Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 16/06/2023 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Partecipazione della Regione alla costituzione della Fondazione |
Art. 2. Rappresentanza della Regione |
Art. 3. Contributo annuale |
Art. 4. Norma finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 2.2.59 - L.R. 16 giugno 2023, n. 13. [1]
Istituzione della Fondazione Premio Letterario Basilicata
(B.U. 16 giugno 2023, n. 33 Speciale)
Art. 1. Partecipazione della Regione alla costituzione della Fondazione
1. La Regione Basilicata, con la presente legge, partecipa, ai sensi all'articolo 9 dello Statuto regionale, quale socio fondatore, alla costituzione della fondazione denominata "Fondazione Premio Letterario Basilicata", di seguito fondazione, al fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consistenti nella promozione e valorizzazione della cultura e dell’arte lucana con concrete iniziative di sostegno, in particolare, per i giovani, favorendone la diffusione in ambito regionale e nazionale.
2. La costituzione della fondazione di cui al comma 1 avviene secondo la normativa statale vigente e la partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l’atto costitutivo e lo statuto della fondazione prevedano l’indicazione espressa delle finalità non lucrative di cui al comma 1.
3. Il Presidente della Regione Basilicata è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della fondazione di cui all’articolo 1.
Art. 2. Rappresentanza della Regione
1. Il Presidente della Regione Basilicata nomina, in rappresentanza della Regione, uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della fondazione stessa, secondo quanto previsto dallo statuto della fondazione medesima e nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico.
Art. 3. Contributo annuale
1. La Regione Basilicata partecipa alla costituzione del fondo di dotazione e al finanziamento al fondo di gestione per la realizzazione delle attività della fondazione con un contributo di 50.000,00 euro all’anno.
Art. 4. Norma finanziaria
1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata, per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, la spesa massima di euro 50.000.00.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede con le risorse stanziate, per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione 01 Programma 02, Titolo1 del bilancio di previsione pluriennale 2023-2025.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
[1] Abrogata dall'art. 13 della