§ 2.4.91 - L.R. 24 novembre 2023, n. 15.
Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:24/11/2023
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Azioni a sostegno del comparto ippico ed equestre.
Art. 3.  Compiti della Regione.
Art. 4.  Istituzione dell'Agenzia ASVI Sardegna.
Art. 5.  Compiti dell'Agenzia ASVI Sardegna.
Art. 6.  Competenze della Giunta regionale.
Art. 7.  Organi dell'Agenzia ASVI Sardegna.
Art. 8.  Personale.
Art. 9.  Patrimonio e entrate.
Art. 10.  Modifiche alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995 e all'allegato 1 della legge regionale n. 31 del 1998.
Art. 11.  Comitato ippico.
Art. 12.  Funzioni del Comitato ippico.
Art. 13.  Commissione genetica.
Art. 14.  Spettacolo e sport.
Art. 15.  Formazione.
Art. 16.  Salvaguardia della biodiversità e del buon mantenimento della risorsa equina.
Art. 17.  Interventi strutturali di salvaguardia del Cavallino del Sarcidano.
Art. 18.  Turismo equestre e manifestazioni della tradizione popolare.
Art. 19.  Equidi e ambiente della Sardegna.
Art. 20.  Co-terapia assistita mediante l'impiego del cavallo e dell'asino.
Art. 21.  Norma finanziaria.
Art. 22.  Abrogazioni.
Art. 23.  Entrata in vigore.


§ 2.4.91 - L.R. 24 novembre 2023, n. 15.

Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna.

(B.U. 27 novembre 2023, n. 63)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione riconosce il valore identitario della produzione equina regionale ed il suo rilievo socio-economico e tutela e potenzia il settore ippico ed equestre attraverso interventi di valorizzazione e promozione delle specie e razze di equidi allevate nel territorio regionale.

 

     Art. 2. Azioni a sostegno del comparto ippico ed equestre.

1. Allo scopo di dare attuazione agli obiettivi della presente legge, la Regione, nell'ambito delle risorse stanziate annualmente con legge di bilancio:

a) introduce nei documenti di programmazione regionale specifiche misure destinate a sviluppare le potenzialità economiche del comparto ippico ed equestre della Sardegna, anche valorizzando adeguatamente la risorsa equina attraverso gli strumenti resi disponibili dalla Politica agricola comune (PAC);

b) incentiva e valorizza la produzione equina regionale e favorisce il suo incremento numerico e qualitativo in funzione del suo impiego nell'ippica, nel turismo sportivo e negli sport equestri;

c) nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, promuove ed incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale coniugando l'interscambio di flussi tra la zona costiera e le aree interne dell'Isola;

d) favorisce l'integrazione della risorsa equina nell'offerta turistica, ambientale e sociale;

e) incentiva lo sviluppo economico e sociale dei diversi comparti della Sardegna attraverso la realizzazione e la diffusione del "Turismo equestre della Sardegna" al fine di far incontrare le esigenze di mercato con quelle dei fruitori, integrando sotto lo stesso marchio la vacanza a cavallo con gli itinerari turistici nelle zone costiere e nelle aree interne e valorizzando il patrimonio architettonico locale, dei beni ambientali e storico-culturali, delle tradizioni enogastronomiche e di quelle produttive e artigianali, delle arti e dei mestieri, delle strutture museali, anche attraverso l'impiego di maestranze e professionalità proprie del mondo equestre;

f) svolge le necessarie azioni di tutela delle produzioni equine regionali e delle varie espressioni della biodiversità locale, con particolare riferimento alle seguenti specie e razze di equidi allevate nell'Isola: Anglo arabo, Purosangue arabo, Cavallo da sella italiano, Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, Asino sardo e Asino dell'Asinara, tenendo anche conto delle produzioni equine differenti da quelle sopra elencate, laddove le iniziative ad esse riferibili siano funzionali allo sviluppo dell'allevamento equino sardo e possano concretamente contribuire allo sviluppo economico dell'Isola;

g) favorisce la creazione della filiera agricola per il miglioramento della qualità di fieni e mangimi;

h) sostiene ed indirizza, mediante precisi programmi pluriennali a cui gli allevatori possono aderire su base volontaria, la selezione genetica, la verifica ed il confronto sistematico delle produzioni, la loro valorizzazione e le più opportune politiche di marketing del settore;

i) sostiene, anche attraverso i montepremi, gli ippodromi sardi riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) che sviluppano attività ippiche derivanti dallo svolgimento di discipline sportive.

