§ 6.2.263 - L.R. 22 dicembre 2023, n. 32.
Bilancio di previsione 2024-2026


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:22/12/2023
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Stati di previsione delle entrate e delle spese.
Art. 2.  Allegati al bilancio.
Art. 3.  Autorizzazione al ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40, comma 2, D.Lgs. 118/2011.
Art. 4.  Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d'investimento specifiche.
Art. 5.  Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per il completamento del Velodromo in Comune di Spresiano (TV).
Art. 6.  Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Art. 7.  Fondi speciali.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 6.2.263 - L.R. 22 dicembre 2023, n. 32.

Bilancio di previsione 2024-2026

(B.U. 22 dicembre 2023, n. 168)

 

Art. 1. Stati di previsione delle entrate e delle spese.

1. Per l'esercizio finanziario 2024 sono previste entrate di competenza per euro 18.452.249.958,13 e di cassa per euro 23.379.014.802,11 e autorizzati impegni di spesa per euro 18.452.249.958,13 e pagamenti per euro 22.054.886.846,47 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge [1].

2. Per l'esercizio finanziario 2025 sono previste entrate di competenza per euro 17.518.888.804,73 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.518.888.804,73 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2026 sono previste entrate di competenza per euro 17.189.575.656,30 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.189.575.656,30 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

 

     Art. 2. Allegati al bilancio.

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) Nota integrativa (Allegato 1);

b) Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);

c) Riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);

d) Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);

e) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);

f) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);

g) Quadro generale riassuntivo (Allegato 7);

h) Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);

i) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (Allegato 9);

j) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato 10);

k) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato 11);

l) Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 12);

m Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 13);

n) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 14);

o) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 15);

p) Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo autorizzate per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” (Allegato 16);

q) Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi (Allegato 17).

 

     Art. 3. Autorizzazione al ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40, comma 2, D.Lgs. 118/2011.

1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, è autorizzata nell'anno 2024 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, per l'importo di euro 95.104.742,16 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spese di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2023 determinato nello stesso importo, da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio di previsione 2024-2026 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2023.

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.

5. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 6.872.831,45 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2025 e 2026 nella parte spesa del bilancio di previsione 2024-2026 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).

 

     Art. 4. Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d'investimento specifiche.

1. Per l'attuazione di spese d'investimento specifiche, nel triennio 2024-2026 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l'importo complessivo di euro 82.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [2].

2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 82.000.000,00 nel 2024.

3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui ai commi precedenti per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

4. L'indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

6. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 5 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.

7. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 5.925.805,24 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2025 e 2026 nella parte spesa del bilancio di previsione 2024-2026 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).

 

     Art. 5. Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per il completamento del Velodromo in Comune di Spresiano (TV).

1. Al fine di concorrere al completamento della realizzazione del Velodromo in Comune di Spresiano (TV), è autorizzata nell’anno 2024 la contrazione di un mutuo per un importo massimo di euro 3.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, dall’articolo 3, commi da 16 a 21 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 con l’Istituto di credito sportivo, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazione di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.

4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.

5. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 216.797,75, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2025 e 2026 nella parte spesa del bilancio di previsione 2024-2026 (Missione 06 “Politiche Giovanili, Sport e Tempo libero” - Programma 01).

 

     Art. 6. Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

1. Per l’attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2024, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

 

     Art. 7. Fondi speciali.

1. Il fondo speciale per le spese correnti destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”) è determinato in euro 2.500.000,00 per ciascun esercizio 2024 e 2025 e 2026 [3].

2. Il fondo speciale per le spese in conto capitale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”) è determinato in euro 1.500.000,00 per ciascun esercizio 2024 e 2025 e 2026.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. n. 6 del 12 gennaio 2024.

[2] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. n. 6 del 12 gennaio 2024.

[3] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 7 della L.R. 16 luglio 2024, n. 16.