§ 5.1.167 - L.R. 13 febbraio 2024, n. 8.
Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria b, per le attività comportanti esposizioni a scopo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:13/02/2024
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità ed ambito di applicazione
Art. 2.  Autorità competente
Art. 3.  Commissione per la radioprotezione
Art. 4.  Composizione e durata della Commissione per la Radioprotezione
Art. 5.  Nomina, decadenza, revoca, assenza della Commissione per la radioprotezione
Art. 6.  Regolamento della Commissione per la radioprotezione
Art. 7.  Domanda di nulla osta
Art. 8.  Procedimento
Art. 9.  Contenuto del nulla osta – Prescrizioni
Art. 10.  Comunicazioni settennali
Art. 11.  Variazioni e modifiche del nulla osta
Art. 12.  Cessazione, revoca, sospensione
Art. 13.  Comunicazioni per inserimento informazioni registro telematico sorgenti di radiazioni ionizzanti
Art. 14.  Istanza autorizzazione all’allontanamento di materiali o rifiuti solidi, liquidi o aeriformi, contenenti sostanze radioattive
Art. 15.  Procedimento di allontanamento di materiali o rifiuti solidi, liquidi o aeriformi, contenenti sostanze radioattive
Art. 16.  Contenuto dell’autorizzazione all’allontanamento – Prescrizioni
Art. 17.  Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi
Art. 18.  Oneri istruttori
Art. 19.  Norma finanziaria
Art. 20.  Disposizione transitoria
Art. 21.  Norma di adeguamento automatico
Art. 22.  Abrogazione
Art. 23.  Entrata in vigore


§ 5.1.167 - L.R. 13 febbraio 2024, n. 8.

Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria b, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie
(B.U. 14 febbraio 2024, n. 6 Speciale)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina, in attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 ottobre 2019, n. 117), il rilascio del nulla osta di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, in possesso di autorizzazione sanitaria regionale e in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nei successivi articoli si provvede a definire:

a) le autorità titolari del procedimento di autorizzazione di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 101 del 2020;

b) le procedure per il rilascio del nulla osta di cui alla lettera b), del comma 1 dell’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020.

3. In applicazione del comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 101/2020 si disciplina, altresì, il procedimento autorizzativo all’allontanamento di materiali o rifiuti solidi, liquidi o aeriformi, contenenti sostanze radioattive provenienti da pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie autorizzate, soggette alle sole notifiche di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 101/2020.

4. Non ricadono nell’ambito di applicazione della presente legge le pratiche di cui al comma 2 dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 101/2020.

 

CAPO II

AUTORITÀ TITOLARI DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

 

     Art. 2. Autorità competente

1. L’Autorità regionale competente al rilascio del nulla osta e dell’autorizzazione di cui alla presente legge è individuata nel Direttore della Direzione generale regionale competente in Direzione regionale competente in materia di sanità, previo parere tecnico obbligatorio della Commissione per la radioprotezione, disciplinata dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

2. L’Autorità competente organizza i propri uffici garantendo la separazione funzionale delle strutture cui sono attribuite competenze nelle materie oggetto della presente legge secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 101 del 2020.

 

     Art. 3. Commissione per la radioprotezione

1. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente legge, l’Autorità competente si avvale del supporto tecnico di un organismo consultivo secondo quanto disposto alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 101/2020.

2. È istituita, presso la Direzione generale regionale competente in materia di sanità, quale organismo tecnico consultivo, la Commissione per la radioprotezione, di seguito Commissione, ai fini del rilascio del nulla osta di categoria B e per le pratiche di cui al comma 3 dell’articolo 1 della presente legge.

