Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 19/08/2003 |
Numero: | 251 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo [...] |
Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 498.060 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 94.1.c17 - Legge 19 agosto 2003, n. 251.
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000.
(G.U. 9 settembre 2003, n. 209)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 del Trattato stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 498.060 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante Statuto di «EUROFOR»
Il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana e la Repubblica Portoghese
Di seguito denominate “le Parti”,
Considerato il Trattato di collaborazione in materia economica, socio-culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, emendato dal protocollo che completa e modifica il Trattato di Bruxelles firmato a Parigi il 23 ottobre 1954,
Considerato il Trattato del Nord-Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949,
Considerato il Trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 emendato dal Trattato firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, in particolare l'articolo 17,
Considerata la dichiarazione comune su EUROFOR dei Ministri degli Esteri e della Difesa di Spagna, Francia, Italia e Portogallo, adottata il 15 maggio 1995 a Lisbona,
Allo scopo di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa nonché al consolidamento della politica comune europea in materia di sicurezza e di difesa,
convengono quanto segue:
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto del presente trattato è la definizione dei princìpi fondamentali relativi allo statuto, allo stazionamento, alle modalità organizzative e al funzionamento della forza multinazionale europea di seguito denominata EUROFOR.
Art. 2.
Le Parti convengono che le disposizioni di cui al presente trattato sono fondate sull'applicazione dei princìpi di reciprocità e di ripartizione equilibrata degli oneri.
Art. 3.
Ai fini del presente trattato sono adottate le seguenti definizioni:
1. Comando
Per Comando si intende lo stato maggiore multinazionale di EUROFOR, nonché l'unità di comando e supporto ad esso collegata.
2. Forza
Per Forza si intende:
a) il Comando ed il personale di questo appartenente alle forze armate delle Parti;
b) le unità assegnate ad EUROFOR nonché il personale di queste, vale a dire le grandi unità, i corpi di truppa e ogni altra unità attribuita in rinforzo ad EUROFOR, successivamente al trasferimento dell'autorità al Generale che comanda EUROFOR.
3. Componente civile
Per componente civile si intende il personale civile permanentemente impiegato dalla Forza.
4. Persone a carico
Per Persona a carico si intende il coniuge di un membro della Forza o di un membro della Componente civile - o altra persona ad esso legata da un'unione di fatto, a patto che tale condizione sia legalmente riconosciuta nel paese d'origine - i figli a carico ai sensi della normativa dello Stato d'origine, i parenti stretti che dipendono, per motivi economici o di salute, dal membro in oggetto e che sono conviventi con lo stesso.
5. Stato d'origine
Per Stato d'origine si intende la Parte che contribuisce alla Forza o sua componente civile quando quest'ultima è dispiegata sul territorio di un'altra Parte.
6. Stato di accoglienza
Per Stato di accoglienza si intende la Parte sul cui territorio è dispiegata la Forza o componente civile il cui personale appartiene totalmente o parzialmente ad un'altra Parte.
Art. 4.
Il Comitato interministeriale di alto livello (CIMIN) è un organo composto dai rappresentanti del Ministero della Difesa e del Ministero degli Esteri di ciascuna delle Parti del presente trattato. Esso svolge il coordinamento politico e militare tra le Parti relativamente ad EUROFOR. In modo particolare, esso ha il compito di:
a) stabilire le condizioni di impiego della Forza nell'ambito di un impegno che coinvolga soltanto le Parti, definire le condizioni d'impiego della Forza da parte dell'Unione Europa Occidentale (UEO), dell'Organizzazione del Trattato del Nord-Atlantico (NATO) e delle altre organizzazioni internazionali;
b) dare le direttive necessarie per l'assolvimento del suo compito al Generale che comanda EUROFOR;
c) studiare e trattare le questioni relative all'attuazione del presente Trattato e sorvegliare la sua applicazione.
Art. 5.
1. EUROFOR può essere impiegata in operazioni indipendenti o congiunte con altre forze, per:
a) missioni umanitarie o per evacuazione di cittadini;
b) missioni di mantenimento della pace;
c) missioni di forze di combattimento per la gestione di crisi, comprese le operazioni di ripristino della pace.
2. Ai fini dello svolgimento delle proprie missioni, EUROFOR può condurre esercitazioni o operazioni sul territorio di uno stato terzo e può avere a sua disposizione contingenti di Stati membri della UEO.
