Settore: | Normativa europea |
Materia: | 11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali |
Capitolo: | 11.1 questioni generali |
Data: | 24/11/2010 |
Numero: | 1095 |
Sommario |
Art. 1 . Istituzione e ambito di intervento |
Art. 2 . Sistema europeo di vigilanza finanziaria |
Art. 3 . Responsabilità delle Autorità |
Art. 4 . Definizioni |
Art. 5 . Status giuridico |
Art. 6 . Composizione |
Art. 7 . Sede |
Art. 8 . Compiti e poteri dell’Autorità |
Art. 9 . Compiti relativi alla protezione dei consumatori e alle attività finanziarie |
Art. 10 . Norme tecniche di regolamentazione |
Art. 11 . Esercizio della delega |
Art. 12 . Revoca della delega |
Art. 13 . Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione |
Art. 14 . Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione |
Art. 15 . Norme tecniche di attuazione |
Art. 16 . Orientamenti e raccomandazioni |
Art. 17 . Violazione del diritto dell’Unione |
Art. 18 . Intervento in situazioni di emergenza |
Art. 19 . Risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere |
Art. 20 . Risoluzione delle controversie intersettoriali tra autorità competenti |
Art. 21 . Collegi delle autorità di vigilanza |
Art. 22 . Disposizioni generali |
Art. 23 . Individuazione e misurazione del rischio sistemico |
Art. 24 . Capacità costante di reagire ai rischi sistemici |
Art. 25 . Procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi |
Art. 26 . Sistema europeo dei sistemi nazionali di indennizzo degli investitori |
Art. 27 . Sistema europeo per la risoluzione delle crisi e modalità di finanziamento |
Art. 28 . Delega di compiti e responsabilità |
Art. 29 . Cultura comune della vigilanza |
Art. 30 . Verifiche inter pares delle autorità competenti |
Art. 31 . Funzione di coordinamento |
Art. 32 . Valutazione degli sviluppi del mercato |
Art. 33 . Relazioni internazionali |
Art. 34 . Altri compiti |
Art. 35 . Raccolta di informazioni |
Art. 36 . Rapporti con il CERS |
Art. 37 . Gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati |
Art. 38 . Salvaguardie |
Art. 39 . Procedure decisionali |
Art. 41 . Comitati e gruppi di esperti interni |
Art. 42 . Indipendenza |
Art. 43 . Compiti |
Art. 44 . Processo decisionale |
Art. 45 . Composizione |
Art. 46 . Indipendenza |
Art. 47 . Compiti |
Art. 48 . Nomina e compiti |
Art. 49 . Indipendenza |
Art. 50 . Relazione |
Art. 51 . Nomina |
Art. 52 . Indipendenza |
Art. 53 . Compiti |
Art. 54 . Istituzione |
Art. 55 . Composizione |
Art. 56 . Posizioni congiunte e atti comuni |
Art. 57 . Sottocomitati |
Art. 58 . Composizione e funzionamento |
Art. 59 . Indipendenza e imparzialità |
Art. 60 . Ricorsi |
Art. 61 . Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea |
Art. 62 . Bilancio dell’Autorità |
Art. 63 . Elaborazione del bilancio |
Art. 64 . Esecuzione e controllo del bilancio |
Art. 65 . Disposizioni finanziarie |
Art. 66 . Misure antifrode |
Art. 67 . Privilegi e immunità |
Art. 68 . Personale |
Art. 69 . Responsabilità dell’Autorità |
Art. 70 . Obbligo del segreto professionale |
Art. 71 . Protezione dei dati |
Art. 72 . Accesso ai documenti |
Art. 73 . Regime linguistico |
Art. 74 . Accordo sulla sede |
Art. 75 . Partecipazione di paesi terzi |
Art. 76 . Azioni preparatorie |
Art. 77 . Disposizioni transitorie in materia di personale |
Art. 78 . Disposizioni nazionali |
Art. 79 . Modifiche |
Art. 80 . Abrogazione |
Art. 81 . Clausola di revisione |
Art. 82 . Entrata in vigore |
§ 11.1.102 - Regolamento 24 novembre 2010, n. 1095. [1]
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione
(G.U.U.E. 15 dicembre 2010, n. L 331)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere della Banca centrale europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici sia in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la globalizzazione finanziaria e la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerosi istituti finanziari operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato gravi lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell’Unione e fiducia tra le autorità nazionali di vigilanza.
(2) Prima e durante la crisi finanziaria, il Parlamento europeo ha esortato ad adottare un sistema europeo di vigilanza più integrato al fine di assicurare reali condizioni di parità per tutti gli attori al livello dell’Unione e di rispecchiare l’integrazione sempre maggiore dei mercati finanziari nell’Unione (risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d’azione, del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell’Unione europea, dell’11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 — Libro bianco, del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d’investimento privati (private equity) e del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza; nonché posizioni del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito).
(3) Nel novembre 2008, la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti ad alto livello, presieduto da Jacques de Larosière, di formulare raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi europei di vigilanza per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario. Nella relazione finale, presentata il 25 febbraio 2009 (la «relazione de Larosière»), il gruppo di esperti ad alto livello ha raccomandato che il quadro di vigilanza fosse rafforzato per ridurre il rischio e la gravità di crisi finanziarie future. Il gruppo ha raccomandato riforme della struttura della vigilanza del settore finanziario nell’Unione. Ha, inoltre, consigliato di creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente tre autorità europee di vigilanza, una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, e ha raccomandato la creazione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico. La relazione ha elencato le riforme che gli esperti ritenevano necessarie e sulle quali occorreva avviare i lavori con la massima urgenza.
(4) Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo mirante a istituire un Sistema europeo di vigilanza finanziaria e un Comitato europeo per il rischio sistemico. Nella comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza, sulla base degli elementi principali contenuti nella relazione de Larosière.
(5) Nelle conclusioni del 19 giugno 2009, il Consiglio europeo ha confermato la necessità di istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove autorità europee di vigilanza. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l’uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la vigilanza dei gruppi transfrontalieri e creando un corpus unico di norme applicabile a tutti i partecipanti ai mercati finanziari nel mercato interno. Esso ha insistito sulla necessità che le autorità europee di vigilanza dispongano di poteri di vigilanza anche in relazione alle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi, sottolineando, allo stesso tempo, che occorre che le decisioni prese dalle autorità europee di vigilanza non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. La Commissione ha presentato una proposta di regolamento recante modifica del
(6) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità che «gli Stati membri introducano sistemi di prelievi e tasse a carico degli istituti finanziari per assicurare un’equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio sistemico. Tali prelievi o tasse dovrebbero essere parte di un quadro di risoluzione credibile. Occorre proseguire con urgenza i lavori sulle loro caratteristiche principali e valutare con attenzione le questioni relative a condizioni di parità e agli impatti cumulativi delle varie misure regolamentari».
(7) La crisi finanziaria ed economica ha creato rischi seri e reali per la stabilità del sistema finanziario e per il funzionamento del mercato interno. Il ripristino e il mantenimento di un sistema finanziario stabile e affidabile è un prerequisito essenziale per rinsaldare la fiducia e la coerenza nel mercato interno e per preservare e migliorare in tal modo le condizioni necessarie per la creazione di un mercato interno pienamente integrato e funzionante nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, mercati finanziari più profondi e integrati offrono opportunità migliori per i finanziamenti e la diversificazione del rischio e, pertanto, contribuiscono a migliorare la capacità delle economie di assorbire gli shock.
(8) L’Unione ha raggiunto il massimo di quanto poteva essere ottenuto con l’attuale sistema dei comitati delle autorità europee di vigilanza. L’Unione non può rimanere in una situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità nazionali di vigilanza prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza sono insufficienti, in cui un’azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza, in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l’unica opzione possibile per far fronte a problemi a livello di Unione e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (in prosieguo il «SEVIF») sia concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea con l’obiettivo di un mercato finanziario stabile e unico per i servizi finanziari nell’Unione, che colleghi le autorità nazionali di vigilanza all’interno di una robusta rete dell’Unione.
(9) Occorre che il SEVIF sia costituito da una rete integrata di autorità di vigilanza nazionali e dell’Unione, in cui la vigilanza corrente continui a essere esercitata a livello nazionale. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme che disciplinano i partecipanti ai mercati finanziari nell’Unione e garantirne l’applicazione uniforme. Oltre all’Autorità, occorre istituire un’Autorità europea di vigilanza(Autorità bancaria europea) e un’Autorità europea di vigilanza (Autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), nonché un comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (in prosieguo il «comitato congiunto»). Dovrebbe far parte del SEVIF un Comitato europeo per il rischio sistemico (in prosieguo il «CERS») ai fini dei compiti specificati nel presente regolamento e nel
(10) Occorre che le autorità europee di vigilanza (in prosieguo, collettivamente: le «AEV») sostituiscano il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con
(11) Occorre che l’Autorità operi per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, tenuto conto degli interessi diversi di tutti gli Stati membri e della natura diversa dei partecipanti ai mercati finanziari. L’Autorità dovrebbe tutelare i valori di pubblico interesse quali l’integrità e la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela degli investitori. L’Autorità dovrebbe altresì prevenire l’arbitraggio regolamentare e garantire condizioni di parità, nonché rafforzare il coordinamento internazionale della vigilanza, nell’interesse dell’economia nel suo complesso, compresi i gli istituti finanziari e le altre parti interessate, i consumatori e i dipendenti. Tra i suoi compiti dovrebbe esservi anche quello di promuovere la convergenza in materia di vigilanza e fornire consulenza alle istituzioni dell’Unione nei settori di sua competenza. Occorre altresì che all’Autorità siano affidate talune responsabilità per le attività finanziarie esistenti e nuove.
(12) È opportuno, inoltre, che l’Autorità possa proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione nei casi specificati e alle condizioni previste negli atti legislativi di cui al presente regolamento. Ove le venisse richiesto di operare tale proibizione temporanea in caso di situazione di emergenza, l’Autorità dovrebbe agire in conformità e a norma delle condizioni di cui al presente regolamento. Nei casi in cui un divieto o una limitazione temporanei di talune attività finanziarie abbiano un impatto intersettoriale, la normativa di settore dovrebbe prevedere che l’Autorità si consulti e coordini la sua azione, se del caso, con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) tramite il comitato congiunto.
(13) L’Autorità dovrebbe tenere debitamente conto dell’impatto delle sue attività sulla concorrenza e sull’innovazione nel mercato interno, sulla competitività globale dell’Unione, sull’inclusione finanziaria e sulla nuova strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione.
(14) Per conseguire i suoi obiettivi, l’Autorità dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e finanziaria.
(15) Sulla scorta dei lavori degli organismi internazionali, il rischio sistemico dovrebbe essere definito come un rischio di perturbazione all’interno del sistema finanziario, potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per il mercato interno e l’economia reale. In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, infrastrutture e mercati finanziari possono rivestire un’importanza potenzialmente sistemica.
(16) Il rischio transfrontaliero comprende tutti i rischi causati da squilibri economici o da fallimenti finanziari in tutta l’Unione o in parti di essa potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative significative per le transazioni fra operatori economici di due o più Stati membri, per il funzionamento del mercato interno, o per le finanze pubbliche dell’Unione europea o di uno dei suoi Stati membri.
(17) Nella sentenza 2 maggio 2006, causa C-217/04 (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha statuito che «nulla nel tenore testuale dell’articolo 95 CE [attuale articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)] permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizione debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere, sulla scorta di una valutazione rimessa al detto legislatore, l’istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione nelle situazioni in cui, per agevolare l’attuazione e l’applicazione uniformi di atti fondati su tale norma, appaia appropriata l’adozione di misure di accompagnamento e di inquadramento non vincolanti». La finalità e i compiti dell’Autorità — assistere le autorità nazionali di vigilanza competenti nell’interpretazione e nell’applicazione uniformi delle norme dell’Unione e contribuire alla stabilità finanziaria necessaria per l’integrazione finanziaria — sono strettamente legati agli obiettivi dell’acquis dell’Unione sul mercato interno dei servizi finanziari. Pertanto, occorre istituire l’Autorità sulla base dell’articolo 114 TFUE.
(18) I seguenti atti legislativi fissano i compiti delle autorità competenti degli Stati membri, tra cui la cooperazione reciproca e con la Commissione: la direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, la
(19) La vigente normativa dell’Unione che disciplina il settore oggetto del presente regolamento comprende altresì: la
(20) È auspicabile che l’Autorità promuova un approccio uniforme nel settore dei sistemi di indennizzo degli investitori, per assicurare condizioni di parità e l’equo trattamento degli investitori in tutta l’Unione. Dato che i sistemi di indennizzo degli investitori sono soggetti alla sorveglianza nel loro Stato membro piuttosto che ad una vera e propria vigilanza regolamentare, è opportuno che l’Autorità possa esercitare i poteri che le sono attribuiti dal presente regolamento in relazione al sistema di indennizzo degli investitori stesso e al suo gestore.