3. La Commissione:

a) esprime parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del nulla osta per le attività comportanti l’esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 101/ 2020 e, ove previsto, parere finalizzato all’autorizzazione all’allontanamento di materiali o rifiuti solidi, liquidi o aeriformi, provenienti da pratiche soggetti a nulla osta di categoria B, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 101/2020;

b) esprime parere ai fini dell’autorizzazione all’allontanamento di materiali o rifiuti solidi, liquidi o aeriformi, provenienti da pratiche che richiedono la sola notifica, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 101/2020;

c) fornisce all’Autorità competente ogni necessario supporto tecnico-scientifico per affrontare le questioni relative alla prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti, sia dal punto di vista della radioprotezione della popolazione e dei lavoratori, sia per quanto riguarda l’ambiente, per le pratiche, comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario e per le attività di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie autorizzate;

d) assicura alla Regione il supporto tecnico-scientifico di consulto, quando richiesto, ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 101/2020.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i componenti o relativi supplenti della Commissione come definita all’articolo 4 della presente legge; ai fini della valida espressione del parere di competenza della Commissione è necessaria l’approvazione all’unanimità dei componenti o dei supplenti.

5. I verbali di ogni riunione della Commissione, redatti dal funzionario amministrativo individuato ai sensi del comma 6 dell’articolo 4 della presente legge, sono sottoscritti dal presidente e da tutti i componenti e sono conservati e depositati presso la Direzione generale regionale competente in materia di sanità.

6. La copia di tutti i verbali delle sedute della Commissione è trasmessa all’Autorità competente.

 

     Art. 4. Composizione e durata della Commissione per la Radioprotezione

1. La Commissione per la radioprotezione è composta:

a) dal dirigente del competente ufficio in materia di prevenzione primaria sanitaria della Direzione generale regionale competente in materia di sanità, con funzioni di presidenza;

b) uno specialista in fisica medica ai sensi dell’articolo 160 del decreto legislativo n. 101/2020;

c) un esperto di radioprotezione di almeno terzo grado sanitario, iscritto nell’elenco nazionale degli esperti di radioprotezione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 129 del decreto legislativo n. 101/2020;

d) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia;

e) un medico autorizzato, come individuato all’articolo 138 del decreto legislativo n. 101/2020;

f) un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata (ARPAB);

g) un rappresentante designato dalla Direzione regionale del lavoro;

h) un rappresentante designato dal Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competente [1].

2. Per ciascun componente della Commissione è previsto il supplente e, nel caso di assenza del presidente, il suo delegato è individuato tra i componenti della Commissione stessa.

3. I componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere individuati nella medesima persona laddove lo specialista in fisica medica è abilitato esperto di radioprotezione di almeno terzo grado sanitario, iscritto nell’elenco nazionale degli esperti di radioprotezione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 129 del decreto legislativo n. 101/2020.

4. Il supplente dell’esperto di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, può essere un esperto di radioprotezione di secondo grado iscritto nell’elenco nazionale degli esperti di radioprotezione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che potrà esprimersi solo per le pratiche attinenti allo specifico grado di abilitazione.

5. In caso di mancato reperimento presso strutture pubbliche regionali delle figure professionali di cui alle lettere b), c), d), e) del comma 1 del presente articolo e relativi supplenti, si ricorre a professionisti esterni, individuati conformemente alla normativa in materia di conferimento di incarichi professionali, con i quali la Direzione generale regionale competente in materia di sanità stipula specifiche convenzioni.

6. Le funzioni di segreteria, compresa la redazione e la tenuta dei verbali di ogni singola seduta, sono svolte da un funzionario regionale designato dal Direttore della Direzione generale regionale competente in materia di sanità.

7. Ciascun componente della Commissione non deve aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all’istanza per la quale si dovrà esprimere parere.

8. La Commissione dura in carica tre anni.

 

     Art. 5. Nomina, decadenza, revoca, assenza della Commissione per la radioprotezione

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale della Direzione generale regionale competente in materia di sanità, con propri provvedimenti, nomina, previa verifica del possesso dei requisiti, i componenti e i relativi supplenti della Commissione di cui alle lettere, b) c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 4 della presente legge.

2. Per i componenti e i supplenti di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, la nomina da parte del Dirigente generale della Direzione generale regionale competente in materia di sanità avviene su designazione dei rispettivi enti di appartenenza.

3. Ogni Ente rappresentato nella Commissione può sostituire il proprio componente designato e il suo supplente inviandone comunicazione al Dirigente generale della Direzione generale regionale competente in materia di sanità che provvede, con proprio atto, alla sua sostituzione.