3. L'adempimento di dette missioni non deve compromettere la partecipazione delle unità EUROFOR ai compiti di difesa comune, in applicazione dell'Articolo V del Trattato di Bruxelles modificato, e dell'articolo 5 del Trattato di Washington.
Art. 6.
1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi e dell'assolvimento dei compiti di cui al presente trattato, EUROFOR possiede la capacità giuridica per contrarre, acquisire, alienare e stare in giudizio. Detta capacità giuridica è esercitata dal Generale che comanda EUROFOR o da ogni altra persona da questi esplicitamente designata ad agire in sua vece.
2. Ai sensi del comma precedente, il Generale che comanda EUROFOR può stare in giudizio in Tribunale sia come attore che come convenuto. Tuttavia, il Generale che comanda EUROFOR e lo Stato di accoglienza possono concordare che quest'ultimo si surroghi ad EUROFOR in tutte le azioni di cui EUROFOR è parte dinanzi ai tribunali di detto stato. In tal caso, EUROFOR sarà tenuto a rimborsare le spese.
Art. 7.
Il Generale che comanda EUROFOR:
a) attua le direttive ricevute dal CIMIN;
b) su mandato del CIMIN ed in nome di questo, negozia gli accordi relativi all'organizzazione ed alla condotta di esercitazioni o di operazioni sul territorio di uno Stato terzo o la messa a disposizione di contingenti di Stati membri della UEO;
c) emana regolamenti di servizio relativi al funzionamento del Comando e, ove necessario, delle unità assegnate ad EUROFOR;
d) nel rispetto del diritto dello Stato di accoglienza, adotta ogni misura necessaria per garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza all'interno delle installazioni e qualora necessario all'esterno di queste, previa intesa e con l'aiuto delle autorità dello Stato di accoglienza;
e) elabora il progetto del bilancio globale di previsione di EUROFOR, nonché della programmazione a medio termine e attua il bilancio.
Art. 8.
1. Per l'adempimento dei compiti assegnati ad EUROFOR, su decisione del CIMIN, le Parti possono far stazionare e dispiegare le loro forze nel territorio delle altri Parti.
2. Lo stazionamento ed il dispiegamento nel territorio di uno Stato terzo al presente Trattato saranno oggetto di uno strumento internazionale specifico che ne fisserà le condizioni nel rispetto dei princìpi fondamentali del presente Trattato.
Art. 9.
1. Lo Stato in cui EUROFOR avrà sede permanente si impegna a mettere gratuitamente a disposizione di questa le installazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.
2. Le installazioni destinate all'uso ufficiale di EUROFOR sono inviolabili come anche lo sono i suoi archivi in qualunque luogo essi si trovino. Nessun rappresentante dello Stato di accoglienza potrà entrare nelle suddette installazioni senza il consenso del Generale che comanda EUROFOR o altro funzionario a questo delegato. Il consenso è presunto in caso di calamità naturale, di incendio o altro evento che richiede misure immediate.
3. I beni mobili ed immobili di proprietà di EUROFOR o messi a sua disposizione sono esenti da perquisizione, requisizione, esproprio ed altre misure analoghe.
4. Non potrà essere adottato nei confronti dell'EUROFOR nessun provvedimento esecutivo di sequestro o confisca di beni o fondi.
Art. 10.
1. Le Parti adotteranno ogni misura ragionevolmente necessaria per garantire l'istradamento delle comunicazioni ufficiali di EUROFOR.
2. Il comando di EUROFOR ha diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, nonché spedire e ricevere corrispondenza e pacchi ufficiali tramite corrieri o valigie sigillate che non possono essere aperte o trattenute.
3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROFOR o da queste ricevute non possono essere oggetto di intercettazioni o interferenze.
Art. 11.
1. Le Parti attuano misure che garantiscono la protezione delle informazioni, documenti e materiali ricevuti o trasmessi da EUROFOR ed ai quali è assegnata una classifica che ne limita la diffusione.
2. Dette misure di protezione sono oggetto di accordo tra le Parti.
3. Ai sensi dell'articolo 4 di cui al presente Trattato, lo scambio d'informazioni classificate tra EUROFOR, la UEO, la NATO e le altre organizzazioni internazionali, nonché la protezione di dette informazioni, sono regolate da specifici accordi.
