Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 78. Prezzi |
Capitolo: | 78.1 prezzi |
Data: | 28/02/2025 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale |
Art. 2. Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili |
Art. 3. Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese |
Art. 4. Disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili |
Art. 5. Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas |
Art. 6. Disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 78.1.267 - D.L. 28 febbraio 2025, n. 19.
Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonchè per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
(G.U. 28 febbraio 2025, n. 49)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
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Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la
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Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
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Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure finalizzate a favorire la trasparenza delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas naturale e rafforzare i poteri sanzionatori delle Autorità di vigilanza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale
1. Per l'anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, all'articolo 5-bis del
3. Entro il 10 aprile 2025, le risorse già trasferite al Gestore dei Servizi Energetici ai fini della salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, ai sensi della deliberazione 113/2024/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in attuazione dei decreti del Ministro della Transizione ecologica del 22 giugno 2022, n. 253, e del 20 luglio 2022, n. 287, comprensive degli eventuali interessi maturati, sono restituite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per essere destinate alle finalità di cui al comma 1.
Art. 2. Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili
1. All'articolo 11 del
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La società Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità stabiliti dall'ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima.»;
b) al comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;
2) prima della lettera a), è inserita la seguente:
«0a) la decorrenza del servizio da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali di cui all'articolo 1, comma 60, della
c) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:
«2-quater. Nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall'esercente il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i clienti forniti nell'ambito del servizio a tutele graduali che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, ferma restando la loro facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato libero, ovvero con l'esercente la maggior tutela competente per area territoriale.
Art. 3. Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese
1. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del
3. In sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non si applica il comma 8 dell'articolo 23 del
4. All'articolo 51, comma 1-quater, del
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, con la medesima delibera di cui al predetto comma 1, è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
6. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese sono trasferiti dal Registro Imprese al sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico i dati relativi ai codici ATECO delle imprese. L'ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica degli esiti del monitoraggio.
Art. 4. Disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili
1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, sono accertate le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dal medesimo aumento del prezzo del gas naturale. Per le predette finalità, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate accertate ai sensi del presente comma, al netto di quanto afferente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, è iscritto su un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
2. Il decreto di cui al primo periodo del comma 1 può essere adottato se la media aritmetica del prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in relazione alle contrattazioni avvenute nel Punto di Scambio Virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, per almeno il venti per cento, del valore di riferimento del prezzo del gas naturale, espresso in euro per megawattora, indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del gas, individuato dal GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, rispetto a quello indicato nel predetto aggiornamento del documento di programmazione.
3. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con proprie delibere, individua, in favore dei soggetti di cui al comma 1, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale nel limite delle risorse finanziarie affluite al fondo di cui al comma 1.
4. Dall'adozione dei decreti previsti dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5. Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi. Con il provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce altresì termini e modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in essere alla data di efficacia del provvedimento stesso.
2. In caso di inosservanza del provvedimento adottato ai sensi del comma 1, l'ARERA esercita i poteri sanzionatori alla medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della
Art. 6. Disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore
1. All'articolo 45, comma 6-bis, del
2. All'articolo 1, comma 545, della
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.