autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle autorità rilevanti e consulta dette autorità a proposito delle caratteristiche del sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente.

Ciascuna autorità rilevante può inviare un parere motivato all'autorità competente nell'ambito dei propri settori di competenza entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dell'autorità rilevante. Qualora un'autorità rilevante non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso parere positivo.

Se almeno una delle autorità rilevanti emette un parere motivato negativo e l'autorità competente intende comunque concedere l'autorizzazione, tale autorità competente, entro un mese dal ricevimento del parere negativo, fornisce alle autorità rilevanti i motivi per cui intende rilasciare l'autorizzazione nonostante il parere negativo.

Ciascuna delle autorità rilevanti che ha emesso un parere negativo, di cui al terzo comma, può deferire la questione all'ESMA per assistenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se la questione non è risolta entro un mese dal deferimento all'ESMA, l'autorità competente che intende rilasciare l'autorizzazione prende una decisione definitiva e fornisce per iscritto alle autorità rilevanti una spiegazione dettagliata della sua decisione.

Se l'autorità competente intende negare l'autorizzazione, la questione non è deferita all'ESMA.

Un parere negativo, di cui al terzo comma, espone per iscritto e in modo completo e dettagliato perché gli obblighi stabiliti nel presente regolamento o altri obblighi della normativa dell'Unione non siano rispettati.

5. Ogniqualvolta il CSD richiedente intende fornire servizi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE in aggiunta ai servizi accessori di tipo non bancario esplicitamente elencati nella sezione B dell’allegato, l’autorità competente trasmette tutte le informazioni incluse nella domanda all’autorità di cui all’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE e consulta tale autorità in merito alla capacità del CSD richiedente di soddisfare i requisiti della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014.

6. Prima di concedere l’autorizzazione al CSD richiedente, l’autorità competente consulta le autorità competenti dell’altro Stato membro interessato nei seguenti casi:

a) il CSD è un’impresa figlia di un CSD autorizzato in un altro Stato membro;

b) il CSD è un’impresa figlia dell’impresa madre di un CSD autorizzato in un altro Stato membro;

c) il CSD è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un altro CSD autorizzato in un altro Stato membro.

7. La consultazione di cui al paragrafo 6 riguarda:

a) l’idoneità degli azionisti e delle persone di cui all’articolo 27, paragrafo 6, nonché l’onorabilità e la professionalità delle persone che dirigono effettivamente l’attività del CSD di cui all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, nei casi in cui tali azionisti e persone sono comuni al CSD richiedente e ad un CSD autorizzato in un altro Stato membro;

b) la possibilità che le relazioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e c), tra il CSD autorizzato in un altro Stato membro e il CSD richiedente non influenzano la capacità di quest’ultimo di soddisfare i requisiti del presente regolamento.

7 bis. Oltre a consultare le autorità competenti di cui al paragrafo 6, l'autorità competente, prima di concedere l'autorizzazione al CSD richiedente, può consultare altre autorità che esercitano la vigilanza su un'entità che detiene una partecipazione qualificata nel CSD richiedente sulle questioni di cui al paragrafo 7.

8. Entro 6 mesi dalla presentazione della domanda completa l’autorità competente comunica per iscritto al CSD richiedente, con una decisione pienamente motivata, se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata.

8 bis. L'autorità competente informa senza indebito ritardo le autorità consultate a norma dei paragrafi da 4 a 7 bis circa i risultati della procedura di autorizzazione, comprese le eventuali azioni correttive.

9. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente deve fornire all’autorità competente nella domanda di autorizzazione.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la domanda di autorizzazione.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 18. Effetti dell’autorizzazione

1. Le attività di un CSD autorizzato si limitano alla prestazione dei servizi contemplati dalla sua autorizzazione o notifica in conformità dell’articolo 19, paragrafo 8.

2. I sistemi di regolamento titoli possono essere operati soltanto da CSD autorizzati, incluse le banche centrali che fungono da CSD.

3. Un CSD autorizzato può avere partecipazioni esclusivamente in persone giuridiche le cui attività siano limitate alla prestazione dei servizi elencati alle sezioni A e B dell’allegato, salvo che la partecipazione sia approvata dalla rispettiva autorità competente con la motivazione che non comporta un aumento significativo del profilo di rischio del CSD.

4. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri a cui devono attendersi le autorità competenti per approvare la partecipazione dei CSD in persone giuridiche diverse da quelle che forniscono i servizi elencati alle sezioni A e B dell’allegato. Fra i criteri in questione può figurare la complementarità dei servizi forniti dalla persona giuridica rispetto ai servizi forniti da un CSD e la misura dell’esposizione del CSD alle passività derivanti da tale partecipazione.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 19. Estensione ed esternalizzazione delle attività e dei servizi

1. Un CSD autorizzato presenta domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro d’origine quando intende esternalizzare a terzi un servizio di base ai sensi dell’articolo 30 o estendere le proprie attività ad una o più delle seguenti:

a) servizi di base aggiuntivi elencati alla sezione A dell’allegato non contemplati dall’autorizzazione iniziale;

b) servizi accessori consentiti ma non esplicitamente elencati alla sezione B dell’allegato, non contemplati dall’autorizzazione iniziale;

c) gestione di un altro sistema di regolamento titoli;

d) regolamento totale o parziale della gamba contante del proprio sistema di regolamento titoli nei libri contabili di un altro agente di regolamento;

e) creazione di collegamenti interoperabili, anche con CSD dei paesi terzi.

2. La concessione di un'autorizzazione a esternalizzare un servizio di base a terzi a norma del paragrafo 1 o a estendere le attività a norma del paragrafo 1, lettere a), c) e d), è soggetta alla procedura di cui all'articolo 17.

La concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera b), è soggetta alla procedura stabilita all'articolo 17, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 8 bis.

La concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera e), è soggetta alla procedura stabilita all'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

L'autorità competente comunica al CSD richiedente se l'autorizzazione è stata rilasciata o negata entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa.

3. I CSD stabiliti nell’Unione che intendono creare collegamenti interoperabili presentano alle rispettive autorità competenti una domanda di autorizzazione come richiesto al paragrafo 1, lettera e). Tali autorità si consultano in merito all’approvazione del collegamento tra CSD. In caso di decisioni divergenti e se convenuto da entrambe le autorità competenti, la questione può essere deferita all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. Le autorità di cui al paragrafo 3 rifiutano di autorizzare un collegamento solo quando questo minacci l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o faccia insorgere un rischio sistemico.

5. I collegamenti interoperabili tra CSD che esternalizzano alcuni dei loro servizi, relativi a tali collegamenti, a un soggetto pubblico in conformità dell’articolo 30, paragrafo 5, e i collegamenti fra CSD che non sono menzionati al paragrafo 1, lettera e), non sono soggetti all’autorizzazione di cui a tale lettera, ma sono notificati alle autorità competenti e rilevanti dei CSD prima della loro attuazione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per consentire a tali autorità di valutare la conformità con i requisiti di cui all’articolo 48.

6. Un CSD stabilito e autorizzato nell’Unione può mantenere o stabilire un collegamento con un CSD di un paese terzo conformemente alle condizioni e procedure di cui al presente articolo. Qualora i collegamenti siano istituiti con CSD di paesi terzi, le informazioni fornite dal CSD richiedente consentono all’autorità competente di valutare se tali collegamenti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 48 o i requisiti a questi equivalenti.

7. L’autorità competente del CSD richiedente impone al CSD di interrompere un collegamento notificato quando tale collegamento non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 48 e potrebbe pertanto minacciare l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o potrebbe far insorgere un rischio sistemico. L’autorità competente che imponga al CSD di interrompere un collegamento segue la pertinente procedura stabilita all’articolo 20, paragrafi 2 e 3.

8. I servizi accessori aggiuntivi esplicitamente elencati alla sezione B dell’allegato non sono soggetti a autorizzazione, ma sono notificati all’autorità competente prima della loro prestazione.

 

     Art. 20. Revoca dell’autorizzazione

1. Fatta salva qualsiasi azione o misura correttiva di cui al titolo V, l’autorità competente dello Stato membro d’origine revoca l’autorizzazione in uno qualunque dei seguenti casi, qualora il CSD:

a) non abbia utilizzato l’autorizzazione per 12 mesi, rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;

b) abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o facendo ricorso a qualsiasi altro strumento illecito;

c) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbia adottato le azioni correttive richieste dall’autorità competente entro un termine fissato;

d) abbia violato gravemente o sistematicamente i requisiti stabiliti nel presente regolamento o, ove applicabile, della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014.

2. A partire dal momento in cui viene a conoscenza di uno dei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente consulta immediatamente le autorità rilevanti e, se del caso, l’autorità di cui all’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE sulla necessità di revocare l’autorizzazione.

3. L’ESMA e ogni autorità rilevante e, se del caso, l’autorità di cui all’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE possono chiedere in qualsiasi momento all’autorità competente dello Stato membro d’origine di verificare se il CSD continua a rispettare le condizioni di rilascio dell’autorizzazione.

4. L’autorità competente può limitare la revoca dell’autorizzazione a un servizio, un’attività o uno strumento finanziario particolare.

5. I CSD adottano, attuano e mantengono apposite procedure atte a garantire, in caso di revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD. Tali procedure includono il trasferimento di conti accentrati o di dati analoghi attestanti le emissioni di titoli, e dati collegati alla prestazione dei servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato.

 

     Art. 21. Registro dei CSD

1. Le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 16, 19 e 20 sono immediatamente comunicate all’ESMA.

2. Le banche centrali informano senza indebito ritardo l’ESMA dei sistemi di regolamento titoli da esse operati.

3. La denominazione di ciascun CSD che opera a norma del presente regolamento e al quale sono stati concessi l’autorizzazione o il riconoscimento ai sensi degli articoli 16, 19 o 25 è iscritto in un registro che specifica i servizi e, ove applicabile, le categorie di strumenti finanziari per i quali il CSD è stato autorizzato. Il registro comprende l’indicazione delle succursali gestite dal CSD in altri Stati membri, dei collegamenti tra CSD e delle informazioni richieste in forza dell’articolo 31 qualora gli Stati membri si siano avvalsi della possibilità prevista da detto articolo. L’ESMA rende disponibile l’elenco sul suo sito apposito e ne cura l’aggiornamento.

 

Sezione 3

Vigilanza dei CSD

 

     Art. 22. Riesame e valutazione

1. L'autorità competente riesamina le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati da un CSD, compresi i piani di cui all'articolo 22 bis, per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valuta i rischi ai quali il CSD è esposto o potrebbe essere esposto, nonché i rischi che il CSD genera per il buon funzionamento dei mercati dei titoli o per la stabilità dei mercati finanziari.

L'autorità competente stabilisce la frequenza e il grado di dettaglio del riesame e della valutazione di cui al primo comma tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, del profilo di rischio, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato.

Il riesame e la valutazione sono effettuati almeno ogni tre anni.

2. - 4. (soppressi).

5. L’autorità competente sottopone il CSD a ispezioni in loco.

6. Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente trasmette tempestivamente le informazioni necessarie alle autorità rilevanti e, se del caso, all'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE, e le consulta per accertare se il CSD rispetta gli obblighi stabiliti nel presente regolamento o altri obblighi della normativa dell'Unione per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di regolamento titoli operati dal CSD.

Le autorità consultate possono emettere un parere motivato nei loro ambiti di competenza entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dell'autorità competente.

Qualora un'autorità consultata non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso parere positivo.

Qualora un'autorità consultata emetta un parere motivato negativo e l'autorità competente lo contesti, tale autorità competente fornisce all'autorità consultata, entro un mese dal ricevimento del parere negativo, una motivazione relativa al parere negativo.

Ciascuna delle autorità consultate che ha emesso un parere negativo può deferire la questione all'ESMA, per assistenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se la questione non è risolta entro un mese dal deferimento all'ESMA, l'autorità competente prende la decisione definitiva in merito al riesame e alla valutazione e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della propria decisione alle autorità rilevanti.

I pareri negativi di cui al quarto comma espongono per iscritto e in modo completo e dettagliato perché gli obblighi stabiliti nel presente regolamento o altri obblighi della normativa dell'Unione non siano rispettati.

7. L'autorità competente informa le autorità rilevanti, l'ESMA e, se del caso, il collegio di cui all'articolo 24 bis del presente regolamento e l'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese eventuali azioni correttive o sanzioni.

8. Nell’effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti responsabili della vigilanza dei CSD legati dai tipi di relazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 6, lettere a), b) e c), si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni pertinenti atte a facilitare loro i compiti.

9. L’autorità competente impone ai CSD che non soddisfano i requisiti del presente regolamento di adottare sin dalle prime fasi le azioni o le misure necessarie per affrontare la situazione.

10. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) le informazioni che il CSD deve fornire all’autorità competente ai fini del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1;

b) le informazioni che l'autorità competente deve fornire conformemente al paragrafo 7;

c) le informazioni che le autorità competenti di cui al paragrafo 8 devono comunicarsi reciprocamente.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per fornire le informazioni di cui al paragrafo 10, primo comma.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 22 bis. Piani per il risanamento e la liquidazione ordinata

1. Il CSD individua scenari che potrebbero impedirgli di garantire la continuità delle sue operazioni e dei suoi servizi critici e valuta l'efficacia di un'intera serie di opzioni di risanamento o di liquidazione ordinata. Tali scenari considerano i vari rischi indipendenti e collegati ai quali è esposto il CSD. Sulla base di tale analisi, il CSD elabora e presenta all'autorità competente piani adeguati di risanamento o di liquidazione ordinata.

2. I piani di cui al paragrafo 1 tengono conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato e contengono almeno quanto segue:

a) una sintesi sostanziale delle principali strategie di risanamento o di liquidazione ordinata;

b) l'indicazione dei servizi e delle operazioni critiche del CSD;

c) apposite procedure atte a garantire la raccolta di capitale aggiuntivo nel caso in cui il capitale proprio del CSD si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti stabiliti all'articolo 47, paragrafo 1;

d) apposite procedure atte a consentire la liquidazione o la ristrutturazione ordinata delle operazioni e dei servizi del CSD nel caso in cui il CSD non sia in grado di raccogliere nuovo capitale;

e) apposite procedure atte a garantire il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD nel caso diventi definitivamente impossibile per il CSD ripristinare le sue operazioni e i suoi servizi critici;

f) una descrizione delle misure necessarie per attuare le principali strategie.

3. Il CSD dispone della capacità di individuare e fornire alle entità collegate le informazioni necessarie per la tempestiva attuazione dei piani durante scenari di stress.

4. Tali piani sono approvati dall'organo di amministrazione o da un opportuno comitato dell'organo di amministrazione.

5. Il CSD rivede e aggiorna regolarmente e, comunque, almeno ogni due anni, i piani. Ogni aggiornamento dei piani è fornito all'autorità competente.

6. Se ritiene che i piani del CSD siano insufficienti, l'autorità competente può esigere che il CSD adotti misure supplementari o elabori misure alternative.

7. Qualora un CSD sia soggetto alla direttiva 2014/59/UE e sia stato elaborato un piano di risanamento ai sensi di tale direttiva, il CSD fornisce tale piano di risanamento all'autorità competente.

Quando per un CSD è adottato e mantenuto un piano di risoluzione ai sensi della direttiva 2014/59/UE o un piano analogo ai sensi del diritto nazionale al fine di assicurare la continuità dei servizi di base del CSD, l'autorità di risoluzione o, in sua assenza, l'autorità competente informa l'ESMA dell'esistenza di tale piano.

