§ 78.1.267 - D.L. 28 febbraio 2025, n. 19.
Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonchè per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:28/02/2025
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale
Art. 2.  Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili
Art. 3.  Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese
Art. 4.  Disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili
Art. 5.  Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas
Art. 6.  Disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 78.1.267 - D.L. 28 febbraio 2025, n. 19.

Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonchè per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

(G.U. 28 febbraio 2025, n. 49)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso;

     Visto il regolamento (UE) n. 1106/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per quanto riguarda il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso;

     Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;

     Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

     Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 251, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica»;

     Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

     Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

     Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonchè adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra»;

     Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

     Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

     Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica»;

     Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

     Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonchè recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;

     Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;

     Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure finalizzate a favorire la trasparenza delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas naturale e rafforzare i poteri sanzionatori delle Autorità di vigilanza;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale

     1. Per l'anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

     2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per la finalità di cui al comma 1, è disposto il trasferimento al GSE delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025 gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.».

     3. Entro il 10 aprile 2025, le risorse già trasferite al Gestore dei Servizi Energetici ai fini della salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, ai sensi della deliberazione 113/2024/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in attuazione dei decreti del Ministro della Transizione ecologica del 22 giugno 2022, n. 253, e del 20 luglio 2022, n. 287, comprensive degli eventuali interessi maturati, sono restituite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per essere destinate alle finalità di cui al comma 1.

 

     Art. 2. Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili

     1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La società Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità stabiliti dall'ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima.»;

     b) al comma 2-bis:

     1) all'alinea, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;

     2) prima della lettera a), è inserita la seguente:

     «0a) la decorrenza del servizio da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124;»;

     c) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

     «2-quater. Nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall'esercente il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007 e la società Acquirente unico S.p.a. svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza, dall'ARERA entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ovvero mediante la stipula, con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i prodotti a termine di analoga durata.».

     2. Nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023, nel rispetto delle finalità previste dal medesimo Regolamento, sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50 per cento del totale delle risorse disponibili, anche con modalità flessibili e diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali.

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i clienti forniti nell'ambito del servizio a tutele graduali che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, ferma restando la loro facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato libero, ovvero con l'esercente la maggior tutela competente per area territoriale.

 

     Art. 3. Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese

     1. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita all'erario.

     3. In sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non si applica il comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativamente alla destinazione di risorse al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

     4. All'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole «individuati con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,» sono inserite le seguenti: «di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW».

     5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, con la medesima delibera di cui al predetto comma 1, è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

     6. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese sono trasferiti dal Registro Imprese al sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico i dati relativi ai codici ATECO delle imprese. L'ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica degli esiti del monitoraggio.

 

     Art. 4. Disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili

     1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, sono accertate le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dal medesimo aumento del prezzo del gas naturale. Per le predette finalità, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate accertate ai sensi del presente comma, al netto di quanto afferente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, è iscritto su un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

     2. Il decreto di cui al primo periodo del comma 1 può essere adottato se la media aritmetica del prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in relazione alle contrattazioni avvenute nel Punto di Scambio Virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, per almeno il venti per cento, del valore di riferimento del prezzo del gas naturale, espresso in euro per megawattora, indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del gas, individuato dal GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, rispetto a quello indicato nel predetto aggiornamento del documento di programmazione.

     3. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con proprie delibere, individua, in favore dei soggetti di cui al comma 1, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale nel limite delle risorse finanziarie affluite al fondo di cui al comma 1.

     4. Dall'adozione dei decreti previsti dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 5. Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi. Con il provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce altresì termini e modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in essere alla data di efficacia del provvedimento stesso.

     2. In caso di inosservanza del provvedimento adottato ai sensi del comma 1, l'ARERA esercita i poteri sanzionatori alla medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

 

     Art. 6. Disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore

     1. All'articolo 45, comma 6-bis, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, dopo le parole «di misure cautelari», sono inserite le seguenti: «che assicurino il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati» e, dopo le parole «anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio», sono inserite le seguenti «avvalendosi, ove necessario, delle facoltà disciplinate dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481».

     2. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro e semprechè la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione comporta l'oscuramento del sito internet.».

 

     Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.