§ 5.3.505 - L.R. 21 gennaio 2022, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:21/01/2022
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.
Art. 2.  Deroghe alla limitazione per dodicesimi.
Art. 3.  Disposizioni in materia di residui passivi perenti.
Art. 4.  Rifinanziamento leggi di spesa.
Art. 5.  Ulteriori rifinanziamenti leggi di spesa.
Art. 6.  Modifiche all'Allegato 1 Parte A e B dell'articolo 111, commi 1 e 2, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.
Art. 7.  Trasporto pubblico locale.
Art. 8.  Modifiche all'allegato 13 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 10.
Art. 9.  Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2021, n. 28.
Art. 10.  Disposizioni riguardanti l'Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia.
Art. 11.  Rendicontazione iniziative.
Art. 12.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021-2023.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 5.3.505 - L.R. 21 gennaio 2022, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022.

(G.U.R. 25 gennaio 2022, n. 4)

 

Art. 1. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 11/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2022, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, la gestione degli stanziamenti di spesa previsto per l'anno 2022 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2021-2023, di cui alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 e successive modificazioni, ivi comprese le variazioni discendenti dalle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2. Deroghe alla limitazione per dodicesimi.

1. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica:

a) alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6, ad esclusione di quelle relative ai capitoli di spesa 342525, 472514 e 376528;

b) all'erogazione della quarta trimestralità dei trasferimenti per l'anno 2021 in favore dei comuni previsti dall'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni;

c) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746; Missione 16, Programma 1, capitolo 156604; Missione 9, Programma 5, capitolo 150154);

d) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 44 bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021, come aggiunto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29, per l'esercizio finanziario 2022, per le finalità dell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni (Missione 12, Programma 2, capitolo 183808);

e) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 44 bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021, come aggiunto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29/2021, n. 29, per l'esercizio finanziario 2022, per le finalità dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni (Missione 1, Programma 3, capitolo 214107);

f) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 44 bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021, come aggiunto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29/2021, per l'esercizio finanziario 2022, per le finalità dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° giugno 2012, n. 33 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147325);

g) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 44 bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021, come aggiunto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29/2021, per l'esercizio finanziario 2022, per le finalità dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 33/2012 (Missione 14, Programma 2, capitolo 343315);

h) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 44 bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021, come aggiunto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29/2021, per l'esercizio finanziario 2022, per le finalità dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 33/2012 (Missione 4, Programma 4, capitolo 373347);

i) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 112 (tabella G) della legge regionale n. 9/2021, per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modificazioni (Missione 15, Programma 1, capitoli 712402 e 7133303), come rideterminata con gli articoli 1 e 5 della legge regionale n. 29/2021.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di residui passivi perenti.

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2011, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2021, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'Amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2021.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2011, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2021, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2021.

 

     Art. 4. Rifinanziamento leggi di spesa.

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 9.990.977,16 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727). Ai relativi onero, per l'esercizio finanziario medesimo, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 112 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 - Accantonamento 1002).

2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 96.666,67 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191310). Ai relativi onero, per l'esercizio finanziario medesimo, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 112 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 - Accantonamento 1002).

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 13.481.722,23 (Missione 15, Programma 3, capitoli 313728 e 313325) di cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).

4. Per le finalità di cui all'articolo 41 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 2.000.000,00 (Missione 12, Programma 2, capitolo 183376), cui si fa fronte con parte delle disponibilità di cui alla Missione 1, Programma 4, capitolo 219213.

5. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2016, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 1.000.000,00 (Missione 12, Programma 2, capitolo 183384), cui si fa fronte con parte delle disponibilità di cui alla Missione 1, Programma 4, capitolo 219213.

6. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 1.120.000,00, di cui euro 1.000.000,00 alla Missione 1, Programma 10, capitolo 108526 ed euro 120.000,00 alla Missione 9, Programma 5 capitolo 150521, cui si fa fronte mediante riduzione, per l'importo di euro 1.120.000,00, della Missione 9, Programma 5, capitolo 150032.

 

     Art. 5. Ulteriori rifinanziamenti leggi di spesa.

1. Per le finalità di cui all'articolo 79 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 133 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 473752), cui si fa fronte con parte delle disponibilità di cui alla Missione 1, Programma 4, capitolo 219213.

2. Per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale n. 9/2021, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 300 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 155825).Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 1, Programma 4, capitolo 219213.

 

     Art. 6. Modifiche all'Allegato 1 Parte A e B dell'articolo 111, commi 1 e 2, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 1 - Parte A e B dell'articolo 111, commi 1 e 2, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, per le finalità di cui alle sotto elencate leggi regionali, sono incrementate per l'esercizio finanziario 2021 degli importi a fianco di ciascuna indicati:

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2. Agli oneri di cui al presente articolo pari complessivamente ad euro 103.057.091,55 si fa fronte mediante riduzione delle seguenti Missioni e Programmi, per gli importi a fianco indicati:

- Missione 1, Programma 4, capitolo 216516 euro 650.000,00

- Missione 1, Programma 4, capitolo 219213 euro 57.740.791,47

- Missione 1, Programma 7, capitolo 190515 euro 2.529.901,54

- Missione 9, Programma 5, capitolo 150032 euro 2.000.000,00

- Missione 50, Programma 1, capitolo 214907 euro 22.479.174.33

- Missione 50, Programma 4, capitolo 214923 euro 16.790.556,54

- Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 - Acc. 1002 euro 866.667,67

 

     Art. 7. Trasporto pubblico locale.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 112 (tabella G) della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521), come rideterminata con gli articoli 1 e 5 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29, è incrementata per l'esercizio 2022 di euro 80.910.025,44, di cui si fronte con parte delle disponibilità di cui alla Missione 1, Programma 4, capitolo 219213.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri gravanti sull'esercizio finanziario 2022 per le finalità di cui all'articolo 86 della legge regionale n. 9/2021 per euro 2.000.000,00, degli oneri occorrenti per l'aggiornamento del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità per euro 100.000,00, degli oneri occorrenti per l'erogazione dei sussidi finalizzati a contrastare gli effetti economici derivanti dalla pandemia da Covid-19 a favore di soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza nonché dei titolari di licenza di servizio turistico di piazza con veicoli e trazione animale o a mezzo motocarrozzette per euro 2.500.000,00 [1].

 

     Art. 8. Modifiche all'allegato 13 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 10.

1. Nell'elenco delle spese obbligatorie di cui all'allegato 13 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 10, è aggiunto il seguente capitolo: 212519 "Commissione da liquidare agli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, nonché all'Istituto tesoriere per il servizio di tesoreria regionale (spese obbligatorie) (ex cap. 20921)".

 

     Art. 9. Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2021, n. 28.

1. Alla legge regionale 19 novembre 2021, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole da "Per le finalità" fino a "e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole "Per le finalità legate all'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione siciliana" [2];

b) l'articolo 2 è abrogato.

 

     Art. 10. Disposizioni riguardanti l'Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia. [3]

1. Al fine di scongiurare l'interruzione dei servizi in favore degli allevatori, le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

 

     Art. 11. Rendicontazione iniziative.

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, finanziate per l'anno 2021, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2022 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data.

2. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni, finanziate per l'anno 2021, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2022 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data.

 

     Art. 12. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021-2023.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata Tabella A, contenente gli effetti della presente legge.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2022.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegato

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 2022, n. 200, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 6 aprile 2023, n. 61, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che continui ad applicarsi per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 il comma 8-bis dell’art. 6 della L.R. 5 giugno 1989, n. 12, come introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera a), della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.