CAPO II
Disposizioni in materia di personale
Art. 12.
1. Sia i membri della Forza, sia la componente civile, nonché le persone a carico sono tenuti a rispettare il diritto vigente nello Stato di accoglienza. Inoltre, i membri della Forza e della componente civile devono astenersi dal compiere qualsiasi attività incompatibile con lo spirito del presente Trattato nel territorio di detto Stato.
2. Sia i membri della Forza, sia la componente civile e le persone a carico non sono assoggettati alla normativa relativa agli stranieri in materia d'immigrazione ed agli adempimenti per l'ingresso ed il soggiorno, vigenti nello Stato di accoglienza.
Art. 13.
I membri della Forza hanno facoltà di portare le loro armi ove consentito dalla legislazione dello Stato di accoglienza.
Art. 14.
1. Le patenti di guida militari rilasciate da ciascuna delle Parti sono valide anche nel territorio di tutti gli Stati Parte del presente Trattato e consentono in servizio di guidare tutti gli automezzi di EUROFOR per la categoria corrispondente.
2. Gli automezzi militari conservano la targa dello Stato di appartenenza e sono dotati di un segno distintivo di EUROFOR.
Art. 15.
Qualsiasi cittadino di una delle Parti, non appartenente né alla Forza né alla componente civile, ma che svolge in questo ambito una particolare missione di natura tecnica o scientifica è considerato, per la sola durata della missione ed esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III e IV del presente Trattato, come appartenente alla Forza o alla componente civile.
Art. 16.
1. In caso di decesso di un membro della Forza o della componente civile, se le autorità dello Stato di accoglienza richiedono l'effettuazione di una autopsia, nel quadro di un procedimento giudiziario o amministrativo, è autorizzata a presenziare anche un'autorità dello Stato d'origine.
2. Salvo il disposto del paragrafo precedente, le autorità dello Stato di accoglienza sono tenute ad autorizzare il trasferimento della salma nello Stato d'origine secondo le norme vigenti per il trasporto dei resti nel territorio dello Stato di accoglienza.
CAPO III
Disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare
Art. 17.
1. Le autorità dello Stato di accoglienza hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui membri della Forza o della componente civile o sulle persone a loro carico relativamente a reati commessi nel territorio di detto Stato e puniti dalla legislazione di questo.
2. Tuttavia le autorità dello Stato d'origine hanno diritto di esercitare in via prioritaria la loro giurisdizione sui membri della Forza o della componente civile aventi la nazionalità di detto Stato relativamente a:
a) reati che attentano alla sicurezza o ai beni di detto Stato;
b) reati derivanti da azioni o omissioni commesse intenzionalmente o per negligenza in servizio ovvero in relazione a questo.
3. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 2, lo Stato interessato può rinunciare all'esercizio della giurisdizione di cui dispone in via prioritaria, previa notifica all'altro Stato, e salvo accettazione di quest'ultimo.
4. Le autorità competenti dello Stato d'origine, hanno diritto di esercitare nel territorio dello Stato di accoglienza il potere disciplinare nei confronti dei membri della Forza e della componente civile che hanno la loro nazionalità.
Art. 18.
1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, le autorità delle Parti si prestano mutua assistenza, particolarmente per:
a) lo svolgimento di inchieste e la raccolta delle prove;
b) l'arresto, il fermo provvisorio e la consegna delle persone di cui sopra all'autorità che deve esercitare la propria giurisdizione.
2. Le autorità delle Parti si informano reciprocamente degli sviluppi dei casi di cui al presente capo.
Art. 19.
Le autorità dello Stato di accoglienza esamineranno con benevolenza le richieste delle autorità dello Stato d'origine al fine di fornir loro assistenza relativamente all'esecuzione di pene detentive pronunciate da tali autorità nel territorio dello Stato di accoglienza, in conformità alle disposizioni del presente capo.
CAPO IV
Disposizioni in materia di liquidazione dei danni
Art. 20.
1. In caso di danni causati alle persone o ai beni di una delle Parti, o ad un terzo o ai suoi beni, da un membro del personale o da una delle Parti nello svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione del presente Trattato, le Parti provvederanno pariteticamente al risarcimento del danno.
