§ 3.7.44 - L.R. 30 novembre 2018, n. 44.
Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:30/11/2018
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Organizzazione del servizio
Art. 4.  Arco temporale
Art. 5.  Criteri di affidamento del servizio
Art. 6.  Norma finanziaria
Art. 7.  Pubblicazione


§ 3.7.44 - L.R. 30 novembre 2018, n. 44.

Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata

(B.U. 4 dicembre 2018, n. 52 - S.O.)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Basilicata nel riconoscere l’importanza economica e sociale del turismo, si propone di dotare le spiagge libere presenti sulla costa Jonica e Tirrenica di servizi di vigilanza e di salvataggio. Le finalità da perseguire sono:

a) la salvaguardia della vita umana su tutte le spiagge balneabili del territorio regionale, al fine di rendere sicura e garantita la frequentazione delle stesse e di evitare una diversità di trattamento tra i frequentatori delle spiagge in concessione ed i frequentatori delle spiagge libere;

b) la maggiore tutela dell’ambiente attraverso la costante presenza di personale specializzato nello svolgimento dell’attività di vigilanza che consenta ai bagnanti la fruizione di spiagge sicure e pulite.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. I Comuni ricadenti sui tratti di costa Jonica e Tirrenica, provvedono, entro il 30 novembre di ogni anno, ad individuare, secondo il prevalente criterio della maggiore fruizione balneare, i tratti di spiaggia del proprio territorio da adibire alla balneazione libera e ritenuti idonei a tale scopo secondo le disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto “Guardia Costiera” e nel rispetto dell’ordinanza regionale sulla “disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”, dandone comunicazione al Dipartimento Ambiente e Territorio – Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata e alle Capitanerie di Porto- Guardia Costiera competenti.

 

     Art. 3. Organizzazione del servizio

1. Il servizio di salvataggio organizzato dalla Regione comprende per ogni comune costiero:

a) una postazione di coordinamento del salvataggio dove sono posizionati i mezzi nautici previsti dalla presente legge, coincidente con la spiaggia libera di maggiore afflusso così come individuata dai comuni;

b) una postazione di salvataggio presidiata da un bagnino abilitato come previsto dall’art. 5 comma 1 punto c) per un tratto di spiaggia libera non superiore a 80 metri.

2. Per i comuni con un tratto di costa fino a Km. 5 di lunghezza le postazioni di coordinamento e di salvataggio sono coincidenti; per gli altri comuni, considerata la più ampia lunghezza della costa, il servizio prevede n. 2 postazioni di salvataggio di cui una coincidente con quella di coordinamento.

3. Le postazioni di salvataggio sono gestite nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti ordinanze emanate dalla Regione Basilicata e dalle Capitanerie di Porto competenti.

4. Le eventuali inadempienze relative verranno sanate dal Dipartimento Ambiente e Territorio, con oneri a carico dei comuni interessati. Il Dipartimento Ambiente e Territorio, entro il 30 aprile di ogni anno, comunica alle Capitanerie di Porto competenti l’elenco delle spiagge libere dotate di servizio di vigilanza e salvataggio, descrivendo gli elementi essenziali del servizio.

 

     Art. 4. Arco temporale

1. Il servizio di vigilanza è assicurato per un periodo non inferiore a 60 giorni all’anno compresi tra il 1° giugno e il 30 settembre, dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

 

     Art. 5. Criteri di affidamento del servizio

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili il Dipartimento Ambiente definisce le procedure ed i criteri per l’erogazione delle contribuzioni alle spese e per la selezione delle associazioni che dichiarano di essere disponibili allo svolgimento del servizio e che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano iscritte nell’Albo Regionale di volontariato di protezione civile nel settore del soccorso acquatico da almeno 12 mesi;

b) siano in possesso di n.1 imbarcazione a motore per il pattugliamento ed il soccorso al diportismo per ogni 6 miglia marine di costa pattugliata e di n. 1 idromoto omologata per il salvataggio per soccorso alla balneazione per ogni 6 miglia di costa pattugliata;

c) che impieghino bagnini abilitati da organizzazioni autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla formazione ed al rilascio del brevetto di salvataggio o titolo equipollente e che abbiano frequentato corsi attestanti la formazione alla sostenibilità ambientale marina rilasciata da associazioni accreditate presso la Regione Basilicata. A parità di requisiti il Dipartimento Ambiente e Territorio valuta l’affidabilità dei soggetti del Terzo Settore mediante l’analisi dei relativi curriculum e delle esperienze analoghe pregresse.

 

     Art. 6. Norma finanziaria [1]

1. Per gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge è autorizzata la spesa, fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione 09, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 7. Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo già sostituito dall'art. 15 della L.R. 31 maggio 2022, n. 9, dall'art. 18 della L.R. 5 giugno 2023, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 24 ottobre 2024, n. 34.