Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 07/02/2024 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Stati di previsione dell’entrata e della spesa |
Art. 2. Fondo pluriennale vincolato |
Art. 3. Fondo di cassa presunto iniziale |
Art. 4. Fondi di riserva |
Art. 5. Fondi speciali |
Art. 6. Disavanzo di amministrazione presunto |
Art. 7. Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 6.2.477 - L.R. 7 febbraio 2024, n. 4.
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026
(B.U. 7 febbraio 2024, n. 5 Speciale)
Art. 1. Stati di previsione dell’entrata e della spesa
1. In base al principio contabile della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del
a) per l’esercizio finanziario 2024, sono previste rispettivamente entrate di competenza per 3.250.137.815,48 euro e di cassa per 5.729.096.307,76 euro e autorizzate spese di competenza per 3.250.137.815,48 euro e di cassa per 5.280.077.809,84 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese, allegati alla presente legge;
b) per l’esercizio finanziario 2025, sono previste rispettivamente entrate di competenza per 2.595.281.233,95 euro e autorizzate spese di competenza per 2.595.281.233,95 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese, allegati alla presente legge;
c) per l’esercizio finanziario 2026, sono previste rispettivamente entrate di competenza per 2.611.100.440,00 euro e autorizzate spese di competenza per 2.611.100.440,00 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese, allegati alla presente legge.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 11 del
a) prospetto delle entrate - bilancio pluriennale 2024-2026 per titoli e tipologie (Allegato A);
b) prospetto delle spese - bilancio pluriennale 2024-2026 per missioni, programmi e titoli (Allegato B);
c) riepilogo generale delle entrate per titoli (Allegato C);
d) riepilogo generale delle spese per titoli (Allegato D);
e) riepilogo generale delle spese per missioni (Allegato E);
f) quadro generale riassuntivo (Allegato F);
g) prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato G);
h) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (Allegato H);
i) prospetto della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Allegato I);
j) prospetto della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Allegato J);
k) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato K);
l) elenco delle missioni e dei programmi in cui ricadono le spese di natura obbligatoria articolato per capitoli (Allegato L);
m) nota integrativa (Allegato M);
n) relazione del collegio dei Revisori dei conti (Allegato N)
3. La Giunta regionale, a seguito dell’approvazione della presente legge, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:
a) il documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;
b) il bilancio finanziario gestionale, articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate e in missioni, programmi, macroaggregati e capitoli, per le spese.
4. Sono autorizzati, in base agli articoli 53 e 54 del
5. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a 12 euro per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È autorizzato l’impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2024, 2025, 2026, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
8. È autorizzato il pagamento delle spese per l’esercizio finanziario 2024, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui alla lettera a), comma 1 del presente articolo.
Art. 2. Fondo pluriennale vincolato
1. Per l’esercizio finanziario 2024 è iscritto, nello stato di previsione delle entrate, il fondo pluriennale vincolato per 18.426.273,53 euro, suddiviso in 12.199.720,32 euro, per la parte corrente, ed in 6.226.553,21 euro, per la parte capitale.
Art. 3. Fondo di cassa presunto iniziale
1. Per l’esercizio finanziario 2024, è iscritto, nello stato di previsione delle entrate, il fondo di cassa presunto, riveniente dall’esercizio precedente, per 448.748.686,76 euro.
Art. 4. Fondi di riserva
1. Ai sensi dell’articolo 48 del
a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento, in termini di competenza, pari a 200.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026;
b) il fondo di riserva per le spese impreviste, con uno stanziamento, in termini di competenza, pari a 200.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026;
c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari a 50.000.000,00 di euro per l’esercizio 2024.
Art. 5. Fondi speciali
1. Il fondo speciale per le spese correnti, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, è iscritto nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) per 100.000,00 euro in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026.
2. Il fondo speciale per le spese in conto capitale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, è iscritto nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) per 100.000,00 euro in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026.
Art. 6. Disavanzo di amministrazione presunto
1. Il disavanzo di amministrazione presunto riveniente da esercizi precedenti viene ripianato secondo quanto previsto nell’allegato M.6, accluso all’allegato M di cui alla lettera m) del comma 2 dell’articolo 1 della presente legge, in applicazione del disposto di cui all’articolo 42 del decreto legislativo n.118/2011.
Art. 7. Attuazione del titolo II del
1. Per l’attuazione del titolo II (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario) del
Art. 8. Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)