(21) Conformemente alla dichiarazione (n. 39) relativa all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, l’elaborazione di norme tecniche di regolamentazione richiede una competenza tecnica in una forma specifica al settore dei servizi finanziari. Occorre consentire all’Autorità di fornire tale competenza, anche con riguardo a norme o a parti di norme che non sono basate su progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’Autorità stessa.
(22) È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare norme tecniche di regolamentazione armonizzate in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità e la tutela adeguata degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione. È efficace e opportuno che l’Autorità, in quanto organismo dotato di competenze tecniche altamente specialistiche, sia incaricata dell’elaborazione, in settori definiti dal diritto dell’Unione, di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche. (23) Occorre che la Commissione approvi tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante. Essi dovrebbero essere modificati soltanto in circostanze molto limitate e straordinarie, dal momento che l’Autorità è l’attore a stretto contatto con i partecipanti ai mercati finanziari che ne conosce meglio il funzionamento quotidiano. I progetti di norme tecniche di regolamentazione sarebbero soggetti a modifica qualora si rivelassero incompatibili con il diritto dell’Unione, non rispettassero il principio di proporzionalità o violassero i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell’acquis dell’Unione in materia di servizi finanziari. La Commissione dovrebbe modificare il contenuto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità stessa. Per facilitare e accelerare l’iter di adozione di tali norme, occorre imporre alla Commissione un termine per deliberare sull’approvazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione.
(24) Date le competenze tecniche dell’Autorità nei settori di elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione, occorre prendere atto dell’intenzione dichiarata dalla Commissione di basarsi, come regola generale, sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità le ha sottoposto in vista dell’adozione degli atti delegati corrispondenti. Tuttavia, qualora l’Autorità non presenti un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro i termini fissati nel pertinente atto legislativo, occorre assicurare che il risultato dell’esercizio dei poteri delegati sia effettivamente conseguito e che l’efficienza del processo decisionale sia mantenuta. In tali casi, la Commissione dovrebbe pertanto avere il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione in mancanza di un progetto presentato dall’Autorità.
(25) La Commissione dovrebbe altresì avere il potere di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE.
(26) Nei settori non coperti da norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, occorre che l’Autorità abbia il potere di formulare orientamenti e raccomandazioni sull’applicazione del diritto dell’Unione. Per garantire la trasparenza e rafforzare il rispetto di tali orientamenti e raccomandazioni da parte delle autorità nazionali di vigilanza, l’Autorità dovrebbe poter pubblicare le motivazioni della mancata osservanza degli orientamenti da parte delle autorità di vigilanza.
(27) Assicurare la corretta e integrale applicazione del diritto dell’Unione è un prerequisito essenziale per l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e l’instaurazione di condizioni di concorrenza neutre per i partecipanti ai mercati finanziari dell’Unione. Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all’Autorità di trattare i casi di mancata o errata applicazione del diritto dell’Unione che risultino in una violazione dello stesso. Occorre che detto meccanismo sia applicato nei casi in cui il diritto dell’Unione definisce obblighi chiari e incondizionati.
(28) Per permettere una risposta proporzionata nei casi di applicazione errata o insufficiente del diritto dell’Unione, occorre applicare un meccanismo articolato in tre fasi. In primo luogo, l’Autorità dovrebbe avere il potere di condurre indagini sui casi di presunta applicazione errata o insufficiente degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali nelle loro pratiche di vigilanza, emanando al termine una raccomandazione. In secondo luogo, qualora l’autorità nazionale competente non segua la raccomandazione, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di formulare un parere formale, che tenga conto della raccomandazione dell’Autorità e che imponga all’autorità competente di adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell’Unione.
(29) In terzo luogo, per porre fine a situazioni eccezionali di persistente inerzia dell’autorità competente interessata, l’Autorità dovrebbe avere il potere di adottare, in ultima istanza, decisioni indirizzate a singoli partecipanti ai mercati finanziari. Occorre che tale potere sia limitato a casi eccezionali, nei quali un’autorità competente non si conformi al parere formale adottato nei suoi confronti e in cui il diritto dell’Unione sia direttamente applicabile ai partecipanti ai mercati finanziari, conformemente a vigenti o futuri regolamenti dell’Unione.
(30) Le minacce gravi al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario nell’Unione impongono una risposta rapida e concertata a livello di Unione. Occorre che l’Autorità possa, pertanto, imporre alle autorità nazionali di vigilanza l’adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Il potere di determinare l’esistenza di una situazione di emergenza dovrebbe essere conferito al Consiglio, su richiesta di una qualsiasi AEV, della Commissione o del CERS.
(31) Occorre che l’Autorità possa imporre alle autorità nazionali di vigilanza l’adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Le misure adottate al riguardo dall’Autorità dovrebbero fare salvi i poteri della Commissione di cui all’articolo 258 TFUE di avviare procedure di infrazione avverso lo Stato membro dell’autorità di vigilanza per aver omesso di adottare le misure suddette, nonché il diritto della Commissione di richiedere, in tali circostanze, misure provvisorie conformemente al regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea. Dovrebbero, inoltre, essere fatte salve eventuali responsabilità dello Stato membro in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nel caso in cui le sue autorità di vigilanza omettano di adottare le misure richieste dall’Autorità.
(32) Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace ed una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l’Autorità possa risolvere le controversie in situazioni transfrontaliere tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. È opportuno che la competenza dell’Autorità copra le controversie relative alla procedura seguita o al contenuto di una misura adottata da un’autorità competente di uno Stato membro o all’assenza di intervento da parte di quest’ultima nei casi specificati negli atti dell’Unione giuridicamente vincolanti di cui al presente regolamento. In una siffatta situazione, una delle autorità di vigilanza interessate dovrebbe avere la facoltà di sottoporre la questione all’Autorità, che dovrebbe agire in conformità del presente regolamento. L’Autorità dovrebbe avere il potere di prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione, al fine di assicurare la conformità al diritto dell’Unione, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. Se un’autorità competente non si conforma alla decisione risolutiva nei suoi confronti, l’Autorità dovrebbe avere il potere di adottare decisioni indirizzate direttamente ai partecipanti ai mercati finanziari nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione ad essi direttamente applicabile. Il potere di adottare tali decisioni dovrebbe applicarsi solo in ultima istanza e, comunque, solo per garantire la corretta e coerente applicazione del diritto dell’Unione. Nei casi in cui la pertinente normativa dell’Unione attribuisca potere discrezionale alle autorità competenti degli Stati membri, le decisioni adottate dall’Autorità non possono sostituire l’esercizio, conforme al diritto dell’Unione, di tale discrezionalità.
(33) La crisi ha dimostrato che l’attuale sistema di cooperazione tra autorità nazionali le cui competenze sono limitate ai singoli Stati membri è insufficiente nel caso di istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero.
(34) I gruppi di esperti istituiti dagli Stati membri per esaminare le cause della crisi e avanzare proposte per migliorare la regolamentazione e la vigilanza del settore finanziario hanno confermato che gli attuali meccanismi non costituiscono una base solida per la regolamentazione e la vigilanza future degli istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero attraverso l’Unione.
(35) Come indicato nella relazione de Larosière, «in sostanza, abbiamo due alternative: la prima soluzione, all’insegna del “chacun pour soi”, o la seconda, all’insegna di una cooperazione europea migliorata, pragmatica e ragionevole a beneficio di tutti per preservare un’economia mondiale aperta. Quest’ultima soluzione porterà indubbi vantaggi economici».
(36) I collegi delle autorità di vigilanza hanno un ruolo importante nella vigilanza efficiente, efficace e uniforme dei partecipanti ai mercati finanziari che operano in un contesto transfrontaliero. L’Autorità dovrebbe contribuire a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e, al riguardo, dovrebbe svolgere un ruolo guida nell’assicurare il funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti finanziari transfrontalieri in tutto il territorio dell'Unione. Occorre pertanto che l’Autorità goda di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza, al fine di semplificare il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e il processo di scambio di informazioni al loro interno, e al fine di promuovere la convergenza e l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione da parte dei collegi. Come rileva la relazione de Larosière, «occorre evitare le distorsioni della concorrenza e l’arbitraggio regolamentare che derivano dall’applicazione di prassi di vigilanza diverse, perché ciò può mettere in pericolo la stabilità finanziaria, ad esempio incentivando il trasferimento dell’attività finanziaria verso paesi con una vigilanza meno rigorosa. Il sistema di vigilanza deve essere visto come giusto ed equilibrato».
(37) Nei settori di sua competenza, l’Autorità dovrebbe contribuire e partecipare attivamente a elaborare e coordinare piani di risanamento e di risoluzione efficaci e coerenti, procedure in situazioni di emergenza e misure preventive per garantire l’internalizzazione dei costi da parte del sistema finanziario, al fine di ridurre al minimo l’impatto sistemico di un eventuale fallimento e il ricorso al denaro dei contribuenti per il salvataggio dei partecipanti ai mercati finanziari. Dovrebbe contribuire a sviluppare metodi di risoluzione delle crisi dei partecipanti chiave ai mercati finanziari in fallimento attraverso modalità che evitino il contagio, consentano di liquidarli in maniera ordinata e tempestiva e, se del caso, includano meccanismi di finanziamento coerenti e credibili, ove opportuno.
(38) Nel riesame in corso della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, e della direttiva 97/9/CE, si prende atto dell’intenzione della Commissione di prestare particolare attenzione all’esigenza di garantire un’ulteriore armonizzazione in tutta l’Unione. Anche nel settore assicurativo si prende atto dell’intenzione della Commissione di esaminare la possibilità di introdurre a livello di Unione norme di tutela dei titolari di polizze assicurative in caso di fallimento delle compagnie di assicurazione. Le AEV dovrebbero svolgere un ruolo importante in questi settori, e dovrebbero essere conferiti loro adeguati poteri riguardo ai sistemi europei dei sistemi nazionali di indennizzo degli investitori.
(39) La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento utile nel funzionamento della rete di autorità di vigilanza per ridurre la duplicazione di compiti di vigilanza, per promuovere la cooperazione e, in tal modo, per semplificare il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a carico dei partecipanti ai mercati finanziari. Occorre pertanto che il presente regolamento crei una base giuridica chiara per questo tipo di delega. Ferma restando la regola generale per cui la delega dovrebbe essere autorizzata, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre condizioni specifiche per la delega di responsabilità, ad esempio per quanto concerne l’informazione sulle modalità di delega e la loro notifica. La delega di compiti implica che i compiti siano eseguiti dall’Autorità o da un’autorità nazionale di vigilanza diversa dall’autorità responsabile, pur restando la responsabilità delle decisioni in materia di vigilanza in capo all’autorità delegante. Con la delega di responsabilità, l’Autorità o un’autorità nazionale di vigilanza (il delegato) dovrebbe poter decidere su talune questioni di vigilanza in nome proprio al posto dell’autorità delegante. Le deleghe dovrebbero basarsi sul principio dell’attribuzione delle competenze in materia di vigilanza all’autorità di vigilanza che si trova nella posizione migliore per adottare misure nel caso specifico. La ridistribuzione delle competenze sarebbe opportuna, ad esempio, per ragioni di economie di scala o di scopo, di coerenza nella vigilanza di gruppo e di utilizzo ottimale delle competenze tecniche fra le autorità nazionali di vigilanza. Le decisioni del delegato dovrebbero essere riconosciute dall’autorità delegante e da altre autorità competenti come determinanti se tali decisioni rientrano nell’ambito della delega. La pertinente normativa dell’Unione potrebbe inoltre precisare i principi della ridistribuzione delle competenze mediante accordo. Occorre che l’Autorità faciliti e supervisioni gli accordi di delega tra autorità nazionali di vigilanza con tutti i mezzi idonei.
Occorre che essa sia preventivamente informata degli accordi di delega previsti, così che possa esprimere un parere ove necessario. L’Autorità dovrebbe centralizzare la pubblicazione di tali accordi per assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso facilmente, tempestivamente e in modo trasparente alle informazioni sugli accordi. Dovrebbe infine individuare e diffondere le migliori prassi in materia di delega e accordi di delega.
(40) Occorre che l’Autorità promuova attivamente la convergenza della vigilanza in tutta l’Unione per instaurare una cultura comune della vigilanza.
(41) Le verifiche inter pares costituiscono uno strumento efficiente ed efficace per favorire la coerenza nell’ambito della rete delle autorità di vigilanza finanziaria. Occorre pertanto che l’Autorità elabori il quadro metodologico di tali verifiche inter pares e le effettui su base regolare. Occorre che la verifica si concentri non soltanto sulla convergenza delle prassi di vigilanza, ma anche sulla capacità delle autorità di vigilanza di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull’indipendenza di tali autorità competenti. Occorre rendere pubblici i risultati delle verifiche inter pares con il consenso dell’autorità competente sottoposta a verifica. Occorre, inoltre, individuare e rendere pubbliche le migliori prassi.