 

     Art. 3. Compiti della Regione.

1. La Regione individua strategie ed iniziative idonee a realizzare lo sviluppo complessivo del comparto, attenendosi ai seguenti criteri strategici:

a) predisposizione ed attuazione di programmi pluriennali di miglioramento genetico dei soggetti e delle razze d'interesse regionale attraverso schemi di selezione compatibili con la risorsa genetica disponibile ed idonei ad esaltarne le qualità;

b) acquisizione di riproduttori e di materiale genetico provvisto di verosimile potenziale migliorativo e mantenimento di un "parco stalloni regionale" numericamente adeguato all'esigenza produttiva ed alla richiesta del mercato, di cui sia garantita la necessaria quota di "rimonta" con cadenza almeno triennale;

c) valorizzazione delle qualità intrinseche delle produzioni equine della Sardegna in tutti gli ambiti economici, occupazionali, sportivi, culturali e sociali che possano essere riconosciuti quale contributo funzionale allo sviluppo complessivo dell'economia e del patrimonio materiale e immateriale dell'Isola;

d) sostegno alle aziende professionali equine;

e) sostegno alle aziende agricole che annoverano nel proprio indirizzo produttivo l'allevamento equino quale elemento di diversificazione produttiva e di sviluppo delle politiche della multifunzionalità;

f) esercizio delle competenze in materia di gestione della riproduzione equina e di quelle attinenti ai libri genealogici delle razze equine che hanno prevalente espressione sul territorio regionale;

g) istituzione del Registro delle associazioni ippiche e delle aziende professionali equine;

h) monitoraggio e verifica costante del comparto;

i) sostegno delle attività ippiche, ivi comprese quelle derivanti dallo svolgimento di discipline sportive.

 

     Art. 4. Istituzione dell'Agenzia ASVI Sardegna.

1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità della presente legge, è istituita l'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica, denominata ASVI Sardegna, con sede legale in Ozieri (SS).

2. L'Agenzia ASVI Sardegna ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposta, per quanto non previsto dalla presente legge, ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali).

3. A far data al 1° gennaio 2024 l'Agenzia ASVI Sardegna assume le competenze già derivate, in base all'articolo 7, comma 9, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), all'Agenzia AGRIS Sardegna dall'Istituto incremento ippico della Sardegna, subentrando ad essa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

 

     Art. 5. Compiti dell'Agenzia ASVI Sardegna.

1. L'Agenzia ASVI Sardegna, mediante le proprie articolazioni organizzative e strutture logistiche, garantisce:

a) la selezione e l'incremento produttivo delle razze equine della Sardegna;

b) tutti gli atti e le competenze derivanti dalle vigenti normative finalizzate alla gestione della riproduzione equina ed attinenti all'attività dei libri genealogici delle razze equine che hanno prevalente espressione sul territorio della Regione, in coerenza con il quadro giuridico del diritto dell'Unione europea in materia di allevamento di animali riproduttori di razza pura della specie equina, ed in particolare:

1) con il regolamento UE n. 2016/1012 del Parlamento europeo, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

2) con i principi di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154);

c) tutti gli adempimenti necessari all'applicazione in ambito regionale delle sopravvenienti normative del settore;

d) il reperimento e l'acquisto di riproduttori e materiale genetico di pregio in Italia ed all'estero, da rendere disponibili per l'allevamento in Sardegna, in funzione del perseguimento delle politiche selettive e di miglioramento genetico della popolazione equina sarda;

e) il mantenimento del "parco stalloni regionale" e, presso le proprie aziende, dei nuclei sperimentali e di tutela delle linee femminili;

f) la costituzione di banche del germoplasma;

g) la disponibilità, per gli allevatori della Sardegna, di materiale seminale dei riproduttori di cui alla lettera d) e di riproduttori esterni in possesso di qualità genetica utile alla realizzazione delle politiche selettive regionali; gli utili derivanti dalla gestione della riproduzione equina sono destinati ad incrementare il finanziamento della rimonta;

