§ 80.9.1189 - D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:22/06/2022
Numero:100


Sommario
Art. 1.  Riorganizzazione del Ministero
Art. 2.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.1189 - D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

(G.U. 26 luglio 2022, n. 173)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;

     Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'articolo 7, comma 5;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'articolo 31-septies, secondo cui ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e per l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal Dipartimento;

     Visto l'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

     Visto l'articolo 1, comma 1050, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca;

     Visto l'articolo 3, comma 9, del citato decreto-legge n. 22 del 2021, il quale prevede che le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il quale è istituito un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale;

     Visto l'articolo 7, comma 14, del citato decreto-legge n. 22 del 2021, il quale prevede che entro il 30 giugno 2022, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, è istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale;

     Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'articolo 11-bis, comma 15, il quale prevede che in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto;

     Visto l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato;

     Visto l'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine sono istituiti, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti;

     Visto l'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR;

     Visto l'articolo 7, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale l'Unità di missione di cui al citato articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale;

     Visto l'articolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca;

     Visto l'articolo 11, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare per realizzare le finalità indicate al comma 1 del medesimo articolo riguardanti, in particolare, la realizzazione di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement;

     Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

     Visto l'articolo 7-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonchè per il connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, è istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca;

     Visto l'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che per le attività indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca;

     Visto l'articolo 7-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca;

     Visto l'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che, in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR, assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 77 del 2021, e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

     Visto l'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, che prevede che il raccordo con il semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, che provvede, inoltre, a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine sono istituiti presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca;

     Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», e, in particolare, l'articolo 9, comma 9, ai sensi del quale per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale;

     Visto l'articolo 31-bis, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, il quale prevede che in relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonchè per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021;

     Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, il quale prevede l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonchè di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR;

     Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'articolo 21-bis, comma 3, il quale prevede che al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale così composto: a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unità da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica, e 20 unità cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unità per ciascuno dei dipartimenti del Ministero;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante «Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

     Visto il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 dell'8 novembre 2021, recante individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

     Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle diposizioni sopra richiamate;

     Visto il citato articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021, che prevede che sugli schemi dei decreti da adottare ai sensi della medesima disposizione il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

     Informate le organizzazioni sindacali;

     Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2022;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

 

     Adotta il seguente regolamento:

 

Art. 1. Riorganizzazione del Ministero

     1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 2, le parole «seicentoquattro e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, seicentosei» sono sostituite dalle seguenti: «seicentoquaranta e, a decorrere dal 1° ottobre 2022, seicentosessantacinque»;

     b) all'articolo 4:

     1) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

     «4-bis. Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonchè per le esigenze connesse alle funzioni istituzionali del Direttore generale del tesoro con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attività istituzionali d'interesse comune.»;

     2) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

     «5-bis. I dirigenti generali di cui al comma 4-bis per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale del tesoro, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro.»;

     c) all'articolo 5, comma 1:

     1) alla lettera d), dopo le parole «analisi delle riforme strutturali, predisposizione del Programma nazionale di riforma in coordinamento con le altre amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e con le unità preposte all'attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

     2) dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) analisi economica dei settori produttivi dell'economia italiana nel contesto competitivo globale;»;

     d) all'articolo 7:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera l), le parole «per i» sono sostituite dalla seguente: «dei»;

     1.2) dopo la lettera o), è inserita la seguente: «o-bis) svolgimento dei compiti di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, attribuiti al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;»;

     2) al comma 4:

     2.1) alla lettera i-bis), le parole «per i» sono sostituite dalla seguente: «dei»;

     2.2) alla lettera m), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     2.3) dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:

     «m-bis) Servizio centrale per il PNRR;

     m-ter) Unità di missione Next Generation EU;

     m-quater) Unità di missione per l'analisi e la valutazione della spesa.»;

     3) al comma 5:

     3.1) la parola «nove» è sostituita dalla seguente: «undici»;

     3.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno per le finalità di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e uno per le finalità di cui all'articolo 31-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233»;

     4) al comma 6, le parole «coordinamento delle attività dipartimentali in materia di applicazione dei principi di contabilità nazionale elaborati in sede europea e studi sulla regolamentazione emanata dalle autorità statistiche internazionali con riferimento al sistema dei conti nazionali SEC,» sono soppresse;

     e) all'articolo 8:

