§ 5.4.353 - L.R. 4 maggio 2021, n. 1.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:04/05/2021
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Semplificazioni procedimentali per la ZES interregionale Adriatica
Art. 2.  Procedimenti in materia di autorizzazione unica ambientale
Art. 3.  Procedimenti autorizzativi in materia ambientale di competenza della Regione Molise
Art. 4.  Disciplina in materia di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
Art. 5.  Determinazione degli oneri istruttori in materia di Valutazione Ambientale Strategica
Art. 6.  Procedure per il riconoscimento di debiti fuori bilancio e per i successivi pagamenti
Art. 7.  Modifiche di leggi regionali
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 5.4.353 - L.R. 4 maggio 2021, n. 1.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali

(B.U. 6 maggio 2021, n. 23)

 

Art. 1. Semplificazioni procedimentali per la ZES interregionale Adriatica

1. Per consentire la realizzazione degli obiettivi di semplificazione nell'ambito della Zona Economica Speciale interregionale molisana, denominata 'ZES Interregionale Adriatica', istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2019, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il responsabile unico del procedimento, per tutte le attività attinenti alla fase di insediamento, realizzazione e svolgimento delle iniziative economiche all'interno della ZES, è individuato nello Sportello Unico Amministrativo (SUA) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale, di cui all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. a-bis) del decreto legge 91/2017, quando la conclusione positiva del procedimento, per l'autorizzazione sia di opere pubbliche che di interventi e attività private, è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, è sempre indetta la conferenza di servizi decisoria semplificata, che opera in modalità asincrona secondo la disciplina di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tutti gli enti interessati rilasciano pertanto i loro pareri o atti di assenso direttamente al SUA nell'ambito della conferenza di servizi da questi indetta, anche nei casi in cui le singole leggi di settore subordinino il rilascio di un titolo abilitativo al previo parere, licenza o nulla osta da parte di un altro ufficio o ente.

3. Il SUA opera con modalità esclusivamente digitale e si avvale a tal fine della piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it per la gestione del procedimento (ivi compresa l'indizione e la convocazione della conferenza di servizi), le cui funzionalità sono opportunamente implementate per assicurare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. a-ter) del decreto-legge n. 91/2017 e dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008).

4. Il SUA assicura la conclusione dei procedimenti nei termini di legge, dando attuazione alle misure di semplificazione introdotte dall'articolo 3-ter della legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. In particolare, al fine di semplificare e accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo, sono ridotti della metà i termini perentori di cui agli articoli 14-bis, 14-quinquies e 17-bis della legge 7 agosto 1990 n.241. Decorsi inutilmente detti termini, i suddetti pareri, licenze, nulla osta o assensi comunque denominati si intendono resi in senso favorevole. Tale disposizione non si applica agli atti e procedimenti descritti al comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 241/1990.

5. Ai fini dell'accertamento della conformità urbanistica delle opere pubbliche e degli investimenti privati, alla conferenza di servizi decisoria semplificata partecipano il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche competente e la Regione Molise con il Servizio competente in materia urbanistica e edilizia e le relative manifestazioni di assenso implicano il perfezionamento dell'intesa ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale).

La conclusione favorevole della conferenza di servizi comporta, ove necessario, le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del D.P.R. n. 383 del 1994. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, il verbale è trasmesso al sindaco che lo sottopone alla votazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

6. Ciascun Ente coinvolto nel procedimento unico telematico di cui al presente articolo, al fine di agevolare le iniziative imprenditoriali in area ZES:

a) fornisce al SUA e ai competenti uffici regionali una scheda sintetica contenente, per ciascun procedimento di propria competenza:

1) la normativa nazionale e regionale, nonché la disciplina regolamentare di riferimento;

2) la modulistica di riferimento;

3) l'elenco dettagliato dei documenti tecnico-amministrativi necessari per instaurare il procedimento;

4) l'articolazione della fase istruttoria del procedimento, anche con riferimento agli eventuali endoprocedimenti (nulla osta, assensi da acquisire);

5) i termini di conclusione del procedimento;

6) l'applicabilità o meno del silenzio assenso;

7) la casistica in cui occorre attivare il procedimento;

8) note e osservazioni;

9) i link istituzionali utili.

b) rilascia l'atto di assenso di propria competenza nei termini di legge, dando attuazione alle misure di semplificazione introdotte dall'articolo 3-ter del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

7. Nel caso in cui sia indetta dal SUA una conferenza di servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona, ciascun ente coinvolto assicura la partecipazione di un proprio rappresentante. I partecipanti alla conferenza di servizi, nel caso la loro posizione non sia favorevole, sono tenuti ad esprimere un dissenso motivato e costruttivo indicando le condizioni per il superamento del dissenso, essendo l'inibizione alla realizzazione di interventi edilizi una eventualità del tutto eccezionale.