h) la gestione del Centro di riproduzione equina di Ozieri, destinato a fornire all'allevamento lo strumento operativo necessario per il raggiungimento del primario obiettivo del miglioramento genetico;

i) il contributo tecnico alla tutela, salvaguardia e studio delle razze e popolazioni equine ed asinine tipiche della Sardegna, anche mediante la conservazione del relativo materiale genetico;

j) la valorizzazione e l'incentivazione delle produzioni equine della Sardegna nella loro fase di allevamento e di avvio all'attività agonistica attraverso azioni di sostegno all'attività ippica e degli sport equestri;

k) il contributo alla formazione di esperti nel settore dell'ippicoltura, di concerto con tutti gli altri soggetti pubblici e privati provvisti di adeguate competenze;

l) la collaborazione con le altre istituzioni regionali ed universitarie nazionali ed internazionali di ricerca, nell'ambito dello studio e della sperimentazione nei campi della riproduzione equina, della genetica, della medicina sportiva e della performance in campo equino;

m) l'elaborazione dell'informazione e dell'analisi statistica e la gestione del flusso informativo dei dati attinenti al comparto;

n) la collaborazione con le istituzioni veterinarie e di prevenzione deputate all'attività di vigilanza ed osservazione epidemiologica;

o) i rapporti tecnici con le associazioni di allevatori, proprietari, operatori consorziati del settore e con gli organismi nazionali ed internazionali che governano il comparto ippico ed equestre;

p) la collaborazione, nelle condizioni giuridicamente consentite, con soggetti privati, per la realizzazione di attività strettamente finalizzate agli aspetti gestionali del patrimonio, consentendo ai medesimi la realizzazione di attività produttive compatibili, che contribuiscano al sostentamento delle strutture ed al mantenimento degli equidi che fanno parte del patrimonio dell'Agenzia;

q) la collaborazione con le associazioni per la promozione del turismo sportivo, la convegnistica e la formazione;

r) il sostegno agli ippodromi sardi riconosciuti dal MASAF che sviluppano attività ippiche, ivi comprese quelle derivanti dalle discipline sportive, attraverso il finanziamento dei relativi montepremi, delle strutture logistiche e delle dotazioni tecnologiche, nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

 

     Art. 6. Competenze della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva i seguenti atti dell'Agenzia ASVI Sardegna:

a) lo statuto;

b) i regolamenti interni;

c) i bilanci di previsione e consuntivi;

d) i programmi annuali e pluriennali;

e) gli atti di indirizzo e le direttive a cui l'Agenzia deve attenersi nell'esercizio della sua attività;

f) la pianta organica.

2. Gli statuti e i programmi annuali e pluriennali dell'Agenzia ASVI Sardegna sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni dall'assegnazione; se la Commissione non esprime il parere nel termine indicato, la Giunta regionale può approvare gli statuti o i programmi prescindendo dallo stesso.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

a) approva il primo bilancio annuale e pluriennale di previsione, con il quale disciplina la programmazione finanziaria e contabile; al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, fino alla data di approvazione del primo bilancio di previsione pluriennale dell'Agenzia ASVI tutti gli adempimenti di natura contabile e finanziaria sono svolti dall'Agenzia AGRIS;

b) con la procedura di cui al comma 2, approva lo statuto e la pianta organica coi quali sono disciplinati gli organi, la struttura operativa e l'organizzazione interna.

4. All'Agenzia ASVI Sardegna si applica la disciplina di cui all'articolo 29 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna).

 

     Art. 7. Organi dell'Agenzia ASVI Sardegna.

1. Sono organi dell'Agenzia ASVI Sardegna:

a) il direttore generale;

b) il revisore dei conti.

2. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, tra i dirigenti del sistema Regione in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione ed amministrazione e provvisti di comprovata competenza ed esperienza nel comparto ippico. Il direttore generale esercita le funzioni di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006 e all'articolo 24 della legge regionale n. 31 del 1998.

3. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee al sistema Regione, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, provviste di comprovata competenza ed esperienza nel comparto ippico.