4. Il Direttore generale della Direzione generale regionale competente in materia di sanità, con proprio provvedimento, provvede alla sostituzione dei componenti e dei relativi supplenti della Commissione, secondo i criteri di cui all’articolo 4 della presente legge, in caso di:

a) decadenza in base a norme di legge o sopraggiunte incompatibilità;

b) revoca;

c) assenza ingiustificata per due sedute consecutive della Commissione.

 

     Art. 6. Regolamento della Commissione per la radioprotezione

1. La Commissione, entro sessanta giorni dal suo insediamento, provvede a dotarsi di un regolamento organizzativo che definisce:

a) le modalità di convocazione;

b) le modalità di comunicazione dell’impossibilità di partecipare alla riunione da parte di un componente;

c) l’ordine di priorità delle riunioni;

d) le modalità di valutazione delle richieste di parere.

 

CAPO III

AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL NULLA OSTA DI CATEGORIA B PER LE PRATICHE COMPORTANTI E CONNESSE ALLE ESPOSIZIONI A SCOPO MEDICO E MEDICO VETERINARIO E DI RICERCA SCIENTIFICA IN VIVO E IN VITRO SVOLTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE, IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA REGIONALE

 

     Art. 7. Domanda di nulla osta

1. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 50 del decreto legislativo n. 101/2020, chiunque intenda richiedere l’autorizzazione di nulla osta preventivo delle pratiche di cui al presente Capo, deve presentare apposita istanza all’Autorità competente che, in relazione alla natura della pratica e ai rischi radiologici implicati, deve contenere gli elementi del processo di giustificazione, i dati e le informazioni previste alle lettere a), b), c), d), e) e f) del punto 3.3 del paragrafo 3 dell’Allegato XIV del decreto legislativo n. 101 del 2020.

2. La domanda di nulla osta, oltre i dati e le informazioni di cui al precedente comma e alla documentazione prevista ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 101/ 2020, deve essere corredata, per quanto applicabile, anche dalla documentazione firmata per la parte di propria competenza, dall’esperto di radioprotezione nominato ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo n. 101/2020, atta anche a dimostrare l’idoneità della località dove la pratica verrà svolta e il rispetto dei requisiti di sicurezza e di radioprotezione, secondo le modalità previste ai punti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 del paragrafo 3 dell’Allegato XIV del decreto legislativo n. 101/2020.

3. Per le pratiche comportanti la somministrazione di sostanze radioattive a fini diagnostici su mezzi mobili, classificate in categoria B ai sensi del paragrafo 2 dell’Allegato XIV del decreto legislativo n. 101/2020, il nulla osta viene rilasciato dall’Autorità competente o modificato dalla stessa.

4. Le pratiche di cui al precedente comma possono essere svolte solo presso apposite strutture sanitarie autorizzate che siano già in possesso del nulla osta rilasciato ai sensi del comma 1 dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 101/2020.

 

     Art. 8. Procedimento

1. La domanda del rilascio del nulla osta unitamente alla relativa documentazione tecnica, è inoltrata all’Autorità competente e contemporaneamente alla Direzione regionale del lavoro, al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competente e all’ARPAB; l’Autorità competente, entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda, la trasmette alla Commissione [2].

2. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione può acquisire ulteriori documenti o elementi conoscitivi ed eseguire sopralluoghi nelle sedi oggetto della pratica, o espletare altre attività istruttorie, o a richiedere all’istante chiarimenti o integrazioni dell’istanza e della relativa documentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di inoltro della domanda e della relativa documentazione da parte dell’Autorità competente, la Commissione provvede a rendere parere tecnico obbligatorio; il suddetto termine è sospeso nell’ipotesi di richiesta all’istante da parte della Commissione di chiarimenti o integrazioni e, comunque, l’istante dovrà provvedere entro e non oltre trenta giorni dalla suddetta richiesta.

4. L’Autorità competente, acquisito il preventivo parere tecnico obbligatorio della Commissione, provvede con propri atti al rilascio o al diniego del nulla osta.

5. L’intero iter del rilascio del nulla osta deve essere concluso entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della domanda.

6. La mancata produzione degli ulteriori elementi istruttori entro i termini stabiliti comporta il diniego del nulla osta.