     1) al comma 6:

     1.1) alla lettera g-bis), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     1.2) dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente:

     «g-ter) funzione di Autorità di audit del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.»;

     2) al comma 9-bis, lettera g), dopo le parole «supporto all'attività normativa» sono inserite le seguenti: «e prelegislativa»;

     3) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

     «11-bis. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento delle fasi di programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge le seguenti funzioni:

     a) coordinamento delle attività di programmazione, attuazione, gestione e controllo del PNRR, attraverso l'adozione di linee guida, la definizione di orientamenti applicativi indirizzati alle Amministrazioni responsabili degli interventi e la definizione della manualistica e della strumentazione operativa;

     b) verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;

     c) monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi programmati nonchè elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni relativi ai risultati ottenuti;

     d) assistenza alle Amministrazioni titolari di interventi al fine di garantire correttezza, completezza e qualità dei dati di monitoraggio;

     e) attività di comunicazione istituzionale e pubblicità del PNRR;

     f) verifica delle rendicontazioni di spesa dei piani attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, ai fini della verifica della coerenza con la normativa nazionale ed europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione;

     g) coordinamento del processo di predisposizione dei programmi UE e degli interventi progettuali complementari di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di procedere agli adempimenti di gestione, monitoraggio e controllo degli stessi;

     h) gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next Generation EU-Italia e dei flussi di assegnazione e trasferimento delle risorse alle Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri aventi diritto nonchè vigilanza sulle attività di recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle amministrazioni responsabili ed attivazione delle necessarie operazioni di compensazione;

     i) definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le società in house della Pubblica amministrazione;

     l) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.

     11-ter. L'Unità di missione Next Generation EU, di seguito Unità di missione NG EU, si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU e svolge le seguenti funzioni:

     a) monitoraggio delle riforme e degli investimenti in campo infrastrutturale e sociale, ivi compresi quelli relativi all'istruzione, alla ricerca, alla coesione e alla salute contenuti nel PNRR, in raccordo con le altre strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

     b) individuazione di eventuali criticità nell'attuazione del PNRR e conseguente formulazione di proposte per il loro superamento, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, con riferimento alle riforme non settoriali, della digitalizzazione, della rivoluzione verde e delle infrastrutture di trasporto;

     c) attività di supporto al Servizio Centrale per il PNRR nella verifica dell'avanzamento delle milestones e dei target europei e nazionali, nei medesimi ambiti e partecipazione ai processi di definizione e monitoraggio del quadro di valutazione, della relazione annuale di cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento UE 241/2021 e degli indicatori di outcome del PNRR;

     d) promozione di forme di partecipazione, con particolare riferimento alle priorità trasversali del PNRR, relative ai divari di genere, generazionali e territoriali, favorite dal potenziamento di iniziative di trasparenza, indirizzate alle istituzioni e ai cittadini;

     e) predisposizione delle valutazioni di impatto del PNRR e delle politiche sottostanti ex ante, in itinere ed ex post, anche tramite convenzioni con altri soggetti e in base alle indicazioni della Cabina di regia del PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 e attività di supporto agli Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'utilizzo di strumenti per l'analisi e la valutazione della spesa pubblica;

     f) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Unità.

     11-quater. L'Unità di missione per l'analisi e la valutazione della spesa, si articola in uffici dirigenziali non generali destinati allo svolgimento delle seguenti funzioni:

     a) attività istruttoria e di segreteria tecnica del Comitato scientifico di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 152 del 2021, dedicato alle attività inerenti alla revisione della spesa;

     b) attività di analisi e valutazione della spesa e delle politiche pubbliche, anche in collaborazione con le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui alla lettera a);

     c) collaborazione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa di ciascun ministero, dei relativi accordi e delle successive attività;

     d) partecipazione alle attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009;

     e) stipula, con società a prevalente partecipazione pubblica ed esperti, di progetti di collaborazione e convenzioni con altri soggetti istituzionali, quali università, enti e istituti di ricerca, con riferimento alle attività di competenza;

     f) supporto all'attività prelegislativa nelle materie di competenza, anche ai fini della predisposizione del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.»;

     f) all'articolo 10:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a), dopo le parole: «affari esteri» sono aggiunte le seguenti: «e della cooperazione internazionale»;