4. Il revisore dei conti esercita i poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni; è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra i revisori legali iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dura in carica cinque anni.

 

     Art. 8. Personale.

1. Il personale di ruolo dell'Agenzia AGRIS Sardegna in forza al Servizio di ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine e al Servizio di ricerca per le produzioni equine e riproduzione è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia ASVI Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo, a far data dal 1° gennaio 2024.

2. A favore dell'Agenzia ASVI Sardegna può essere adottato l'istituto della mobilità temporanea del personale di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, mediante intese che definiscono compiti, modalità, tempi e oneri in base alle norme vigenti. È inoltre consentito il trasferimento a domanda all'Agenzia ASVI Sardegna di personale dell'Agenzia AGRIS Sardegna e, in via preferenziale, del personale eventualmente già comandato in entrata ed in forza al momento dell'entrata in vigore della presente legge nei servizi di cui al comma 1.

3. In sede di prima costituzione della pianta organica sono garantiti, al personale dell'Agenzia ASVI Sardegna proveniente dall'Agenzia AGRIS Sardegna o da altre amministrazioni del sistema Regione per effetto della mobilità, i benefici derivanti dai preesistenti fondi integrativi.

4. Previa ricognizione all'interno del sistema Regione e ricorso allo strumento della mobilità, entro sei mesi dall'adozione della pianta organica l'Agenzia ASVI Sardegna bandisce, previo eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti dell'Agenzia LAORE, i concorsi pubblici per l'adeguamento del proprio organico agli obiettivi stabiliti dalla presente legge.

5. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 4, tutte le attività inerenti la gestione giuridica ed economica del personale di cui ai commi 1 e 2 sono svolte dall'Agenzia AGRIS.

 

     Art. 9. Patrimonio e entrate.

1. Il patrimonio dell'Agenzia ASVI Sardegna è costituito dai beni mobili e immobili derivanti dal patrimonio dell'Agenzia AGRIS Sardegna e della Regione e riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite alla nuova agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione e che, comunque, individua i seguenti beni:

a) l'intero stabile denominato "Palazzo Borgia" sito in Ozieri in piazza Duchessa Borgia, n. 4, con le finalità amministrative e di rappresentanza e nella quale è stabilita la sede legale dell'Agenzia ASVI Sardegna;

b) l'azienda con le scuderie e il centro di riproduzione sita in località Su Padru in Ozieri per l'attuazione dei compiti connessi ai servizi della riproduzione equina ed all'applicazione delle collegate pratiche sperimentali;

c) l'Azienda Tanca Regia, sita nei Comuni di Abbasanta e Paulilatino, per l'attuazione delle attività di valorizzazione sportiva delle produzioni equine isolane. I fabbricati storici ed i terreni d'interesse agronomico non zootecnico dell'Azienda, fatte salve le esigenze dell'Agenzia ASVI Sardegna in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali e alla produzione foraggiera finalizzata al mantenimento degli equidi di sua proprietà, possono essere oggetto di valorizzazione produttiva con il contributo dell'impresa privata, mediante specifici accordi che garantiscano il reciproco vantaggio, lo sviluppo del territorio e dell'occupazione e la contestuale conservazione del bene pubblico.

2. L'Agenzia ASVI Sardegna provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

a) il contributo ordinario di funzionamento dell'Agenzia a carico del bilancio regionale, comprensivo delle spese del personale;

b) i trasferimenti a specifica destinazione di derivazione europea, statale e regionale;

c) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;

d) le rendite patrimoniali;

e) i proventi derivanti da contratti stipulati con organismi pubblici o privati.

 

     Art. 10. Modifiche alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995 e all'allegato 1 della legge regionale n. 31 del 1998.

1. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, nella parte denominata "Agricoltura e riforma agro-pastorale", dopo il punto 3) è aggiunto il seguente:

"3-bis) Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (ASVI Sardegna)".

2. All'allegato 1 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo il punto 8) è aggiunto il seguente:

"8-bis) Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (ASVI Sardegna)".

 

     Art. 11. Comitato ippico.