(42) Occorre che l’Autorità promuova attivamente una risposta coordinata a livello dell’Unione in materia di vigilanza, in particolare per garantire il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari e la stabilità del sistema finanziario nell’Unione. Oltre ai suoi poteri di azione in situazioni di emergenza, l’Autorità dovrebbe essere incaricata del coordinamento generale nell’ambito del SEVIF. Il flusso regolare di tutte le informazioni pertinenti tra le autorità competenti dovrebbe essere oggetto di un’attenzione particolare da parte dell’Autorità.
(43) Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario individuare, in una fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità derivanti dal livello microprudenziale, in un contesto transfrontaliero e intersettoriale. Occorre che l’Autorità sorvegli e valuti queste evoluzioni nel suo settore di competenza e, se necessario, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le altre autorità europee di vigilanza e il CERS, periodicamente e, se necessario, in casi specifici. Occorre anche che l’Autorità avvii e coordini, in collaborazione con il CERS, le prove di stress su scala dell’Unione per valutare la resilienza dei partecipanti ai mercati finanziari a evoluzioni negative dei mercati e assicuri che a livello nazionale sia applicata la metodologia più uniforme possibile per tali prove. Al fine di assolvere correttamente alle proprie funzioni, occorre che l’Autorità effettui analisi economiche dei mercati e dell’impatto dell’andamento potenziale del mercato.
(44) Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l’accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì che l’Autorità promuova il dialogo e la cooperazione con le autorità di vigilanza al di fuori dell’Unione. Essa dovrebbe essere abilitata a stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e le amministrazioni di paesi terzi, nonché con organizzazioni internazionali, nel pieno rispetto delle funzioni esistenti e delle rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione. La partecipazione ai lavori dell’Autorità dovrebbe essere aperta ai paesi che hanno concluso con l’Unione accordi in base ai quali hanno adottato, e applicano, il diritto dell’Unione e l’Autorità dovrebbe poter cooperare con i paesi terzi che applicano una normativa che è stata riconosciuta come equivalente a quella dell’Unione.
(45) Occorre che l’Autorità operi come organismo consultivo indipendente del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel settore di sua competenza. Fatte salve le competenze delle autorità interessate, l’Autorità dovrebbe essere in grado di esprimere un parere sulla valutazione prudenziale di fusioni e acquisizioni che rientrano nell’ambito di applicazione della
(46) Per svolgere efficacemente i suoi compiti, occorre che l’Autorità abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie. Per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa a carico dei partecipanti ai mercati finanziari, occorre che tali informazioni siano fornite, di norma, dalle autorità nazionali di vigilanza più vicine ai mercati e ai partecipanti ai mercati finanziari e che tengano conto delle statistiche disponibili. Tuttavia, in ultima istanza, occorre che l’Autorità possa rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente a un partecipante ai mercati finanziari qualora un’autorità competente nazionale non fornisca, o non possa fornire, dette informazioni tempestivamente. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all’Autorità nel far rispettare queste richieste dirette. In tale contesto, è essenziale lavorare alla messa a punto di modelli comuni di informativa. Le misure per la raccolta di informazioni dovrebbero far salvo il quadro giuridico del Sistema statistico europeo e del Sistema europeo di banche centrali nel settore statistico. Il presente regolamento dovrebbe pertanto far salvi sia il
(47) Una stretta cooperazione tra l’Autorità e il CERS è essenziale per rendere pienamente efficace il funzionamento del CERS e garantire il seguito alle sue segnalazioni e alle sue raccomandazioni. Occorre che l’Autorità e il CERS condividano ogni informazione pertinente. Occorre che i dati relativi ad una singola impresa siano trasmessi soltanto su domanda motivata. Quando riceve segnalazioni o raccomandazioni indirizzate dal CERS all’Autorità o ad un’autorità nazionale di vigilanza, l’Autorità dovrebbe assicurare che vi venga dato seguito, se del caso.
(48) Occorre che l’Autorità consulti le parti interessate in merito alle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, agli orientamenti e alle raccomandazioni e dia loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte. Prima di adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, orientamenti e raccomandazioni, l’Autorità dovrebbe procedere a un’analisi di impatto. Per ragioni di efficacia, occorre ricorrere a tale scopo a un gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, che rappresenti in modo proporzionato i partecipanti ai mercati finanziari, le piccole e medie imprese (PMI), il mondo accademico, i consumatori e altri utenti al dettaglio dei servizi finanziari. Occorre che il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati svolga un ruolo di interfaccia con altri gruppi di utenti nel settore dei servizi finanziari istituiti dalla Commissione o dalla normativa dell’Unione.
(49) Ai membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro o il mondo accademico dovrebbe essere corrisposto un rimborso adeguato al fine di consentire a persone, che non dispongono di finanziamenti né rappresentano le imprese del settore, di partecipare pienamente al dibattito sulla normativa finanziaria.
(50) Gli Stati membri hanno una responsabilità essenziale nel garantire una gestione coordinata delle crisi e nell’assicurare il mantenimento della stabilità finanziaria in situazioni di crisi, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione e la risoluzione delle crisi di singoli partecipanti ai mercati finanziari in fallimento. Occorre che le decisioni adottate dall’Autorità in situazioni di emergenza, o per risolvere controversie che influiscono sulla stabilità di un partecipante ai mercati finanziari, non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Occorre istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di invocare questa salvaguardia e di rivolgersi in ultima istanza al Consiglio perché decida sulla questione. Non si dovrebbe, tuttavia, abusare di tale meccanismo di salvaguardia, specialmente in rapporto ad una decisione adottata dall’Autorità che sia priva di effetti significativi o concreti sotto il profilo del bilancio, quale una riduzione dei ricavi legata al divieto temporaneo di attività o prodotti specifici ai fini della protezione dei consumatori. Quando decide ai sensi del meccanismo di salvaguardia, il Consiglio dovrebbe votare secondo il principio di un voto per membro. È opportuno conferire al Consiglio un ruolo in materia, date le competenze specifiche degli Stati membri a tale riguardo. Stante la delicatezza della questione, dovrebbero essere previste disposizioni rigorose in materia di riservatezza.
(51) Nelle sue procedure decisionali, occorre che l’Autorità sia soggetta alle norme e ai principi generali dell’Unione in materia di giusto processo e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto dei destinatari delle decisioni dell’Autorità ad essere ascoltati. Gli atti dell’Autorità dovrebbero formare parte integrante del diritto dell’Unione.
(52) Occorre che il principale organo decisionale dell’Autorità sia un consiglio delle autorità di vigilanza, composto dai capi delle pertinenti autorità competenti di ogni Stato membro e presieduto dal presidente dell’Autorità. Rappresentanti della Commissione, del CERS, dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) dovrebbero poter partecipare in qualità di osservatori. Occorre che i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscano in modo indipendente ed esclusivamente nell’interesse dell’Unione.
(53) Come regola generale, il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza semplice secondo il principio di un voto per membro. Tuttavia, per gli atti di natura generale, tra i quali quelli legati alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, agli orientamenti e alle raccomandazioni, per le questioni relative al bilancio, nonché qualora uno Stato membro chieda all’Autorità di riconsiderare una decisione di proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie, è opportuno applicare le norme in materia di voto a maggioranza qualificata di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e al protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali di vigilanza dovrebbero essere esaminati da un gruppo ristretto ed imparziale di esperti, composto di membri che non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia né hanno interessi nel conflitto o legami diretti con l’autorità competente interessata. La composizione del gruppo dovrebbe essere adeguatamente equilibrata. La decisione presa dal gruppo dovrebbe essere approvata dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice secondo il principio di un voto per membro. Tuttavia, per quanto riguarda le decisioni adottate dall’autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo potrebbe essere respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e all’articolo 3 del protocollo sulle disposizioni transitorie.
(54) Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente dell’Autorità, dai rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza e della Commissione, dovrebbe assicurare che l’Autorità compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati. Occorre che il consiglio di amministrazione sia dotato dei poteri necessari, in particolare per proporre i programmi di lavoro annuali e pluriennali, esercitare alcune competenze di bilancio, adottare il piano dell’Autorità in materia di politica del personale, adottare alcune disposizioni speciali riguardanti il diritto di accesso ai documenti e proporre la relazione annuale.
(55) Occorre che l’Autorità sia rappresentata da un presidente a tempo pieno, nominato dal consiglio delle Autorità di vigilanza in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, a seguito di una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dal consiglio delle Autorità di vigilanza assistito dalla Commissione. Per la designazione del primo presidente dell’Autorità, la Commissione dovrebbe, in particolare, redigere un elenco ristretto di candidati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria. Per le designazioni successive, la possibilità di avere un elenco ristretto di candidati, preparato dalla Commissione, dovrebbe essere riesaminata in una relazione elaborata ai sensi del presente regolamento. Prima che la persona selezionata assuma le proprie funzioni, e fino a un mese dopo la sua selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la facoltà, dopo aver ascoltato la persona selezionata, di opporsi alla sua designazione.
(56) Occorre che la gestione dell’Autorità sia affidata ad un direttore esecutivo, che abbia il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
(57) Per garantire la coerenza intersettoriale delle loro attività, occorre che le AEV si coordinino strettamente attraverso un comitato congiunto ed elaborino posizioni comuni, se del caso. Occorre che il comitato congiunto coordini le funzioni delle AEV in relazione ai conglomerati finanziari e ad altre questioni intersettoriali. Se del caso, occorre che gli atti che dipendono anche dal settore di competenza dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) siano adottati in parallelo dalle autorità europee di vigilanza interessate. I presidenti delle AEV dovrebbero avvicendarsi a rotazione annuale alla presidenza del comitato congiunto. Il presidente del comitato congiunto dovrebbe essere un vicepresidente del CERS. Il comitato congiunto dovrebbe disporre di apposito personale fornito dalle AEV, onde consentire uno scambio informale di informazioni e la definizione di una cultura comune della vigilanza tra le AEV.
(58) È necessario assicurare che le parti interessate dalle decisioni dell’Autorità possano esperire idonee vie di ricorso. Per tutelare efficacemente i diritti delle parti e per ragioni di semplificazione delle procedure, occorre che le parti possano far ricorso dinanzi ad una commissione di ricorso nei casi in cui l’Autorità dispone di poteri di decisione. Per ragioni di efficacia e di uniformità, occorre che la commissione di ricorso sia un organismo congiunto delle AEV, indipendente dalle loro strutture amministrative e regolamentari. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero essere impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
(59) Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l’Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmente da contributi obbligatori delle autorità nazionali di vigilanza e dal bilancio generale dell’Unione europea. Il finanziamento dell’Autorità da parte dell’Unione è subordinato all’accordo dell’autorità di bilancio, in conformità del punto 47 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria. Occorre che si applichi la procedura di bilancio dell’Unione. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti. L’intero bilancio è soggetto alla procedura di discarico.
(60) Occorre che all’Autorità si applichi il
(61) Per assicurare condizioni di lavoro aperte e trasparenti, e il pari trattamento del personale, occorre che al personale dell’Autorità si applichino lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.
(62) È essenziale proteggere i segreti commerciali e altre informazioni riservate. La riservatezza delle informazioni messe a disposizione dell’Autorità, e scambiate in seno alla rete, dovrebbe essere soggetta a norme rigorose ed efficaci.
(63) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e il
(64) Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell’Autorità, occorre che a questa si applichi il
(65) Occorre consentire la partecipazione di paesi terzi all’attività dell’Autorità sulla base di opportuni accordi che dovranno essere conclusi dall’Unione.
(66) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, efficace e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere gli investitori, garantire l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell’azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(67) L’Autorità dovrebbe assumere tutti i compiti e i poteri attuali del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. Occorre pertanto abrogare la
(68) È opportuno fissare un termine per l’applicazione del presente regolamento, al fine di assicurare che l’Autorità sia adeguatamente preparata a iniziare la sua attività e di facilitare la transizione dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. L’Autorità dovrebbe essere finanziata in modo adeguato. Almeno inizialmente dovrebbe essere finanziata per il 40 % con fondi dell’Unione e per il 60 % con contributi degli Stati membri, conformemente alla ponderazione dei voti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.
(69) Affinché l’Autorità possa essere istituita il 1 gennaio 2011, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
ISTITUZIONE E STATUS GIURIDICO
Art. 1. Istituzione e ambito di intervento
1. Il presente regolamento istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo l’«Autorità»).
2. L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione delle direttive 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE e 2006/49/CE, fatte salve le competenze dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) in termini di vigilanza prudenziale, della
3. L’Autorità opera altresì nel settore di attività dei partecipanti ai mercati, in relazione a questioni non direttamente contemplate negli atti di cui al paragrafo 2, incluse le questioni relative alla governance, alla revisione contabile e all’informativa finanziaria, purché tali azioni dell’Autorità siano necessarie per assicurare l’applicazione effettiva e coerente di tali atti. L’Autorità agisce inoltre, secondo necessità, relativamente alle offerte d’acquisto, alla compensazione e regolamento e ai derivati.
4. Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare ai sensi dell’articolo 258 TFUE al fine di assicurare il rispetto del diritto dell’Unione.
5. L’obiettivo dell’Autorità è proteggere l’interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all’efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario a beneficio dell’economia dell’Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. L’Autorità contribuisce a:
a) migliorare il funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo a un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme;
b) garantire l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari;
c) rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza;
d) impedire l’arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza;
e) assicurare che il rischio di credito e altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza, e
f) aumentare la protezione dei consumatori.
A tali fini, l’Autorità contribuisce ad assicurare l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2, favorisce la convergenza in materia di vigilanza, fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ed effettua analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento dell’obiettivo dell’Autorità.
Nell’esecuzione dei compiti conferitile dal presente regolamento, l’Autorità presta speciale attenzione a qualsiasi rischio sistemico posti dai partecipanti ai mercati finanziari il cui fallimento è suscettibile di pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario o dell’economia reale.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l’Autorità agisce in maniera indipendente e obiettiva nell’interesse esclusivo dell’Unione.
Art. 2. Sistema europeo di vigilanza finanziaria
1. L’Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato per preservare la stabilità finanziaria, creare fiducia nell’intero sistema finanziario e assicurare una sufficiente protezione dei consumatori di servizi finanziari.
2. Il SEVIF comprende:
a) il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), ai fini dei compiti specificati nel
b) l’Autorità;
c) l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita con
d) l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali), istituita con
e) il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza («comitato congiunto»), ai fini dello svolgimento dei compiti specificati agli articoli da 54 a 57 del presente regolamento, del
f) le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, del
3. L’Autorità collabora regolarmente e strettamente con il CERS, così come Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) attraverso il comitato congiunto, assicurando la coerenza intersettoriale delle attività e raggiungendo posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali.
4. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le parti del SEVIF cooperano con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio reciproco di informazioni utili e affidabili.
5. Le autorità di vigilanza che sono parti del SEVIF sono tenute a esercitare la vigilanza sui partecipanti ai mercati finanziari che operano nell’Unione conformemente agli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Art. 3. Responsabilità delle Autorità
Le Autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio.
Art. 4. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «partecipante ai mercati finanziari»: ogni persona in relazione alla quale si applica un obbligo previsto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o dal diritto nazionale di attuazione di tale normativa;
2) «partecipante chiave ai mercati finanziari»: un partecipante ai mercati finanziari le cui regolari attività o la cui solidità finanziaria hanno o sono tali da avere un effetto significativo sulla stabilità, l’integrità o l’efficienza dei mercati finanziari nell’Unione;
3) «autorità competenti»:
i) le autorità competenti e/o autorità di vigilanza quali definite nella normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
ii) in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l’osservanza dei requisiti di dette direttive da parte delle società che prestano servizi d’investimento o degli organismi d’investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni;
iii) in relazione ai sistemi di indennizzo degli investitori, gli organismi che gestiscono i sistemi di indennizzo nazionali ai sensi della direttiva 97/9/CE o, qualora il funzionamento del sistema di indennizzo degli investitori sia gestito da una società privata, l’autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di tale direttiva.
Art. 5. Status giuridico
1. L’Autorità è un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica.
2. L’Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall’ordinamento giuridico nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L’Autorità è rappresentata dal presidente.
Art. 6. Composizione
L’Autorità è composta da:
1) un consiglio delle autorità di vigilanza, che svolge i compiti di cui all’articolo 43;
2) un consiglio di amministrazione, che svolge i compiti di cui all’articolo 47;
3) un presidente, che svolge i compiti di cui all’articolo 48;
4) un direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all’articolo 53;
5) una commissione di ricorso, che svolge i compiti di cui all’articolo 60.
Art. 7. Sede
L’Autorità ha sede a Parigi.
CAPO II
COMPITI E POTERI DELL’AUTORITÀ
Art. 8. Compiti e poteri dell’Autorità
1. L’Autorità svolge i seguenti compiti:
a) contribuisce all’elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell’Unione ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione basati sugli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
b) contribuisce all’applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza, assicurando l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, impedendo l’arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sui partecipanti ai mercati finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza;
c) incoraggia e facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;
d) coopera strettamente con il CERS, in particolare fornendogli le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle sue segnalazioni e raccomandazioni;
e) organizza ed effettua verifiche inter pares delle autorità competenti, anche formulando orientamenti e raccomandazioni e individuando le migliori prassi, al fine di rafforzare l’uniformità dei risultati di vigilanza;
f) sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza;
g) svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare l’Autorità nell’espletamento dei propri compiti;
h) promuove la tutela degli investitori;
i) contribuisce al funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza, alla sorveglianza, valutazione e misurazione del rischio sistemico, allo sviluppo e al coordinamento dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, fornendo un livello elevato di protezione agli investitori in tutto il territorio dell’Unione e sviluppando metodi per la risoluzione delle crisi dei partecipanti ai mercati finanziari in fallimento nonché la valutazione dell’esigenza di idonei strumenti finanziari, conformemente agli articoli da 21 a 26;
j) esegue ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento o da altri atti legislativi;
k) pubblica sul sito web e aggiorna regolarmente le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare, nella sua area di competenza, sui partecipanti ai mercati finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;
l) assume, se del caso, tutti i compiti esistenti e in corso del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR);
2. Per l’esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l’Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento, ossia:
a) elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione nei casi specifici di cui all’articolo 10;
b) elaborare progetti di norme tecniche di attuazione nei casi specifici di cui all’articolo 15;
c) emanare orientamenti e formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all’articolo 16;
d) formulare raccomandazioni nei casi specifici di cui all’articolo 17, paragrafo 3;
e) prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 19, paragrafo 3;
f) nei casi concernenti il diritto dell’Unione direttamente applicabile, prendere decisioni individuali nei confronti di partecipanti ai mercati finanziari nei casi specifici di cui all’articolo 17, paragrafo 6, all’articolo 18, paragrafo 4, e all’articolo 19, paragrafo 4;
g) emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come previsto all’articolo 34;
h) raccogliere le informazioni necessarie sui partecipanti ai mercati finanziari, come previsto all’articolo 35;
i) sviluppare metodologie comuni per valutare l’effetto delle caratteristiche del prodotto e dei relativi processi di distribuzione sulla situazione finanziaria dei partecipanti ai mercati finanziari e sulla protezione dei consumatori;
j) fornire una banca dati, accessibile a livello centrale, dei partecipanti ai mercati finanziari registrati nella sua area di competenza, ove specificato negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Art. 9. Compiti relativi alla protezione dei consumatori e alle attività finanziarie
1. L’Autorità assume un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell’equità nel mercato per i prodotti o servizi finanziari destinati ai consumatori in tutto il mercato interno, anche tramite:
a) la raccolta, l’analisi e l’informativa sulle tendenze dei consumatori;
b) il riesame e il coordinamento dell’alfabetizzazione finanziaria e delle iniziative formative da parte delle autorità competenti;
c) l’elaborazione di standard formativi per l’industria, e
d) il contributo a favore dello sviluppo di norme comuni in materia di divulgazione.
2. L’Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza delle prassi di regolamentazione.
3. L’Autorità può altresì emettere segnalazioni nel caso in cui un’attività finanziaria costituisca una seria minaccia per gli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 5.
4. L’Autorità istituisce, quale parte integrante dell’Autorità stessa, un comitato sull’innovazione finanziaria, che riunisce tutte le pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti al fine di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all’Autorità consulenza da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
5. L’Autorità può proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione nei casi e alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, oppure, se così richiesto, in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all’articolo 18.
L’Autorità riesamina la decisione di cui al primo comma a intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente.
Uno Stato membro può chiedere all’Autorità di riconsiderare la decisione. In tal caso l’Autorità decide secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, se mantenere la decisione.
L’Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività finanziaria e, qualora si presenti tale necessità, informarne la Commissione per facilitare l’adozione di tale eventuale divieto o limitazione.
Art. 10. Norme tecniche di regolamentazione
1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati, a norma dell’articolo 290 TFUE al fine di garantire un’armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. L’Autorità sottopone i suoi progetti di norme all’approvazione della Commissione.
Le norme tecniche di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano.
Prima di presentarli alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37.
Se l’Autorità presenta un progetto di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione lo trasmette senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio.
Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione decide se approvarlo. La Commissione può approvare i progetti di norme tecniche di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione.
Ove non intenda approvare un progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda approvarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata approvazione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. Entro un termine di sei settimane, l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Se, alla scadenza di tale termine di sei settimane, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.
La Commissione può modificare il contenuto di un progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.
2. Ove l’Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine.
3. Solo ove l’Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di regolamentazione mediante un atto delegato senza un progetto dell’Autorità.
La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì il parere o la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37.
La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di regolamentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
La Commissione invia il suo progetto di norma tecnica di regolamentazione all’Autorità. Entro un termine di sei settimane, l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di regolamentazione.
Se l’Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione entro il termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione in base alle modifiche proposte dall’Autorità o adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti. La Commissione modifica il contenuto del progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.
4. Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data indicata nel relativo atto.
Art. 11. Esercizio della delega
1. Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 16 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 14.
2. Non appena adotta una norma tecnica di regolamentazione, la Commissione la notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare norme tecniche di regolamentazione è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli da 12 a 14.
Art. 12. Revoca della delega
1. La delega di poteri di cui all’articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità delle norme tecniche di regolamentazione già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 13. Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione entro un termine di tre mesi dalla data di notifica della norma tecnica di regolamentazione adottata dalla Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di tre mesi.
Quando la Commissione adotta una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall’Autorità, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni è di un mese dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di un mese.
2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione, quest’ultima è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.
La norma tecnica di regolamentazione può essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione nel termine di cui al paragrafo 1, essa non entra in vigore. Conformemente all’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione ne illustra le ragioni.
Art. 14. Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione
1. Se non approva un progetto di norma tecnica di regolamentazione o lo modifica come previsto all’articolo 10, la Commissione ne informa l’Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio, motivando la decisione.
2. Se del caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare, entro un mese dalla comunicazione di cui al paragrafo 1, il commissario competente, insieme al presidente dell’Autorità, a un’apposita riunione della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per presentare e illustrare le loro divergenze.
Art. 15. Norme tecniche di attuazione
1. L’Autorità può elaborare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L’Autorità sottopone i suoi progetti di norme tecniche di attuazione all’approvazione della Commissione.
Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37.
Se l’Autorità presenta un progetto di norma tecnica di attuazione, la Commissione lo trasmette senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio.
Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione, la Commissione decide se approvarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione può approvare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione. Ove non intenda approvare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda approvarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata approvazione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. Entro un termine di sei settimane, l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quinto comma, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.
La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.
2. Nei casi in cui l’Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine.
3. Solo ove l’Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di attuazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di attuazione mediante un atto di esecuzione senza un progetto dell’Autorità.
La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì il parere o la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37.
La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
La Commissione inviail progetto di norma tecnica di attuazione all’Autorità. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Se alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di attuazione.
Se l’Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione entro tale termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione in base alle modifiche proposte dall’Autorità o adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti.
La Commissione modifica il contenuto dei progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.
4. Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data indicata nel relativo atto.
Art. 16. Orientamenti e raccomandazioni
1. Al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell’ambito del SEVIF e per assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione, l’Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o ai partecipanti ai mercati finanziari.
2. L’Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sugli orientamenti e sulle raccomandazioni e ne analizza i potenziali costi e benefici. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d’applicazione, alla natura e all’impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Ove opportuno l’Autorità richiede altresì pareri o consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37.
3. Le autorità e i partecipanti ai mercati finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni
Entro due mesi dall’emanazione di un orientamento o di una raccomandazione, ciascuna autorità nazionale di vigilanza competente conferma se è conforme o intende conformarsi all’orientamento o alla raccomandazione in questione. Nel caso in cui un’autorità competente non sia conforme o non intenda conformarsi, ne informa l’Autorità motivando la decisione.
L’Autorità pubblica l’informazione secondo cui l’autorità competente non è conforme o non intende conformarsi agli orientamenti o alla raccomandazione. L’Autorità può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le ragioni fornite da un’autorità competente riguardo alla mancata conformità all’orientamento o alla raccomandazione in questione. L’autorità competente riceve preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.
Ove richiesto dall’orientamento o dalla raccomandazione in questione, i partecipanti ai mercati finanziari riferiscono, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano all’orientamento o alla raccomandazione in parola.
4. Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni che sono stati emessi, indicando quale autorità competente non vi abbia ottemperato e illustrando il modo in cui l’Autorità intende garantire che l’autorità competente interessata si conformi in futuro ai suoi orientamenti e raccomandazioni.