7. L’Autorità competente invia una copia del nulla osta all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), secondo le modalità previste dell’Allegato XIV del decreto legislativo n. 101/2020.

8. L’Autorità competente che rilascia il nulla osta invia una copia dello stesso oltre che all’istante:

a) all’ARPAB;

b) alla Direzione regionale del lavoro;

c) al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competente [3].

 

     Art. 9. Contenuto del nulla osta – Prescrizioni

1. Il provvedimento di nulla osta tiene conto dell’ubicazione delle installazioni, dell’idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, dell’organizzazione del sistema di radioprotezione e dei vincoli di dose adottati, delle conseguenze derivanti da eventuali incidenti, delle modalità di allontanamento di materiali o smaltimento nell’ambiente di rifiuti radioattivi e può contenere specifiche prescrizioni tecniche contenute al punto 4.3. del paragrafo 4 del decreto legislativo n. 101/ 2020.

 

     Art. 10. Comunicazioni settennali

1. Ogni sette anni, a decorrere dalla data del rilascio del nulla osta, il titolare ha l’obbligo di inoltrare all’Autorità competente e alla Commissione e alle amministrazioni indicate al comma 1 dell’articolo 8 della presente legge, una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza dall’esperto di radioprotezione, e nel caso delle esposizione mediche, dal responsabile dell’impianto radiologico, contenente i dati e le informazioni dell’intera lettera e) del punto 4.3 del paragrafo 4, dell’Allegato XIV del decreto legislativo n. 101/2020.

 

     Art. 11. Variazioni e modifiche del nulla osta

1. Secondo quanto disposto dal punto 4.6 del paragrafo 4 dell’Allegato XIV del decreto legislativo n. 101/2020, il titolare del nulla osta è tenuto a comunicare preventivamente all’Autorità competente, alla Commissione, all’ARPAB, alla Direzione regionale del lavoro e al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competente, variazioni nello svolgimento dell’attività, rispetto a quanto risultante dalla documentazione tecnica di cui ai punti 3.3 e 3.4 del paragrafo 4 dell’Allegato XIV del decreto legislativo n. 101/2020 e dalla presente legge, che non comportino modifiche nel provvedimento autorizzativo o nelle prescrizioni in esso contenute [4].

2. Tali variazioni possono essere adottate qualora, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Autorità competente, acquisito, se del caso, il parere della Commissione per la radioprotezione, non abbia richiesto la presentazione di un’istanza di modifica dell’oggetto del nulla osta o di prescrizioni tecniche in esso contenute.

3. Ai sensi del punto 4.4 del paragrafo 4 dell’Allegato XIV del decreto legislativo n. 101/2020, il nulla osta viene modificato dall’Autorità competente, in accordo alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’Allegato XIV del decreto legislativo n. 101/2020, su richiesta da parte:

a) del titolare del nulla osta, secondo le modalità previste al punto 4.5 del paragrafo 4 dell’Allegato XIV del decreto legislativo n. 101/2020, nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica, che comportino modifiche all’oggetto del provvedimento e comunque nelle prescrizioni tecniche in esso presenti;

b) della Commissione, o dalle amministrazioni elencati al comma 1, ove ritenuto necessario, a seguito della comunicazione di cui al comma 1 oppure sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica di cui all’articolo 10 della presente legge, tenuto conto anche del progresso scientifico e tecnologico;

c) degli organi di vigilanza.

4. Le modalità di integrazione e modifica del nulla osta sono disciplinate dal punto 4.5 al 4.9 del paragrafo 4 dell’Allegato XIV del decreto legislativo n. 101/2020.

5. L‘Autorità competente rilascia la modifica o l’integrazione del nulla osta previo parere vincolante della Commissione; nella valutazione delle domande di modifiche o integrazioni al nulla osta, la Commissione adotta gli stessi criteri rappresentati per la valutazione delle domande di nulla osta.

6. La mancata comunicazione della variazione di cui al comma 1 da parte degli interessati può comportare l’applicazione dei provvedimenti di sospensione o di revoca di cui all’articolo 17 della presente legge.

