§ 5.4.43 - L.R. 3 agosto 2021, n. 22.
Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 demanio e patrimonio
Data:03/08/2021
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2021, n. 17.
Art. 2.  Azioni per il passaggio della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento.
Art. 3.  Interventi in favore del personale di Sicilia Digitale S.p.A.
Art. 4.  Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.
Art. 5.  Albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Art. 6.  Inconferibilità di incarichi.
Art. 7.  Disposizioni in favore del personale di Servizi Ausiliari Sicilia impegnato in attività connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19.
Art. 8.  Disposizioni in materia di pubblicazione dei bilanci di enti pubblici.
Art. 9.  Norme in materia di personale in quiescenza.
Art. 10.  Fruizione alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52 e alla legge 27 dicembre 1983, n. 730.
Art. 11.  Disposizioni in materia di direttore amministrativo delle aziende sanitarie.
Art. 12.  Norme in materia di personale precario degli enti locali.
Art. 13.  Norme per il settore dello spettacolo.
Art. 14.  Rifinanziamento autorizzazione di spesa.
Art. 15.  Variazioni al bilancio della Regione.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 5.4.43 - L.R. 3 agosto 2021, n. 22.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie.

(G.U.R. 6 agosto 2021, n. 34 - S.O. n. 48)

 

CAPO I

 

Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale s.p.a.

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2021, n. 17.

1. Alla legge regionale 21 luglio 2021, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 le parole "30 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "31 agosto 2021";

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.".

 

     Art. 2. Azioni per il passaggio della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento.

1. Allo scopo di consentire il passaggio ad una gestione ordinaria ed efficace del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento, scongiurando così il verificarsi di soluzioni di continuità e pregiudizi per l'igiene e l'ordine pubblico, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, ad una erogazione straordinaria pro-quota ai comuni partecipanti all'Azienda speciale consortile "A.I.C.A. - Azienda Idrica Comuni Agrigentini", per un importo complessivo non superiore a 10.000 migliaia di euro.

2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate ai comuni facenti parte dell'A.I.C.A. in rapporto alla popolazione residente e sono rendicontate e recuperate in cinque anni, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso annuale approvato dal consiglio comunale.

3. In caso di omesso versamento delle rate annuali, le stesse sono recuperate nei confronti dei singoli comuni debitori con le modalità di cui al comma 24 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 10.000 migliaia di euro cui si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, quanto a 5.000 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e, quanto a 5.000 migliaia di euro, mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, programma 3, capitolo 215740.

 

     Art. 3. Interventi in favore del personale di Sicilia Digitale S.p.A. [1]

1. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica -Dipartimento della funzione pubblica e del personale - è autorizzato, a titolo di anticipazione, ad erogare al personale in servizio presso Sicilia Digitale S.p.A. le retribuzioni arretrate relative all'anno 2021 e quelle che andranno a maturare sino alla fine del corrente esercizio finanziario per un importo complessivo non superiore a euro 3.272.753,75, di cui euro 2.812.153,58 per stipendi del personale di euro 460.600,17 per oneri sociali, al fine di non pregiudicare i servizi di pubblica utilità erogati dalla predetta Società, da restituire entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2021.

2. Per assicurare gli equilibri di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 agli oneri per le registrazioni contabili di cui al coma 1 si fa fronte quanto ad euro 180.000,00 con le disponibilità della Missione 1, Programma 1, capitolo 109306, quanto ad euro 2.615.188,00 con le disponibilità della Missione 1, Programma 8, capitolo 212514 per euro 2.048.674,00 e capitolo 132329 per euro 566.514,00 e quanto ad euro 477.565,75 con le disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215205.

 

CAPO II

Disposizioni varie

 

     Art. 4. Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

1. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato ad attivare le procedure per avviare un progetto integrato di sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale che includa l'acquisizione al patrimonio regionale della Torre Ventimiglia sita nel territorio del comune di Montelepre. Resta salvo il possesso della Torre Ventimiglia in capo al comune di Montelepre per lo svolgimento delle iniziative di carattere culturale e per quelle esclusivamente connesse ad una pubblica fruizione. La relativa spesa è determinata in 1.500 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

2. Al fine di garantire l'adeguata ricettività turistica del patrimonio pubblico sito ad alta quota sull'Etna, per consentire la ristrutturazione del Grande Albergo dell'Etna che la Regione ha conferito all'Ente Parco dell'Etna, sito nel comune di Ragalna è destinata la spesa di 1.300 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione [2].

3. Al fine di consentire l'ampliamento del pronto soccorso e realizzare il nuovo servizio di presidio ospedaliero dell'Ospedale Fatebenefratelli di Palermo, anche alla luce dell'emergenza Covid-19, è destinata la spesa di 2.100 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.

 

     Art. 5. Albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni si applicano anche ai soggetti inseriti nell'albo del personale delle società in liquidazione di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni.

 

     Art. 6. Inconferibilità di incarichi.

1. Non può essere nominato amministratore o ricevere incarichi di direzione o gestione in enti, istituzioni, aziende pubbliche regionali nonché in società a totale o parziale partecipazione regionale chi, avendo ricoperto in precedenza gli stessi o analoghi incarichi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

2. Le nomine effettuate e gli incarichi attribuiti in difformità dalle disposizioni di cui al presente articolo decadono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. Disposizioni in favore del personale di Servizi Ausiliari Sicilia impegnato in attività connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19.

1. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 trovano applicazione anche nei confronti del personale dipendente della società Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. impegnato in servizi sanitari ausiliari presso le aziende sanitarie in attività afferenti a pazienti Covid, nel limite del pagamento dell'importo una tantum di 1.000,00 euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati nell'importo massimo di 300 migliaia di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 9 del medesimo articolo 5 della legge regionale n. 9/2020.

