§ 6.2.493 - L.R. 24 ottobre 2024, n. 34.
Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:24/10/2024
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Residui attivi e passivi
Art. 2.  Fondo pluriennale vincolato
Art. 3.  Variazioni del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026
Art. 4.  Variazione delle tabelle di autorizzazione di cui alla legge regionale 7 febbraio 2024, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2024)
Art. 5.  Aggiornamento degli allegati di cui alla legge regionale 7 febbraio 2024, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026)
Art. 6.  Utilizzo di quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione dell’esercizio 2023
Art. 7.  Ripiano disavanzo di amministrazione
Art. 8.  Contributo straordinario al Comune di Lagonegro
Art. 9.  Contributo straordinario al Comune di Maratea
Art. 10.  Modifica alla legge regionale 30 novembre 2018, n. 44 (Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata)
Art. 11.  Modifica alla legge regionale 7 febbraio 2024, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2024)
Art. 12.  Modifica alla legge regionale 13 febbraio 2024, n. 8 (Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria b, per le attività comportanti esposizioni a [...]
Art. 13.  Abrogazione della legge regionale 16 giugno 2023, n. 13 (Istituzione della Fondazione Premio Letterario Basilicata)
Art. 14.  Finanziamento del fondo dotazione e del fondo di gestione della Fondazione Georges Brassens
Art. 15.  Disposizioni in materia di eventi culturali della Regione Basilicata appartenenti al patrimonio culturale intangibile
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 6.2.493 - L.R. 24 ottobre 2024, n. 34.

Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026

(B.U. 28 ottobre 2024, n. 53 Speciale)

 

Art. 1. Residui attivi e passivi

1. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2023 da parte della Corte dei conti, i dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, sono determinati in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto approvato dalla Giunta regionale, di cui agli allegati A e B, annessi alla presente legge.

 

     Art. 2. Fondo pluriennale vincolato

1. Il fondo pluriennale vincolato, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, è determinato in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2023 approvato dalla Giunta regionale, di cui all’allegato I2, annesso alla presente legge.

 

     Art. 3. Variazioni del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati C, D, E, F, G e H, annessi alla presente legge.

 

     Art. 4. Variazione delle tabelle di autorizzazione di cui alla legge regionale 7 febbraio 2024, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2024)

1. Le tabelle A, B, C, D, ed E di cui alla legge regionale 7 febbraio 2024, n. 3 sono variate così come evidenziato nelle tabelle A1, B1, C1, D1, E1 e F1, allegate alla presente legge.

 

     Art. 5. Aggiornamento degli allegati di cui alla legge regionale 7 febbraio 2024, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026)

1. Gli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M alla legge regionale n. 4/2024, sono aggiornati dagli allegati A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, M2 e N2 acclusi alla presente legge.

2. Nel rispetto del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui ai punti 9.7.1 e 9.7.2 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono approvati i seguenti allegati:

a) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato H2.1);

b) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato H2.2).

 

     Art. 6. Utilizzo di quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione dell’esercizio 2023

1. Nel rispetto delle finalità cui sono destinate, l’utilizzo delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 è autorizzato per 411.430.284,75 euro.

 

     Art. 7. Ripiano disavanzo di amministrazione

1. Il disavanzo di amministrazione riveniente dagli esercizi precedenti viene ripianato secondo quanto previsto nell’allegato M2.6, accluso all’allegato M2 di cui alla presente legge.

 

     Art. 8. Contributo straordinario al Comune di Lagonegro

1. La Regione Basilicata, al fine di assicurare la continuità dell’attività scolastica presso l’edificio sito a Lagonegro, in Piazza della Repubblica, concede per l’anno 2024 un contributo straordinario al Comune di Lagonegro, fino a un massimo di 20.000 euro, al fine della predisposizione della Relazione a Struttura Ultimata, come prescritto dall’articolo 6 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).

2. Per gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, è autorizzata la spesa per l’anno 2024 fino ad un massimo di 20.000 euro, a valere sulla Missione 04, Programma 07, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.

 

     Art. 9. Contributo straordinario al Comune di Maratea

1. Al fine di rimuovere le condizioni di pericolo relative allo Stadio Europa del Comune di Maratea, in conseguenza degli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio comunale durante la trascorsa stagione invernale, è riconosciuto, per l’esercizio 2024, un contributo straordinario quantificato in un massimo di 24.000 euro.

2. Per gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, è autorizzata la spesa per l’anno 2024, fino ad un massimo di 24.000 euro, a valere sulla Missione 06, Programma 01, Titolo 2, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.

 

     Art. 10. Modifica alla legge regionale 30 novembre 2018, n. 44 (Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata)

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 44/2018 è così sostituito:

“Articolo 6

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge è autorizzata la spesa, fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione 09, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.”.

 

     Art. 11. Modifica alla legge regionale 7 febbraio 2024, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2024)

1. L’articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2024 è abrogato.

 

     Art. 12. Modifica alla legge regionale 13 febbraio 2024, n. 8 (Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria b, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie)

1. L’articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2024 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

Norma finanziaria

1. La copertura degli oneri di cui al comma 5 dell’articolo 4 della presente legge, quantificati in massimo di euro 10.500 annui, è garantita con le risorse stanziate in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 a valere sulla Missione 01 – Programma 03 – Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.”

 

     Art. 13. Abrogazione della legge regionale 16 giugno 2023, n. 13 (Istituzione della Fondazione Premio Letterario Basilicata)

1. La legge regionale 16 giugno 2023, n. 13 è abrogata.

 

     Art. 14. Finanziamento del fondo dotazione e del fondo di gestione della Fondazione Georges Brassens

1. La Regione Basilicata partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione Georges Brassens di cui all’articolo 24 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2024) con un contributo di euro 5.000,00 e al finanziamento del fondo di gestione per la realizzazione delle attività della Fondazione con un contributo annuo fino ad un massimo di euro 5.000,00.

2. Alla copertura degli oneri relativi alla costituzione del fondo di dotazione si provvede con le risorse stanziate sull’esercizio 2024 a valere sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 3 del bilancio di previsione pluriennale 2024-2026.

3. Alla copertura degli oneri relativi alla costituzione del fondo di gestione si provvede con le risorse stanziate, per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di eventi culturali della Regione Basilicata appartenenti al patrimonio culturale intangibile

1. Allo scopo di finanziare attività connesse all’iniziativa afferente alla Festa della Bruna di Matera, di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 692 del 21 marzo 2024 sul patrimonio culturale intangibile riconosciuto dalla Regione Basilicata, viene assegnato all’Associazione Maria SS. della Bruna, un finanziamento pubblico quantificato in un massimo di euro 280.000,00.

2. Per gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, è autorizzata la spesa per l'anno 2024 fino a un massimo di euro 280.000,00, a valere sulla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.

 

     Art. 16. Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)