 

     Art. 12. Cessazione, revoca, sospensione

1. Secondo quanto disposto dal punto 4.10 del paragrafo 4 dell’Allegato XIV del decreto legislativo n. 101/2020, il titolare del nulla osta, deve comunicare all’Autorità competente la volontà di cessare la pratica, almeno trenta giorni prima della data di cessazione, che provvede alla revoca del nulla osta salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Se nel nulla osta sono state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di disattivazione dell’installazione in cui la pratica è svolta, il titolare del nulla osta invia all’Autorità competente e alle amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 11 della presente legge, entro i termini previsti nel nulla osta medesimo, un piano delle operazioni da eseguire per la disattivazione, comprendente le valutazioni di sicurezza e protezione, con particolare riferimento:

a) alle modalità di gestione e smaltimento delle sorgenti radioattive impiegate e dei rifiuti radioattivi risultanti dallo svolgimento della pratica e dalle operazioni di disattivazione;

b) alla destinazione finale delle apparecchiature radiologiche.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, l’Autorità competente, previo parere vincolante della Commissione per la radioprotezione, autorizza le operazioni di disattivazione stabilendo eventuali ulteriori prescrizioni. La revoca del nulla osta è subordinata alla verifica, da parte della stessa Autorità competente, circa il completamento delle operazioni di disattivazione che dimostri:

a) la mancanza di vincoli di natura radiologica sull’installazione in cui la pratica è stata esercitata;

b) la corretta gestione delle sorgenti e dei rifiuti radioattivi prodotti e delle apparecchiature radiologiche dismesse.

 

     Art. 13. Comunicazioni per inserimento informazioni registro telematico sorgenti di radiazioni ionizzanti

1. L’Autorità competente ha il compito di inserire nel registro telematico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti le informazioni riguardanti i provvedimenti autorizzativi ed eventuali provvedimenti di aggiornamento, secondo quanto previsto dalla Sezione III, dell’Allegato XIV del decreto legislativo n. 101/2020.

 

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE ALL’ALLONTANAMENTO DI MATERIALI O DI RIFIUTI, SOLIDI, LIQUIDI O AERIFORMI, CONTENENTI SOSTANZE RADIOATTIVE PER LE PRATICHE COMPORTANTI E CONNESSE ALLE ESPOSIZIONI A SCOPO MEDICO E MEDICO VETERINARIO E DI RICERCA SCIENTIFICA IN VIVO E IN VITRO SVOLTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE, IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA REGIONALE

 

     Art. 14. Istanza autorizzazione all’allontanamento di materiali o rifiuti solidi, liquidi o aeriformi, contenenti sostanze radioattive

1. È vietato lo smaltimento nell’ambiente, il riciclo, il riutilizzo dei materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive per i quali non è stata rilasciata l’autorizzazione.

2. Chiunque intenda intraprendere una pratica di allontanamento di materiali o di rifiuti, solidi, liquidi o aeriformi, contenenti sostanze radioattive deve presentare apposita istanza di autorizzazione all’Autorità competente, corredata:

a) per le pratiche soggette a notifica preventiva ai sensi dell’articolo 46 dello stesso decreto, dalle informazioni e dalla documentazione stabilite ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 del paragrafo 6 dell’Allegato IX del decreto legislativo n. 101/2020;

b) per le pratiche soggette a nulla osta di cui alla presente legge, dalle informazioni e dalla documentazione stabilite alla lettera e) del punto 3.4, ai punti 3.5, 3.6, 3.7 del paragrafo 3 dell’Allegato XIV del decreto legislativo n. 101/2020.

3. La domanda di autorizzazione per le pratiche di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, deve, inoltre, essere corredata dalla documentazione firmata, per la parte di propria competenza, dall’esperto di radioprotezione.

4. L’autorizzazione all’allontanamento è rilasciata dall’Autorità competente. Nel caso di pratica soggetta a nulla osta, l’autorizzazione all’allontanamento è rilasciata con il medesimo procedimento che autorizza la pratica.

5. Il provvedimento di nulla osta deve indicare le prescrizioni di cui all’articolo 16 della presente legge.

 

     Art. 15. Procedimento di allontanamento di materiali o rifiuti solidi, liquidi o aeriformi, contenenti sostanze radioattive

1. Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’allontanamento di materiali o rifiuti solidi, liquidi o aeriformi, contenenti sostanze radioattive, è descritto all’articolo 8 della presente legge.

