Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà |
Data: | 05/05/2021 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Ulteriori interventi finanziari a favore degli operatori di feste e sagre |
Art. 2. Norma finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 2.14.48 - L.R. 5 maggio 2021, n. 9.
Ulteriori interventi finanziari a favore degli operatori di feste e sagre.
(B.U. 6 maggio 2021, n. 28)
Art. 1. Ulteriori interventi finanziari a favore degli operatori di feste e sagre
1. In considerazione del protrarsi della sospensione e della riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è autorizzata per l'anno 2021 la spesa massima complessiva di euro 3.900.000 per la concessione di una indennità una tantum a compensazione del mancato reddito a favore degli operatori del settore delle feste e delle sagre paesane di cui all'articolo 17 bis della
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con analoghe misure previste per l'anno 2021 a favore dei medesimi beneficiari da altre norme regionali e statali adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascun beneficiario dal presente articolo.
Art. 2. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 si fa fronte mediante utilizzo dell'accantonamento iscritto per l'anno 2021 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative (FNOL)".
2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2021-2023 sono apportate le seguenti variazioni in termini di cassa e competenza:
in aumento
missione 15 - programma 03 - titolo 1
2021 euro 3.900.000
in diminuzione
missione 20 - programma 03 - titolo 1 (FNOL)
2021 euro 3.900.000.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Comma così modificato dall'art. 6 della