Se il piano di risanamento e il piano di risoluzione elaborati ai sensi della direttiva 2014/59/UE, o eventuali piani analoghi ai sensi del diritto nazionale, contengono tutti gli elementi elencati al paragrafo 2, il CSD non è tenuto a preparare i piani a norma del paragrafo 1.

 

Sezione 4

Prestazione di servizi in un altro Stato membro

 

     Art. 23. Libertà di prestare servizi in un altro Stato membro

1. Un CSD autorizzato può prestare i servizi di cui all’allegato nel territorio dell’Unione, anche mediante l’apertura di una succursale, purché tali servizi siano contemplati dall’autorizzazione.

2. Un CSD autorizzato, o un CSD che ha presentato domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 17, che intende prestare i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), o aprire una succursale in un altro Stato membro è soggetto alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo. Il CSD può prestare tali servizi solo dopo essere stato autorizzato in conformità dell'articolo 17 e non prima della data applicabile a norma del paragrafo 8 del presente articolo.

3. Un CSD che intende prestare i servizi di cui al paragrafo 2 in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi prestati comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le informazioni seguenti:

a) lo Stato membro ospitante;

b) il programma di attività che indica, in particolare, i servizi che intende prestare, compreso il tipo di strumenti finanziari emessi in base alla normativa dello Stato membro ospitante per il quale il CSD intende prestare tali servizi;

c) la valuta o le valute che intende trattare;

d) una valutazione delle misure che intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), riguardo alle azioni.

4. Un CSD che intende costituire una succursale in un altro Stato membro per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi di base di cui alla sezione A, punto 1, dell'allegato, o dei servizi di base di cui alla sezione A, punto 2, dell’allegato, prestati tramite una succursale, comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le informazioni seguenti:

a) le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c);

b) la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione;

c) una valutazione delle misure che intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), riguardo alle azioni.

5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica senza indebito ritardo la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera d), o al paragrafo 4, lettera c), a seconda dei casi, all'autorità competente dello Stato membro ospitante. Quest'ultima può fornire un parere non vincolante su tale valutazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine entro un mese dal ricevimento di tale valutazione.

6. Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), o al paragrafo 4, lettere a) e b), a seconda dei casi, l'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante a meno che, considerando i servizi che il CSD intende prestare, non abbia motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi nello Stato membro ospitante o dell'adeguatezza delle misure che il CSD intende adottare in conformità del paragrafo 3, lettera d), o del paragrafo 4, lettera c), a seconda dei casi. Entro tale periodo, nel caso in cui il CSD presti già i servizi ad altri Stati membri ospitanti, anche tramite una succursale, l'autorità competente dello Stato membro d'origine informa anche il collegio di cui all'articolo 24 bis.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante informa tempestivamente le autorità rilevanti di tale Stato membro di qualsiasi comunicazione ricevuta ai sensi del primo comma.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa tempestivamente il CSD della data di trasmissione della comunicazione di cui al primo comma.

7. Nei casi in cui decide, a norma del paragrafo 6, di non comunicare le informazioni di cui al paragrafo 3 o al paragrafo 4, a seconda dei casi, all'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine indica, entro due mesi a decorrere dal ricevimento di tali informazioni, le ragioni del suo rifiuto al CSD interessato e informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e il collegio di cui all'articolo 24 bis della propria decisione.

8. Il CSD può iniziare a fornire i servizi o aprire una succursale di cui al paragrafo 2 non prima di 15 giorni di calendario dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al paragrafo 6, primo comma, da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

9. In caso di modifica delle informazioni comunicate nei documenti presentati conformemente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, a seconda dei casi, il CSD ne avverte per iscritto l'autorità competente dello Stato membro d'origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, a sua volta, informa tempestivamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante e il collegio di cui all'articolo 24 bis in merito a tali modifiche.

10. L'ESMA può emanare orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare l'ambito della valutazione che il CSD deve fornire a norma del paragrafo 3, lettera d), e del paragrafo 4, lettera c), del presente articolo.

 

     Art. 24. Cooperazione tra le autorità dello Stato membro d’origine e di quello ospitante e verifica inter pares

1. Se un CSD autorizzato in uno Stato membro ha aperto una succursale in un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro d’origine e l’autorità competente dello Stato membro ospitante cooperano strettamente nello svolgimento delle loro funzioni previste dal presente regolamento, in particolare nell’esecuzione di ispezioni in loco in tale succursale. L’autorità competente dello Stato membro d’origine e quella dello Stato membro ospitante, nell’esercizio delle loro responsabilità, possono eseguire ispezioni in loco in tale succursale dopo aver informato rispettivamente l’autorità competente dello Stato membro d’origine o quella dello Stato membro ospitante.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine può invitare il personale delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e dell'ESMA a partecipare alle ispezioni in loco.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette all'ESMA e al collegio di cui all'articolo 24 bis le conclusioni delle ispezioni in loco e le informazioni sulle eventuali azioni correttive o sanzioni decise da tale autorità competente.

2. L’autorità competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro ospitante possono esigere che i CSD che prestano servizi ai sensi dell’articolo 23 presentino loro relazioni periodiche sulle attività da essi svolte in tale Stato membro ospitante, anche ai fini della raccolta dei dati statistici. L’autorità competente dello Stato membro ospitante fornisce tali relazioni periodiche all’autorità competente dello Stato membro d’origine su richiesta di quest’ultima.

3. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del CSD comunica senza ritardo l'identità degli emittenti stabiliti nello Stato membro ospitante o dei partecipanti i che detengono strumenti finanziari emessi in base al diritto dello Stato membro ospitante e partecipano ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD che presta i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa dello Stato membro ospitante e altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività di un CSD che presta servizi di base nello Stato membro ospitante tramite una succursale.

4. (soppresso).

5. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un CSD che presta servizi sul suo territorio a norma dell'articolo 23 non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine, l'ESMA e il collegio di cui all'articolo 24 bis.

Se, nonostante le misure prese dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, il CSD persiste nel non ottemperare agli obblighi che gli derivano dalle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nel territorio dello Stato membro ospitante. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa l'ESMA e il collegio di cui all'articolo 24 bis di tali misure senza indebito ritardo.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine o quella dello Stato membro ospitante possono deferire la questione all'ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. Fatto salvo l’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e previa consultazione dei membri del SEBC, l’ESMA organizza ed effettua almeno ogni tre anni una verifica inter pares della vigilanza dei CSD che si avvalgono della libertà di prestare servizi in più di uno Stato membro conformemente all’articolo 23 o partecipano a collegamenti interoperabili.

Nell’ambito della verifica inter pares di cui al primo comma, l’ESMA richiede altresì, ove opportuno, pareri o consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. (soppresso).

8. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la cooperazione di cui ai paragrafi 1, 3 e 5.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 24 bis. Collegio delle autorità di vigilanza

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine istituisce un collegio delle autorità di vigilanza per svolgere i compiti di cui al paragrafo 8 in relazione a un CSD le cui attività sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei titoli e la tutela degli investitori in almeno due Stati membri ospitanti.

2. Il collegio è istituito entro un mese dalla data in cui:

a) l'autorità competente dello Stato membro d'origine stabilisce che le attività svolte dal CSD in almeno due Stati membri ospitanti rivestono un'importanza sostanziale; oppure

b) una delle entità elencate al paragrafo 4 notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine che le attività svolte dal CSD in almeno due Stati membri ospitanti rivestono un'importanza sostanziale.

3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine gestisce e presiede il collegio.

4. Il collegio è composto dai membri seguenti:

a) l'ESMA;

b) l'autorità competente dello Stato membro d'origine;

c) le autorità rilevanti di cui all'articolo 12;

d) le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui le attività del CSD rivestono un'importanza sostanziale;

e) l'ABE, nel caso in cui un CSD sia stato autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3.

5. Se le attività di un CSD per il quale è istituito un collegio non rivestono un'importanza sostanziale in uno Stato membro in cui è stabilita un'impresa figlia appartenente allo stesso gruppo di società del CSD, o la sua impresa madre, o se il CSD per il quale è stabilito un collegio è autorizzato a prestare servizi in un altro Stato membro conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, l'autorità competente e le autorità rilevanti di tale Stato membro possono partecipare al collegio su loro richiesta.

6. Il presidente notifica la composizione del collegio all'ESMA entro un mese dall'istituzione del collegio ed eventuali cambiamenti nella sua composizione entro un mese da tale cambiamento. L'ESMA e l'autorità competente dello Stato membro d'origine pubblicano sul proprio sito internet, senza indebito ritardo, l'elenco dei membri di tale collegio e tengono tale elenco aggiornato.

7. Un'autorità competente che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

8. Fatte salve le competenze delle autorità competenti a norma del presente regolamento, il collegio assicura:

a) lo scambio di informazioni, comprese le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 e le informazioni riguardanti il processo di riesame e valutazione ai sensi dell'articolo 22;

b) una vigilanza efficiente evitando l'inutile ripetizione di azioni di vigilanza, quali richieste di informazioni;

c) l'accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;

d) lo scambio di informazioni su un'esternalizzazione o un'estensione autorizzata delle attività e dei servizi di cui all'articolo 19;

e) la cooperazione tra le autorità dello Stato membro d'origine e di quello ospitante a norma dell'articolo 24 per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera d), ed eventuali problemi riscontrati in relazione alla prestazione di servizi in altri Stati membri;

f) lo scambio di informazioni sulla struttura del gruppo, sull'alta dirigenza, sull'organo di amministrazione e sugli azionisti ai sensi dell'articolo 27;

g) lo scambio di informazioni sulle procedure o le disposizioni che hanno un impatto significativo sul governo societario o sulla gestione del rischio dei CSD appartenenti al gruppo.

9. Il presidente convoca il collegio almeno una volta all'anno o su richiesta di un membro del collegio.

Al fine di facilitare lo svolgimento dei compiti attribuiti al collegio a norma del paragrafo 8, i membri del collegio possono aggiungere punti all'ordine del giorno delle riunioni.

Il presidente può invitare altri partecipanti alle discussioni del collegio su base ad hoc per temi specifici.

I membri del collegio diversi dal presidente possono decidere di non partecipare ad una riunione del collegio.

10. Su richiesta di uno dei suoi membri, il collegio adotta, conformemente al paragrafo 11, pareri non vincolanti riguardanti:

a) le questioni individuate durante i processi di riesame e valutazione a norma dell'articolo 22 o 60;

b) questioni riguardanti l'esternalizzazione o l'estensione delle attività e dei servizi ai sensi dell'articolo 19; oppure

c) le questioni che si riferiscono alla potenziale violazione del presente regolamento derivante dalla prestazione di servizi in uno Stato membro ospitante di cui all'articolo 24, paragrafo 5.

11. Il collegio adotta i propri pareri non vincolanti a maggioranza semplice. I membri di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d), hanno diritto di voto. Ciascun membro avente diritto di voto dispone di un voto. I membri aventi diritto di voto che agiscono in più funzioni, anche in qualità di autorità competente e di autorità rilevante, dispongono di un voto per ciascuna funzione in cui agiscono. L'ABE e l'ESMA non hanno diritto di voto.

12. Il funzionamento del collegio è basato su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

L'accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese le modalità di comunicazione tra i membri del collegio e può precisare i compiti da delegare loro.

13. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri secondo i quali le attività di un CSD nello Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei titoli e la tutela degli investitori in tale Stato membro ospitante.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 5

Relazioni con i paesi terzi

 

     Art. 25. Paesi terzi

1. I CSD di paesi terzi possono prestare i servizi di cui all’allegato nel territorio dell’Unione anche attraverso l’apertura di una succursale.

2. Fermo restando il paragrafo 1, i CSD di paesi terzi che intendano prestare i servizi di base di cui ai punti 1 e 2 della sezione A dell’allegato riguardo a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, o aprire una succursale in uno Stato membro sono soggetti alla procedura di cui ai paragrafi da 4 a 11 del presente articolo.

3. I CSD stabiliti e autorizzati nell’Unione possono mantenere o stabilire un collegamento con CSD di paesi terzi conformemente all’articolo 48.

4. Previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 5, l’ESMA può riconoscere un CSD di un paese terzo che ha presentato domanda di riconoscimento per prestare i servizi di cui al paragrafo 2, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 9;

b) il CSD del paese terzo è soggetto ad un’efficace azione di autorizzazione, vigilanza e sorveglianza o, se il sistema di regolamento titoli è operato da una banca centrale, un’azione di sorveglianza, che garantisca la piena conformità ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo in questione;

c) sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l’ESMA e le autorità responsabili del paese terzo in questione («autorità responsabili del paese terzo») conformemente al paragrafo 10;

d) ove opportuno, il CSD di un paese terzo adotta le misure necessarie per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale pertinente dello Stato membro in cui intende prestare servizi CSD, compresa la normativa di cui all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, e l’adeguatezza di tali misure è stata confermata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il suddetto CSD intende fornire servizi CSD;

e) il CSD di un paese terzo è stabilito o autorizzato in un paese terzo che non è identificato come paese terzo ad alto rischio negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio .

5. Per valutare se le condizioni di cui al paragrafo 4 sono rispettate, l’ESMA consulta:

a) le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD del paese terzo intende prestare servizi CSD, in particolare in merito alle modalità con cui tale CSD intende soddisfare il requisito di cui al paragrafo 4, lettera d);

b) le autorità rilevanti;

c) le autorità responsabili del paese terzo incaricate dell’autorizzazione, della vigilanza e della sorveglianza dei CSD.

6. Il CSD di un paese terzo di cui al paragrafo 2 presenta domanda di riconoscimento all’ESMA.

Il CSD istante fornisce all’ESMA tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riconoscimento. Entro 30 giorni lavorativi (working days) dal ricevimento della domanda, l’ESMA accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale il CSD richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti.

Le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD di un paese terzo intende prestare servizi CSD valutano il rispetto da parte di tale CSD della normativa di cui al paragrafo 4, lettera d), e comunicano all’ESMA, con una decisione pienamente motivata, se il rispetto è garantito o meno entro 3 mesi dal ricevimento dall’ESMA stessa di tutte le informazioni necessarie.

La decisione in merito al riconoscimento è basata sui criteri stabiliti al paragrafo 4.

Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa o, se successiva, dall'adozione di una decisione di equivalenza da parte della Commissione in conformità del paragrafo 9, l'ESMA comunica per iscritto al CSD richiedente, con una decisione pienamente motivata, se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato.

7. Le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD di un paese terzo, debitamente riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, presta servizi CSD possono chiedere, in stretta cooperazione con l’ESMA, alle autorità responsabili dei paesi terzi di:

a) presentare relazioni periodiche sulle attività svolte dal CSD di un paese terzo in tali Stati membri ospitanti, anche ai fini della raccolta di dati statistici;

b) comunicare in tempi ragionevoli l’identità degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD di un paese terzo che presta servizi in tale Stato membro ospitante ed altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività del medesimo CSD nello Stato membro ospitante.

8. L’ESMA, previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 5, riesamina il riconoscimento del CSD di un paese terzo quando quest’ultimo estenda i suoi servizi nell’Unione, in conformità della procedura stabilita ai paragrafi 4, 5 e 6.

L’ESMA revoca il riconoscimento di tale CSD quando le condizioni stabilite al paragrafo 4 non sono più soddisfatte o nelle circostanze di cui all’articolo 20.