     1.2) alla lettera g), le parole: «, alimentari, forestali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «alimentari e forestali»;

     1.3) alla lettera h), le parole: «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»;

     1.4) alla lettera i), le parole: «e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e della mobilità sostenibili»;

     1.5) alla lettera o), le parole: «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura»;

     1.6) alla lettera o), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     1.7) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «o-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del turismo, che si articola in uffici dirigenziali non generali.»;

     g) all'articolo 11, comma 4, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;

     h) all'articolo 13:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera d), dopo le parole «della legge 27 dicembre 2019, n. 160» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,»;

     1.2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176»;

     1.3) alla lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «del Dipartimento, nonchè contenzioso che coinvolge più dipartimenti»;

     2) il comma 4, è sostituito dal seguente:

     «4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento, al medesimo sono assegnati tre posti di funzione di livello dirigenziale generale, cui sono affidati, tra gli altri, i seguenti compiti:

     a) garantire il supporto alle attività relative all'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni, anche in riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e delle attività di revisione della spesa per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici, di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonchè per la definizione degli indirizzi e del controllo strategico nei confronti della società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti;

     b) curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti, ai sensi dell'articolo 7-bis comma 4 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

     c) supportare il capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.»;

     3) il comma 6, è sostituito dal seguente:

     «6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del capo del Dipartimento, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, e delle posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza, studio e ricerca assegnate alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento.»;

     i) all'articolo 14:

     1) al comma 1:

     1.1) la lettera h), è sostituita dalle seguenti:

     «h) funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a);»;

     «h-bis) definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, in raccordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), nonchè con la Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;»;

     2) al comma 2:

     2.1) alla lettera a):

     2.1.1) dopo le parole «nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento», sono aggiunte le seguenti: «e a supporto della transizione digitale»;

     2.1.2) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ivi incluse le attività relative al comma 1, lettera h-bis)»;

     2.2) alla lettera e), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, anche a supporto della transizione digitale»;

     l) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Le posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali di riferimento, fatte salve eventuali specificità previste per le province autonome di Trento e Bolzano, svolgono, oltre le attività proprie dei direttori delle Ragionerie territoriali ubicate nei capoluoghi di Regione, le seguenti funzioni:

     a) il supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR;

     b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del riscontro della legalità della spesa e del monitoraggio della stessa, garantendo l'unitarietà di indirizzo della funzione di controllo sulla base degli indirizzi e delle linee guida formulate dal Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e dall'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

     c) il coordinamento dei servizi amministrativi sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per materia;

     d) lo studio, su richiesta dei direttori interessati, delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attività istituzionali al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da sottoporre agli uffici dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze;

     e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro, per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

     f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato;

     g) la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Commissioni Tributarie, sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;

     h) la formulazione delle proposte al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici;

     i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per le attività da svolgersi a livello territoriale, finalizzate alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari, ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»;

     m) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° ottobre 2022, in attuazione dell'articolo 21-bis¸ comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la dotazione organica del personale dirigenziale è individuata nella tabella B allegata al presente decreto.»;

     n) le tabelle A e B sono sostituite dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie e finali

     1. Sono fatti salvi, fino alla scadenza dei relativi contratti, gli incarichi dirigenziali in essere presso le strutture organizzative del Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle nuove Strutture previste dal presente decreto, nonchè quelli le cui procedure di conferimento sono state avviate prima della data di entrata in vigore dello stesso.

     2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2022  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1185

 

Allegato

 

«Tabella A

 

Tabella Organici Dirigenziali

Dirigenti di prima fascia

Uffici di diretta collaborazione con il Ministro 4

Dipartimento del tesoro 12

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 49

Dipartimento delle finanze 10

Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi 9

Totale 84

Dirigenti di seconda fascia

Dirigenti di seconda fascia 640*

 

*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).

 

Allegato

 

Tabella B

 

In vigore dal 1° ottobre 2022

 

Tabella Organici Dirigenziali

Dirigenti di prima fascia

Uffici di diretta collaborazione con il Ministro 4

Dipartimento del tesoro 12

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 49

Dipartimento delle finanze 10

Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi 9

Totale 84

Dirigenti di seconda fascia

Dirigenti di seconda fascia 665*

 

*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).»