Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.6 disciplina generale |
Data: | 10/03/2025 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione |
Art. 3. Autorità competenti DORA e partecipazione al forum di sorveglianza |
Art. 4. Segnalazione dei gravi incidenti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e notifica volontaria delle minacce informatiche significative |
Art. 5. Protocolli d'intesa e scambio di informazioni |
Art. 6. Disposizioni applicabili agli intermediari finanziari |
Art. 7. Disposizioni applicabili a Bancoposta |
Art. 8. Poteri di vigilanza |
Art. 9. Poteri regolamentari |
Art. 10. Sanzioni amministrative e altre misure |
Art. 11. Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 12. Modifica al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 |
Art. 13. Modifica al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 |
Art. 14. Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 |
Art. 15. Disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 |
Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 17. Entrata in vigore |
§ 12.6.185 - D.Lgs. 10 marzo 2025, n. 23.
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario.
(G.U. 11 marzo 2025, n. 58)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
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Visto il
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Vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2023, recante «Orientamenti della Commissione sull'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
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Acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, espresso in data 22 novembre 2024;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute negli articoli 2, paragrafo 2, e 3 del
2. Nel presente decreto si intendono per:
a) «Autorità competenti DORA»: le Autorità competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto;
b) «Autorità nazionale competente NIS»: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale unica competente in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui all'articolo 10, comma 1, del
c) «CSIRT Italia»: il Gruppo nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza informatica operante presso l'Agenzia di cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 15 del
d) «regolamento DORA»: il
e) «direttiva DORA»: la
f) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
g) «TUF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
h) «CAP»: il codice delle assicurazioni private, di cui al
i) «Bancoposta»: Poste Italiane S.p.A., per le attività di bancoposta di cui al
3. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le definizioni previste dalle disposizioni del TUB, del TUF, del CAP e del
Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento DORA e al recepimento della direttiva DORA, nonchè a garantire il coordinamento con le vigenti disposizioni di settore.
2. Il presente decreto individua, altresì, le disposizioni applicabili agli intermediari finanziari e a Bancoposta in materia di resilienza operativa digitale.
3. Resta fermo quanto stabilito dal
Capo II
Autorità competenti e cooperazione
Art. 3. Autorità competenti DORA e partecipazione al forum di sorveglianza
1. Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento DORA, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento DORA a carico di Cassa depositi e prestiti S.p.A.
3. La Banca d'Italia è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi posti dal presente decreto legislativo a carico degli intermediari finanziari e di Bancoposta.
4. Ai fini della partecipazione al forum di sorveglianza di cui all'articolo 32 del regolamento DORA:
a) la Banca d'Italia è l'autorità competente interessata di cui al paragrafo 4, lettera b), del citato articolo 32;
b) la Consob partecipa in qualità di osservatore con un proprio rappresentante ai sensi del paragrafo 4, lettera d), del medesimo articolo 32;
c) a seconda della tematica trattata, possono partecipare in qualità di osservatori con un proprio rappresentante ai sensi del paragrafo 4, lettera d), del medesimo articolo 32 anche l'IVASS e la COVIP.
5. I protocolli di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto possono disciplinare le modalità di partecipazione e lo scambio di informazioni relative al forum di sorveglianza.
Art. 4. Segnalazione dei gravi incidenti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e notifica volontaria delle minacce informatiche significative
1. Sono competenti a ricevere le segnalazioni dei gravi incidenti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e le notifiche volontarie relative alle minacce informatiche significative, di cui all'articolo 19 del regolamento DORA:
a) la Banca d'Italia, dalle entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), k), l) e s), del regolamento DORA, dalle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, nonchè da Cassa depositi e prestiti S.p.A., da intermediari finanziari e da Bancoposta;
b) la Consob, dalle entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere g) e i), del regolamento DORA, a esclusione delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato;
c) l'IVASS, dalle entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere n) e o), del regolamento DORA;
d) la COVIP, dalle entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera p), del regolamento DORA.