2. Tuttavia in caso di esercitazione o di operazioni, le particolari modalità di ripartizione dell'eventuale risarcimento tra le Parti saranno specificate nel documento stipulato fra le Parti per regolare l'esercitazione ovvero l'operazione.
Art. 21.
1. In caso di danni causati alle persone o ai beni di una delle Parti, o ad un terzo o ai suoi beni, da una persona o da un bene di una delle Parti fuori dal servizio, l'obbligo dell'indennizzo incombe sull'autore del danno.
2. Le Parti possono decidere che EUROFOR si faccia carico del risarcimento del danno.
3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, il Generale che comanda EUROFOR può esercitare un'azione di rivalsa nei confronti dell'autore del danno.
Art. 22.
Nei casi in cui vi siano dubbi per sapere se il fatto dannoso sia stato commesso in servizio o fuori servizio, le Parti si pronunciano particolarmente previo esame di una relazione circostanziata del Generale che comanda EUROFOR.
CAPO V
Disposizione in materia di servizi
Art. 23.
Lo Stato di accoglienza prende tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire alla Forza ed alla componente civile la disponibilità dei servizi indispensabili, in particolare elettricità, acqua, gas, servizi postali, telefonici e telegrafici, raccolta dei rifiuti e protezione contro gli incendi.
Art. 24.
Il Generale che comanda EUROFOR, su richiesta motivata, deve autorizzare gli incaricati dei servizi competenti a ispezionare, riparare, fare la manutenzione, ricostruire, spostare installazioni, reti elettriche e collettori all'interno delle infrastrutture del Comando e della Forza, a condizione che dette attività non ostacolino il normale funzionamento e la sicurezza di queste ultime.
Art. 25.
1. L'assistenza sanitaria ai membri della Forza, della componente civile ed alle persone a carico è somministrata presso le strutture civili e militari secondo le stesse modalità di quelle concesse ai cittadini dello Stato di accoglienza di grado o categoria equivalente.
2. L'assunzione in carico delle cure somministrate avviene secondo le modalità previste dagli accordi di reciprocità esistenti al riguardo fra gli Stati d'origine e di accoglienza.
CAPO VI
Disposizioni in materia di bilancio preventivo, finanziario e patrimoniale
Art. 26.
1. Il bilancio annuale unico di EUROFOR comprende entrate ed uscite.
2. Sono uscite le spese d'investimento e di funzionamento dello Stato maggiore multinazionale di EUROFOR, nonché le spese approvate dalle Parti e derivanti dalle attività di EUROFOR.
3. Le entrate derivano dalle contribuzioni versate dalle Parti secondo criteri che queste ultime definiranno nel regolamento finanziario di EUROFOR.
4. Le spese relative al personale assegnato al Comando sono a carico dello Stato d'origine.
Art. 27.
Il CIMIN approva:
a) il bilancio di previsione e la programmazione a medio termine;
b) il regolamento finanziario di EUROFOR;
c) la relazione annuale di bilancio.
Art. 28.
Allo scopo di assistere il CIMIN nell'esercizio delle sue competenze di cui all'articolo precedente, ogni Parte designerà esperti in materia finanziaria incaricati di:
a) esaminare il progetto di bilancio di previsione e la programmazione a medio termine;
b) elaborare il progetto del regolamento finanziario di EUROFOR in cui sono indicate in particolare le procedure finanziarie interne e le chiavi di ripartizione degli oneri;
c) esaminare la relazione annuale di bilancio;
d) fornire consulenze per le questioni finanziarie.
Art. 29.
Al fine di eseguire il controllo sui conti di EUROFOR ogni Parte designa revisori contabili incaricati di:
a) controllare le entrate e le uscite di EUROFOR;
b) stendere annualmente la relazione di bilancio;
c) controllare il rispetto delle norme finanziarie.
Art. 30.
1. I beni messi dalle Parti a disposizione di EUROFOR rimangono di loro proprietà.
2. I beni donati dalle Parti o acquistati sul bilancio di EUROFOR sono proprietà di quest'ultima.
3. In caso di scioglimento di EUROFOR, di ritiro di una delle Parti o di entrata di un altro Stato, le modalità di ripartizione o di compensazione, compresa la determinazione del valore residuo dei beni, sono definite dal CIMIN.
Art. 31.