Art. 17. Violazione del diritto dell’Unione
1. Se un’autorità competente non ha applicato gli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, comprese le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15, o li ha applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell’Unione, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un partecipante ai mercati finanziari rispetti gli obblighi stabiliti in tali atti, l’Autorità agisce in conformità dei poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.
2. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, o di propria iniziativa, e dopo averne informato l’autorità competente interessata, l’Autorità può effettuare indagini sull’asserita violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione.
Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 35, l’autorità competente fornisce senza indugio all’Autorità tutte le informazioni che l’Autorità considera necessarie per le sue indagini.
3. Non oltre due mesi dall’avvio dell’indagine, l’Autorità può trasmettere all’autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l’azione necessaria per conformarsi al diritto dell’Unione.
Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l’autorità competente informa l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al diritto dell’Unione.
4. Se l’autorità competente non si conforma al diritto dell’Unione entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell’Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall’Autorità, o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all’autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell’Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell’Autorità.
La Commissione esprime il parere formale entro tre mesi dall’adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare tale termine di un mese.
L’Autorità e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.
5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l’autorità competente informa la Commissione e l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.
6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario, l’Autorità può, se i pertinenti obblighi degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo partecipante ai mercati finanziari, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
La decisione dell’Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.
7. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.
In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6, le autorità competenti si conformano al parere formale o alla decisione, a seconda del caso.
8. Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità indica le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari che non hanno rispettato i pareri formali o le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.
Art. 18. Intervento in situazioni di emergenza
1. In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell’Unione, l’Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti.
Per essere in grado di svolgere tale ruolo di facilitazione e coordinamento, l’Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi rilevanti ed è invitata dalle pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti a partecipare in qualità di osservatore alle eventuali riunioni in materia.
2. Il Consiglio, in consultazione con la Commissione e con il CERS e, se del caso, con le AEV, può adottare una decisione indirizzata all’Autorità con la quale determina l’esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento, su richiesta dell’Autorità, della Commissione o del CERS. Il Consiglio riesamina tale decisione a intervalli opportuni e almeno una volta al mese. Se non è rinnovata entro il termine di un mese, la decisione decade automaticamente. Il Consiglio può dichiarare la cessazione della situazione di emergenza in qualsiasi momento.
Qualora ritengano che sussista la probabilità che si verifichi una situazione di emergenza, il CERS o l’Autorità formulano una raccomandazione riservata destinata al Consiglio e gli forniscono una valutazione della situazione. Il Consiglio valuta quindi la necessità di convocare una riunione. È garantita a tale riguardo una doverosa attenzione alla riservatezza.
Se determina l’esistenza di una situazione di emergenza, il Consiglio informa debitamente e senza indugio il Parlamento europeo e la Commissione.
3. Se il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2, e in casi eccezionali se è necessaria un’azione coordinata delle autorità nazionali per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell’Unione, l’Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che i partecipanti ai mercati finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati in tale normativa.
4. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma alla decisione dell’Autorità di cui al paragrafo 3 entro il termine fissato nella decisione, l’Autorità può, se i pertinenti obblighi previsti negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ivi incluse le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate conformemente ai suddetti atti, sono direttamente applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo partecipante ai mercati finanziari imponendogli di prendere le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti da tale normativa, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica. Ciò si applica soltanto nelle situazioni in cui un’autorità competente non applica gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ivi incluse le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate conformemente ai suddetti atti, o li applica in un modo che sembra una manifesta violazione di tali atti, e se un rimedio urgente è necessario per ripristinare il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell’Unione.
5. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.
Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione alle questioni oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.
Art. 19. Risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere
1. Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 17, se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un’autorità competente di un altro Stato membro o con l’assenza di intervento da parte di quest’ultima in casi specificati negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.
In casi specificati nella normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e ove in base a criteri obiettivi sia possibile constatare una controversia tra autorità competenti di Stati membri diversi, l’Autorità può, di sua iniziativa, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.
2. L’Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell’urgenza della questione. In tale fase l’Autorità funge da Mediatore.
3. Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’Autorità può, in conformità della procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, terzo e quarto comma, adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall’agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto del diritto dell’Unione.
4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma alla decisione dell’Autorità e pertanto omette di assicurare che un partecipante ai mercati finanziari rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità può adottare nei confronti del singolo partecipante ai mercati finanziari una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
5. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia. Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.
6. Nella relazione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, il presidente dell’Autorità espone la natura e il tipo di controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per comporre siffatte controversie.
Art. 20. Risoluzione delle controversie intersettoriali tra autorità competenti
Il comitato congiunto, agendo conformemente alla procedura di cui agli articoli 19 e 56, risolve le controversie intersettoriali che dovessero sorgere fra autorità competenti quali definite rispettivamente all’articolo 2, punto 2, del presente regolamento, del
Art. 21. Collegi delle autorità di vigilanza
1. L’Autorità contribuisce a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza stabiliti negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e a promuovere l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l’obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, il personale dell’Autorità ha la facoltà di partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.
2. L’Autorità guida le attività volte ad assicurare un funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri in tutto il territorio dell’Unione, tenendo conto del rischio sistemico costituito dai partecipanti ai mercati finanziari di cui all’articolo 23.
Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 1 del presente articolo, l’Autorità è considerata un'«autorità competente» ai sensi della normativa applicabile.
L’Autorità può:
a) raccogliere e condividere tutte le informazioni pertinenti in collaborazione con le autorità competenti in modo da facilitare i lavori del collegio e istituire e gestire un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nel collegio;
b) avviare e coordinare le prove di stress a livello dell’Unione conformemente all’articolo 32 per valutare la resilienza dei partecipanti ai mercati finanziari, in particolare il rischio sistemico costituito dai partecipanti chiave ai mercati finanziari di cui all’articolo 23, ad andamenti negativi dei mercati, e valutare il potenziale aumento del rischio sistemico rappresentato dai partecipanti chiave ai mercati finanziari in situazioni di stress, assicurando che a livello nazionale sia applicata una metodologia uniforme per tali prove; può anche, se necessario, formulare una raccomandazione all’autorità competente per risolvere problemi rilevati nelle prove di stress;
c) promuovere attività di vigilanza effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali i partecipanti ai mercati finanziari sono o potrebbero essere esposti in situazioni di stress;
d) supervisionare, conformemente ai compiti e ai poteri specificati nel presente regolamento, i compiti svolti dalle autorità competenti, e
e) chiedere ulteriori deliberazioni di un collegio in tutti i casi in cui ritenga che la decisione dia luogo a un’applicazione errata del diritto dell’Unione o non contribuisca all’obiettivo della convergenza delle prassi di vigilanza. Può altresì chiedere all’autorità di vigilanza su base consolidata di programmare una riunione del collegio o di aggiungere un punto all’ordine del giorno di una riunione.
3. L’autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per assicurare condizioni di applicazione uniformi riguardo alle disposizioni relative al funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza e formulare orientamenti e raccomandazioni adottati ai sensi dell’articolo 16 per promuovere la convergenza del funzionamento della vigilanza e delle migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza.
4. L’Autorità svolge un ruolo di mediazione giuridicamente vincolante al fine di risolvere le controversie fra autorità competenti secondo la procedura di cui all’articolo 19. L’Autorità può adottare decisioni di vigilanza direttamente applicabili al partecipante ai mercati finanziari interessato conformemente all’articolo 19.
Art. 22. Disposizioni generali
1. L’Autorità prende debitamente in considerazione il rischio sistemico definito dal
a) sia imputabile a un deterioramento totale o parziale del sistema finanziario; e
b) sia potenzialmente in grado di produrre effetti negativi gravi per il mercato interno e l’economia reale.
L’Autorità prende in considerazione, ove opportuno, il monitoraggio e la valutazione del rischio sistemico, quale elaborato dal CERS e dall’Autorità stessa, e reagisce a segnalazioni e raccomandazioni del CERS conformemente all’articolo 17 del
2. L’Autorità, in collaborazione con il CERS e in conformità dell’articolo 23 elabora un approccio comune all’individuazione e alla misurazione del rischio sistemico rappresentato dai partecipanti chiave ai mercati finanziari, ivi inclusi eventualmente gli indicatori quantitativi e qualitativi.
Detti indicatori costituiscono un elemento cruciale nel definire le opportune azioni di vigilanza. L’Autorità sorveglia il grado di convergenza delle decisioni prese, al fine di promuovere un approccio comune.
3. Fatti salvi gli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità elabora, ove necessario, orientamenti e raccomandazioni supplementari per i partecipanti chiave ai mercati finanziari, allo scopo di tener conto del rischio sistemico da essi costituito.
L’Autorità assicura che il rischio sistemico costituito dai partecipanti chiave ai mercati finanziari sia preso in considerazione nell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nei settori previsti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
4. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può condurre un’indagine su un tipo particolare di attività finanziaria, su un tipo di prodotto o su un tipo di condotta allo scopo di valutare le potenziali minacce per l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario e raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate.
In questi casi l’Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dall’articolo 35.
5. Il comitato congiunto assicura il coordinamento intersettoriale generale delle attività svolte ai sensi del presente articolo.
Art. 23. Individuazione e misurazione del rischio sistemico
1. Di concerto con il CERS, l’Autorità elabora criteri per l’individuazione e la misurazione del rischio sistemico e un sistema adeguato di prove di stress che prevede una valutazione del potenziale rischio sistemico che potrebbero comportare i partecipanti ai mercati finanziari in situazioni di stress. I partecipanti ai mercati finanziari che potrebbero comportare un rischio sistemico sono soggetti a una vigilanza rafforzata e, ove necessario, alle procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi di cui all’articolo 25.
2. L’Autorità tiene pienamente conto dei pertinenti approcci a livello internazionale nell’elaborare i criteri di individuazione e misurazione del rischio sistemico costituito dai partecipanti ai mercati finanziari, tra cui quelli stabiliti dal Consiglio per la stabilità finanziaria, dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca dei regolamenti internazionali.
Art. 24. Capacità costante di reagire ai rischi sistemici
1. L’Autorità si assicura di avere la capacità specialistica e costante per reagire efficacemente alla materializzazione dei rischi sistemici di cui agli articoli 22 e 23, in particolare, riguardo alle istituzioni che comportano un rischio sistemico.
2. L’Autorità esegue i compiti ad essa conferiti nel presente regolamento e nella normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e contribuisce a garantire un regime coerente e coordinato per la gestione e la risoluzione delle crisi nell’Unione.
Art. 25. Procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi
1. L’Autorità contribuisce e partecipa attivamente a elaborare e coordinare efficaci e coerenti piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, procedure in situazioni di emergenza e misure preventive per ridurre al minimo l’impatto sistemico di un eventuale fallimento.
2. L’Autorità può elaborare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 10 a 15.
Art. 26. Sistema europeo dei sistemi nazionali di indennizzo degli investitori
1. L’Autorità contribuisce a rafforzare il sistema europeo dei sistemi nazionali di indennizzo degli investitori (SII), deliberando nell’ambito dei poteri conferitile nel presente regolamento per garantire la corretta applicazione della direttiva 97/9/CE, con l’obiettivo di assicurare che i sistemi nazionali di indennizzo degli investitori siano adeguatamente finanziati da contributi dei partecipanti ai mercati finanziari interessati, compresi, se del caso, i partecipanti ai mercati finanziari con sede in paesi terzi, e forniscano un elevato livello di protezione a tutti gli investitori in un quadro armonizzato a livello di Unione.
2. L’articolo 16 relativo ai poteri dell’Autorità di adottare orientamenti e raccomandazioni si applica ai sistemi di indennizzo degli investitori.
3. L’Autorità può elaborare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 10 a 15 del presente regolamento.
4. Il riesame del presente regolamento previsto all’articolo 81 valuta in particolare la convergenza del sistema europeo dei sistemi nazionali di indennizzo degli investitori.
Art. 27. Sistema europeo per la risoluzione delle crisi e modalità di finanziamento
1. Nei settori di sua competenza, l’Autorità contribuisce a sviluppare metodi di risoluzione delle crisi dei partecipanti chiave ai mercati finanziari in fallimento attraverso modalità che evitino il contagio e consentano di liquidarli in maniera ordinata e tempestiva, ed anche, se del caso, meccanismi di finanziamento coerenti e credibili, ove opportuno.
2. L’Autorità contribuisce ai lavori sulle questioni attinenti a condizioni di parità e sugli effetti cumulativi di eventuali sistemi di prelievi e contributi a carico degli istituti finanziari che potrebbero essere introdotti per assicurare un’equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio sistemico nell’ambito di un quadro di risoluzione delle crisi coerente e credibile.
Il riesame del presente regolamento previsto all’articolo 81 valuta in particolare l’eventuale potenziamento del ruolo dell’Autorità in un quadro per la prevenzione, la gestione e la risoluzione delle crisi.