1. Al fine di garantire una programmazione organica e condivisa delle politiche generali del comparto è istituito il Comitato ippico, che svolge funzione di consulenza, non vincolante, per l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e per la Giunta regionale.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il Comitato ippico che dura in carica per la durata della legislatura.

3. Il Comitato ippico è composto da:

a) il direttore generale dell'Agenzia ASVI o altro dirigente o funzionario dell'Agenzia, da lui formalmente delegato, che assume le funzioni di presidente;

b) un dirigente o funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

c) tre allevatori di equini, residenti in Sardegna, in rappresentanza delle razze sottoelencate proposti dalle rispettive associazioni nazionali di allevatori, provviste di personalità giuridica:

1) due allevatori della razza Anglo araba, di cui uno per la linea "sportiva" e uno per la linea "corsa";

2) un allevatore della razza Purosangue araba;

d) un tecnico esperto nelle discipline olimpiche equestri qualificato e con adeguato curriculum professionale e sportivo, proposto dal Comitato regionale della Federazione italiana sport equestri (FISE);

e) un tecnico esperto in campo ippico proposto congiuntamente dalle società di gestione degli ippodromi della Sardegna;

f) un esperto in zootecnia proposto dall'Università degli studi di Sassari;

g) un esperto in economia pubblica e dello sviluppo proposto dall'Università degli studi di Cagliari;

h) un esperto di turismo equestre nominato dalle associazioni regionali del settore provviste di personalità giuridica;

i) un rappresentante degli ippodromi sardi.

4. Il presidente convoca il Comitato ippico, con un preavviso di non meno di quindici giorni, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

5. Per i componenti del Comitato ippico non sono previsti gettoni di presenza e rimborsi spese.

6. Il Comitato ippico, con riferimento al comma 3, lettera c), può essere integrato, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con uno o più allevatori in rappresentanza di eventuali nuove associazioni nazionali di allevatori in possesso di personalità giuridica, le cui finalità siano coerenti con i principi della presente legge.

7. Il Comitato ippico decade contestualmente alla fine della legislatura.

 

     Art. 12. Funzioni del Comitato ippico.

1. Il Comitato ippico svolge le seguenti funzioni:

a) esercita un ruolo consultivo per l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e la Giunta regionale per le materie riferibili al comparto equino;

b) contribuisce all'elaborazione delle politiche regionali di sviluppo del comparto, con particolare riferimento alle strategie da seguire relativamente ai temi di cui all'articolo 3;

c) sottopone all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale argomenti di discussione e avanza proposte finalizzate al miglioramento del comparto;

d) propone soluzioni a problematiche di carattere strutturale o contingente.

2. Il Comitato ippico può avvalersi, di volta in volta, a seconda dei temi specifici in trattazione, della collaborazione di soggetti terzi di comprovata e specifica competenza in materia, a puro titolo di consulenza, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

3. Il Comitato ippico, entro sessanta giorni dalla sua nomina, provvede alla stesura di un piano quinquennale al fine di chiarire e programmare gli obiettivi e le strategie tecniche relative al comparto ippico ed equestre isolano, da sottoporre all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 13. Commissione genetica.

1. La Commissione genetica svolge la funzione di individuazione, in Italia ed all'estero, dei riproduttori e del materiale genetico della specie equina necessari per la rimonta e per l'introduzione di linee di sangue ritenute utili, sulla base delle esigenze derivanti dai programmi di selezione e miglioramento genetico e finalizzati all'incremento quali-quantitativo delle razze equine allevate in Sardegna, in coerenza con le esigenze di mercato.

2. La Commissione genetica è composta:

a) dal direttore generale dell'Agenzia ASVI Sardegna o da un dirigente o funzionario dell'Agenzia suo delegato e con specifica competenza in ippologia;

b) dal veterinario responsabile del Centro di riproduzione equina dell'Agenzia ASVI;

c) da un componente scelto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed in possesso di specifica e comprovata competenza in materia di allevamento della specie equina, al quale sono riconosciuti unicamente i rimborsi delle spese sostenute per la trasferta nelle località presso le quali la Commissione svolge il proprio operato, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente per tali finalità.

3. La Commissione genetica è nominata con decreto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

4. La Commissione genetica è convocata dal Direttore generale dell'Agenzia ASVI ogni qualvolta ricorrano esigenze finalizzate all'assolvimento dei compiti di cui al comma 1.

