Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 19/11/2021 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni per il funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana. |
Art. 2. Modifiche di norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana. |
Art. 3. Variazioni al bilancio della Regione. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 1.4.247 - L.R. 19 novembre 2021, n. 28.
Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana.
(G.U.R. 26 novembre 2021, n. 52 - S.O. n. 70)
Art. 1. Disposizioni per il funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana. [1]
1. Per le finalità legate all'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione siciliana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 3.000.000,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150521 -Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione. (CAP. 14210)) [2].
2 Agli oneri di cui al comma 1 pari a complessivi euro 3.000.000,00 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2021, mediante riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001.
Art. 2. Modifiche di norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana. [3]
[1. All'articolo 1 della
2. Al comma 8 dell'articolo 1 della
Art. 3. Variazioni al bilancio della Regione. [4]
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A" discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegato
(Omissis)
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 2022, n. 200, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[2] Comma così modificato dall'art. 9 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 2022, n. 200, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.