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di pubblicazione dei bilanci di enti pubblici.

1. Al fine di garantire ai cittadini il pieno accesso alle informazioni economico-finanziarie, la Regione, gli enti, gli istituti e le aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, gli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché gli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, fermi restando gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, pubblicano ogni anno il proprio bilancio sul proprio sito web istituzionale.

2. La Regione può procedere, altresì, alla pubblicazione per estratto del proprio bilancio su un periodico (mensile, quindicinale, settimanale o free press) e su un quotidiano regionali pubblicati con continuità da almeno dieci anni e che abbiano redazione centrale e stampa in Sicilia e diffusione nelle edicole della maggioranza delle province siciliane. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 100 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione, per l'esercizio finanziario medesimo, delle disponibilità della Missione 20, programma 1, capitolo 215704 (accantonamento 1001).

3. Gli enti, gli istituti e le aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima possono provvedere alla pubblicazione di cui al comma 2 nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

4. La permanenza della pubblicazione dei bilanci sul sito istituzionale delle amministrazioni di cui al comma 1 deve essere assicurata anche mediante la realizzazione di dataset che consenta la consultabilità agli utenti in modalità "machine readable" oltre i termini di efficacia dei documenti contabili.

5. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e dell'Assessore regionale per l'economia sono emanate le disposizioni applicative del presente articolo.

 

     Art. 9. Norme in materia di personale in quiescenza.

1. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, dipartimento regionale della funzione pubblica, è autorizzato a confermare i provvedimenti di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale collocati in quiescenza nell'anno 2020 in applicazione dell'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in 505 migliaia di euro per l'esercizio 2021, 381 migliaia di euro per l'esercizio 2022, 288 migliaia di euro per l'esercizio 2023, 123 migliaia di euro per l'esercizio 2024 e in euro 4.728,00 per l'esercizio 2025, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata alla conferma della validità della cancellazione dai ruoli dei dipendenti già in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in vigenza del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, nei soli casi in cui l'eventuale riammissione in servizio comporti una prestazione lavorativa non superiore a 70 giorni e comunque di una brevità temporale tale da non giustificare per la sua tenuità alcun interesse pubblico attuale e concreto per l'amministrazione stessa.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, quantificati in euro 1.030.357,50 per l'anno 2021, il Fondo pensioni è autorizzato ad utilizzare gli avanzi di amministrazione determinatisi dai maggiori trasferimenti effettuati dall'amministrazione regionale a valere sulla Missione 1, programma 10, capitolo 108007.

 

     Art. 10. Fruizione alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52 e alla legge 27 dicembre 1983, n. 730.

1. Il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 si interpreta nel senso che gli alloggi statali, trasferiti in proprietà agli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, già assegnati, in applicazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, sono fruiti dagli assegnatari, anche se collocati a riposo, o qualora deceduti, dai familiari degli stessi, mediante la stipula di contratti di locazione i cui canoni sono determinati nella misura massima prevista dal comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni.

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di direttore amministrativo delle aziende sanitarie. [3]

1. All'articolo 122 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per accedere all'elenco degli idonei alla direzione amministrativa i candidati dovranno essere in possesso di diploma di laurea magistrale o diploma equipollente o equivalente in discipline giuridiche o economiche, avere un'età inferiore a sessantacinque anni e un'adeguata esperienza di direzione tecnica amministrativa almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie, sociosanitarie o in altri settori, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, strutture di media o grande dimensione.".

 

     Art. 12. Norme in materia di personale precario degli enti locali. [4]

1. Dopo il comma 19 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è aggiunto il seguente:

"19-bis. I soggetti di cui al comma 19, titolari di contratto di lavoro subordinato attualmente in servizio presso gli enti locali che godono dei trasferimenti a carico dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non risulta inferiore a cinque anni computati alla data di entrata in vigore della presente legge e non siano stati soggetti alla stabilizzazione presso l'ente locale di appartenenza, possono esercitare l'opzione per la fuoriuscita a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a cinque anni della retribuzione già in godimento, calcolata in relazione agli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, saltuario e transitorio. L'accertamento del possesso dei requisiti è condizione necessaria per consentire la corresponsione dell'indennità secondo le specifiche procedure indicate al comma 20.".

2. Al comma 20 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni le parole "al comma 19" sono sostituite dalle parole "ai commi 19 e 19-bis".

 

     Art. 13. Norme per il settore dello spettacolo.

1. In considerazione del perdurare della pandemia da Covid-19, per sostenere l'attività di enti pubblici e privati, associazioni, sale cinematografiche e teatrali, cooperative, fondazioni ed imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, dei parchi tematici e acquatici e del settore pirotecnico, ad eccezione dei soggetti beneficiari della quota del FURS di cui al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2021, è stanziata la somma di 600 migliaia di euro al fine di estendere ai soggetti aventi solo sede operativa nel tenitorio della Regione i benefici previsti dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2021, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni (Missione 14, Programma 1, capitolo 219222).

3. All'articolo 136 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni, dopo le parole "è destinata" sono aggiunte le parole "ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge".

 

     Art. 14. Rifinanziamento autorizzazione di spesa.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 111 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 - Allegato 1, Parte A, Missione 16, programma 1, capitolo 146518, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2021, di 800 migliaia di euro.

2. Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2021, della Missione 20, programma 1, capitolo 215704 (accantonamento 1001).

 

     Art. 15. Variazioni al bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabella A e Tabella B, comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 18 della L.R. 26 novembre 2021, n. 29.

[2] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 26 novembre 2021, n. 29.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno 2022, n. 155, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno 2022, n. 155, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.