2. Le variazioni o modifiche all’autorizzazione di cui al comma 1, seguono lo stesso procedimento previsto all’articolo 8 della presente legge.

 

     Art. 16. Contenuto dell’autorizzazione all’allontanamento – Prescrizioni

1. Ai sensi dei commi 7 e 8 dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 101/2020, l’autorizzazione all’allontanamento fissa apposite prescrizioni relative alle condizioni per l’allontanamento o per il rilascio e, in particolare, stabilisce:

a) i livelli di allontanamento per i materiali solidi o per lo scarico degli effluenti radioattivi liquidi e aeriformi che soddisfano quanto previsto paragrafo 8 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 101/2020;

b) le modalità di verifica dei livelli di allontanamento per i materiali solidi;

c) specifici vincoli sull’attività totale allontanata in un determinato intervallo di tempo, anche in relazione alla compresenza di più fonti di allontanamento;

d) le modalità per il controllo degli effluenti aeriformi e liquidi rilasciati nell’ambiente;

e) specifici requisiti e condizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica;

f) l’obbligo di accompagnare ogni allontanamento con apposita documentazione idonea a dimostrare che il materiale rispetta le condizioni e i requisiti per l’allontanamento stabiliti nel provvedimento autorizzativo, e in caso di scarico in corpo ricettore la disponibilità della documentazione per gli organi di controllo;

g) eventuali altre prescrizioni tecniche di cui al punto 6.7 del paragrafo 6 dell’Allegato IX del decreto legislativo n. 101/2020.

2. L’esercente che svolge la pratica ha l’obbligo di inoltrare all’Autorità competente e all’ISIN, un riepilogo annuale relativo ai materiali o rifiuti solidi o liquidi allontanati e, a corredo della relazione prevista al punto 4 dell’Allegato XIV del decreto legislativo n. 101/2020, un riepilogo relativo agli effluenti liquidi immessi nel sistema fognario della struttura sanitaria sotto forma di escreti dei pazienti e, se del caso, agli effluenti gassosi.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 17. Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi

1. L’eventuale sospensione dell’attività o revoca dell’autorizzazione, in caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni del decreto legislativo n. 101/2020 o di prescrizioni tecniche, è disposta dall’Autorità competente secondo quanto previsto dall’articolo 61 dello stesso decreto legislativo.

 

     Art. 18. Oneri istruttori

1. Le spese relative al rilascio dei pareri tecnici, ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 (Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, secondo quanto disposto dall’articolo 5 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1998), sulla base del tariffario dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie regionali per accertamenti effettuati nell’interesse dei privati.

 

     Art. 19. Norma finanziaria [5]

1. La copertura degli oneri di cui al comma 5 dell’articolo 4 della presente legge, quantificati in massimo di euro 10.500 annui, è garantita con le risorse stanziate in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 a valere sulla Missione 01 – Programma 03 – Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.

 

     Art. 20. Disposizione transitoria

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già presentato istanza per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai Capi II e III, hanno l’onere di presentare all’Autorità competente comunicazione scritta nella quale è indicata la data e l’ente a cui la medesima è stata diretta; l’Autorità provvede ad acquisire, dall’ente indicato nella comunicazione, l’istanza con la relativa documentazione.

2. La procedura indicata nel precedente comma viene adottata anche nei casi di aggiornamento o di rinnovo dei provvedimenti di cui ai Capi II e III della presente legge.

 

     Art. 21. Norma di adeguamento automatico

1. Nell’attuazione della presente legge è assicurato il rispetto dei vigenti vincoli derivanti dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, dalla normativa statale, anche laddove non specificamente richiamati.

     Art. 22. Abrogazione

1. Alla data dell’entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria “B”, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico).

 

     Art. 23. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.


[1] Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 5 aprile 2024, n. 14.

[2] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 5 aprile 2024, n. 14.

[3] Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 5 aprile 2024, n. 14.

[4] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 5 aprile 2024, n. 14.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 24 ottobre 2024, n. 34.