Art. 28. Delega di compiti e responsabilità
1. Le autorità competenti, con il consenso del delegato, possono delegare compiti e responsabilità all’Autorità o ad altre autorità competenti alle condizioni di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono stabilire, per la delega di responsabilità, modalità specifiche che devono essere osservate prima che le proprie autorità competenti sottoscrivano siffatti accordi di delega e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per la vigilanza efficace dei partecipanti o gruppi di partecipanti transfrontalieri ai mercati finanziari.
2. L’Autorità stimola e facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti, individuando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori prassi.
3. La delega di responsabilità porta alla ridistribuzione delle competenze definite negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2. L’ordinamento giuridico dell’autorità delegata disciplina la procedura, l’applicazione e il riesame amministrativo e giudiziario in relazione alle responsabilità delegate.
4. Le autorità competenti informano l’Autorità degli accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l’Autorità.
L’Autorità può emanare un parere sul progetto di accordo entro un mese dal ricevimento delle informazioni.
L’Autorità pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità competenti, in modo da assicurare che tutti i soggetti interessati siano informati adeguatamente.
Art. 29. Cultura comune della vigilanza
1. L’Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura comune a livello di Unione e prassi uniformi in materia di vigilanza, nonché ad assicurare l’uniformità delle procedure e la coerenza degli approcci in tutta l’Unione. L’Autorità svolge almeno le attività seguenti:
a) fornire pareri alle autorità competenti;
b) promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale sia multilaterale, tra le autorità competenti, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati, quali stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione;
c) contribuire a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l’altro in materia di informativa, e standard contabili internazionali in conformità dell’articolo 1, paragrafo 3;
d) esaminare l’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall’Autorità e proporre modifiche, se necessario; e
e) stabilire programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevolare gli scambi di personale e incoraggiare le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti.
2. L’Autorità può sviluppare, se del caso, nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di vigilanza.
Art. 30. Verifiche inter pares delle autorità competenti
1. L’Autorità organizza ed effettua regolarmente verifiche inter pares di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità verificate. In sede di svolgimento delle verifiche inter pares si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all’autorità competente in questione.
2. La verifica inter pares include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi:
a) l’adeguatezza delle risorse e delle disposizioni di governance dell’autorità competente, in particolare dal punto di vista dell’applicazione efficace delle norme tecniche di regolamentazione e delle norme tecniche di attuazione di cui agli articoli da 10 a 15, nonché degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e la capacità di rispondere agli sviluppi del mercato;
b) il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l’applicazione del diritto dell’Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli da 10 a 16, e il contributo delle pratiche di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto dell’Unione;
c) le migliori prassi sviluppate da alcune autorità competenti e che le altre autorità competenti potrebbero utilmente adottare;
d) l’efficacia e il grado di convergenza raggiunti riguardo all’applicazione delle disposizioni adottate nell’attuazione del diritto dell’Unione, incluse le misure amministrative e le sanzioni applicate nei confronti delle persone responsabili, in caso di inosservanza.
3. Sulla base di una verifica inter pares, l’Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni a norma dell’articolo 16. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti si sforzano di seguire tali orientamenti e raccomandazioni. L’Autorità tiene conto dei risultati della verifica inter pares nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15.
4. L’Autorità rende pubbliche le migliori prassi che possono essere individuate attraverso le verifiche inter pares. In aggiunta, tutti gli altri risultati delle verifiche inter pares possono essere resi pubblici, previo l’accordo dell’autorità competente oggetto della verifica.
Art. 31. Funzione di coordinamento
L’Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, in particolare nei casi in cui gli sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell’Unione.
L’Autorità promuove la risposta coordinata dell’Unione, in particolare:
a) facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;
b) determinando la portata e, ove possibile e appropriato, verificando l’affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;
c) fatto salvo l’articolo 19, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;
d) informando senza indugio il CERS di ogni potenziale situazione di emergenza;
e) adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di facilitare il coordinamento delle misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;
f) centralizzando le informazioni ricevute, a norma degli articoli 21 e 35, dalle autorità competenti in conseguenza degli obblighi regolamentari di informativa a carico dei partecipanti ai mercati finanziari attivi in più di uno Stato membro. L’Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate.
Art. 32. Valutazione degli sviluppi del mercato
1. L’Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nella sua area di competenza e, se necessario, informa l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il CERS, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L’Autorità include nelle sue valutazioni un’analisi economica dei mercati in cui operano i partecipanti ai mercati finanziari nonché una valutazione dell’impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su tali partecipanti ai mercati finanziari.
2. In cooperazione con il CERS, l’Autorità avvia e coordina le valutazioni in tutta l’Unione sulla resilienza di partecipanti ai mercati finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo, elabora gli elementi seguenti, che dovranno essere applicati dalle autorità competenti:
a) metodologie comuni per valutare l’effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un partecipante ai mercati finanziari;
b) strategie comuni di comunicazione dei risultati di tali valutazioni sulla resilienza dei partecipanti ai mercati finanziari;
c) metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un determinato partecipante ai mercati finanziari e sugli investitori e sull’informazione dei clienti.
3. Fatti salvi i compiti del CERS definiti nel
Tali valutazioni dell’Autorità comprendono una classificazione dei principali rischi e vulnerabilità e raccomandano, ove necessario, misure preventive o correttive.
4. L’Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e con l’Autorità europea di vigilanza(Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) tramite il comitato congiunto.
Art. 33. Relazioni internazionali
1. Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, l’Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi competenti. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l’Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi.
2. L’Autorità fornisce assistenza nell’elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi conformemente agli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
3. Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità presenta gli accordi amministrativi concordati con organizzazioni internazionali o amministrazioni di paesi terzi e l’assistenza fornita nella preparazione delle decisioni in materia di equivalenza.
Art. 34. Altri compiti
1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.
2. Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di fusioni e acquisizioni che rientrano nell’ambito di applicazione della
Art. 35. Raccolta di informazioni
1. Su richiesta dell’Autorità, le autorità competenti degli Stati membri forniscono all’Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione e la richiesta di informazioni sia necessaria in relazione alla natura del compito in questione.
2. L’Autorità può anche chiedere che le siano fornite informazioni a cadenza regolare e in modelli specificati. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni di informativa.
3. Su richiesta debitamente motivata di un’autorità competente di uno Stato membro, l’Autorità può fornire qualsiasi informazione necessaria per consentire all’autorità competente di adempiere alle sue funzioni, conformemente all’obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all’articolo 70.
4. Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo e per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, l’Autorità si avvale delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.
5. In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti non forniscono le informazioni tempestivamente, l’Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità di vigilanza, al ministero responsabile delle finanze ove questo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale nazionale o all’istituto statistico dello Stato membro interessato.
6. In mancanza di informazioni o quando le informazioni non sono fornite tempestivamente ai sensi del paragrafo 1 5, l’Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata direttamente ai partecipanti ai mercati finanziari interessati. La richiesta motivata spiega perché sono necessarie le informazioni relative ai singoli partecipanti ai mercati finanziari.
L’Autorità informa le pertinenti autorità competenti delle richieste in conformità del presente paragrafo e del paragrafo 5.
Su richiesta dell’Autorità, le autorità competenti assistono l’Autorità nella raccolta delle informazioni.
7. L’Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.
Art. 36. Rapporti con il CERS
1. L’Autorità coopera strettamente e regolarmente con il CERS.
2. L’Autorità comunica regolarmente e tempestivamente al CERS le informazioni di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sintetica o aggregata sono forniti senza indugio al CERS su richiesta motivata, secondo le modalità definite all’articolo 15 del
3. Conformemente ai paragrafi 4 e 5, l’Autorità garantisce un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del CERS di cui all’articolo 16 del
4. Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione inviatale dal CERS, l’Autorità convoca senza indugio una riunione del consiglio delle autorità di vigilanza ed esamina le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l’esecuzione dei suoi compiti.
Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che le sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati nelle segnalazioni e nelle raccomandazioni.
Se non dà seguito ad una raccomandazione, l’Autorità comunica le sue ragioni al CERS e al Consiglio.
5. Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione inviata dal CERS ad un’autorità nazionale di vigilanza competente, l’Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare il seguito tempestivo.
Quando non intende seguire la raccomandazione del CERS, il destinatario comunica e ne discute le ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.
L’Autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell’informare il Consiglio e il CERS ai sensi dell’articolo 17 del
6. Nell’esecuzione dei compiti che le sono assegnati dal presente regolamento, l’Autorità tiene in massima considerazione le segnalazioni e le raccomandazioni del CERS.
Art. 37. Gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati
1. Per facilitare la consultazione delle parti interessate nei settori pertinenti per i compiti dell’Autorità, è istituito un gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è consultato sulle misure adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15 riguardo alle norme tecniche di regolamentazione e alle norme tecniche di attuazione e, ove queste non riguardino i singoli partecipanti ai mercati finanziari, ai sensi dell’articolo 16 riguardo agli orientamenti e alle raccomandazioni. Quando occorre agire con urgenza e la consultazione risulta impossibile, il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è informato quanto prima possibile.
Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati si riunisce almeno quattro volte all’anno.
2. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato i partecipanti ai mercati finanziari che operano nell’Unione, i rappresentanti dei loro dipendenti, nonché i consumatori, gli utenti dei servizi finanziari e i rappresentanti delle PMI. Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Dieci dei suoi membri rappresentano i partecipanti ai mercati finanziari.
3. I membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza su proposta delle relative parti interessate. Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico e di genere ed una rappresentanza adeguati delle parti interessate di tutta l’Unione.
4. L’Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 70 e assicura un adeguato supporto di segreteria al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. Ai membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un adeguato rimborso, ad esclusione dei rappresentanti delle imprese del settore. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.
I membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati possono essere nominati per due mandati consecutivi.
5. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati può emanare pareri e fornire consulenze all’Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell’Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti di cui agli articoli da 10 a 16 e agli articoli 29, 30 e 32.
6. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati adotta il proprio regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
7. L’Autorità pubblica i pareri e le consulenze del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati e i risultati delle sue consultazioni.
Art. 38. Salvaguardie
1. L’Autorità assicura che nessuna decisione adottata ai sensi degli articoli 18 o 19 incida in alcun modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.
2. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro due settimane dalla notifica della decisione dell’Autorità all’autorità competente può informare l’Autorità e la Commissione che l’autorità competente non applicherà la decisione.
Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.
Nel caso di una tale notifica, la decisione dell’Autorità è sospesa.
Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l’Autorità comunica a quest’ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l’annulla. Se la decisione è mantenuta o modificata l’Autorità dichiara che non vi sono incidenze sulle competenze in materia di bilancio.
Se l’Autorità mantiene la sua decisione, il Consiglio, non oltre due mesi da quando l’Autorità ha informato lo Stato membro ai sensi del quarto comma, decide a maggioranza dei suffragi espressi, in una delle sue riunioni, se mantenere la decisione dell’Autorità.
Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di mantenere la decisione dell’Autorità, conformemente al quinto comma, gli effetti della decisione dell’Autorità cessano.
3. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro tre giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell’Autorità all’autorità competente può informare l’Autorità, la Commissione e il Consiglio che l’autorità competente non applicherà la decisione.
Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.
Nel caso di una tale notifica, la decisione dell’Autorità è sospesa.
Entro dieci giorni lavorativi il Consiglio convoca una riunione e decide, a maggioranza semplice dei membri, se revocare la decisione dell’Autorità.
Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di revocare la decisione dell’Autorità, conformemente al quarto comma, la sospensione della decisione dell’Autorità cessa.
4. Qualora il Consiglio abbia deciso, conformemente al paragrafo 3, di non revocare una decisione dell’Autorità relativa all’articolo 18, paragrafo 3, e lo Stato membro interessato continui a ritenere che la decisione dell’Autorità incida sulle sue competenze in materia di bilancio, tale Stato membro può informare la Commissione e l’Autorità e chiedere al Consiglio di riesaminare la questione. Lo Stato membro interessato espone chiaramente i motivi del suo disaccordo con la decisione del Consiglio.
Entro un termine di quattro settimane dalla notifica di cui al primo comma, il Consiglio conferma la sua decisione originaria o adotta una nuova decisione conformemente al paragrafo 3.
Il termine di quattro settimane può essere prorogato di altre quattro settimane dal Consiglio, se le particolari circostanze del caso lo richiedono.
5. È vietato, in quanto incompatibile con il mercato interno, il ricorso abusivo al presente articolo, specialmente in rapporto ad una decisione adottata dall’Autorità che sia priva di effetti significativi o concreti sotto il profilo del bilancio.
Art. 39. Procedure decisionali
1. Prima di adottare le decisioni di cui al presente regolamento, l’Autorità informa ogni destinatario specificato della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Lo stesso vale, mutatis mutandis, anche nel caso delle raccomandazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3.
2. Le decisioni dell’Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.
3. I destinatari delle decisioni dell’Autorità sono informati dei mezzi di ricorso disponibili ai sensi del presente regolamento.
4. Quando l’Autorità ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3 o 4, riesamina la decisione a intervalli opportuni.