8. Gli enti coinvolti nei procedimenti afferenti alle aree ZES comunicano alla Regione Molise e al SUA ogni modifica di tipo ordinamentale, organizzativo, normativo o regolamentare che possa influire sulla presentazione delle domande da parte degli imprenditori e di altri enti pubblici o privati.

9. Gli uffici regionali competenti si coordinano per il tramite dei rispettivi capi dipartimento con il responsabile della struttura strategica per le ZES regionale per il rilascio nei termini di legge, compresi i termini abbreviati di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017, dei pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza regionale e degli enti strumentali regionali. A tal fine, la richiesta di parere formulata dal SUA è trasmessa, tramite la piattaforma di cui al comma 3, anche agli uffici regionali competenti.

10. Nei casi in cui sia convocata la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, il responsabile della struttura strategica per le ZES regionale, svolge la funzione di coordinamento delle strutture amministrative regionali e degli enti strumentali regionali al fine di definire la posizione unica dell'Amministrazione regionale, nel caso che le diverse posizioni non siano convergenti.

11. Per l'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di competenza dei Comuni, il SUA trasmette la relativa documentazione al SUAP competente per territorio. Quest'ultimo, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e con le modalità che sono definite da uno o più accordi interistituzionali stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, cura l'inoltro della documentazione agli uffici comunali competenti e agli enti strumentali comunali, laddove esistenti, acquisisce i relativi pareri o atti di assenso comunque denominati e li trasmette, sempre in modalità telematica, al SUA. La Regione Molise, anche attraverso la stipula di convenzioni o accordi interistituzionali, opera al fine di assicurare l'uniforme applicazione da parte dei Comuni di quanto previsto dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia.

12. Al procedimento telematico gestito dal SUA si applica il decreto del Presidente della Repubblica n.160/2010, coordinandolo con i principi e il modello di governance definito dal presente articolo, nel rispetto dei termini ridotti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017, come modificato dall'articolo 3-ter della legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. In questo caso, considerata la specializzazione del regime amministrativo, agevolativo e fiscale di cui beneficiano le aree inserite nelle ZES, non è necessaria la preventiva verifica della sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010, con riferimento al requisito della 'insufficienza' delle aree comunali in relazione al progetto presentato. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al sindaco ovvero al presidente del consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.

13. Previa intesa con gli organi periferici del Ministero della cultura, l'approvazione del progetto di opera pubblica o dell'intervento privato, a conclusione della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a – bis) del decreto-legge n. 91/2017 convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, costituisce modifica della disciplina d'uso del territorio contenuta nel Piano Territoriale Paesistico- Ambientale di Area Vasta in adeguamento del Piano Urbanistico Generale o del Piano Regolatore Generale al Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di Area Vasta. A tal fine, la perimetrazione delle aree ZES operata dalla Regione, anche su istanza dei Comuni, è equiparata all'attività di adeguamento dei piani urbanistici generali alle previsioni del Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di Area Vasta, ai sensi e per gli effetti delle Norme Tecniche Attuative dei Piani Territoriali Paesistico-Ambientali di Area Vasta.

14. L'autorizzazione unica ZES è rilasciata dal SUA dell'Autorità di Sistema Portuale competente per territorio. Il responsabile unico del procedimento, laddove non individuato, è il dirigente del SUA.

15. Ai sensi e per gli effetti del comma 2-bis, dell'articolo 5, del decreto-legge n. 91/2017, convertito dalla legge n.123/2017, gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito d'imposta di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 91/2017, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità.

 

     Art. 2. Procedimenti in materia di autorizzazione unica ambientale

1. La Giunta regionale approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le linee guida per agevolare l'applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;

b) riduzione degli oneri amministrativi;

c) accorpamento degli atti abilitativi in materia ambientale;

d) rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti.

2. Al fine di dare attuazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, con le linee guida di cui al comma 1:

a) sono definiti gli oneri istruttori, ai sensi dell'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;

b) sono individuati i percorsi procedurali da seguire per l'adozione e il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale e il raccordo con gli altri procedimenti unici ambientali;

c) possono essere individuati atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale da comprendere nell'autorizzazione unica ambientale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013.

 

     Art. 3. Procedimenti autorizzativi in materia ambientale di competenza della Regione Molise

1. La Giunta Regionale può adottare una o più linee guida atte ad individuare i percorsi procedurali da seguire per la gestione dei procedimenti autorizzativi e valutativi in materia ambientale di competenza della Regione Molise, nonché per il raccordo con i procedimenti unici ambientali, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;

b) riduzione degli oneri amministrativi;

c) rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti.