9. La Commissione può adottare atti di esecuzione con cui stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo assicurano che i CSD ivi autorizzati soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti di fatto ai requisiti fissati dal presente regolamento, che in tale paese terzo i CSD sono soggetti su base continuativa a un’efficace azione di vigilanza, sorveglianza e controllo del rispetto della normativa e che il quadro giuridico di tale paese terzo prevede un sistema di equivalenza efficace per il riconoscimento di CSD autorizzati a norma di regimi giuridici di paesi terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

Nel procedere alla determinazione di cui al primo comma, la Commissione può altresì valutare se le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo riflettano le norme CSPR-IOSCO concordate a livello internazionale nella misura in cui queste ultime non siano in conflitto con i requisiti stabiliti nel presente regolamento.

10. In conformità dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità responsabili dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento conformemente al paragrafo 9. Tali accordi specificano almeno:

a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’ESMA, le autorità competenti dello Stato membro ospitante e le autorità responsabili dei paesi terzi, compreso l’accesso a tutte le informazioni relative ai CSD autorizzati nei paesi terzi richieste dall’ESMA e in particolare l’accesso alle informazioni nei casi di cui al paragrafo 7;

b) il meccanismo per la tempestiva notifica all’ESMA nel caso in cui l’autorità responsabile di un paese terzo ritenga che un CSD soggetto alla sua vigilanza violi le condizioni della sua autorizzazione o altre normative applicabili;

c) le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco.

Se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte di uno Stato membro, il trasferimento avviene in conformità delle disposizioni della direttiva 95/46/CE e, se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte dell’ESMA, il trasferimento avviene in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

11. Un CSD di un paese terzo, se è stato riconosciuto a norma dei paragrafi da 4 a 8, può prestare i servizi di cui all’allegato nel territorio dell’Unione anche attraverso l’apertura di una succursale.

12. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente deve fornire all’ESMA nella domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 6.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

13. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le informazioni che il CSD di un paese terzo deve fornire all'ESMA nella notifica di cui al paragrafo 2 bis. Tali informazioni si limitano allo stretto necessario e comprendono, se applicabili e disponibili, le informazioni seguenti:

a) il numero dei partecipanti situati nell'Unione a cui il CSD del paese terzo fornisce o intende fornire i servizi di cui al paragrafo 2 bis;

b) il numero e il volume di operazioni in strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro regolate durante l'anno precedente;

c) il numero e il volume di operazioni regolate dai partecipanti dell'Unione durante l'anno precedente.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

CAPO II

Requisiti per i CSD

Sezione 1

Requisiti organizzativi

 

     Art. 26. Disposizioni generali

1. I CSD si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, il controllo e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti nonché politiche retributive e meccanismi di controllo interno adeguati, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

2. I CSD adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento.

Se intende fornire servizi accessori di tipo bancario ad altri CSD a norma dell'articolo 54, paragrafo 2 bis, primo comma, lettera b), il CSD deve disporre di norme e procedure chiare per affrontare potenziali conflitti di interesse e attenuare il rischio di trattamento discriminatorio nei confronti di qualsiasi altro CSD e dei suoi partecipanti.

3. I CSD mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra i loro partecipanti o i loro clienti e il CSD stesso, tra cui:

a) i dirigenti del CSD;

b) i dipendenti del CSD;

c) i membri dell'organo di amministrazione del CSD;

d) le persone che esercitano un controllo diretto o indiretto sul CSD;

e) le persone che hanno stretti legami con una delle persone di cui alle lettere a), b) e c); e

f) le persone che hanno stretti legami con il CSD stesso.

Essi mantengono adeguate procedure di risoluzione e le applicano ogniqualvolta si verifichi un potenziale conflitto di interessi.

4. I CSD rendono accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che ne disciplinano l’attività.

5. I CSD dispongono di procedure adeguate affinché i loro dipendenti possano segnalare internamente potenziali violazioni del presente regolamento avvalendosi di uno specifico canale.

6. I CSD sono soggetti a verifiche regolari e indipendenti. I risultati delle verifiche sono comunicati all’organo di amministrazione e messi a disposizione dell’autorità competente e, se del caso, del comitato degli utenti, tenendo conto dei potenziali conflitti di interessi tra i membri del comitato degli utenti e il CSD.

7. Se un CSD fa parte di un gruppo di imprese che comprende altri CSD o enti creditizi di cui al titolo IV, adotta politiche e procedure dettagliate che specificano in che modo i requisiti stabiliti nel presente articolo si applicano al gruppo e alle diverse entità del gruppo.

8. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare a livello sia del CSD che del gruppo di cui al paragrafo 7:

a) gli strumenti di controllo dei rischi per i CSD di cui al paragrafo 1;

b) le responsabilità del personale in posizioni chiave in relazione ai rischi del CSD di cui al paragrafo 1;

c) i potenziali conflitti di interessi di cui al paragrafo 3;

d) i metodi di verifiche di cui al paragrafo 6; e

e) i casi in cui sarebbe opportuno, tenendo conto dei potenziali conflitti di interessi tra i membri del comitato degli utenti e il CSD, condividere i risultati delle verifiche con il comitato degli utenti conformemente al paragrafo 6.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9. L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli delle norme e delle procedure di cui al paragrafo 2, secondo comma.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

 

     Art. 27. Alta dirigenza, organo di amministrazione e azionisti

1. L’alta dirigenza di un CSD possiede l’onorabilità e l’esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del CSD.

2. I CSD hanno un organo di amministrazione di cui almeno un terzo dei membri, ma non meno di due di essi, sono indipendenti.

Ai fini del presente articolo, per membro indipendente dell'organo di amministrazione si intende un membro dell'organo di amministrazione che non ha rapporti d'affari, familiari o di altro tipo che configurino un conflitto di interessi in relazione al CSD interessato o ai suoi azionisti di controllo, dirigenti o partecipanti, e che non ha avuto rapporti di questo tipo nei cinque anni precedenti la sua carica di membro dell'organo di amministrazione.

3. La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi dell’organo di amministrazione non è legata ai risultati economici del CSD.

4. L’organo di amministrazione è composto di membri idonei che possiedono l’onorabilità necessaria, nonché opportune competenze, esperienze e conoscenze dell’entità e del mercato. I membri non esecutivi dell’organo di amministrazione stabiliscono un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell’organo di amministrazione stesso ed elaborano una politica sulle modalità per accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato al fine di conseguire tale obiettivo. L’obiettivo, la politica e la relativa attuazione sono resi pubblici.

5. I CSD stabiliscono chiaramente il ruolo e le responsabilità dell’organo di amministrazione in conformità del diritto nazionale pertinente e, su richiesta, mettono a disposizione dell’autorità competente e del revisore i verbali delle riunioni dell’organo di amministrazione.

6. L'autorità competente concede l'autorizzazione a un CSD solo qualora abbia ottenuto informazioni sull'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate nel CSD, nonché sugli importi delle partecipazioni.

7. L'autorità competente rifiuta di autorizzare un CSD se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente del CSD, non è convinta dell'idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate nel CSD.

8. Quando esistono stretti legami tra il CSD e altre persone fisiche o giuridiche, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

9. Se le persone di cui al paragrafo 6 esercitano un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente del CSD, l'autorità competente adotta le misure idonee per porre fine a tale situazione, che possono comprendere la revoca dell'autorizzazione al CSD.

10. L'autorità competente rifiuta di concedere l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili a una o più persone fisiche o giuridiche con le quali il CSD ha stretti legami o se le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamenti o disposizioni amministrative, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

11. I CSD, senza indugio:

a) trasmettono all'autorità competente informazioni sulla proprietà del CSD, relative in particolare all'identità delle persone che detengono una partecipazione qualificata nel CSD e all'entità dei loro interessi;

b) rendono pubblici:

i) le informazioni fornite all'autorità competente di cui alla lettera a); e

ii) il trasferimento dei diritti di proprietà che dà origine a cambiamenti nel controllo del CSD.

 

     Art. 27 bis. Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

1. Il CSD notifica alla propria autorità competente qualsiasi modifica della sua gestione e fornisce a detta autorità competente tutte le informazioni necessarie per valutare la sua conformità all'articolo 27, paragrafi da 1 a 5.

Se la condotta di un membro dell'organo di amministrazione è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente del CSD, l'autorità competente adotta le misure appropriate, che possono includere l'esclusione del membro interessato dell'organo di amministrazione.

2. Qualsiasi persona fisica o giuridica (“candidato acquirente”), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un CSD o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in un CSD in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 10 %, 20 %, 30 % o 50 % o che faccia sì che il CSD divenga una sua impresa figlia (“progetto di acquisizione”) ne dà previa notifica scritta all'autorità competente del CSD indicando l'entità della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 4.

Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un CSD (“candidato venditore”) ne dà previa notifica scritta all'autorità competente, indicando l'entità di tale partecipazione. Essa è parimenti tenuta a informare l'autorità competente qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10%, 20 %, 30 % o 50 % oppure che il CSD cessi di essere un'impresa figlia.

3. L'autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 4, al candidato acquirente o al candidato venditore di aver ricevuto la notifica.

L'autorità competente dispone di un massimo di 60 giorni lavorativi dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che devono essere allegati alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 4 (“periodo di valutazione”) per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1 (“valutazione”).

L'autorità competente informa il candidato acquirente o il candidato venditore della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

4. Durante il periodo di valutazione, ma non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, l'autorità competente può richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Il periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte dell'autorità competente e il ricevimento della risposta del candidato acquirente. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell'autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo a una sospensione del decorso del periodo di valutazione.

5. L'autorità competente può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 4, secondo comma, fino a un massimo di 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente è situato o regolamentato al di fuori dell'Unione o se è una persona fisica o giuridica non soggetta a vigilanza a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 648/2012 o delle direttive 2009/65/CE , 2009/138/CE  o 2011/61/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE.

6. Se al termine della valutazione decide di opporsi al progetto di acquisizione, l'autorità competente, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente e indica le ragioni della sua decisione. Fatto salvo il diritto nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Tuttavia, un'autorità competente può procedere a tale comunicazione anche in assenza di una richiesta del candidato acquirente, se previsto dal diritto nazionale.

7. Il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato se l'autorità competente non vi si oppone entro il periodo di valutazione.

8. L'autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo, se del caso.

9. Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento per la notifica all'autorità competente e l'approvazione da parte di quest'ultima di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

 

     Art. 27 ter. Valutazione

1. Nel valutare la notifica di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4, l'autorità competente valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente del CSD cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sul CSD, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di quanto segue:

a) la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;

b) la reputazione, le conoscenze, le competenze e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività del CSD;

c) se il CSD sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare il presente regolamento;

d) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, l'autorità competente presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nel CSD in cui si propone l'acquisizione.

Nel valutare la capacità del CSD di rispettare il presente regolamento, l'autorità competente presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui il CSD diverrà parte presenti una struttura che renda possibile l'esercizio di una vigilanza effettiva, lo scambio efficace di informazioni tra le autorità competenti e l'assegnazione delle responsabilità tra queste autorità.

2. Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e da fornire alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2. Le informazioni richieste sono proporzionate e sono adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

5. In deroga all'articolo 27 bis, paragrafi da 2 a 5, quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nello stesso CSD, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

6. Le autorità competenti si scambiano senza indebito ritardo tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. Le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell'autorità competente che ha autorizzato il CSD al quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente responsabile del candidato acquirente.

7. L'ESMA emana, in stretta collaborazione con l'ABE, orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulla valutazione dell'idoneità di chiunque dirigerà l'attività del CSD, nonché sulle norme procedurali e i criteri di valutazione per la valutazione prudenziale delle acquisizioni dirette o indirette e degli aumenti delle partecipazioni in CSD.

 

     Art. 27 quater. Deroga per i CSD che prestano servizi accessori di tipo bancario

Gli articoli 27 bis e 27 ter non si applicano a un CSD che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, ed è soggetto alla direttiva 2013/36/UE.

 

     Art. 28. Comitato degli utenti

1. I CSD istituiscono comitati degli utenti per ciascun sistema di regolamento titoli da essi operato. Tali comitati sono composti di rappresentanti degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli. I pareri formulati dal comitato degli utenti devono essere indipendenti da influenze dirette dei dirigenti del CSD.

2. I CSD stabiliscono in modo non discriminatorio il mandato di ciascun comitato degli utenti istituito, i dispositivi di governo societario necessari per assicurarne l’indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e garantiscono che il comitato degli utenti riferisca direttamente all’organo di amministrazione e si riunisca regolarmente.

3. I comitati degli utenti formulano pareri all'attenzione dell'organo di amministrazione sulle disposizioni essenziali che si ripercuotono sui loro membri, compresi i criteri di accettazione degli emittenti o dei partecipanti ai loro rispettivi sistemi di regolamento titoli e sul livello dei servizi. Il livello dei servizi comprende la scelta di un sistema di compensazione e regolamento, la struttura operativa del CSD, l'ambito dei prodotti regolati o registrati, l'utilizzo di tecnologie per le operazioni del CSD e le procedure pertinenti.

4. I comitati degli utenti possono sottoporre all’organo di amministrazione un parere non vincolante ampiamente motivato sulle strutture dei prezzi del CSD.

5. Fatto salvo il diritto delle autorità competenti a essere debitamente informate, i membri del comitato degli utenti sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente di un comitato degli utenti accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.

6. Il CSD informa immediatamente l’autorità competente e il comitato degli utenti di ogni decisione per la quale l’organo di amministrazione decide di non seguire il parere del comitato degli utenti. Quest’ultimo può informare l’autorità competente in merito agli eventuali settori in cui ritiene che il suo parere non sia stato seguito.

 

     Art. 29. Conservazione dei dati

1. I CSD conservano per un periodo minimo di 10 anni tutti i dati relativi ai servizi e alle attività, compresi i servizi accessori di cui alle sezioni B e C dell’allegato, per permettere all’autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti del presente regolamento.

1 bis. I CSD richiedono agli emittenti di ottenere e trasmettere loro un identificativo della persona giuridica (LEI) valido.

2. Su richiesta, i CSD mettono i dati di cui al paragrafo 1 a disposizione dell’autorità competente e delle autorità rilevanti, nonché di altre autorità pubbliche che abbiano il potere, a norma del diritto dell’Unione o del diritto nazionale del proprio Stato membro d’origine, di chiedere l’accesso a tali dati per l’espletamento delle loro funzioni.

3. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli dei dati di cui al paragrafo 1 che devono essere conservati per verificare che i CSD rispettino le disposizioni del presente regolamento.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato dei dati di cui al paragrafo 1 che devono essere conservati per verificare che i CSD rispettino le disposizioni del presente regolamento.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 30. Esternalizzazione

1. Se esternalizza servizi o attività a terzi, un CSD resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente regolamento e si conforma in ogni momento alle seguenti condizioni:

a) l’esternalizzazione non comporta delega della sua responsabilità;

b) il rapporto e gli obblighi del CSD nei confronti dei suoi partecipanti o emittenti restano invariati;

c) le condizioni di rilascio dell’autorizzazione del CSD non cambiano;

d) l’esternalizzazione non ostacola l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, incluso l’accesso in loco per acquisire informazioni pertinenti necessarie allo svolgimento di tali funzioni;

e) l’esternalizzazione non ha per effetto quello di privare il CSD dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposto;

f) il CSD conserva le competenze e le risorse necessarie per valutare, su base continuativa, la qualità dei servizi forniti, la capacità organizzativa e l’adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, vigilare efficacemente sui servizi esternalizzati e gestire i rischi connessi all’esternalizzazione;

g) il CSD ha accesso diretto alle informazioni pertinenti ai servizi esternalizzati;

h) il prestatore di servizi collabora con l’autorità competente e le autorità rilevanti in merito alle attività esternalizzate;

i) il CSD garantisce che il prestatore di servizi rispetti le norme stabilite dalla pertinente normativa in materia di protezione dei dati applicabile se i prestatori di servizi fossero stabiliti nell’Unione. Il CSD ha la responsabilità di assicurare che tali norme siano stabilite in un contratto tra le parti e che siano mantenute.