2. Nel caso di entità finanziarie vigilate da più Autorità competenti DORA, l'Autorità ricevente, come individuata al comma 1, trasmette tempestivamente alle altre Autorità competenti la notifica iniziale e ciascuna relazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento DORA, relative ai gravi incidenti TIC, nonchè le notifiche volontarie relative alle minacce informatiche significative, con le modalità definite nei protocolli di intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, le entità finanziarie del settore bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari di cui all'allegato I alla
4. Le entità finanziarie che procedono alla notifica su base volontaria delle minacce informatiche significative, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento DORA, possono trasmettere la notifica anche a CSIRT Italia. Le informazioni trasmesse a CSIRT Italia, ai sensi del presente comma, sono coperte dal segreto d'ufficio.
5. Con riferimento alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, la notifica iniziale, le relazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento DORA relative ai gravi incidenti TIC, nonchè le notifiche volontarie relative alle minacce informatiche significative, sono trasmesse dalla Banca d'Italia anche al Ministero dell'economia e delle finanze contestualmente alla trasmissione alla Consob ai sensi del comma 2.
Art. 5. Protocolli d'intesa e scambio di informazioni
1. Le Autorità competenti DORA individuano forme di coordinamento operativo e informativo tramite uno o più protocolli d'intesa, che garantiscono la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, ivi incluse le informazioni sui gravi incidenti TIC, anche in relazione alle entità finanziarie soggette, ai sensi della normativa di settore, alla vigilanza di più Autorità. I protocolli d'intesa sono resi pubblici con le modalità stabilite dalle medesime Autorità.
2. Per le finalità di cui al regolamento DORA, le Autorità competenti DORA stipulano protocolli di intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per regolare lo scambio di informazioni pertinenti, istituire forme di consulenza e assistenza tecnica reciproca e meccanismi di coordinamento efficaci e di risposta rapida nel caso di incidenti, nonchè specificare, se del caso, le modalità di coordinamento delle attività relative a soggetti essenziali o importanti, ai sensi della
3. Le informazioni acquisite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base dei protocolli di intesa di cui al comma 2, sono trasmesse agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della
4. Qualora l'Autorità nazionale competente NIS, in sede di vigilanza o di esecuzione, venga a conoscenza di una violazione degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4 del presente decreto da parte di un'entità finanziaria, ne informa, senza indebito ritardo, le Autorità competenti DORA.
Capo III
Disposizioni applicabili agli intermediari finanziari e a Bancoposta
Art. 6. Disposizioni applicabili agli intermediari finanziari
1. Agli intermediari finanziari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 18, paragrafi 1 e 2, 19, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, 22, paragrafo 1, 24, 25, paragrafo 1, 28, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, 31, paragrafo 12, 45, 51, 54, 55 e 56 del regolamento DORA e alle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, in quanto compatibili.
2. Agli intermediari finanziari che si qualificano come microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 60), del regolamento DORA non si applica l'articolo 24 del medesimo regolamento. Gli intermediari finanziari di cui al primo periodo eseguono i test di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento DORA con le modalità previste dall'articolo 25, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
3. La Banca d'Italia può individuare, nelle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 9, una categoria di intermediari finanziari a cui, sulla base delle dimensioni e dell'attività svolta, si applica, in luogo dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento DORA, quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, 12, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, 13 e 14 del medesimo regolamento e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, in quanto compatibili.
Art. 7. Disposizioni applicabili a Bancoposta
1. A Bancoposta si applica quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, 12, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, 13, 14, 17, 18, paragrafi 1 e 2, 19, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, 22, paragrafo 1, 23, 24, 25, paragrafo 1, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 27, 28, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, 31, paragrafo 12, 45, 51, 54, 55 e 56 del regolamento DORA e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, in quanto compatibili.