5. La Commissione genetica decade contestualmente alla fine della legislatura. In caso di gravi e comprovate inadempienze o irregolarità nell'operato, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale può disporre, con apposito e motivato decreto, il suo scioglimento anticipato.

 

     Art. 14. Spettacolo e sport.

1. La Regione, attraverso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, integra le politiche dei comuni sede degli ippodromi regionali, finalizzate alla promozione e alla diffusione dell'immagine della Sardegna e della sua cultura ippica ed equestre contribuendo al processo di valorizzazione degli eventi ed all'attività informativa coordinata e razionale. Incentiva, inoltre, le manifestazioni sportive delle varie discipline atte a qualificare le produzioni regionali mediante l'utilizzo di cavalli di razza Anglo araba e Purosangue araba, nati e allevati in Sardegna, in funzione della loro remunerativa collocazione sul mercato.

 

     Art. 15. Formazione.

1. Coerentemente con la normativa regionale e nazionale in tema di formazione, la Regione attua, per il tramite dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, le politiche finalizzate al recupero ed alla diffusione degli antichi mestieri e delle professioni legate al mondo del cavallo e promuove l'aggiornamento professionale, impiegando i mezzi resi disponibili dalle norme vigenti e gli opportuni strumenti attuativi, funzionali alle politiche attive del lavoro.

2. Le iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 si svolgono nel quadro della programmazione economica e mirano a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro nel settore ippico ed equestre in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

3. Le iniziative rivolte alla formazione nel comparto ippico ed equestre sono rivolte a tutte le figure tecniche e professionali caratteristiche del comparto stesso.

 

     Art. 16. Salvaguardia della biodiversità e del buon mantenimento della risorsa equina.

1. La Regione promuove e incentiva ogni azione tesa alla tutela, salvaguardia e studio delle razze e popolazioni equine e asinine tipiche della Sardegna, in coerenza con la normativa nazionale vigente, anche mediante la conservazione del materiale genetico.

2. Le azioni per la tutela della biodiversità equina, riferite alle razze Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, Asino sardo e Asino dell'Asinara, sono inserite nel programma quinquennale di cui all'articolo 12, comma 3.

3. La Regione promuove iniziative finalizzate alla tutela degli equidi a fine carriera affinché sia loro garantito un livello minimo di benessere anche con il loro coinvolgimento in attività sociali, sanitarie e turistiche.

 

     Art. 17. Interventi strutturali di salvaguardia del Cavallino del Sarcidano.

1. In considerazione della sua particolare valenza storica e ambientale, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di salvaguardia dalle contaminazioni genetiche esterne, è costituito un fondo di euro 60.000 per l'anno 2024, per la salvaguardia e la protezione del Cavallino del Sarcidano e del suo particolare habitat naturale.

 

     Art. 18. Turismo equestre e manifestazioni della tradizione popolare.

1. La Regione, tramite l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio e l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport:

a) incoraggia le iniziative di valorizzazione e sviluppo delle attività turistiche legate all'utilizzo dei cavalli e degli asini negli eventi sportivi e della tradizione popolare;

b) contribuisce a preservare e a promuovere le manifestazioni tradizionali, popolari e religiose, caratterizzate dalla partecipazione degli equidi;

c) incentiva le azioni necessarie a garantire, nel corso delle manifestazioni ed eventi della tradizione che comportano l'impiego degli equidi, l'incolumità dei soggetti, il rispetto della loro integrità fisica e della loro dignità, la prevenzione e la repressione di qualunque atto contrario al corretto rapporto tra l'uomo e l'animale, le attività di accertamento a campione dell'impiego delle sostanze dopanti o, comunque, incompatibili con il benessere animale.

2. La Regione subordina il proprio sostegno economico a manifestazioni ed eventi della tradizione civile e religiosa che prevedano l'impiego degli equidi all'utilizzo esclusivo di capi allevati in Sardegna, con l'esclusione del Purosangue inglese.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio di concerto con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, emana un decreto che definisce i principi applicativi della vigente normativa sulle manifestazioni e gli eventi religiosi e laici della tradizione sarda che prevedono l'impiego degli equidi sotto il profilo della sicurezza, del benessere animale e di tutti quegli aspetti che garantiscono il mantenimento della cultura tradizionale equestre dell'Isola.