2. Il CSD definisce in un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi. L’accordo di esternalizzazione consente al CSD di porre fine all’accordo.

3. I CSD e i prestatori di servizi mettono a disposizione dell’autorità competente e delle autorità rilevanti, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per permettere a queste di valutare se le attività esternalizzate siano conformi ai requisiti del presente regolamento.

4. L’esternalizzazione di un servizio di base è soggetta ad autorizzazione dell’autorità competente, a norma dell’articolo 19.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano quando un CSD esternalizza alcuni dei suoi servizi o delle sue attività a un’entità pubblica e quando l’esternalizzazione è disciplinata da un quadro giuridico, regolamentare e operativo specifico, concordato e formalizzato congiuntamente dall’entità pubblica e dal CSD pertinente e approvato dalle autorità competenti sulla base dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

 

     Art. 31. Servizi prestati da soggetti diversi dai CSD

1. Fatto salvo l’articolo 30 e se richiesto dalla normativa nazionale, un soggetto diverso dai CSD può essere responsabile della registrazione delle scritture contabili nei conti titoli gestiti dai CSD.

2. Gli Stati membri che consentono a soggetti diversi dai CSD di fornire alcuni servizi di base di cui alla sezione A dell’allegato in conformità del paragrafo 1 precisano nella rispettiva normativa nazionale i requisiti che si applicano in tale caso. Tali requisiti includono le disposizioni del presente regolamento che si applicano sia al CSD che, ove pertinente, all’altro soggetto interessato.

3. Gli Stati membri che consentono a soggetti diversi dai CSD di fornire alcuni servizi di base di cui alla sezione A dell’allegato in conformità del paragrafo 1 comunicano all’ESMA tutte le informazioni rilevanti concernenti la prestazione di tali servizi, comprese le relative normative nazionali.

L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro dei CSD di cui all’articolo 21.

 

Sezione 2

Norme sulla condotta negli affari

 

     Art. 32. Disposizioni generali

1. I CSD hanno finalità e obiettivi chiaramente definiti e realizzabili, ad esempio in relazione ai livelli minimi di servizio, alle aspettative sotto il profilo della gestione dei rischi ed alle priorità commerciali.

2. I CSD si dotano di norme trasparenti per la gestione dei reclami.

 

     Art. 33. Requisiti di partecipazione

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che opera, i CSD si dotano di criteri di partecipazione pubblici che consentono un accesso equo e aperto a tutte le persone giuridiche che intendono diventare partecipanti. Tali criteri sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori, in modo da garantire un accesso ai CSD equo e aperto, tenendo in debito conto i rischi per la stabilità finanziaria e l’ordinato funzionamento dei mercati. Criteri che restringono l’accesso sono autorizzati soltanto se giustificati ai fini del controllo di un rischio specifico al quale i CSD sono esposti.

2. I CSD trattano senza indugio le domande di accesso rispondendo al più tardi entro un mese e rendono pubbliche le procedure applicate per il trattamento di tali domande.

3. I CSD rifiutano l’accesso a un partecipante che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di una valutazione completa dei rischi.

In caso di rifiuto, il partecipante richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l’accesso.

Tale autorità competente esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e trasmette al partecipante richiedente una risposta motivata.

Tale autorità competente consulta l’autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l’autorità competente del partecipante richiedente è in disaccordo con la valutazione, ciascuna delle due autorità competenti può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto del CSD di concedere l’accesso al partecipante richiedente è ritenuto ingiustificato, l’autorità competente del CSD che ha rifiutato l’accesso ordina al CSD di concedere l’accesso al partecipante richiedente.

4. I CSD si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti che non soddisfano più i criteri di partecipazione di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro.

5. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti quando valutano i motivi di rifiuto conformemente al paragrafo 3, nonché per specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 3.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui al paragrafo 3.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 34. Trasparenza

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che operano, nonché per ciascuno degli altri servizi di base che fornisce, i CSD rendono pubblici i prezzi e le commissioni associati ai servizi di base elencati nella sezione A dell’allegato da essi forniti. I CSD pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio fornito e di ciascuna funzione prestata, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi consentono ai clienti l’accesso separato agli specifici servizi prestati.

2. I CSD pubblicano il proprio listino prezzi in modo da facilitare il confronto delle offerte e consentire ai clienti di conoscere in anticipo il prezzo che dovranno pagare per l’uso dei servizi.

3. I CSD sono tenuti a praticare, per i loro servizi di base, la politica dei prezzi da essi pubblicata.

4. I CSD forniscono ai propri clienti informazioni che consentono loro di verificare le fatture a fronte dei listini prezzi pubblicati.

5. I CSD comunicano a tutti i clienti informazioni che consentono a questi di valutare i rischi associati ai servizi forniti.

6. I CSD contabilizzano separatamente costi e ricavi dei servizi di base forniti e comunicano tali informazioni all’autorità competente.

7. I CSD contabilizzano globalmente costi e ricavi dei servizi accessori forniti e comunicano tali informazioni all’autorità competente.

8. Per assicurare un’applicazione efficace delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e consentire l’individuazione, tra l’altro, di sovvenzionamenti incrociati dei servizi accessori da parte dei servizi di base, i CSD tengono una contabilità analitica delle loro attività. Tale contabilità analitica distingue almeno costi e ricavi associati a ciascuno dei suoi servizi di base da quelli associati ai servizi accessori.

 

     Art. 35. Procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato

Nelle procedure di comunicazione con i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da essi operati e con le infrastrutture di mercato con le quali si interfacciano, i CSD utilizzano le procedure e le norme di comunicazione internazionali aperte in materia di messaggistica e dati di riferimento, al fine di rendere più efficienti la registrazione, il pagamento e il regolamento.

 

Sezione 3

Requisiti per i servizi CSD

 

     Art. 36. Disposizioni generali

Per ciascun sistema di regolamento titoli che esso opera, un CSD si dota di regole e procedure appropriate, comprese solide pratiche e verifiche contabili, al fine di contribuire a garantire l'integrità delle emissioni di titoli, nonché a ridurre al minimo e gestire i rischi associati alla custodia e al regolamento delle operazioni su titoli.

 

     Art. 37. Integrità dell’emissione

1. I CSD adottano le opportune misure di riconciliazione per verificare che il numero di titoli che costituiscono un’emissione di titoli o parte di un’emissione di titoli presentata ai CSD sia pari alla somma dei titoli registrati nei conti titoli dei partecipanti al sistema di regolamento titoli operato dai CSD nonché, ove applicabile, dei titoli registrati nei conti propri presso il CSD. Tali misure di riconciliazione sono effettuate almeno una volta al giorno.

2. Se ritenuto opportuno e qualora nel processo di riconciliazione per una determinata emissione di titoli siano coinvolte altri soggetti, quali ad esempio gli emittenti, le autorità di registrazione, gli agenti di emissione, gli agenti di trasferimento, i depositari comuni, altri CSD o altri soggetti, i CSD e tali soggetti organizzano adeguate misure atte ad assicurare la cooperazione e lo scambio reciproco di informazioni in modo da garantire l’integrità dell’emissione.

3. In un sistema di regolamento titoli operato da un CSD non sono ammessi gli scoperti su titoli, i saldi debitori o la creazione di titoli.

4. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le misure di riconciliazione che i CSD deve adottare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 38. Protezione dei titoli dei partecipanti e di quelli dei loro clienti

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che operano, i CSD tengono registri e una contabilità che consentono loro, in qualsiasi momento e senza ritardi, di segregare, nei conti presso i CSD stessi, i titoli di un partecipante da quelli di ogni altro partecipante, e, se del caso, dalle proprie attività.

2. I CSD tengono registri e una contabilità che consentono a ciascun partecipante di segregare i propri titoli da quelli dei suoi clienti.

3. I CSD tengono registri e una contabilità che consentono a ciascun partecipante di detenere, in un unico conto titoli, i titoli appartenenti a diversi clienti di tale partecipante («segregazione omnibus»).

4. I CSD tengono registri e una contabilità che consentono ad un partecipante di segregare i titoli di ciascun cliente del partecipante, se e secondo quanto richiesto dal partecipante stesso («segregazione per singolo cliente»).

5. I partecipanti offrono ai propri clienti almeno la scelta fra segregazione omnibus e segregazione per singolo cliente e li informano dei costi e dei rischi associati a ciascuna opzione.

Tuttavia i CSD e i loro partecipanti forniscono la segregazione per singoli clienti per cittadini e residenti di uno Stato membro, nonché per le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro, ove richiesto dalla normativa nazionale dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi nella versione vigente al 17 settembre 2014. Tale obbligo si applica fino alla modifica o all’abrogazione della normativa nazionale e fintantoché le sue finalità sono valide.

6. I CSD e i loro partecipanti rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono e offrono tali servizi a condizioni commerciali ragionevoli. I dettagli dei diversi livelli di segregazione comprendono una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile nelle giurisdizioni competenti.

7. I CSD non usano per alcuno scopo i titoli che non appartengono loro. Tuttavia i CSD possono usare i titoli di un partecipante ove abbiano ottenuto il consenso esplicito preventivo del partecipante. I CSD richiedono ai loro partecipanti di ottenere preventivamente, dai propri clienti, il consenso necessario.

 

     Art. 39. Carattere definitivo del regolamento

1. I CSD garantiscono che il sistema di regolamento titoli che operano offra un’adeguata protezione ai partecipanti. Gli Stati membri designano e notificano il sistema di regolamento titoli operato dai CSD secondo le procedure di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE.

2. I CSD garantiscono che ogni sistema di regolamento titoli da essi operato definisca i momenti di immissione e di irrevocabilità degli ordini di trasferimento in quel sistema di regolamento titoli in conformità degli articoli 3 e 5 della direttiva 98/26/CE.

3. I CSD rendono note le norme che disciplinano il carattere definitivo dei trasferimenti di titoli e contante in un sistema di regolamento titoli.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni applicabili ai collegamenti tra CSD e fatto salvo l’articolo 48, paragrafo 8.

5. I CSD prendono tutte le misure ragionevoli per garantire che, conformemente alle norme di cui al paragrafo 3, i trasferimenti di titoli e contante di cui al paragrafo 3 siano definitivi in tempo reale o nel corso della giornata e, in ogni caso, non oltre la fine del giorno lavorativo della data di regolamento effettivo.

6. Se offrono i servizi di cui all’articolo 40, paragrafo 2, i CSD fanno in modo che i proventi in contanti dei regolamenti titoli siano messi a disposizione dei beneficiari entro la fine del giorno lavorativo corrispondente alla data prevista per il regolamento.

7. Tutte le operazioni in titoli contro contante tra partecipanti diretti a un sistema di regolamento titoli gestito da un CSD e regolate in tale sistema di regolamento titoli sono regolate con DVP.

 

     Art. 40. Regolamento in contanti

1. Per le operazioni denominate nella valuta del paese in cui si svolge il regolamento, i CSD regolano i pagamenti in contanti dei suoi sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso una banca centrale che emette la valuta pertinente, se pratico o possibile.

2. Quando il regolamento presso le banche centrali, come previsto al paragrafo 1, non è pratico o non è possibile, i CSD possono offrire di regolare i pagamenti in contanti per l'insieme o parte dei loro sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso un ente creditizio, tramite un CSD autorizzato a fornire i servizi di cui alla sezione C dell'allegato, che può far parte del gruppo di imprese controllato in ultima istanza dalla stessa impresa madre o meno, o tramite i propri conti. Se un CSD offre di regolare tali pagamenti in contanti attraverso conti aperti presso un ente creditizio, tramite i propri conti o i conti di un altro CSD, lo fa conformemente alle disposizioni del titolo IV.

3. I CSD fanno in modo che tutte le informazioni fornite ai partecipanti al mercato riguardo ai rischi e ai costi associati al regolamento nei conti degli enti creditizi o tramite i propri conti siano chiare, corrette e non fuorvianti. I CSD mettono a disposizione dei clienti o potenziali clienti informazioni sufficienti per consentire loro di individuare e valutare i rischi e i costi associati al regolamento nei conti degli enti creditizi o tramite i propri conti e fornisce tali informazioni su richiesta.

 

     Art. 41. Regole e procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli operata da un CSD questi si dota di regole e procedure da seguire in caso di inadempimento di uno o più dei suoi partecipanti che siano efficaci e chiaramente definite, nonché in grado di garantire che il CSD possa intervenire tempestivamente per contenere le perdite, limitare le pressioni sulla liquidità e continuare ad assolvere i suoi obblighi.

2. I CSD rendono pubbliche le norme da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti e le procedure del caso.

3. I CSD, insieme ai loro partecipanti e agli altri soggetti interessati, sottopongono le procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti a verifiche e revisioni periodiche, per assicurare che siano pratiche ed efficaci.

4. Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo l’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può emanare orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

Sezione 4

Requisiti prudenziali

 

     Art. 42. Requisiti generali

I CSD adottano un solido quadro per la gestione globale dei rischi giuridici, commerciali, operativi o di altro genere, sia diretti che indiretti, fra cui misure atte a limitare i casi di frode e di negligenza.

 

     Art. 43. Rischio giuridico

1. Ai fini della sua autorizzazione e vigilanza, nonché dell’informazione dei suoi clienti, i CSD si dotano di regole, procedure e contratti chiari e comprensibili per tutti i sistemi di regolamento titoli che gestiscono e tutti gli altri servizi che forniscono.

2. I CSD formulano le regole, le procedure e i contratti in modo che siano azionabili in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di inadempimento de un partecipante.

3. I CSD che operano in diverse giurisdizioni territoriali adottano ogni ragionevole iniziativa per individuare e attenuare i rischi derivanti da potenziali conflitti di legge tra le varie giurisdizioni.

 

     Art. 44. Rischio commerciale generale

I CSD si dotano di solidi sistemi di gestione e controllo e di strumenti informatici per individuare, monitorare e gestire i rischi commerciali generali, comprese le perdite derivanti da una cattiva esecuzione della strategia commerciale, da flussi finanziari e da spese operative.

 

     Art. 45. Rischio operativo

1. I CSD individuano le fonti di rischio operativo, interne ed esterne, e ne riducono al minimo l’impatto avvalendosi di strumenti, processi e politiche in materia di TIC adeguati, istituiti e gestiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio , nonché mediante qualsiasi altro tipo adeguato di strumenti, controlli e procedure per altri tipi di rischi operativi, anche per tutti i sistemi di regolamento titoli da essi operati.

2. (soppresso).

3. Per i servizi che forniscono nonché per ciascun sistema di regolamento titoli da essi operato, i CSD stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, comprendente una politica di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e ripristino relativi alle TIC istituiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554, allo scopo di preservare i servizi, assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi del CSD in caso di eventi che comportino un rischio significativo di perturbare le attività.

4. Il piano di cui al paragrafo 3 prevede il ripristino di tutte le operazioni e posizioni dei partecipanti al momento della perturbazione, in modo da permettere ai partecipanti al CSD di continuare ad operare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista, anche assicurando che i sistemi informatici critici possano riprendere a funzionare dal momento della perturbazione, come previsto dall’articolo 12, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) 2022/2554.