5. Le decisioni prese dall’Autorità ai sensi degli articoli 17, 18 o 19 sono pubblicate menzionando l’autorità competente o il partecipante ai mercati finanziari interessato e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione non sia in conflitto con gli interessi legittimi dei partecipanti ai mercati finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE
SEZIONE 1
Consiglio delle autorità di vigilanza
Art. 40. Composizione
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:
a) il presidente, senza diritto di voto;
b) il capo dell’autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari in ogni Stato membro, che partecipa di persona almeno due volte all’anno;
c) un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;
d) un rappresentante del CERS, senza diritto di voto;
e) un rappresentante per ognuna delle altre due autorità europee di vigilanza, senza diritto di voto.
2. Il consiglio delle autorità di vigilanza convoca le riunioni con il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati su base periodica, almeno due volte l’anno.
3. Ogni autorità competente è responsabile della nomina di un supplente di alto livello scelto nell’ambito della propria autorità, il quale può sostituire il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare.
4. Negli Stati membri in cui più di un’autorità è responsabile della vigilanza ai sensi del presente regolamento, tali autorità si accordano su un rappresentante comune. Tuttavia, quando un punto previsto per la discussione del consiglio delle autorità di vigilanza non rientra nella competenza dell’autorità nazionale rappresentata dal membro di cui al paragrafo 1 lettera b), detto membro può portare un rappresentante dell’autorità nazionale competente, senza diritto di voto.
5. Ai fini della direttiva 97/9/CE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dei pertinenti organismi incaricati della gestione dei sistemi di indennizzo degli investitori in ogni Stato membro.
6. Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di ammettere osservatori.
Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza senza diritto di voto.
Art. 41. Comitati e gruppi di esperti interni
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati o gruppi di esperti interni per compiti specifici che gli sono attribuiti e può prevedere la delega di alcuni compiti e decisioni ben definiti ai comitati e ai gruppi di esperti interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.
2. Ai fini dell’articolo 19, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente incaricato di facilitare una risoluzione imparziale delle controversie, comprendente il suo presidente e due dei suoi membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti che sono parti della controversia e non abbiano né interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.
3. Fatto salvo l’articolo 19, paragrafo 2, il gruppo di esperti propone una decisione al consiglio delle autorità di vigilanza affinché venga adottata in via definitiva, secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, terzo comma.
4. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui al paragrafo 2.
Art. 42. Indipendenza
Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, il presidente e i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.
Art. 43. Compiti
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell’Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II.
2. Il consiglio delle autorità di vigilanza emana pareri, formula raccomandazioni e prende decisioni ed emana i pareri di cui al capo II.
3. Il consiglio delle autorità di vigilanza nomina il presidente.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, il programma di lavoro dell’Autorità per l’anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Il programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.
5. Il consiglio delle autorità di vigilanza, su proposta del consiglio di amministrazione, adotta la relazione annuale sulle attività dell’Autorità, compresa l’esecuzione dei compiti del presidente, sulla base del progetto di relazione di cui all’articolo 53, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.
6. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il programma di lavoro pluriennale dell’Autorità e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Il programma di lavoro pluriennale è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.
7. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il bilancio ai sensi dell’articolo 63.
8. Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l’autorità disciplinare sul presidente e il direttore esecutivo e può rimuoverli dall’incarico conformemente all’articolo 48, paragrafo 5, o all’articolo 51, paragrafo 5, rispettivamente.
Art. 44. Processo decisionale
1. Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un solo voto.
Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 e le misure e decisioni adottate in base all’articolo 9, paragrafo 5, e al capo VI e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei membri, quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e all’articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.
Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, nel caso di decisioni prese dall’autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo di esperti si considera adottata se è approvata a maggioranza semplice, a meno che non sia respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e all’articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.
Per tutte le altre decisioni adottate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, la decisione proposta dal gruppo di esperti è adottata a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza. Ogni membro dispone di un solo voto.
2. Le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.
3. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
4. Il regolamento interno fissa nel dettaglio le modalità di voto, tra cui, se del caso, le regole in materia di quorum. I membri non votanti e gli osservatori, a eccezione del presidente e del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli partecipanti ai mercati finanziari, salvo diversamente disposto all’articolo 75, paragrafo 3, o negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
SEZIONE 2
Consiglio di amministrazione
Art. 45. Composizione
1. Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e altri sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza.
Tranne il presidente, ogni membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che può sostituirlo in caso di impedimento.
Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Il mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l’insieme dell’Unione. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti. Ogni membro dispone di un solo voto.
Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto nelle questioni di cui all’articolo 63.
Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di sua propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.
Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario. Esso si riunisce almeno cinque volte l’anno.
4. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. I membri senza diritto di voto, ad eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli partecipanti ai mercati finanziari.
Art. 46. Indipendenza
I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione nell’assolvimento dei loro compiti.
Art. 47. Compiti
1. Il consiglio di amministrazione assicura che l’Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione propone all’adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale.
3. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 63 e 64.
4. Il consiglio di amministrazione adotta il piano dell’Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo lo «statuto dei funzionari»).
5. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari al relative diritto di accesso ai documenti dell’Autorità, conformemente all’articolo 72.
6. Il consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell’Autorità, tra cui i compiti del presidente, sulla base del progetto di cui all’articolo 53, paragrafo 7.
7. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
8. Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione di ricorso a norma dell’articolo 58, paragrafi 3 e 5.
SEZIONE 3
Presidente
Art. 48. Nomina e compiti
1. L’Autorità è rappresentata dal presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.
Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
2. Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta.
Prima di assumere le proprie funzioni e fino a un mese dopo la selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza, il Parlamento europeo può, dopo aver ascoltato il candidato scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza, opporsi alla designazione della persona selezionata.
Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un supplente che assume le funzioni di presidente in assenza di quest’ultimo. Il supplente non è eletto tra i membri del consiglio di amministrazione.
3. Il mandato del presidente è di cinque anni ed è rinnovabile una volta.
4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato di cinque anni del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta:
a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
b) i doveri e le esigenze dell’Autorità per gli anni successivi.
Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del presidente una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo.
5. Il presidente può essere rimosso dal suo incarico solo dal Parlamento europeo a seguito di una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.
Il presidente non impedisce al consiglio delle autorità di vigilanza di esaminare le questioni che lo riguardano, in particolare la necessità di rimuoverlo dal suo incarico, e non partecipa alle deliberazioni relative a tali questioni.
Art. 49. Indipendenza
Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell’assolvimento dei suoi compiti.
Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all’articolo 68, il presidente, terminato l’incarico, è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell’accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.
Art. 50. Relazione
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente, o il suo supplente, a fare una dichiarazione, nel pieno rispetto della loro indipendenza. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che ne sia richiesto.
2. Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle principali attività dell’Autorità almeno quindici giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1.
3. Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 11 a 18 e agli articoli 20 e 33, la relazione include anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su una base puntuale.
SEZIONE 4
Direttore esecutivo
Art. 51. Nomina
1. L’Autorità è gestita da un direttore esecutivo, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza, previa conferma del Parlamento europeo, in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e all’esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta.
3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni ed è rinnovabile una volta.
4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato del direttore esecutivo, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta in particolare:
a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
b) i doveri e le esigenze dell’Autorità per gli anni successivi.
Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, può rinnovare il mandato del direttore esecutivo una volta.
5. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.
Art. 52. Indipendenza
Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del direttore esecutivo, il direttore esecutivo non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell’assolvimento dei suoi compiti.
Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all’articolo 68, il direttore esecutivo, terminato l’incarico, è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell’accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.
Art. 53. Compiti
1. Il direttore esecutivo si occupa della gestione dell’Autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del programma di lavoro annuale dell’Autorità sotto la guida del comitato delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore esecutivo prende le misure necessarie, in particolare l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Autorità conformemente al presente regolamento.
4. Il direttore esecutivo prepara il programma di lavoro pluriennale di cui all’articolo 47, paragrafo 2.
5. Ogni anno, entro il 30 giugno, il direttore esecutivo elabora un programma di lavoro per l’esercizio successivo, come previsto all’articolo 47, paragrafo 2.
6. Il direttore esecutivo redige un progetto preliminare di bilancio dell’Autorità ai sensi dell’articolo 63 e dà esecuzione al bilancio dell’Autorità ai sensi dell’articolo 64.
7. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione che prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell’Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.
8. Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale dell’Autorità le competenze di cui all’articolo 68 e gestisce le questioni relative al personale.
CAPO IV
ORGANISMI CONGIUNTI DELLE AUTORITÀ EUROPEE DI VIGILANZA
SEZIONE 1
Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza
Art. 54. Istituzione
1. È istituito il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza.
2. Il comitato congiunto funge da forum in cui l’Autorità coopera regolarmente e strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) e assicura l’uniformità intersettoriale, in particolare per quanto concerne:
— conglomerati finanziari;
— la contabilità e la revisione dei conti;
— le analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria;
— i prodotti di investimento al dettaglio;
— le misure di contrasto al riciclaggio di denaro; e
— lo scambio di informazioni con il CERS e lo sviluppo dei rapporti tra il CERS e le AEV.
3. Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle AEV, che svolge funzioni di segreteria. L’Autorità fornisce un adeguato contributo di risorse per le spese amministrative, di infrastruttura e operative.
4. Qualora un partecipante ai mercati finanziari svolga un’attività multisettoriale, il comitato congiunto provvede alla composizione di divergenze a norma dell’articolo 56.
Art. 55. Composizione
1. Il comitato congiunto è composto dai presidenti delle AEV e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati istituiti a norma dell’articolo 57.
2. Il direttore esecutivo, un rappresentante della Commissione e il CERS sono invitati alle riunioni del comitato congiunto, nonché di ogni sottocomitato di cui all’articolo 57, in qualità di osservatori.
3. Il presidente del comitato congiunto è nominato in base a un sistema di rotazione annuale fra i presidenti delle AEV. Il presidente del comitato congiunto è un vicepresidente del CERS.
4. Il comitato congiunto adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento interno può specificare gli altri partecipanti alle riunioni del comitato congiunto.
Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
Art. 56. Posizioni congiunte e atti comuni
Nel quadro dei compiti che le sono attribuiti ai sensi del capo II, in particolare in relazione all’attuazione della
Gli atti di cui agli articoli da 10 a 15 e agli articoli 17, 18, o 19 del presente regolamento per quanto riguarda l’applicazione della
Art. 57. Sottocomitati
1. Ai fini dell’articolo 56, è istituito un sottocomitato per i conglomerati finanziari del comitato congiunto.
2. Il sottocomitato si compone delle persone di cui all’articolo 55, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio della corrispondente autorità competente di ogni Stato membro.
3. Il sottocomitato elegge tra i suoi membri il presidente, che è altresì membro del comitato congiunto.
4. Il comitato congiunto può istituire altri sottocomitati.
SEZIONE 2
Commissione di ricorso
Art. 58. Composizione e funzionamento
1. La commissione di ricorso è un organismo congiunto delle AEV.
2. La commissione di ricorso è composta di sei membri e sei supplenti, persone di indubbio prestigio che abbiano dato prova delle conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell’ambito della vigilanza, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione del personale in servizio delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o dell’Unione coinvolte nelle attività dell’Autorità. La commissione di ricorso è in possesso delle sufficienti competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità dell’esercizio dei poteri dell’Autorità.
La commissione di ricorso designa il suo presidente.
3. Due membri della commissione di ricorso e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell’Autorità da un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.
Gli altri membri sono nominati conformemente al
4. Il mandato dei membri della commissione di ricorso è di cinque anni. Tale mandato può essere rinnovato una volta.
5. Il membro della commissione di ricorso nominato dal consiglio di amministrazione dell’Autorità è rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.
6. Le decisioni della commissione di ricorso sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. Laddove la decisione oggetto di ricorso rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento, la maggioranza comprende almeno uno dei due membri della commissione di ricorso nominati dall’Autorità.
7. La commissione di ricorso è convocata dal suo presidente quando necessario.
8. Le AEV assicurano un adeguato sostegno operativo e amministrativo alla commissione di ricorso tramite il comitato congiunto.
Art. 59. Indipendenza e imparzialità
1. I membri della commissione di ricorso sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in relazione all’Autorità, al suo consiglio di amministrazione o al suo consiglio delle autorità di vigilanza.
2. I membri della commissione di ricorso non prendono parte a un procedimento di ricorso in cui abbiano un conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell’adozione della decisione oggetto del ricorso.
3. Se, per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione di ricorso ritiene che un altro membro non debba partecipare al procedimento di ricorso, ne informa di conseguenza la commissione di ricorso.
4. Qualsiasi delle parti del procedimento di ricorso può ricusare un membro della commissione di ricorso per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero per sospetta parzialità.
La ricusazione non può né fondarsi sulla cittadinanza dei membri né essere ammessa quando una delle parti del procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un motivo di ricusazione, abbia ciò nonostante compiuto atti procedurali diversi dall’opposizione alla composizione della commissione di ricorso.