1. EUROFOR può stipulare contratti pubblici nel rispetto dei princìpi vigenti nell'Unione Europea.
2. Le norme comunitarie in materia di contratti pubblici si applicano alle seguenti condizioni:
a) il Generale che comanda EUROFOR ha la responsabilità del contratto;
b) la decisione dell'assegnazione del contratto può essere oggetto di un ricorso gratuito dinanzi al CIMIN, che si pronuncia entro un mese.
3. Fatte salve le disposizioni di cui sopra, sono esclusi dalle procedure di contratti pubblici coloro che:
a) offrono beni o servizi provenienti da uno Stato con cui una delle Parti non intrattiene relazioni diplomatiche;
b) perseguono direttamente o indirettamente interessi che una delle Parti considera contrari agli interessi essenziali della sua sicurezza o politica estera.
CAPO VII
Disposizioni in materia fiscale
Art. 32.
1. Nell'ambito del suo uso ufficiale, gli averi, i redditi e gli altri beni di EUROFOR sono esonerati da tutte le imposte dirette.
2. Nei casi in cui EUROFOR effettui acquisti consistenti di beni o servizi necessari all'uso ufficiale, il cui prezzo comprende tasse sul volume d'affari, gli Stati membri adottano, ogni qualvolta ciò è possibile, misure adeguate ai fini della rimessa o del rimborso di detta tassa.
3. L'importazione di beni e merci da parte di EUROFOR destinati ad usi ufficiali sono esonerate da diritti e tasse indirette.
4. Gli automezzi di EUROFOR destinati ad uso ufficiale sono esonerati da tasse di circolazione o d'immatricolazione.
5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle unità assegnate ad EUROFOR.
6. a) L'acquisto e l'importazione di carburanti e lubrificanti necessari agli usi ufficiali del Comando o delle unità degli Stati Parte del presente Trattato sono esonerati da diritti e tasse indirette quando tali unità sono assegnate ad EUROFOR a seguito del trasferimento dell'autorità al Generale che la comanda.
b) Detto esonero non si applica ad acquisti e ad importazioni effettuate da unità nel loro territorio nazionale.
7. I beni e le merci acquistati ovvero importati usufruendo dell'esonero, o che abbiano dato diritto al rimborso di cui al presente articolo possono essere ceduti o messi a disposizione - a titolo gratuito o oneroso - soltanto alle condizioni fissate dallo Stato membro che ha concesso l'esonero ovvero il rimborso.
8. EUROFOR non gode di alcuna esenzione per imposte, tasse e diritti che costituiscono il corrispettivo di servizi di pubblica utilità.
9. Non può esser concesso alcun esonero da diritti o tasse di qualsiasi natura per le spese relative a materiali ed equipaggiamenti militari.
Art. 33.
Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, i membri della Forza e della componente civile di EUROFOR che eleggono domicilio nello Stato di accoglienza soltanto per lo svolgimento delle loro funzioni a servizio di EUROFOR, sono considerati come se avessero mantenuto il loro domicilio fiscale nello Stato d'origine, il quale versa loro le retribuzioni dovute per il servizio svolto presso EUROFOR.
Detta disposizione si applica altresì al coniuge che non esercita un'attività professionale o commerciale nello Stato di accoglienza.
CAPO VIII
Disposizioni finali
Art. 34.
La composizione delle controversie tra le Parti sull'interpretazione o applicazione del presente Trattato è oggetto di negoziato tra le Parti stesse.
Art. 35.
1. Il presente Trattato può essere sottoposto a revisione in qualsiasi momento su proposta di una Parte e con il consenso di tutte le Parti.
2. Le revisioni entreranno in vigore come previsto dal successivo articolo 39.
Art. 36.
1. Ciascuna delle Parti può denunciare il presente Trattato in ogni momento previa notifica scritta alle altre Parti.
2. Il recesso avrà efficacia dopo sei mesi dal ricevimento dell'ultima notifica.
Art. 37.
Le Parti del presente Trattato possono invitare in qualsiasi momento e di comune accordo un altro Stato membro della UEO ad aderire al presente trattato. Al momento dell'adesione si applicheranno a detto Stato tutte le clausole del presente Trattato.
Art. 38.
Il presente Trattato può essere integrato da uno o più accordi specifici.
Art. 39.
Il presente Trattato entrerà in vigore nel momento in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento degli adempimenti di approvazione previsti dal loro diritto interno.