5. I CSD elaborano e attuano un programma per testare i dispositivi di cui ai paragrafi da 1 a 4.

6. I CSD individuano, controllano e gestiscono i rischi ai quali i principali partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da essi operati nonché i fornitori di servizi e utenze, e altri CSD o altre infrastrutture di mercato possono esporre le loro attività. Su richiesta, forniscono alle autorità competenti e alle autorità rilevanti informazioni su ogni rischio siffatto individuato. Informano inoltre senza ritardo l’autorità competente e le autorità rilevanti in merito a eventuali incidenti operativi causati da tali rischi, tranne che in relazione ai rischi informatici.

7. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i rischi operativi di cui ai paragrafi 1 e 6, tranne che in relazione ai rischi informatici, i metodi per testare, gestire o ridurre al minimo tali rischi, ivi compresi le politiche di continuità operativa e i piani di ripristino in caso di disastro di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché i metodi di valutazione degli stessi..

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 46. Politica di investimento

1. I CSD detengono le proprie attività finanziarie presso banche centrali, enti creditizi autorizzati o CSD autorizzati.

2. I CSD hanno accesso rapido alle proprie attività, allorché necessario.

3. I CSD investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi. Tali investimenti devono poter essere liquidati in breve tempo, in modo da minimizzare possibili effetti negativi sui prezzi.

4. L’importo del capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve del CSD, che non è investito ai sensi del paragrafo 3 non è preso in considerazione per gli scopi previsti all’articolo 47, paragrafo 1.

5. I CSD assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni singolo ente creditizio autorizzato o CSD autorizzato presso cui detengono le proprie attività finanziarie rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.

6. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi come previsto al paragrafo 3, il termine adeguato per l’accesso alle attività di cui al paragrafo 2 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 5. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente all’articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 648/2012.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 47. Requisiti patrimoniali

1. Il capitale, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve dei CSD, è proporzionale ai rischi derivanti dalle attività dei CSD. Il capitale è in qualsiasi momento sufficiente a:

a) garantire che i CSD siano adeguatamente protetto dal rischio operativo, giuridico, di custodia, di investimento e commerciale, in modo che possano continuare a prestare servizi;

b) assicurare una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività dei CSD in un periodo adeguato di almeno 6 mesi, nell’ambito di una serie di scenari di stress.

2. (soppresso).

3. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti relativi a capitale, utili non distribuiti e riserve dei CSD di cui al paragrafo 1.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

 

     Art. 47 bis. Regolamento netto differito

L'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della misurazione, del monitoraggio, della gestione e della segnalazione dei rischi di credito e di liquidità da parte dei CSD in relazione al regolamento netto differito.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

Sezione 5

Requisiti per i collegamenti tra CSD

 

     Art. 48. Collegamenti tra CSD

1. Prima di stabilire un collegamento tra CSD, e su base continuativa una volta che il collegamento è stabilito, tutti i CSD interessati individuano, valutano, controllano e gestiscono tutte le potenziali fonti di rischio, per se stessi e per i loro partecipanti, derivanti dal collegamento tra CSD e adottano adeguate misure per attenuarle.

2. I CSD che intendono creare collegamenti presentano domanda di autorizzazione all’autorità competente del CSD richiedente, come previsto all’articolo 19, paragrafo 1, lettera e), o lo notificano alle autorità competenti e rilevanti del CSD richiedente, come previsto all’articolo 19, paragrafo 5.

3. Un collegamento fornisce un’adeguata protezione ai CSD collegati e ai loro partecipanti, in particolare per quanto riguarda possibili crediti assunti dai CSD e i rischi di concentrazione e di liquidità che derivano dall’accordo di collegamento.

Un collegamento si appoggia su un opportuno accordo contrattuale che stabilisce i diritti e gli obblighi dei CSD collegati e, se necessario, dei partecipanti ai CSD. Un accordo contrattuale con implicazioni intergiurisdizionali fornisce una scelta chiara in merito al diritto che disciplina ciascun aspetto delle operazioni del collegamento.

4. In caso di trasferimento provvisorio di titoli tra CSD collegati, è vietato il ritrasferimento di titoli prima che il trasferimento originario diventi definitivo.

5. Il CSD che utilizzi un collegamento indiretto o un intermediario per gestire un collegamento con un altro CSD misura, controlla e gestisce i rischi supplementari derivanti dal ricorso a tale collegamento indiretto o intermediario e adotta le misure opportune per attenuarli.

6. I CSD collegati si dotano di solide procedure di riconciliazione per garantire l’esattezza delle rispettive registrazioni.

7. I collegamenti tra CSD consentono di regolare con il meccanismo della consegna contro pagamento le operazioni tra partecipanti ai CSD collegati ogniqualvolta pratico e possibile. I motivi dettagliati che in un collegamento tra CSD non consentono un eventuale regolamento con detto meccanismo sono comunicati alle autorità rilevanti e competenti.

8. I sistemi di regolamento titoli interoperabili e i CSD che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune stabiliscono momenti identici per:

a) l’immissione nel sistema degli ordini di trasferimento;

b) l’irrevocabilità degli ordini di trasferimento.

I sistemi di regolamento titoli e i CSD di cui al primo comma utilizzano norme equivalenti per quanto riguarda il momento in cui i trasferimenti di titoli e di contante assumono carattere definitivo.

9. Entro il 18 settembre 2019 tutti i collegamenti interoperabili tra CSD operanti negli Stati membri sono atti, se del caso, a supportare il DVP.

10. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui al paragrafo 3, in base alle quali ciascun tipo di accordo di collegamento tutela adeguatamente i CSD collegati e i loro partecipanti, in particolare nei casi in cui un CSD intenda partecipare al sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD, il controllo e la gestione dei rischi supplementari di cui al paragrafo 5 derivanti dal ricorso ad intermediari, i metodi di riconciliazione di cui al paragrafo 6, i casi nei quali il regolamento tramite consegna contro pagamento attraverso i collegamenti tra CSD è pratico e possibile, come stabilito al paragrafo 7, e i relativi metodi di valutazione.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

CAPO III

Accesso ai CSD

Sezione 1

Accesso degli emittenti ai CSD

 

     Art. 49. Libertà di emissione in un CSD autorizzato nell’Unione

1. L’emittente ha il diritto di far registrare i suoi titoli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione in qualsiasi CSD stabilito in qualsiasi Stato membro, fatto salvo il rispetto da parte di tale CSD delle condizioni di cui all’articolo 23.

Fatto salvo il diritto dell'emittente di cui al primo comma, si continua ad applicare il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi. Per diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi si intendono:

a) il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro nel quale è costituito l'emittente; e

b) il diritto societario in vigore o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi.

Gli Stati membri compilano un elenco delle principali disposizioni pertinenti del diritto societario o di altra normativa analoga di cui al secondo comma. Le autorità competenti comunicano tale elenco all'ESMA entro il 17 gennaio 2025. L'ESMA pubblica l'elenco entro il 17 febbraio 2025. Gli Stati membri aggiornano tale elenco regolarmente e comunque almeno ogni due anni. Essi comunicano all'ESMA l'elenco aggiornato in base a tale periodicità. L'ESMA pubblica l'elenco aggiornato.

Il CSD può applicare agli emittenti una commissione commerciale ragionevole per la prestazione dei suoi servizi calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dalle due parti.

2. Quando un emittente presenta una domanda di registrazione dei propri titoli presso un CSD, quest’ultimo tratta la domanda senza indugio e in modo non discriminatorio e risponde all’emittente richiedente entro 3 mesi.

3. Un CSD può rifiutare di fornire servizi a un emittente. Tale rifiuto si basa soltanto su una valutazione completa dei rischi o sul fatto che un CSD non presta i servizi di cui al punto 1 della sezione A dell’allegato in relazione a titoli emessi sulla base del diritto societario o altra normativa analoga del pertinente Stato membro.

4. Fatte salve la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  e la direttiva 2006/70/CE della Commissione , se un CSD rifiuta di prestare servizi a un emittente, esso comunica per iscritto all’emittente richiedente i motivi del rifiuto.

In caso di rifiuto, l’emittente richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente del CSD che gli ha rifiutato i servizi.

L’autorità competente del CSD esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto forniti dal CSD e fornisce all’emittente una risposta motivata.

L’autorità competente del CSD consulta l’autorità competente del luogo di stabilimento dell’emittente richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l’autorità competente del luogo di stabilimento dell’emittente richiedente non è d’accordo con la valutazione, ciascuna delle due autorità competenti può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto del CSD di prestare servizi a un emittente viene ritenuto ingiustificato, l’autorità competente responsabile ordina al CSD di prestare servizi all’emittente richiedente.

5. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti che valutano i motivi di rifiuto conformemente ai paragrafi 3 e 4, nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 4.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui al paragrafo 4.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

Sezione 2

Accesso tra CSD

 

     Art. 50. Accesso con collegamento standard

Un CSD ha il diritto di diventare partecipante di un altro CSD e istituire un collegamento standard con esso conformemente all’articolo 33 e previa notifica preventiva del collegamento tra CSD di cui all’articolo 19, paragrafo 5.

 

     Art. 51. Accesso con collegamento personalizzato

1. Se un CSD chiede ad un altro CSD di realizzare un collegamento personalizzato per ottenere l’accesso a questo secondo CSD, il CSD cui è presentata la domanda la respinge soltanto sulla base di considerazioni sui rischi. Non respinge la domanda in base alla perdita di quote di mercato.

2. Per la messa a disposizione dell’accesso con collegamento personalizzato il CSD cui è presentata la domanda può esigere dal CSD richiedente il pagamento di una commissione commerciale ragionevole calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, a meno che non diversamente convenuto dalle due parti.

 

     Art. 52. Procedura per i collegamenti tra CSD

1. Quando un CSD presenta una domanda di accesso ai sensi degli articoli 50 e 51 a un altro CSD, il CSD cui è presentata la domanda la tratta senza indugio e risponde al CSD richiedente entro tre mesi. Se il CSD cui è presentata la domanda la accetta, il collegamento è stabilito entro un termine ragionevole, che non supera 12 mesi.

2. Un CSD rifiuta l’accesso ad un CSD richiedente soltanto se detto accesso minaccerebbe l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o provocherebbe un rischio sistemico. Tale rifiuto si basa esclusivamente su una valutazione completa dei rischi.

Se un CSD rifiuta l’accesso, esso fornisce al CSD richiedente le ragioni del suo rifiuto.

In caso di rifiuto, il CSD richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l’accesso.

L’autorità competente del CSD cui è presentata la domanda esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e fornisce al CSD richiedente una risposta motivata.

L’autorità competente del CSD cui è presentata la domanda consulta l’autorità competente del CSD richiedente e l’autorità rilevante del CSD richiedente di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in merito alla sua valutazione del reclamo. In caso di disaccordo di una delle autorità del CSD richiedente in merito alla valutazione una di queste può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto del CSD di concedere l’accesso al CSD richiedente viene ritenuto ingiustificato, l’autorità competente del CSD cui è presentata la domanda ordina al CSD di concedere l’accesso al CSD richiedente.

3. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti quando valutano i motivi di rifiuto conformemente al paragrafo 2, nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 2.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per le procedure di cui ai paragrafi 1 a 2.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

Sezione 3

Accesso tra un CSD E un’altra infrastruttura di mercato

 

     Art. 53. Accesso tra un CSD e un’altra infrastruttura di mercato

1. Le controparti centrali e le sedi di negoziazione forniscono ai CSD, su richiesta di questi ultimi, i flussi relativi alle operazioni su base non discriminatoria e trasparente e possono per questo applicare ai CSD richiedenti una commissione commerciale ragionevole calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dalle due parti.

I CSD consentono alle controparti centrali o alle sedi di negoziazione di accedere ai loro sistemi di regolamento titoli su base non discriminatoria e trasparente e possono per questo applicare una commissione commerciale ragionevole calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dalle due parti.

2. Se una delle parti presenta a un’altra una domanda di accesso ai sensi del paragrafo 1, tale domanda viene trattata rapidamente e la parte richiedente riceve risposta entro tre mesi.

3. La parte cui è presentata la domanda nega l’accesso soltanto qualora esso incida sull’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o provochi un rischio sistemico. Non respinge la domanda in base alla perdita di quote di mercato.

La parte che nega l’accesso comunica per iscritto alla parte richiedente i motivi del rifiuto sulla base di una valutazione completa dei rischi. In caso di rifiuto, la parte richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente della parte che gli ha rifiutato l’accesso.

L’autorità competente della parte cui è presentata la domanda e l’autorità rilevante di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), esaminano debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e forniscono alla parte richiedente una risposta motivata.

L’autorità competente della parte cui è presentata la domanda consulta l’autorità competente della parte richiedente e l’autorità rilevante di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della parte richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. In caso di disaccordo di una delle autorità della parte richiedente in merito alla valutazione fornita, ciascuna di queste autorità può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto della parte di concedere l’accesso viene ritenuto ingiustificato, l’autorità competente responsabile ordina a tale parte di concedere l’accesso ai suoi servizi entro 3 mesi.

4. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti quando valutano i motivi di rifiuto conformemente al paragrafo 3, nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 3.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

TITOLO IV

PRESTAZIONE DI SERVIZI ACCESSORI DI TIPO BANCARIO AI PARTECIPANTI AI CSD

 

     Art. 54. Autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario e relativa designazione

1. I CSD non prestano in proprio nessuno dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato, salvo che non abbiano ottenuto un’autorizzazione supplementare a fornire tali servizi in conformità con il presente articolo.

2. Un CSD che intende regolare i pagamenti in contanti dell'insieme o di parte dei suoi sistemi di regolamento titoli attraverso i propri conti conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, o che intende altrimenti prestare tutti i servizi accessori di tipo bancario di cui al paragrafo 1 è autorizzato alle condizioni specificate ai paragrafi 3, 6, 7, 8 e 9 bis del presente articolo.

2 bis. Un CSD che intende regolare i pagamenti contanti dell'insieme o di parte del suo sistema di regolamento titoli attraverso conti aperti presso un ente creditizio o presso un CSD conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, è autorizzato, alle condizioni specificate ai paragrafi da 3 a 9 bis del presente articolo, a designare a tal fine uno o più:

a) enti creditizi autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE; o

b) CSD autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

L'autorizzazione a designare enti creditizi CSD ai sensi del primo comma è utilizzata solo con riguardo ai servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato per il regolamento dei pagamenti in contanti per l'insieme o parte del sistema di regolamento titoli del CSD che intende utilizzare i servizi accessori di tipo bancario, e non per svolgere altre attività.

Gli enti creditizi e i CSD autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario designati ai sensi del primo comma sono considerati agenti di regolamento.

3. Se un CSD intende fornire servizi accessori di tipo bancario tramite la stessa entità giuridica che gestisce il sistema di regolamento titoli, l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 è rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il CSD è autorizzato in qualità di ente creditizio conformemente all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE;

b) il CSD soddisfa i requisiti prudenziali di cui all’articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all’articolo 60;

c) l’autorizzazione di cui alla lettera a) del presente comma è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato e non per svolgere altre attività;

d) il CSD è soggetto a una maggiorazione di capitale aggiuntiva che rifletta i rischi (rischi di credito e di liquidità compresi), risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero, fra gli altri, ai partecipanti ad un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD;

e) il CSD riferisce almeno una volta al mese all’autorità competente e ogni anno nel quadro dell’informativa prevista a norma della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, sull’entità e la gestione del rischio di liquidità infragiornaliera secondo quanto previsto all’articolo 59, paragrafo 4, lettera j), del presente regolamento;

f) il CSD ha sottoposto all’autorità competente un adeguato piano di recupero per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui rischi di liquidità o di credito si materializzano per effetto della fornitura di servizi bancari accessori.