2. Con le linee guida di cui al comma 1 sono definiti:

a) i percorsi procedurali da seguire per la gestione dei singoli procedimenti;

b) la modulistica da mettere a disposizione dei soggetti interessati;

c) gli oneri istruttori da porre a carico dei soggetti richiedenti.

 

     Art. 4. Disciplina in materia di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

1. Ai Comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associate, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni.

2. L'attivazione della delega di cui al comma 1 richiede le seguenti condizioni:

a) che i Comuni siano dotati di una struttura amministrativa autonoma rispetto a quella responsabile dell'elaborazione del piano o programma e preposta ai compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, anche nelle forme associative disciplinate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

b) che sia garantita, nell'esercizio delle funzioni delegate, l'adeguata competenza tecnica in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.

3. L'attribuzione della delega di cui al comma 1 avviene, su istanza del Comune, con delibera della Giunta regionale su proposta dell'assessorato competente alla tutela, protezione e valorizzazione ambientale.

4. I soggetti competenti in materia ambientale sono individuati tra le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti, dovuti all'attuazione dei piani o programmi, sulle componenti ambientali:

a) popolazione e salute umana;

b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;

c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;

d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio.

5. Per l'esercizio della funzione delegata di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 152/2006 sono istituiti gli oneri istruttori di cui all'articolo 5.

6. Le risultanze della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS sono trasmesse alla Regione Molise.

 

     Art. 5. Determinazione degli oneri istruttori in materia di Valutazione Ambientale Strategica

1. Per la copertura dei costi sostenuti dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo afferenti alle procedure di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione Ambientale Strategica di cui al decreto legislativo n. 152/2006, sono determinati, ai sensi dell'articolo 33 dello stesso decreto legislativo, in quota fissa, i seguenti oneri posti in capo ai proponenti:

a) verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, euro 500,00;

b) Valutazione Ambientale Strategica, euro 1.000,00.

 

     Art. 6. Procedure per il riconoscimento di debiti fuori bilancio e per i successivi pagamenti

1. Ai fini del riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'istruttoria amministrativo-contabile è di competenza del Servizio regionale a cui la situazione debitoria è riferita, in ragione della declaratoria delle competenze.

2. Per i debiti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 118/2011, il Servizio competente per materia procede al riconoscimento del debito derivante dal titolo esecutivo, compreso delle spese legali e processuali.

 

     Art. 7. Modifiche di leggi regionali

1. Al fine di assicurare la tutela dei corpi idrici, al procedimento di rinnovo delle concessioni d'uso delle acque per fini produttivi e energetici si applicano le disposizioni contenute nei Titoli V, VI, VII e VIII dell'elaborato R.14.2) del Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Molise n. 25 del 6 febbraio 2018, integrate dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. E' riconosciuto all'Azienda speciale Molise Acque un diritto di prelazione in ordine alle concessioni d'uso delle acque per fini energetici, da esercitasi entro trenta giorni dalla individuazione della domanda ritenuta preferibile ai sensi dell'articolo 33 dell'elaborato R.14.2) di cui al comma 1, a condizione che sia in grado di garantire la medesima utilizzazione e le medesime condizioni offerte dalla suindicata domanda.

3. Al comma 2, dell'articolo 13, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo la parola 'vantaggiosa' sono aggiunte le seguenti parole 'ai sensi del Regolamento CEE 23 ottobre 2007, n. 1370, e per quanto compatibile';

b) al secondo periodo le parole 'è messa a gara in un lotto unico.' sono sostituite dalle seguenti parole 'si considera unico bacino di mobilità.'.

4. Per la realizzazione di nuovi investimenti è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento per l'importo complessivo di euro 40.000.000,00 da iscriversi in entrata al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine), del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nel rispetto dei commi da 16 a 21- bis dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004') e dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al presente comma non può essere superiore ad euro 1.000.000,00 per il 2021, euro 20.000.000,00 per il 2022 e ad euro 19.000.000,00 per il 2023. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui al presente comma per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di interesse non superiore a quello applicato per la medesima tipologia di contratti dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula. Le entrate derivanti dalle operazioni di indebitamento, di cui al presente comma sono destinate ad un apposito fondo allocato nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio regionale per essere destinate alla realizzazione di un programma triennale di investimenti diretti da approvarsi, unitamente alle necessarie variazioni contabili, mediante deliberazione della Giunta regionale sulla base di un relativo piano di investimenti approvato dal Consiglio regionale. Negli investimenti di cui al presente comma, la Giunta regionale privilegia i contributi agli investimenti degli enti locali. I beneficiari certificano, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che la vita utile degli investimenti finanziati non sia inferiore a quella dell'indebitamento di cui al presente comma. La copertura finanziaria delle rate di ammortamento è garantita mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, e trova capienza negli stanziamenti da iscrivere nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 relativi alla missione 50 (debito pubblico), programmi 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e 50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) mediante utilizzo di quota parte delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui. L'onere annuale relativo all'ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 468.769,00 per il 2022 e in euro 1.630.895,00 per il 2023, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2022 e 2023 nella parte spesa del bilancio di previsione 2021-2023 (Missione 50 - Programmi 01 e 02). Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023 trovano copertura con le successive leggi di bilancio. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al presente comma risultino meno onerose di quanto previsto dal presente comma o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