4. I comuni nei quali si svolgono manifestazioni tradizionali equestri sostenute dalla Regione e improntate alla competizione, quali palii, tornei, caroselli, rodei o simili, emanano apposite ordinanze per l'applicazione delle norme e delle regole relative alle varie manifestazioni entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3.

 

     Art. 19. Equidi e ambiente della Sardegna.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2023 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 12 del 1994 e alla legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina della rete escursionistica della Sardegna), la Regione, tramite l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, promuove e sostiene:

a) l'impiego degli equini quale strumento di valorizzazione e conoscenza del patrimonio ambientale della Sardegna attraverso l'attivazione ed il mantenimento di una rete d'ippovie, riservando, ove possibile, tali percorsi ad un utilizzo esclusivamente ecologico (a cavallo, in bici o a piedi), anche mediante il recupero funzionale e la realizzazione delle strutture rurali necessarie ad assicurare le esigenze logistiche di cavalli e cavalieri;

b) le iniziative di turismo sportivo favorendo la crescita di nuovi percorsi.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pubblica il Registro delle ippovie della Sardegna, curandone il costante successivo aggiornamento.

3. Possono essere iscritti al Registro delle ippovie della Sardegna quei complessi di percorsi e sentieri che corrispondono ai requisiti di cui alla normativa vigente.

4. L'iscrizione delle ippovie al registro è effettuata su richiesta dei comuni e delle unioni e associazioni di comuni competenti per territorio, con il coordinamento dell'Agenzia FoReSTAS.

5. L'Assessorato regionale competente per materia istituisce il Registro di accoglienza e stallaggio identificando i centri ippici e le strutture ricettive ed enogastronomiche lungo il percorso delle ippovie.

6. Per lo svolgimento dell'attività di gestione e conservazione dei percorsi delle ippovie i comuni possono avvalersi della collaborazione:

a) di organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3) e di enti del Terzo settore iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e munite di comprovata esperienza nel settore, attraverso la stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 39 del 1993;

b) altre associazioni senza fine di lucro, previa stipula di apposita convenzione.

7. Il Registro delle ippovie è aggiornato in progressione, in base alle segnalazioni degli enti locali interessati territorialmente.

 

     Art. 20. Co-terapia assistita mediante l'impiego del cavallo e dell'asino.

1. In sintonia con le vigenti politiche di assistenza sociale, la Regione, per il tramite del competente Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, promuove idonei interventi di collaborazione delle strutture ippiche ed equestri, provviste degli opportuni requisiti, con le strutture e le professionalità mediche e sanitarie per l'assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o limitazioni fisiche o sensoriali che possono giovarsi dell'impiego e del contatto con gli equidi, al fine di favorirne l'integrazione sociale.

 

     Art. 21. Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono pari a euro 8.126.762,20 per l'anno 2024 e a euro 6.766.762,20 a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:

a) quanto a euro 8.126.762,20 per l'anno 2024 ed euro 6.766.762,20 per l'anno 2025, con le variazioni di cui al comma 3;

b) per ciascuno degli anni 2026 e successivi con le risorse annualmente stanziate con le singole leggi di bilancio regionale.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2023-2025 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

missione 16 - programma 01 - titolo 1 (SCNI)

2024 euro 7.626.762,20

2025 euro 6.266.762,20

missione 16 - programma 01 - titolo 2 (SCNI)

2024 euro 500.000

2025 euro 500.000

in diminuzione

missione 16 - programma 01 - titolo 1 (SC06.0807 - SC06.0828)

2024 euro 6.216.762,20

2025 euro 4.916.762,20

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi)

2024 euro 1.910.000

2025 euro 1.850.000.

4. All'attuazione della presente legge concorrono le ulteriori risorse europee, nazionali e regionali stanziate nelle diverse missioni e programmi del bilancio regionale riconducibili alle finalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 22. Abrogazioni.

1. È abrogato l'articolo 34 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo).

 

     Art. 23. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).