In caso di conflitti tra le disposizioni stabilite nel presente regolamento, nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE, il CSD di cui al primo comma, lettera a), soddisfa i requisiti più rigorosi in materia di vigilanza prudenziale. Le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 47 e 59 del presente regolamento specificano i casi di disposizioni in conflitto;

4. Se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti, un CSD può essere autorizzato a designare un ente creditizio affinché presti servizi accessori di tipo bancario per il regolamento dei pagamenti in contanti dell'insieme o di parte del sistema di regolamento titoli di tale CSD a norma del paragrafo 2 bis, lettera b):

a) l'ente creditizio soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 60;

b) l'ente creditizio non presta in proprio alcuno dei servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato;

c) l'autorizzazione di cui all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato per il regolamento dei pagamenti in contanti per l'insieme o parte dei sistemi di regolamento titoli del CSD che intende utilizzare i servizi accessori di tipo bancario, e non per svolgere altre attività;

d) l'ente creditizio è soggetto a una maggiorazione di capitale aggiuntiva che rifletta i rischi (rischi di credito e di liquidità compresi), risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero, fra gli altri, ai partecipanti ad un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD;

e) l'ente creditizio riferisce almeno una volta al mese all'autorità competente e pubblica ogni anno nel quadro dell'informativa prevista a norma della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, sull'entità e la gestione del rischio di liquidità infragiornaliera secondo quanto previsto all'articolo 59, paragrafo 4, lettera j), del presente regolamento; e

f) l'ente creditizio ha sottoposto all'autorità competente un adeguato piano di risanamento per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui si materializzino rischi di liquidità o di credito per effetto della prestazione di servizi accessori di tipo bancario a partire da un'entità giuridica separata.

4 bis. Se un CSD intende designare un ente creditizio o un CSD a norma del paragrafo 2 bis per il regolamento dei pagamenti in contanti dell'insieme o di parte dei suoi sistemi di regolamento titoli, tali pagamenti in contanti non sono in una valuta del paese in cui è stabilito il CSD designante.

5. Il paragrafo 4 non si applica agli enti creditizi di cui al paragrafo 2, lettera b), che offrono di regolare i pagamenti in contanti per parte del sistema di regolamento titoli del CSD, se il valore totale di tale regolamento in contanti attraverso conti aperti presso tali enti creditizi, calcolati su un periodo di un anno, è inferiore all’uno per cento del valore totale di tutte le operazioni su titoli contro contante regolate nei libri contabili del CSD e non supera un massimo di 2,5 miliardi di EUR all’anno.

L’autorità competente controlla almeno una volta l’anno che la soglia definita al primo comma sia rispettata e comunica le proprie conclusioni all’ESMA. Se l’autorità competente determina che la soglia è stata superata, chiede al CSD interessato di richiedere l’autorizzazione in conformità del paragrafo 4. Il CSD interessato presenta la domanda di autorizzazione entro 6 mesi.

6. L’autorità competente può chiedere a un CSD di designare più di un ente creditizio o di designare un ente creditizio in aggiunta alla prestazione di servizi in proprio a norma del presente articolo, paragrafo 2, lettera a), ove consideri che l’esposizione di un solo ente creditizio alla concentrazione dei rischi di cui all’articolo 59, paragrafi 3 e 4, non sia sufficientemente attenuata. Gli enti creditizi designati sono considerati agenti di regolamento.

7. I CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario e gli enti creditizi designati a norma del paragrafo 2, lettera b), soddisfano in ogni momento le condizioni necessarie per ottenere l’autorizzazione a norma del presente regolamento e comunicano senza ritardo alle autorità competenti ogni modifica significativa che incide sulle condizioni di autorizzazione.

8. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la maggiorazione di capitale aggiuntiva basata sul rischio di cui al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 4, lettera d).

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

9. L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la soglia di cui al paragrafo 5 e la parallela introduzione di adeguati requisiti prudenziali per la gestione del rischio al fine di attenuare i rischi in relazione alla designazione degli enti creditizi conformemente al paragrafo 2 bis. Nell'elaborare tali norme, l'ABE tiene conto di quanto segue:

a) le implicazioni per la stabilità del mercato che potrebbero derivare da un cambiamento del profilo di rischio dei CSD e dei loro partecipanti, compresa l'importanza sistemica dei CSD per il funzionamento dei mercati dei titoli;

b) le implicazioni per i rischi di credito e di liquidità per i CSD, per gli enti creditizi designati coinvolti e per i partecipanti ai CSD derivanti dal regolamento di pagamenti in contanti tramite conti aperti presso enti creditizi ai quali non si applica il paragrafo 4;

c) la possibilità per i CSD di regolare i pagamenti in contanti in diverse valute;

d) la necessità di evitare sia un passaggio involontario dal regolamento in moneta di banca centrale al regolamento in moneta di banca commerciale sia di disincentivare gli sforzi dei CSD volti al regolamento in moneta di banca centrale; e

e) la necessità di garantire parità di condizioni tra i CSD nell'Unione.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

 

     Art. 55. Procedure di concessione e di diniego dell’autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario

1. Il CSD presenta la domanda di autorizzazione a designare un ente creditizio o un CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario o a fornire esso stesso servizi accessori di tipo bancario, a norma dell'articolo 54, all'autorità competente del suo Stato membro d'origine.

2. La domanda contiene tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di accertare che il CSD e, ove applicabile, l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario abbiano adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Essa è corredata di un programma operativo indicante i servizi accessori di tipo bancario previsti, la struttura organizzativa delle relazioni tra il CSD e, ove applicabile, l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario e in che modo il CSD e, ove applicabile, l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario intende rispettare i requisiti prudenziali stabiliti all'articolo 59, paragrafi 1, 3, 4 e 4 bis e le altre condizioni stabilite all'articolo 54.

3. L’autorità competente applica la procedura di cui all’articolo 17, paragrafi 3 e 8.

4. Dal momento in cui la domanda è considerata completa, l’autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle seguenti autorità:

a) le autorità rilevanti;

b) l’autorità competente di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD ha stabilito collegamenti interoperabili con un altro CSD, tranne se il CSD ha stabilito i collegamenti interoperabili di cui all’articolo 19, paragrafo 5;

d) le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui le attività del CSD hanno importanza rilevante per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4;

e) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti del CSD stabiliti nei tre Stati membri che presentano, su base aggregata e nell’arco di un anno, i volumi più elevati di regolamento nel sistema di regolamento titoli del CSD;

f) l’ESMA; e

g) l’ABE.

5. Le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emettono un parere motivato sull'autorizzazione entro due mesi dal ricevimento delle informazioni indicate in tale paragrafo. Qualora un'autorità non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso un parere positivo.

Qualora almeno un’autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emetta un parere motivato negativo, l'autorità competente che intende concedere l'autorizzazione, entro un mese dal ricevimento di tale parere motivato negativo, fornisce alle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), i motivi relativi al parere negativo.

Se entro un mese dopo la presentazione di tali motivi un'autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emette un parere negativo e l'autorità competente intende comunque rilasciare l'autorizzazione, l'autorità che ha emesso il parere negativo può deferire la questione all'ESMA per assistenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se 30 giorni dopo il deferimento all’ESMA la questione non è risolta, l’autorità competente che intende rilasciare l’autorizzazione prende la decisione definitiva e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della sua decisione alle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e).

Se l’autorità competente intende negare l’autorizzazione, la questione non è deferita all’ESMA.

I pareri negativi espongono per iscritto e in modo completo e dettagliato perché i requisiti stabiliti nel presente regolamento o in altre parti della normativa dell’Unione non siano soddisfatti.

L'autorità competente informa senza indebito ritardo le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), dei risultati della procedura di autorizzazione, comprese le eventuali azioni correttive.

6. Qualora ritenga che l’autorità competente di cui al paragrafo 1 abbia concesso un’autorizzazione che potrebbe non essere conforme alla normativa nell’Unione, l’ESMA interviene conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC e con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD deve fornire all’autorità competente al fine di ottenere le pertinenti autorizzazioni a fornire servizi accessori di tipo bancario rispetto al regolamento.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC e con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la consultazione delle autorità di cui al paragrafo 4 prima della concessione dell’autorizzazione.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 56. Estensione dei servizi accessori di tipo bancario

1. Un CSD che intende estendere i servizi accessori di tipo bancario per i quali ha designato un ente creditizio o che presta in proprio in conformità dell’articolo 54 ne fa richiesta all’autorità competente del proprio Stato membro d’origine.

2. La domanda di estensione è soggetta alla procedura di cui all’articolo 55.

 

     Art. 57. Revoca dell’autorizzazione

1. Fatta salva qualsiasi azione o misura correttiva di cui al titolo V, l’autorità competente del Stato membro d’origine del CSD revoca le autorizzazioni di cui all’articolo 54 in qualsiasi dei seguenti casi:

a) qualora il CSD non abbia utilizzato l’autorizzazione entro 12 mesi o rinunci espressamente all’autorizzazione, oppure qualora l’ente creditizio designato non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei 6 mesi precedenti;

b) qualora il CSD abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito;

c) qualora il CSD o l’ente creditizio designato non soddisfino più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbiano adottato le azioni correttive richieste dall’autorità competente entro un termine fissato;

d) qualora il CSD o l’ente creditizio designato abbiano violato gravemente e sistematicamente i requisiti stabiliti nel presente regolamento.

2. A partire dal momento in cui viene a conoscenza di uno dei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente consulta immediatamente le autorità di cui all’articolo 55, paragrafo 4, circa la necessità di revocare l’autorizzazione.

3. L’ESMA, ogni autorità rilevante di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e ogni altra autorità di cui all’articolo 60, paragrafo 1, o, rispettivamente, le autorità di cui all’articolo 55, paragrafo 4, possono chiedere in qualsiasi momento all’autorità competente dello Stato membro d’origine del CSD di verificare se il CSD e, se del caso, l’ente creditizio designato continuino a rispettare le condizioni di rilascio dell’autorizzazione.

4. L’autorità competente può limitare la revoca a un particolare servizio, attività o strumento finanziario.

5. Un CSD e l’ente creditizio designato adottano, attuano e mantengono un’apposita procedura atta a garantire, in caso di revoca dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro agente di regolamento.

 

     Art. 58. Registro dei CSD

1. Le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 54, 56 e 57 sono comunicate all’ESMA.

2. L’ESMA introduce nel registro che è tenuta a mettere a disposizione sul proprio sito Internet in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, le seguenti informazioni:

a) la denominazione di ciascun CSD che è stato oggetto di una decisione ai sensi degli articoli 54, 56 e 57;

b) la denominazione di ciascun ente creditizio designato;

c) l’elenco dei servizi accessori di tipo bancario che un ente creditizio designato o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54 è autorizzato a prestare per i partecipanti del CSD.

3. Le autorità competenti comunicano all’ESMA quali entità forniscono servizi accessori di tipo bancario secondo le norme del diritto nazionale entro il 16 dicembre 2014.

 

     Art. 59. Requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi o ai CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario

1. Un ente creditizio designato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), a fornire servizi accessori di tipo bancario presta unicamente i servizi di cui alla sezione C dell’allegato che sono contemplati dall’autorizzazione.

2. Un ente creditizio designato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), a fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta ogni normativa attuale o futura applicabile agli enti creditizi.

3. Un ente creditizio designato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), a fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per i rischi di credito connessi a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:

a) si dota di un quadro solido per la gestione dei corrispondenti rischi di credito;

b) individua, con frequenza e regolarità, le fonti dei rischi di credito, misura e controlla le corrispondenti esposizioni creditizie e si avvale di strumenti appropriati per controllare i suddetti rischi;

c) copre integralmente le corrispondenti esposizioni creditizie verso singoli partecipanti debitori a mezzo di garanzie e di altre risorse finanziarie equivalenti;

d) se per gestire il rischio di credito corrispondente utilizza una garanzia, accetta garanzie altamente liquide con rischi minimi di credito e di mercato; può utilizzare altri tipi di garanzia in situazioni specifiche, se si applicano scarti di garanzia adeguati;

e) stabilisce e applica scarti di garanzia e limiti di concentrazione adeguatamente prudenti sui valori delle garanzie costituite per coprire le esposizioni creditizie di cui alla lettera c), tenendo conto degli obiettivi di assicurare che la garanzia possa essere rapidamente liquidata senza effetti negativi rilevanti sui prezzi;

f) stabilisce limiti alle sue esposizioni creditizie corrispondenti;

g) analizza e pianifica come far fronte a eventuali esposizioni creditizie residue e adotta regole e procedure per l’attuazione di tali piani;

h) fornisce credito solo ai partecipanti che hanno un conto corrente aperto presso l’ente creditizio stesso;

i) prevede procedure efficaci di rimborso di credito infragiornaliero e scoraggia il credito overnight attraverso l’applicazione di tassi sanzionatori che fungano da efficace deterrente.

4. Un ente creditizio designato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), per fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per il rischio di liquidità connesso a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:

a) si dota di un quadro solido e di strumenti per misurare, controllare e gestire il rischio di liquidità, compreso il rischio di liquidità infragiornaliera, cui è esposto per ciascuna valuta del sistema di regolamento titoli per la quale agisce in qualità di agente di regolamento;

b) misura e controlla tempestivamente e su base continuativa, e almeno una volta al giorno, le sue esigenze di liquidità e il livello di attività liquide che detiene; così facendo determina il valore delle attività liquide disponibili tenendo conto di scarti di garanzia adeguati su tali attività;

c) dispone di risorse liquide sufficienti in tutte le valute pertinenti per una tempestiva prestazione di servizi di regolamento in un’ampia serie di potenziali scenari di stress, compreso anche, ma non esclusivamente, il rischio di liquidità generato dall’inadempimento di almeno un partecipante, comprese l’impresa madre e le imprese figlie, verso il quale detiene le esposizioni più cospicue;

d) attenua il corrispondente rischio di liquidità con risorse liquide di alta qualità in ciascuna valuta, come contante presso la banca centrale di emissione o altri enti finanziari con merito di credito elevato, linee di credito impegnate o dispositivi analoghi e garanzie altamente liquide o investimenti che sono prontamente disponibili e convertibili in contante in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti altamente affidabili, anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili e individua, misura e controlla il rischio di liquidità derivante dai vari enti finanziari utilizzati per la gestione dei suoi rischi di liquidità;

e) ogniqualvolta si utilizzano accordi di finanziamento prestabiliti, seleziona come fornitori di liquidità solo istituti finanziari con merito di credito elevato; stabilisce e applica opportuni limiti di concentrazione per ciascuno dei fornitori di liquidità corrispondenti, compresa la sua impresa madre e le sue imprese figlie;

f) determina e sottopone a test l’adeguatezza delle risorse corrispondenti tramite prove di stress regolari e rigorose;

g) analizza e pianifica come far fronte alle eventuali carenze di liquidità impreviste e potenzialmente prive di copertura e adotta regole e procedure per l’attuazione di tali piani;

h) ove ciò sia pratico e possibile, e fatte salve le norme di ammissibilità della banca centrale, ha accesso ai conti e ad altri servizi della banca centrale per migliorare la gestione del suo rischio di liquidità e gli enti creditizi dell’Unione depositano i corrispondenti saldi in contante su appositi conti presso le banche centrali di emissione dell’Unione;

i) dispone di dispositivi prestabiliti altamente affidabili per garantire di poter dare tempestivamente esecuzione alla garanzia fornita da un cliente inadempiente;

j) riferisce regolarmente alle autorità di cui all’articolo 60, paragrafo 1, in merito alle modalità di misurazione, controllo e gestione del rischio di liquidità, compreso il rischio di liquidità infragiornaliera, e le rendono pubbliche.