5. Al comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15 (Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere), dopo le parole 'il Garante regionale dei diritti della persona' sono aggiunte le parole 'il Presidente della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità,'.

6. Al comma 6, dell'articolo 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 8 (Norme in materia di eliminazione della vegetazione spontanea infestante e dei residui delle coltivazioni e modalità di applicazione dell'ecocondizionalità) le parole 'previa comunicazione al Comando dei vigili urbani dei Comuni in cui ricadono i fondi, da trasmettere almeno cinque giorni prima. La comunicazione deve essere esibita alle autorità che effettuano il controllo.' sono soppresse.

7. Alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al comma 5, dopo le parole 'destinazione agricola' sono aggiunte le seguenti parole 'ad eccezione del caso in cui l'edificio oggetto di ampliamento ricada in zona agricola';

2) al comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente periodo 'In tutte le zone classificabili 'E' dal decreto ministeriale n. 1444/68, come per gli edifici esistenti nelle altre zone omogenee, oltre l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione (e loro pertinenze accessorie) che abbiano completato la struttura, ampliamento che potrà avvenire anche mediante costruzione separata da quello esistente con le modalità di cui ai precedenti commi, è consentito mutare la destinazione d'uso dei locali non destinati a civile abitazione in destinazione d'uso residenziale, a condizione che detti locali e le relative opere accessorie e pertinenziali abbiano caratteristiche tali da risultare idonei alla civile abitazione secondo quanto previsto dalle normative.';

b) all'articolo 3-bis), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma '3-bis. In tutti gli altri casi di interventi attuati ai sensi della presente legge, qualora insistenti in aree a rischio idraulico o ricadenti in ambiti penalizzati ai fini edificatori, gli stessi devono essere effettuati comunque in conformità alle indicazioni degli eventuali piani e regolamenti sovraordinati per la salvaguardia del territorio e a seguito di puntuali indagini geognostiche finalizzate alla verifica della effettiva natura dei terreni interessati che, qualora confermati, siano oggetto di progettazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza delle strutture degli edifici, adeguandoli alle vigenti N.T.C. per le costruzioni in zona sismica, nonché di una relazione di carattere geologico-tecnico e idraulico finalizzata a valutare l'impatto geoambientale delle opere previste.';

c) all'articolo 4:

1) al comma 3-ter, le parole '2mc/mq' sono sostituite dalle seguenti parole '1 mc/mq';

2) al comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo 'Ai fini del calcolo del volume complessivo non sono computate le superfici di gioco coperte mediante strutture dedicate fisse o mobili.' ;

d) all'articolo 11, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo 'Nelle more dell'adozione di provvedimenti conseguenziali al predetto accordo e comunque fino al 30 aprile 2022, sono ammessi gli interventi comportanti modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, anche nei territori assoggettati a tutela paesaggistica sulla base di decreti ministeriali ove vigenti.'.

8. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati) è aggiunto, in fine, il seguente periodo 'Nelle more dell'adozione di provvedimenti conseguenziali al predetto accordo e comunque fino al 30 aprile 2022, sono ammessi gli interventi comportanti modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, anche nei territori assoggettati a tutela paesaggistica sulla base di decreti ministeriali ove vigenti.'.

9. Tenuto conto delle problematiche del mondo imprenditoriale connesse con la pandemia da Covid-19 relativamente alle posizioni debitorie derivanti da prestiti concessi da parte della Finmolise spa a valere sulle Gestioni speciali e incarichi fiduciari di cui alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 28 (Nuova disciplina della Società Finanziaria Regionale del Molise – FINMOLISE - S.p.A.) e alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 27 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2009 e nuova disciplina della Finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise - FINMOLISE - S.p.A.'), con l'esclusione delle posizioni assoggettate al Testo unico approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), sono concesse dilazioni di pagamento con le modalità e nei limiti stabiliti con deliberazione di Giunta regionale.

10. Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi e dei conseguenti adempimenti burocratici a carico degli addetti alle attività agricole o connesse con l'agricoltura per l'esercizio delle attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose, di cui al Regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 (Disciplina della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose) e al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose) non è richiesta alcuna licenza o concessione regionale.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.