Capo IV
Poteri di vigilanza, poteri regolamentari e sanzioni
Art. 8. Poteri di vigilanza
1. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal regolamento DORA, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, nonchè dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, le Autorità competenti DORA, secondo le rispettive competenze, dispongono nei confronti delle entità finanziarie, di Cassa depositi e prestiti S.p.A., degli intermediari finanziari, di Bancoposta e dei fornitori terzi di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti, dei poteri di vigilanza previsti dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50, paragrafo 2, del regolamento DORA e di quelli attribuiti dalla normativa di settore, nonchè di quelli previsti dal presente articolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Autorità competenti DORA possono effettuare accessi e ispezioni presso i fornitori terzi di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie, di Cassa depositi e prestiti S.p.A., degli intermediari finanziari e di Bancoposta, nonchè convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei medesimi fornitori e richiedere loro di fornire informazioni e di esibire documenti. Restano fermi i poteri previsti dagli articoli 51, 53-bis, 54 e 108 del TUB, dall'articolo 4, comma 4, del
Art. 9. Poteri regolamentari
1. Le Autorità competenti DORA possono, nell'ambito delle rispettive competenze, emanare disposizioni attuative del presente decreto e del regolamento DORA, anche per tener conto degli orientamenti delle Autorità europee di vigilanza, nonchè delle disposizioni riguardanti le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.
Art. 10. Sanzioni amministrative e altre misure
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
a) all'articolo 144, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del
a) nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
b) nei confronti degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
8-ter. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del
a) nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
b) nei confronti degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
b) all'articolo 144-ter:
1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall'articolo 144, commi 8-bis e 8-ter, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-ter, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell'articolo 144;
b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8-ter dell'articolo 144.
2-ter. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2-bis si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della
2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.»;
2) al comma 3 dopo le parole: «di applicazione della sanzione» sono inserite le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»;
3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-bis del presente articolo in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del
2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
«Art. 190 bis.3 (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal
a) nei confronti delle società di intermediazione mobiliare (SIM), delle società di gestione del risparmio (SGR), delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società di investimento a capitale fisso (SICAF), delle controparti centrali, dei gestori di mercati regolamentati e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
b) nei confronti dei depositari centrali di titoli e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
c) nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
d) nei confronti degli amministratori di indici di riferimento critici e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
2. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 5, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 1;
b) da euro 500 fino a euro 500.000, nei casi di cui alla lettera c) del comma 1;
c) da euro 5.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui alla lettera d) del comma 1.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del
a) nei confronti delle SIM, delle SGR, delle SICAV, delle SICAF, delle controparti centrali, dei gestori di mercati regolamentati e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
b) nei confronti dei depositari centrali di titoli e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
c) nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
d) nei confronti degli amministratori di indici di riferimento critici e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
4. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dal comma 3 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 5, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 3;
b) da euro 500 fino a euro 350.000, nei casi di cui alla lettera c) del comma 3;
c) da euro 5.000 fino a euro 350.000, nei casi di cui alla lettera d) del comma 3.
5. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui ai commi 2 e 4 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della
6. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nei commi 1, 2, 3 e 4, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.
7. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 2 e 4 in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del
8. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195, nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e al comma 2, lettere a), b), c), e nei casi di cui al comma 3, lettere a), b), c), e d), e al comma 4 lettere a), b) e c). Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-ter.».
3. Al codice delle assicurazioni private, di cui al
a) all'articolo 310:
1) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 al 7 per cento del fatturato in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del
3) al comma 2, le parole: «comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere a), b) e c-bis)»;
b) all'articolo 311-sexies:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall'articolo 310, commi 1, lettera c-bis), e 1-bis, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-ter, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 310;
b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui al comma 1-bis dell'articolo 310.
2-ter. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2-bis si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-bis in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del
c) all'articolo 324:
1) dopo il comma 7-bis, sono aggiunti i seguenti:
«7-ter. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del
7-quater. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del
7-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dai commi 7-ter e 7-quater sono commesse da una persona fisica di cui al comma 7-sexies, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) di cui al comma 1, lettera c), numero 2), nei casi di cui al comma 7-ter;
b) da euro 1.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui al comma 7-quater.
7-sexies. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 7-quinquies si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della
7-septies. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nei commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.
7-octies. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 7-quinquies, in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del
2) alla rubrica, dopo le parole: «inclusi i prodotti di investimento assicurativo,» sono inserite le seguenti: «nonchè alle violazioni delle disposizioni previste dal
4. All'articolo 19-quater del
«2-bis. I soggetti di cui al comma 2 che, in relazione alle rispettive competenze:
a) non osservano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 7, 8, 9, 10, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 12, 13, 14, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 18, paragrafi 1 e 2, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del
b) omettono di collaborare o di dare seguito nell'ambito di un'indagine, di un'ispezione o di una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della
2-ter. Alle sanzioni di cui al comma 2-bis si applicano i commi 3, 4, a eccezione del secondo periodo, e 4-bis dell'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.».