4 bis. Se intende fornire servizi accessori di tipo bancario ad altri CSD a norma dell'articolo 54, paragrafo 2 bis, primo comma, lettera b), il CSD deve disporre di norme e procedure chiare per affrontare eventuali rischi di credito, liquidità e concentrazione derivanti dalla fornitura di tali servizi.

5. L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli dei quadri e degli strumenti per il monitoraggio, la misurazione, la gestione, la segnalazione e la pubblicazione dei rischi di credito e di liquidità, compresi quelli infragiornalieri, di cui ai paragrafi 3 e 4, così come le norme e le procedure di cui al paragrafo 4 bis. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

 

     Art. 60. Vigilanza degli enti creditizi designati e dei CSD autorizzati per fornire servizi accessori di tipo bancario

1. Fatti salvi gli articoli 17 e 22 del presente regolamento, le autorità competenti quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono responsabili dell’autorizzazione in quanto enti creditizi e della vigilanza in quanto enti creditizi, alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE, degli enti creditizi designati e dei CSD autorizzati in virtù del presente regolamento per fornire servizi accessori di tipo bancario.

Le autorità competenti di cui al primo comma sono altresì responsabili della vigilanza degli enti creditizi e dei CSD designati di cui a detto comma per quanto riguarda la loro conformità ai requisiti prudenziali di cui all’articolo 59 del presente regolamento.

Le autorità competenti di cui al primo comma valutano regolarmente, e comunque almeno ogni due anni, se l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta l'articolo 59 e informano l'autorità competente del CSD che conseguentemente informa le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, e se del caso il collegio di cui all'articolo 24 bis, dei risultati della vigilanza di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.

2. L'autorità competente del CSD, previa consultazione delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e delle autorità rilevanti, riesamina e valuta almeno ogni due anni quanto segue:

a) nel caso di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), se tutti i necessari accordi fra gli enti creditizi designati e il CSD consentono loro di rispettare gli obblighi stabiliti nel presente regolamento;

b) nei casi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), se gli accordi relativi all’autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario consentono al CSD di soddisfare i suoi obblighi stabiliti nel presente regolamento.

L'autorità competente del CSD informa regolarmente, e comunque almeno ogni due anni, le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, e se del caso il collegio di cui all'articolo 24 bis, dei risultati del riesame e della valutazione di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.

Se un CSD designa un ente creditizio autorizzato conformemente all’articolo 54, ai fini della tutela dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da esso gestiti, esso garantisce di avere accesso, tramite l’ente creditizio da esso designato, a tutte le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento e riferisce eventuali violazioni all’autorità competente del CSD e alle autorità competenti di cui al paragrafo 1.

3. Al fine di garantire, all’interno dell’Unione, una vigilanza uniforme, efficiente ed efficace degli enti creditizi e dei CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario, l’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e i membri del SEBC, può emanare orientamenti indirizzati alle autorità competenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

 

TITOLO V

REGIME SANZIONATORIO

 

     Art. 61. Sanzioni e altre misure amministrative

1. Fatto salva la facoltà degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e altre misure amministrative da applicare, nelle circostanze definite all’articolo 63, a quanti si rendano responsabili di violazioni delle disposizioni del presente regolamento, provvedendo affinché le loro autorità competenti possano imporre tali sanzioni e altre misure amministrative, e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione. Tali sanzioni e altre misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni ivi indicate sono già soggette a sanzioni penali a norma del diritto nazionale. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti parti del loro diritto penale.

Entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ESMA le norme di cui al primo comma. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione e all’ESMA tutte le successive modifiche.

2. Le autorità competenti possono applicare sanzioni e altre misure amministrative nei confronti dei CSD, degli enti creditizi designati e, fatte salve le condizioni stabilite dal diritto nazionale nei settori non armonizzati dal presente regolamento, dei membri dei loro organi di amministrazione e di qualsiasi altra persona che detenga il controllo effettivo delle loro attività nonché di qualsiasi altra persona fisica o giuridica che, conformemente al diritto nazionale, sia ritenuta responsabile di una violazione.

3. Nell’esercizio del loro potere di imporre sanzioni nelle circostanze definite all’articolo 63, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni e le altre misure amministrative producano i risultati voluti dal presente regolamento e per coordinare le proprie iniziative al fine di evitare qualsiasi duplicazione o sovrapposizione nell’applicazione di sanzioni e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri a norma dell’articolo 14.

4. Qualora abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 63, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutte le facoltà necessarie per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento e assicurano lo stesso ad altre autorità competenti e all’ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare vicendevolmente e con l’ESMA ai fini del presente regolamento.

5. Le autorità competenti possono altresì cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto concerne la facilitazione della riscossione delle sanzioni pecuniarie.

6. Gli Stati membri inviano all’ESMA con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e altre misure imposte in conformità del paragrafo 1. L’ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.

Qualora gli Stati membri abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 63, le loro autorità competenti inviano all’ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati concernenti tutte le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L’ESMA pubblica i dati relativi alle sanzioni penali imposte in una relazione annuale.

7. Se l’autorità competente ha divulgato al pubblico una sanzione amministrativa o una misura amministrativa ovvero una sanzione penale, essa riferisce allo stesso tempo tale fatto all’ESMA.

8. Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri conformemente ai rispettivi quadri nazionali:

a) direttamente;

b) in collaborazione con altre autorità;

c) sotto la loro responsabilità mediante delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni a norma del presente regolamento; o

d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

 

     Art. 62. Pubblicazione delle decisioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino sul loro sito Internet ufficiale ogni decisione che impone una sanzione o altra misura amministrativa per la violazione del presente regolamento, senza indebito ritardo dopo che la persona soggetta alla sanzione è stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene almeno informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica cui è imposta la sanzione.

Se la decisione di imporre una sanzione o altra misura è impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria pertinente o ad altre autorità pertinenti, le autorità competenti pubblicano sul proprio sito Internet ufficiale, senza indebito ritardo, le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione o misura.

Se le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti agiscano in uno dei modi seguenti:

a) rinviino la pubblicazione della decisione di imporre la sanzione o altra misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere;

b) pubblichino la decisione di imporre la sanzione o altra misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’efficace protezione dei dati personali;

c) non pubblichino affatto la decisione di imporre una sanzione o altra misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;

ii) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.

Nel caso si decida di pubblicare la sanzione o altra misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.

Le autorità competenti comunicano all’ESMA tutte le sanzioni amministrative imposte ma non pubblicate conformemente al terzo comma, lettera c), compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale imposta e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

2. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito Internet ufficiale per 5 anni almeno dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito Internet ufficiale dell’autorità competente unicamente per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

 

     Art. 63. Sanzioni per violazioni

1. Il presente articolo si applica alle seguenti disposizioni del presente regolamento:

a) prestazione di servizi di cui alle sezioni A, B e C dell’allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54;

b) ottenimento delle autorizzazioni richieste a norma degli articoli 16 e 54 a mezzo di false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b);

c) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti patrimoniali, in violazione dell’articolo 47, paragrafo 1;

d) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti organizzativi, in violazione degli articoli da 26 a 30;

e) mancato rispetto da parte dei CSD delle norme sulla condotta negli affari, in violazione degli articoli da 32 a 35;

f) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i servizi CSD, in violazione degli articoli da 37 a 41;

g) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti prudenziali, in violazione degli articoli da 43 a 47;

h) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i collegamenti tra CSD, in violazione dell’articolo 48;

i) rifiuto abusivo da parte dei CSD di concedere tipi di accesso diversi, in violazione degli articoli da 49 a 53;

j) mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di credito, in violazione dell’articolo 59, paragrafo 3;

k) mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di liquidità, in violazione dell’articolo 59, paragrafo 4.

2. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti, almeno nei casi di violazione di cui al presente articolo, le autorità competenti hanno il potere, conformemente al diritto nazionale, di imporre quanto meno le seguenti sanzioni e altre misure amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della violazione conformemente all’articolo 62;

b) un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;

c) la revoca delle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 16 o 54, in conformità degli articoli 20 o 57;

d) l’interdizione temporanea, o permanente in caso di violazioni gravi reiterate, dall’esercizio di funzioni di gestione in seno all’ente a carico dei membri dell’organo di amministrazione dell’ente stesso o di altre persone fisiche considerati responsabili;
e) sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati grazie alla violazione, se possono essere determinati;

f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 milioni di EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di adozione del presente regolamento;

g) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 20 milioni di EUR o fino al 10 % del reddito complessivo annuo della persona giuridica secondo gli ultimi conti disponibili approvati dall’organo di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia dell’impresa madre che deve redigere conti finanziari consolidati conformemente alla direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente in conformità delle pertinenti direttive contabili, risultante nell’ultimo conto consolidato disponibile approvato dall’organo di amministrazione dell’impresa madre apicale.

3. Le autorità competenti possono disporre di altri poteri sanzionatori oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possono prevedere sanzioni amministrative pecuniarie di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

 

     Art. 64. Applicazione efficace delle sanzioni

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità del soggetto responsabile della violazione;

c) la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, ad esempio quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuale della persona fisica responsabile;

d) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte del soggetto responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

e) il livello di cooperazione che il soggetto responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

f) precedenti violazioni da parte del soggetto responsabile della violazione.

 

     Art. 65. Segnalazione di violazioni

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti istituiscano meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse di reali o possibili violazioni del presente regolamento.

2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per le relative verifiche in materia di reali o possibili violazioni e per il relativo seguito, compresa l’istituzione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;

b) un’adeguata protezione dei dipendenti degli enti che segnalano reali o possibili violazioni commesse all’interno dell’ente almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;

c) protezione dei dati personali sia della persona che segnala le reali o possibili violazioni sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, conformemente ai principi della direttiva 95/46/CE;

d) la protezione dell’identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, in tutte le fasi delle procedure a meno che tale divulgazione sia richiesta dal diritto nazionale nel contesto di un’ulteriore indagine o di un successivo procedimento amministrativo o giudiziario.

3. Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare reali o possibili violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

Tale canale può essere fornito anche mediante dispositivi previsti dalle parti sociali. Si applica la medesima protezione di quella prevista al paragrafo 2, lettere b), c) e d).

 

     Art. 66. Diritto di ricorso

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni e le misure adottate a norma del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale. Il diritto di ricorso giurisdizionale si applica nel caso in cui non si decida, entro 6 mesi dalla presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.

 

TITOLO VI

DELEGA DI POTERI, COMPETENZE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI MODIFICA E FINALI

 

     Art. 67. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 settembre 2014.

2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 16 gennaio 2024.

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafi 5 e 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafi 5 e 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 68. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

 

     Art. 69. Disposizioni transitorie

1. Le autorità competenti comunicano all’ESMA gli enti che operano come CSD entro il 16 dicembre 2014.

2. I CSD fanno domanda per tutte le autorizzazioni necessarie ai fini del presente regolamento e notificano i pertinenti collegamenti fra CSD entro 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi degli articoli 17, 26, 45, 47 e 48, e, ove pertinente, degli articoli 55 e 59.

3. Entro 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi agli articoli 12, 17, 25, 26, 45, 47 e 48, e, ove pertinente, degli articoli 55 e 59, o della decisione di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, se questa data è posteriore, i CSD dei paesi terzi che intendano prestare i propri servizi sulla base dell’articolo 25 chiedono il riconoscimento dell’ESMA.

4. Le norme nazionali in materia di autorizzazione dei CSD continuano ad applicarsi fino alla data della decisione in materia di autorizzazione dei CSD e delle loro attività, compresi i collegamenti tra CSD, a norma del presente regolamento o, se precedente, fino al 17 gennaio 2025.

4 bis. Le norme nazionali in materia di riconoscimento dei CSD di paesi terzi continuano ad applicarsi fino alla data della decisione in materia di riconoscimento dei CSD di paesi terzi e delle loro attività a norma del presente regolamento o, se precedente, fino al 17 gennaio 2027.

Un CSD di un paese terzo che presta i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di riconoscimento di CSD di paesi terzi ne notifica l'ESMA entro due anni dal 16 gennaio 2024.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le informazioni che il CSD di un paese terzo deve fornire all'ESMA nella notifica di cui al secondo comma. Tali informazioni si limitano allo stretto necessario e comprendono, se applicabili e disponibili, le informazioni seguenti:

a) il numero dei partecipanti a cui il CSD del paese terzo fornisce o intende fornire i servizi di cui al secondo comma;

b) le categorie di strumenti finanziari in relazione ai quali il CSD del paese terzo fornisce tali servizi; e

c) il volume e il valore totali di tali strumenti finanziari.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4 ter. Un CSD di un paese terzo che prestava il servizio di base di cui alla sezione A, punto 3, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, prima del 17 gennaio 2026 presenta la notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, entro il 17 gennaio 2026.

4 quater. Se un CSD ha presentato una domanda di riconoscimento completa in conformità dell'articolo 25, paragrafi 4, 5 e 6, prima del 16 gennaio 2024, ma l'ESMA non ha emesso una decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, entro tale data, le norme nazionali in materia di riconoscimento dei CSD continuano ad applicarsi fino alla decisione dell'ESMA.

5. I CSD operati dalle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 4, si conformano ai requisiti del presente regolamento al più tardi entro un anno dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 14, applicabile prima del 16 gennaio 2024 continua ad applicarsi fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5.

L'atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 15, lettere a), b) e g), applicabile prima del 16 gennaio 2024 continua ad applicarsi fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 10.

7. Le autorità competenti istituiscono i collegi a norma dell'articolo 24 bis entro un mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 13.

8. Un CSD che, in un altro Stato membro, ha prestato i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato o che ha aperto una succursale conformemente all'articolo 23 applicabile prima del 16 gennaio 2024, è soggetto alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 6, solo per quanto riguarda:

a) l'apertura di una nuova succursale;

b) una modifica della gamma di tali servizi.

 

     Art. 70. Modifiche della direttiva 98/26/CE

La direttiva 98/26/CE è così modificata:

1) all’articolo 2, lettera a), primo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— designato, fatti salvi altri requisiti più rigorosi di applicazione generale imposti dal diritto nazionale, come sistema e notificato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dallo Stato membro di cui si applica la legge, dopo che lo Stato membro stesso ne abbia accertato la conformità alle regole dello stesso.»;

2) all’articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Entro il 18 marzo 2015, gli Stati membri adottano, pubblicano e comunicano alla Commissione le misure necessarie per conformarsi all’articolo 2, lettera a), primo comma, terzo trattino.»

 

     Art. 71. Modifiche della direttiva 2014/65/UE

La direttiva 2014/65/UE è così modificata:

1) all’articolo 2, paragrafo 1, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) ai depositari centrali di titoli (CSD), tranne quanto disposto all’articolo 73 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ).

