Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 30/11/2018 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Ambito di applicazione |
Art. 3. Organizzazione del servizio |
Art. 4. Arco temporale |
Art. 5. Criteri di affidamento del servizio |
Art. 6. Norma finanziaria |
Art. 7. Pubblicazione |
§ 3.7.44 - L.R. 30 novembre 2018, n. 44.
Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata
(B.U. 4 dicembre 2018, n. 52 - S.O.)
Art. 1. Finalità
1. La Regione Basilicata nel riconoscere l’importanza economica e sociale del turismo, si propone di dotare le spiagge libere presenti sulla costa Jonica e Tirrenica di servizi di vigilanza e di salvataggio. Le finalità da perseguire sono:
a) la salvaguardia della vita umana su tutte le spiagge balneabili del territorio regionale, al fine di rendere sicura e garantita la frequentazione delle stesse e di evitare una diversità di trattamento tra i frequentatori delle spiagge in concessione ed i frequentatori delle spiagge libere;
b) la maggiore tutela dell’ambiente attraverso la costante presenza di personale specializzato nello svolgimento dell’attività di vigilanza che consenta ai bagnanti la fruizione di spiagge sicure e pulite.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. I Comuni ricadenti sui tratti di costa Jonica e Tirrenica, provvedono, entro il 30 novembre di ogni anno, ad individuare, secondo il prevalente criterio della maggiore fruizione balneare, i tratti di spiaggia del proprio territorio da adibire alla balneazione libera e ritenuti idonei a tale scopo secondo le disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto “Guardia Costiera” e nel rispetto dell’ordinanza regionale sulla “disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”, dandone comunicazione al Dipartimento Ambiente e Territorio – Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata e alle Capitanerie di Porto- Guardia Costiera competenti.
Art. 3. Organizzazione del servizio
1. Il servizio di salvataggio organizzato dalla Regione comprende per ogni comune costiero:
a) una postazione di coordinamento del salvataggio dove sono posizionati i mezzi nautici previsti dalla presente legge, coincidente con la spiaggia libera di maggiore afflusso così come individuata dai comuni;
b) una postazione di salvataggio presidiata da un bagnino abilitato come previsto dall’art. 5 comma 1 punto c) per un tratto di spiaggia libera non superiore a 80 metri.
2. Per i comuni con un tratto di costa fino a Km. 5 di lunghezza le postazioni di coordinamento e di salvataggio sono coincidenti; per gli altri comuni, considerata la più ampia lunghezza della costa, il servizio prevede n. 2 postazioni di salvataggio di cui una coincidente con quella di coordinamento.
3. Le postazioni di salvataggio sono gestite nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti ordinanze emanate dalla Regione Basilicata e dalle Capitanerie di Porto competenti.
4. Le eventuali inadempienze relative verranno sanate dal Dipartimento Ambiente e Territorio, con oneri a carico dei comuni interessati. Il Dipartimento Ambiente e Territorio, entro il 30 aprile di ogni anno, comunica alle Capitanerie di Porto competenti l’elenco delle spiagge libere dotate di servizio di vigilanza e salvataggio, descrivendo gli elementi essenziali del servizio.
Art. 4. Arco temporale
1. Il servizio di vigilanza è assicurato per un periodo non inferiore a 60 giorni all’anno compresi tra il 1° giugno e il 30 settembre, dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
Art. 5. Criteri di affidamento del servizio
1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili il Dipartimento Ambiente definisce le procedure ed i criteri per l’erogazione delle contribuzioni alle spese e per la selezione delle associazioni che dichiarano di essere disponibili allo svolgimento del servizio e che abbiano i seguenti requisiti:
a) siano iscritte nell’Albo Regionale di volontariato di protezione civile nel settore del soccorso acquatico da almeno 12 mesi;
b) siano in possesso di n.1 imbarcazione a motore per il pattugliamento ed il soccorso al diportismo per ogni 6 miglia marine di costa pattugliata e di n. 1 idromoto omologata per il salvataggio per soccorso alla balneazione per ogni 6 miglia di costa pattugliata;
c) che impieghino bagnini abilitati da organizzazioni autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla formazione ed al rilascio del brevetto di salvataggio o titolo equipollente e che abbiano frequentato corsi attestanti la formazione alla sostenibilità ambientale marina rilasciata da associazioni accreditate presso la Regione Basilicata. A parità di requisiti il Dipartimento Ambiente e Territorio valuta l’affidabilità dei soggetti del Terzo Settore mediante l’analisi dei relativi curriculum e delle esperienze analoghe pregresse.
1. Per gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge è autorizzata la spesa, fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione 09, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.
2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
Art. 7. Pubblicazione
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Articolo già sostituito dall'art. 15 della