5. Al
«Art. 37 bis. (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal
a) nei confronti degli emittenti di token collegati ad attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
b) nei confronti dei prestatori di servizi in cripto-attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del
a) nei confronti degli emittenti di token collegati ad attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
b) nei confronti dei prestatori di servizi in cripto-attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
3. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dai commi 1 e 2 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 4, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000 fino a euro 700.000, nei casi di cui al comma 1;
b) da euro 5.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui al comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 3 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della
5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nei commi 1, 2 e 3, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.
6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del
7. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del
6. Quando le violazioni di cui al presente articolo sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, le Autorità competenti DORA possono, in alternativa all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettere a) ed e), del regolamento DORA.
7. Le Autorità competenti DORA, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento DORA, possono richiedere la cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento che considerino contrari alle disposizioni del regolamento stesso e prevenirne la reiterazione.
8. Per stabilire l'importo e la tipologia delle sanzioni amministrative o delle misure di riparazione applicate, ai sensi del presente articolo, le Autorità competenti DORA tengono conto, nel rispetto dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento DORA, della condotta intenzionale o negligente e di tutte le altre circostanze pertinenti, avuto riguardo:
a) alla rilevanza, alla gravità e alla durata della violazione;
b) al grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
c) alla solidità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) all'importanza degli utili realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
e) alle perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
f) al livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile ha dimostrato nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione degli utili realizzati o delle perdite evitate da tale persona fisica o giuridica;
g) alle precedenti violazioni commesse dalla persona fisica o giuridica responsabile.
9. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, dopo la comunicazione al destinatario, è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet dell'Autorità competente DORA che lo ha adottato, in conformità all'articolo 54 del regolamento DORA, salvo quanto previsto nel paragrafo 3 del medesimo articolo.
Capo V
Ulteriori modificazioni e integrazioni della normativa di settore e disposizioni di coordinamento
Art. 11. Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
a) all'articolo 65, comma 1,
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) procedure per gestire i rischi ai quali sono esposti, compresi i rischi informatici ai sensi del capo II del
2) la lettera c) è abrogata;
b) all'articolo 65-sexies il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione istituiscono e mantengono la loro resilienza operativa, conformemente agli obblighi stabiliti al capo II del
a) siano resilienti e abbiano capacità sufficiente per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi;
b) siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di mercato critiche;
c) siano pienamente testati per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuità operativa, compresi politica e piani di continuità operativa delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e piani di risposta e di ripristino relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione istituiti ai sensi dell'articolo 11 del
Art. 12. Modifica al codice delle assicurazioni private, di cui al
1. All'articolo 30 del codice delle assicurazioni private, di cui al
«4. L'impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuità e la regolarità dell'attività esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l'impresa utilizza sistemi, risorse e procedure interne adeguati e proporzionati e, in particolare, istituisce e gestisce sistemi informatici e di rete conformemente al
Art. 13. Modifica al
1. All'articolo 4-bis del
«6. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine i fondi pensione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati e in particolare, istituiscono e gestiscono sistemi informatici e di rete conformemente al
Art. 14. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 102, comma 3:
1) alla lettera c), dopo le parole: «garantire la continuità» sono inserite le seguenti: «e la resilienza operativa digitale»;
2) alla lettera r), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi i sistemi informatici e di rete di cui al
b) all'articolo 104, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «dei contratti di servizio,» sono inserite le seguenti: «compresi gli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi TIC, come definiti all'articolo 3, punto 21), del
Art. 15. Disposizioni di coordinamento con il
1. A Bancoposta, se identificato come soggetto essenziale o importante dei settori 3 o 4 dell'allegato I al
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Salvo quanto previsto al primo periodo del presente articolo, l'articolo 6, commi 1 e 2, si applica a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027.