2) all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente:

«64) “depositario centrale di titoli” o “CSD” : un depositario centrale di titoli quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.»;

3) all’allegato I, sezione B, il punto 1 è sostituito dal seguente:

« 1) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie ed esclusa la funzione di fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (“servizio di tenuta centralizzata dei conti”) di cui al punto 2 della sezione A dell’allegato del regolamento (UE) n. 909/2014.»

 

     Art. 73. Applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014

I CSD autorizzati in conformità dell’articolo 16 del presente regolamento non chiedono l’autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE per fornire i servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell’allegato del presente regolamento.

Se un CSD autorizzato in conformità dell’articolo 16 del presente regolamento fornisce uno o più servizi di investimento o svolge una o più attività di investimento in aggiunta alla prestazione dei servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell’allegato del presente regolamento, si applica la direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per gli articoli da 5 a 8 e per l’articolo 9, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, nonché per gli articoli da 10 a 13 del regolamento (UE) n. 600/2014.

 

     Art. 74. Relazioni

1. L'ESMA, in cooperazione con l'ABE e le autorità competenti e le autorità rilevanti, presenta alla Commissione relazioni che valutano le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità e, se necessario, raccomandano azioni preventive o correttive nei mercati dei servizi disciplinati dal presente regolamento. Tali relazioni comprendono una valutazione dei seguenti elementi:

a) l'efficienza del regolamento per le operazioni nazionali e transfrontaliere per ciascuno Stato membro, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

i) il numero e il volume dei mancati regolamenti e la loro evoluzione;

ii) l'impatto delle penali pecuniarie sui mancati regolamenti per i vari strumenti;

iii) la durata e i principali fattori determinanti dei mancati regolamenti;

iv) le categorie di strumenti finanziari e di mercati in cui si osservano le percentuali più alte di mancati regolamenti;

v) un confronto internazionale delle percentuali di mancati regolamenti;

vi) l'importo delle penali pecuniarie di cui all'articolo 7;

vii) ove applicabile, il numero e il volume di acquisti forzosi di cui all'articolo 7 bis;

viii) eventuali misure adottate dalle autorità competenti per affrontare situazioni in cui l'efficienza del regolamento di un CSD su un periodo di sei mesi è nettamente inferiore ai livelli medi di efficienza del regolamento registrati nel mercato dell'Unione;

a bis) i livelli di efficienza del regolamento rispetto alla situazione nei principali mercati dei capitali di paesi terzi, nonché in termini di strumenti negoziati e tipi di operazioni eseguite su tali mercati;

b) l'adeguatezza delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti, in particolare l'esigenza di ulteriore flessibilità quanto a tali penali per mancati regolamenti riguardo a strumenti finanziari illiquidi;

c) il numero e il volume delle operazioni regolate al di fuori dei sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD e la loro evoluzione nel tempo, compreso un confronto con il numero e il volume delle operazioni regolate nei sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD, sulla base delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 9 e di qualsiasi altra informazione pertinente, nonché l'impatto di tale evoluzione sulla concorrenza nel mercato dei regolamenti e gli eventuali rischi per la stabilità finanziaria derivanti dal regolamento internalizzato;

d) la prestazione di servizi transfrontalieri rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, basata sul numero e sui tipi di collegamenti tra CSD, sul numero di partecipanti esteri ai sistemi di regolamento titoli operati da CSD, sul numero e sul volume delle operazioni che coinvolgono tali partecipanti, sul numero degli emittenti esteri che registrano i propri titoli presso un CSD ai sensi dell’articolo 49 e su eventuali altri criteri pertinenti;

e) il trattamento delle domande di accesso di cui agli articoli 49, 52 e 53 per individuare i motivi del rifiuto da parte di CSD, CCP e sedi di negoziazione, eventuali tendenze in tali rifiuti e possibili modalità di attenuazione, in futuro, dei rischi individuati, in modo da permettere di concedere l’accesso, nonché qualsiasi altro ostacolo materiale alla concorrenza nei servizi finanziari post-negoziazione;

f) il trattamento delle domande presentate in conformità delle procedure di cui all’articolo 23, paragrafi da 3 a 7, e all’articolo 25, paragrafi da 4 a 10;

g) se del caso, le risultanze del processo di verifica inter pares della vigilanza transfrontaliera di cui all’articolo 24, paragrafo 6, nonché una valutazione in merito all’eventuale riduzione futura della frequenza di tali verifiche, anche indicando se da tali risultanze emerga l’esigenza di collegi delle autorità di vigilanza più formali;

h) l’applicazione delle norme degli Stati membri in materia di responsabilità civile alle perdite attribuibili ai CSD;

i) le procedure e condizioni in forza delle quali i CSD sono stati autorizzati a designare enti creditizi o a fornire essi stessi servizi accessori di tipo bancario conformemente agli articoli 54 e 55, compresa una valutazione dei potenziali effetti di tale prestazione sulla stabilità finanziaria e la concorrenza in materia di regolamento e servizi accessori di tipo bancario nell’Unione;

j) l’applicazione delle norme di cui all’articolo 38 sulla protezione dei titoli dei partecipanti e quelli dei loro clienti, in particolare quelle all’articolo 38, paragrafo 5;

k) l’applicazione delle sanzioni e in particolare l’esigenza di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative per la violazione dei requisiti stabilite nel presente regolamento;

l) il trattamento delle notifiche presentate in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2 bis.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate alla Commissione come segue:

a) ogni due anni per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), a bis), b), c), i) e l);

b) ogni tre anni per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e f);

c) almeno ogni tre anni e, in ogni caso entro sei mesi dalla verifica inter pares condotta conformemente all’articolo 24, per la relazione di cui al paragrafo 1, lettera g);

d) su richiesta della Commissione, per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), h), j) e k).

Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno pertinente determinato conformemente alla periodicità di cui al primo comma del presente paragrafo.

3. Entro il 17 gennaio 2025 e successivamente ogni due anni, l'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione relativa alla potenziale riduzione del periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, prima frase («ciclo di regolamento»). La relazione comprende tutti gli elementi seguenti:

a) una valutazione dell'opportunità di ridurre il ciclo di regolamento e del potenziale impatto di tale riduzione sui CSD, sulle sedi di negoziazione e su altri partecipanti al mercato;

b) una valutazione dei costi e dei benefici della riduzione del ciclo di regolamento nell'Unione, distinguendo, se del caso, tra diversi strumenti finanziari e categorie di operazioni;

c) una descrizione dettagliata e un calendario di come passare a un ciclo di regolamento più breve, distinguendo, se del caso, tra diversi strumenti finanziari e categorie di operazioni;

d) una panoramica degli sviluppi internazionali sui cicli di regolamento e del loro impatto sui mercati dei capitali dell'Unione.

4. Su richiesta della Commissione, l’ESMA fornisce un’analisi costi-benefici dell’introduzione della procedura di acquisto forzoso obbligatorio. Tale analisi costi-benefici comprende gli elementi seguenti:

a) la durata media dei mancati regolamenti per quanto riguarda gli strumenti finanziari o le categorie di operazioni su quegli strumenti finanziari ai quali potrebbero applicarsi gli acquisti forzosi obbligatori;

b) l'impatto dell'introduzione della procedura di acquisto forzoso obbligatorio sul mercato dell'Unione, comprese una valutazione delle cause sottostanti dei mancati regolamenti cui potrebbero applicarsi gli acquisti forzosi obbligatori e un'analisi delle implicazioni dell'assoggettamento di specifici strumenti finanziari e categorie di operazioni agli acquisti forzosi obbligatori;

c) l'applicazione di una procedura di acquisto forzoso simile in mercati di paesi terzi comparabili e l'impatto sulla competitività del mercato dell'Unione;

d) l'eventuale impatto evidente sulla stabilità finanziaria nell'Unione derivante dai mancati regolamenti;

e) l'eventuale impatto evidente sulla frammentazione dei mercati dei capitali dell'Unione derivante da tassi di efficienza del regolamento divergenti, comprese le ragioni di tale divergenza e le misure appropriate per limitarla.

5. L'ABE, in cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, pubblica una relazione annuale su tali CSD che designano altri CSD o enti creditizi per la prestazione di servizi accessori di tipo bancario. La relazione tiene conto delle risultanze relative al monitoraggio della soglia da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 54, paragrafo 5, e delle implicazioni in termini di credito e di liquidità per i CSD che forniscono servizi accessori di tipo bancario al di sotto di tale soglia.

6. L'ESMA, previa consultazione dei membri del SEBC, presenta alla Commissione una relazione entro il 17 gennaio 2025 riguardante l'opportunità di applicare ulteriori strumenti normativi per migliorare l'efficienza del regolamento nell'Unione.

La relazione riguarda almeno la definizione delle dimensioni delle operazioni, il regolamento parziale delle negoziazioni in dissesto e l'uso di programmi di autoprestito/prestito.

Successivamente, l'ESMA, previa consultazione dei membri del SEBC, riferisce ogni tre anni in merito a qualsiasi potenziale strumento aggiuntivo per migliorare l'efficienza del regolamento nell'Unione. Nei casi in cui non siano stati individuati nuovi strumenti, l'ESMA ne informa la Commissione e non è tenuta a presentare una relazione.

7. Entro il 17 gennaio 2026, l'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione delle perdite su crediti residue relativa alle esposizioni creditizie residue di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera g), e delle modalità per gestirle. Tale relazione è resa pubblica.

 

     Art. 75. Riesame

Entro il 17 gennaio 2029 la Commissione riesamina il presente regolamento e prepara una relazione generale sullo stesso. La Commissione valuta, in particolare:

a) le questioni di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) ad l), verificando se sussistono altri ostacoli importanti alla concorrenza in relazione ai servizi soggetti al presente regolamento a cui non si faccia fronte in misura sufficiente e considerando la potenziale esigenza di ulteriori misure volte a:

i) migliorare l'efficienza del regolamento;

ii) limitare l'impatto sui contribuenti dell'inadempimento dei CSD;

iii) affrontare eventuali problemi individuati in materia di concorrenza o stabilità finanziaria connessi al regolamento internalizzato;

iv) ridurre al minimo gli ostacoli al regolamento transfrontaliero;

v) garantire che le autorità dispongano di poteri e informazioni adeguati per monitorare i rischi;

b) il funzionamento del quadro di regolamentazione e di vigilanza per i CSD dell'Unione, in particolare i CSD le cui attività hanno un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei titoli e la tutela degli investitori nell'Unione in almeno due Stati membri ospitanti, concentrandosi in particolare sulla prestazione di servizi transfrontalieri, sui rischi potenziali per i clienti e i partecipanti ai CSD, sulla tutela degli investitori e sulla stabilità finanziaria nell'Unione;

c) il funzionamento e l’ambito di applicazione del quadro di regolamentazione e di vigilanza dell'Unione per i CSD di paesi terzi, in particolare la loro vigilanza quando prestano servizi nell'Unione, compreso il ruolo dell'ESMA.

La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

     Art. 76. Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. L’articolo 3, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2023 ai valori mobiliari emessi dopo tale data e a decorrere dal 1 gennaio 2025 a tutti i valori mobiliari.

3. L’articolo 5, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, nel caso di una sede di negoziazione che ha accesso al CSD di cui all’articolo 30, paragrafo 5, l’articolo 5, paragrafo 2, si applica almeno 6 mesi prima che tale CSD esternalizzi le proprie attività all’entità pubblica interessata, e in ogni caso a decorrere dal 1 gennaio 2016.

4. Le misure della disciplina di regolamento di cui all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5.

5. Ciascuna misura della disciplina di regolamento di cui all’articolo 7, paragrafi da 1 a 13, si applica a decorrere dalla data di applicazione specificata per tale misura della disciplina di regolamento nell’atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 15.

Un sistema multilaterale di negoziazione che è conforme ai criteri di cui all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE è soggetto all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento:

a) fino alla determinazione finale della sua domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65/UE; o

b) ove un sistema multilaterale di negoziazione non abbia chiesto la registrazione ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65/UE, fino al 13 giugno 2018.

6. Le misure di segnalazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3.

7. I riferimenti nel presente regolamento alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 anteriormente al gennaio 2018 si intendono fatti alla direttiva 2004/39/CE secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV della direttiva 2014/65/UE nella misura in cui tale tavola di concordanza contiene disposizioni relative alla direttiva 2004/39/CE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO

ELENCO DEI SERVIZI

SEZIONE A

Servizi di base dei depositari centrali di titoli

1. Registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili («servizio di notariato»).

2. Fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato («servizio di tenuta centralizzata dei conti»).

3. Gestione di un sistema di regolamento titoli («servizio di regolamento»).

SEZIONE B

Servizi accessori di tipo non bancario dei CSD che non comportano rischi di credito o liquidità

Servizi forniti dai CSD che contribuiscono a migliorare la sicurezza, l’efficienza e la trasparenza dei mercati mobiliari, che possono includere, ma non sono limitati a:

1. Servizi connessi al servizio di regolamento, ad esempio:

a) organizzazione, in qualità di agente, di un meccanismo di prestito titoli tra i partecipanti a un sistema di regolamento titoli;

b) fornitura, in qualità di agente, di servizi di gestione delle garanzie per i partecipanti a un sistema di regolamento titoli;

c) riscontro degli ordini di regolamento, indirizzamento delle istruzioni, conferma e verifica delle transazioni.

2. Servizi connessi ai servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti, ad esempio:

a) fornitura di servizi connessi ai registri degli azionisti;

b) supporto al trattamento delle operazioni societarie, inclusi gli aspetti relativi alla fiscalità, alle assemblee generali e ai servizi di informazione;

c) fornitura di servizi per le nuove emissioni, inclusa l’assegnazione e la gestione dei codici ISIN e simili;

d) indirizzamento e trattamento delle istruzioni, raccolta e trattamento delle commissioni e relativa comunicazione.

3. Istituzione di collegamenti fra CSD, fornitura, mantenimento o gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento, alla gestione delle garanzie e ad altri servizi accessori.

4. Altri servizi, quali:

a) servizi generali di gestione delle garanzie in qualità di agente;

b) informativa;

c) fornitura di informazioni, dati e statistiche ai mercati/agli uffici statistici o ad altre entità governative o intergovernative;

d) servizi informatici.

SEZIONE C

Servizi accessori di tipo bancario

Servizi di tipo bancario direttamente connessi ai servizi di base o accessori elencati nelle sezioni A e B, quali:

a) fornitura di conti correnti ai partecipanti a un sistema di regolamento titoli e ai detentori di conti titoli, e accettazione dei loro depositi, ai sensi dell’allegato I, punto 1, della direttiva 2013/36/UE;

b) apertura di linee di credito con rimborso previsto al più tardi il giorno lavorativo successivo, prestiti in contanti per prefinanziare operazioni societarie e concessione di titoli in prestito ai detentori di conti titoli, ai sensi dell’allegato I, punto 2, della direttiva 2013/36/UE;

c) servizi di pagamento che comportano trattamento di operazioni in contante e in valuta estera ai sensi dell’allegato I, punto 4, della direttiva 2013/36/UE;

d) garanzie e impegni di firma relativi alla concessione e assunzione di titoli in prestito, ai sensi dell’allegato I, punto 6, della direttiva 2013/36/UE;

e) attività di tesoreria in valuta estera e in valori mobiliari attinenti alla gestione dei saldi a lungo termine dei partecipanti, ai sensi dell’allegato I, punto 7, lettere b) ed e), della direttiva 2013/36/UE.

 


[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate, da ultimo dal Regolamento 13 dicembre 2023, n. 2845.