5. La commissione di ricorso decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 senza la partecipazione del membro interessato.
Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione di ricorso dal suo supplente. Qualora anche quest’ultimo si trovi in una situazione similare, il presidente dell’Autorità designa un sostituto fra i supplenti disponibili.
6. I membri della commissione di ricorso si impegnano ad agire in modo indipendente e nel pubblico interesse.
A tal fine, essi rendono una dichiarazione di impegni e una dichiarazione di interessi, con la quale indicano o l’assenza di interessi che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.
Tali dichiarazioni sono rese pubbliche annualmente e per iscritto.
CAPO V
MEZZI DI RICORSO
Art. 60. Ricorsi
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell’Autorità di cui agli articoli 17, 18 e 19, e contro ogni altra decisione adottata dall’Autorità in conformità degli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un’altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.
2. Il ricorso, insieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all’Autorità entro due mesi dalla data della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui l’Autorità ha pubblicato la sua decisione.
La commissione di ricorso decide in merito al ricorso nei due mesi dalla presentazione del ricorso.
3. La presentazione di un ricorso conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo.
La commissione di ricorso può tuttavia sospendere l’esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.
4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina il merito. Invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Le parti del procedimento di ricorso possono presentare osservazioni orali.
5. La commissione di ricorso può confermare la decisione presa dall’organo competente dell’Autorità o rinviare il caso a tale organo. Quest’ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso e adotta una decisione modificata sul caso in questione.
6. La commissione di ricorso adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
7. Le decisioni adottate dalla commissione di ricorso sono motivate e pubblicate dall’Autorità.
Art. 61. Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea
1. Le decisioni della commissione di ricorso e, nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, le decisioni dell’Autorità possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, a norma dell’articolo 263 TFUE.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, così come qualsiasi persona fisica o giuridica, possono intentare un’azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso le decisioni dell’Autorità a norma dell’articolo 263 TFUE.
3. Quando l’Autorità ha l’obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea un procedimento per carenza a norma dell’articolo 265 TFUE.
4. L’Autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 62. Bilancio dell’Autorità
1. Le entrate dell'Autorità, organismo europeo a norma dell’articolo 185 del
a) contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari, che sono erogati in conformità di una formula basata sulla ponderazione dei voti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie. Ai fini del presente articolo, l’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie continua ad applicarsi oltre la scadenza del 31ttobre 2014 ivi stabilita;
b) una sovvenzione dell’Unione iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione);
c) le eventuali commissioni pagate all’Autorità nei casi previsti dai pertinenti strumenti del diritto dell’Unione.
2. Le spese dell’Autorità comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.
3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
4. Le previsioni di tutte le entrate e di tutte le spese dell’Autorità sono predisposte per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Autorità.
Art. 63. Elaborazione del bilancio
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza, unitamente alla tabella dell’organico. Ogni anno, il consiglio delle autorità di vigilanza elabora, sulla base del progetto redatto dal direttore esecutivo e approvato dal consiglio di amministrazione, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità per l’esercizio successivo. Questo stato di previsione, che include un progetto di tabella dell’organico, è trasmesso dal consiglio delle autorità di vigilanza alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell’adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore esecutivo è approvato dal consiglio di amministrazione.
2. Lo stato di previsione è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo, congiuntamente l'«autorità di bilancio») unitamente al progetto di bilancio dell’Unione europea.
3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio dell’Unione europea le previsioni che ritiene necessarie relativamente all’organico e all’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell’Unione europea conformemente agli articoli 313 e 314 TFUE.
4. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Autorità. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Autorità.
5. Il bilancio dell’Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
6. Il consiglio di amministrazione notifica senza indugio all’autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell’autorità di bilancio intenda emanare un parere, esso informa l’Autorità della sua intenzione, entro due settimane dal ricevimento delle informazioni sul progetto. In assenza di risposta, l’Autorità può procedere con l’operazione prevista.
7. Per il primo anno di funzionamento dell’Autorità, che si conclude il 31 dicembre 2011, il finanziamento dell’Autorità da parte dell’Unione è subordinato a un accordo dell’autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 47 dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.
Art. 64. Esecuzione e controllo del bilancio
1. Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell’Autorità.
2. Entro il 1 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, il contabile dell’Autorità trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell’Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell’esercizio successivo.
Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento finanziario.
3. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’Autorità, conformemente all’articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’Autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, ai fini dell’acquisizione del parere, al consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione emana un parere sui conti definitivi dell’Autorità.
5. Entro il 1 luglio successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6. I conti definitivi sono pubblicati.
7. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima, con copia al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, come previsto all’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l’esercizio finanziario in questione.
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell’anno N +2, all’Autorità sull’esecuzione del bilancio, che comprende le entrate provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea e delle competenti autorità, dell’esercizio finanziario N.
Art. 65. Disposizioni finanziarie
Le disposizioni finanziarie applicabili all’Autorità sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni possono discostarsi dal
Art. 66. Misure antifrode
1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, all’Autorità si applica senza restrizioni il
2. L’Autorità aderisce all’accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell’Autorità.
3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che, se necessario, la Corte dei conti e l’OLAF possono effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell’Autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 67. Privilegi e immunità
All’Autorità e al suo personale si applica il protocollo (n. 7) sui privilegi e le immunità dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE.
Art. 68. Personale
1. Al personale dell’Autorità, compreso il direttore esecutivo e il presidente, si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione ai fini della loro applicazione.
2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari.
3. L’Autorità esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all’autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.
4. Il consiglio di amministrazione adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’Autorità.
Art. 69. Responsabilità dell’Autorità
1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dall’Autorità stessa o dal suo personale nell’esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.
2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell’Autorità nei confronti dell’Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell’Autorità.
Art. 70. Obbligo del segreto professionale
1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale dell’Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l’Autorità su base contrattuale, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale conformemente all’articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell’Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.
Ad essi si applica l’articolo 16 dello statuto dei funzionari.
Conformemente allo statuto dei funzionari, il personale, dopo la cessazione dal servizio, è tenuto a osservare i doveri di onestà e delicatezza nell’accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del personale dell’Autorità nell’assolvimento dei loro compiti.
2. Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 nell’esercizio delle loro funzioni non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sintetica o aggregata cosicché non si possano individuare i singoli partecipanti ai mercati finanziari.
Inoltre, l’obbligo di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all’Autorità e alle autorità nazionali di vigilanza di utilizzare le informazioni per garantire l’osservanza degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l’Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità nazionali di vigilanza previsto dal presente regolamento e da altra normativa dell’Unione applicabile ai partecipanti ai mercati finanziari.
Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L’Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. L’Autorità applica la
Art. 71. Protezione dei dati
Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE o gli obblighi a carico dell’Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al
Art. 72. Accesso ai documenti
1. Ai documenti detenuti dall’Autorità si applica il
2. Il consiglio di amministrazione adotta, entro il 31 maggio 2011, le disposizioni pratiche di attuazione del
3. Le decisioni prese dall’Autorità in applicazione dell’articolo 8 del
Art. 73. Regime linguistico
1. Il regolamento n. 1 del Consiglio, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, si applica all’Autorità.
2. Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell’Autorità.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Autorità sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.
Art. 74. Accordo sulla sede
Le necessarie disposizioni relative all’ubicazione dell’Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell’Autorità e ai loro familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l’Autorità e il predetto Stato membro.
Il predetto Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell’Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.
Art. 75. Partecipazione di paesi terzi
1. La partecipazione ai lavori dell’Autorità è aperta ai paesi terzi che hanno concluso accordi con l’Unione, in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell’Unione nei settori di competenza dell’Autorità di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
2. L’Autorità può cooperare con i paesi terzi di cui al paragrafo 1 che applichino una normativa riconosciuta come equivalente nei settori di competenza dell’Autorità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, come previsto negli accordi internazionali conclusi dall’Unione conformemente all’articolo 216 TFUE.
3. Conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1, sono elaborate disposizioni dirette a precisare, in particolare, la natura, la portata e le modalità della partecipazione dei paesi di cui al paragrafo 1 ai lavori dell’Autorità, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale. Esse possono prevedere una rappresentanza in seno al consiglio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatore, ma assicurano che detti paesi non partecipino alle discussioni relative a singoli partecipanti ai mercati finanziari, tranne qualora esista un interesse diretto.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 76. Azioni preparatorie
1. A seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento e prima dell’istituzione dell’Autorità, il CESR, in stretta collaborazione con la Commissione, prepara la sostituzione del CESR con l’Autorità.
2. Una volta istituita l’Autorità, la Commissione è responsabile dell’istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell’Autorità fino al momento in cui questa abbia nominato il direttore esecutivo.
A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell’articolo 51, la Commissione può distaccare ad interim un funzionario per svolgere le funzioni di direttore esecutivo. Tale periodo è limitato al tempo necessario alla nomina del direttore esecutivo dell’Autorità.
Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione della tabella dell’organico dell’Autorità.
3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le prerogative del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
4. L’Autorità succede giuridicamente al CESR. Entro la data d’istituzione dell’Autorità, tutto l’attivo e il passivo e tutte le operazioni del CESR rimaste in sospeso sono trasferiti automaticamente all’Autorità. Il CESR redige un documento attestante lo stato patrimoniale alla data del trasferimento. Tale documento è sottoposto a revisione contabile e approvato dal CESR e dalla Commissione.
Art. 77. Disposizioni transitorie in materia di personale
1. In deroga all’articolo 68, tutti i contratti di lavoro e gli accordi di distacco conclusi dal CESR o dal suo segretariato e in vigore al 1 gennaio 2011 sono onorati fino alla scadenza. Gli stessi non sono prorogabili.
2. Al personale che ha sottoscritto i contratti di cui al paragrafo l è offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell’organico dell’Autorità.
Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento l’autorità autorizzata a concludere contratti effettua una selezione interna riservata al personale avente sottoscritto un contratto con il CESR o con il suo segretariato al fine di verificare le capacità, l’efficienza e l’integrità del personale da assumere. La procedura di selezione interna tiene pienamente conto delle capacità e dell’esperienza dimostrate dal soggetto nello svolgimento delle proprie mansioni prima dell’assunzione.
3. A seconda del tipo e del livello delle funzioni da svolgere, al personale che avrà superato la selezione è offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al periodo di tempo restante in base al precedente contratto.
4. La legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro e altri atti pertinenti continuano ad applicarsi al personale con contratti precedenti che decida di non presentare domanda per ottenere un contratto di agente temporaneo o al quale non venga offerto il contratto di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.
Art. 78. Disposizioni nazionali
Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per assicurare un’attuazione efficace del presente regolamento.
Art. 79. Modifiche
La
Art. 80. Abrogazione
La
Art. 81. Clausola di revisione
1. Entro il 2 gennaio 2014 e in seguito ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull’esperienza acquisita grazie all’operato dell’Autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta tra l’altro:
a) il grado di convergenza raggiunto dalle autorità competenti nelle prassi di vigilanza;
i) il grado di convergenza raggiunto nell’indipendenza operativa delle autorità competenti e negli standard equivalenti alla governance;
ii) l’imparzialità, l’obiettività e l’autonomia dell’Autorità;
b) il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;
c) i progressi compiuti verso la convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi, inclusi i meccanismi di finanziamento dell’Unione;
d) il ruolo dell’Autorità riguardo al rischio sistemico;
e) l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 38;
f) l’applicazione del ruolo di mediazione vincolante di cui all’articolo 19.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre:
a) se sia opportuno continuare una vigilanza separata di banche, assicurazioni, pensioni aziendali e professionali, strumenti e mercati finanziari;
b) se sia opportuno iniziare la vigilanza prudenziale e supervisionare l’esercizio dell’attività in modo distinto o tramite un’unica autorità di vigilanza;
c) se sia opportuno semplificare e rafforzare la struttura del SEVIF onde aumentare la coerenza tra i livelli macro e micro e tra le AEV;
d) se l’evoluzione del SEVIF sia coerente con l’evoluzione globale;
e) se la composizione del SEVIF presenti sufficiente diversificazione ed eccellenza;
f) se siano adeguate la responsabilità e la trasparenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione;
g) se le risorse dell’Autorità siano adeguate per consentirle di adempiere alle sue responsabilità;
h) se sia opportuno mantenere la sede dell’Autorità ovvero riunire le AEV in un’unica sede al fine di migliorarne il coordinamento.
3. Riguardo alla questione della vigilanza diretta di istituzioni o infrastrutture di portata paneuropea, e tenuto conto degli sviluppi del mercato, la Commissione elabora una relazione annuale sull’opportunità di attribuire all’Autorità ulteriori compiti di vigilanza in questo settore.
4. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.
Art. 82. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011, ad eccezione dell’articolo 76 e dell’articolo 77, paragrafi 1 e 2, che si applicano a decorrere dalla data dell’entrata in vigore.
L’Autorità è istituita il 1 gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dalla