Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.4 bilanci |
Data: | 04/05/2021 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Semplificazioni procedimentali per la ZES interregionale Adriatica |
Art. 2. Procedimenti in materia di autorizzazione unica ambientale |
Art. 3. Procedimenti autorizzativi in materia ambientale di competenza della Regione Molise |
Art. 4. Disciplina in materia di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica |
Art. 5. Determinazione degli oneri istruttori in materia di Valutazione Ambientale Strategica |
Art. 6. Procedure per il riconoscimento di debiti fuori bilancio e per i successivi pagamenti |
Art. 7. Modifiche di leggi regionali |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 5.4.353 - L.R. 4 maggio 2021, n. 1.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali
(B.U. 6 maggio 2021, n. 23)
Art. 1. Semplificazioni procedimentali per la ZES interregionale Adriatica
1. Per consentire la realizzazione degli obiettivi di semplificazione nell'ambito della Zona Economica Speciale interregionale molisana, denominata 'ZES Interregionale Adriatica', istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2019, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, del
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. a-bis) del
3. Il SUA opera con modalità esclusivamente digitale e si avvale a tal fine della piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it per la gestione del procedimento (ivi compresa l'indizione e la convocazione della conferenza di servizi), le cui funzionalità sono opportunamente implementate per assicurare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. a-ter) del
4. Il SUA assicura la conclusione dei procedimenti nei termini di legge, dando attuazione alle misure di semplificazione introdotte dall'articolo 3-ter della
5. Ai fini dell'accertamento della conformità urbanistica delle opere pubbliche e degli investimenti privati, alla conferenza di servizi decisoria semplificata partecipano il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche competente e la Regione Molise con il Servizio competente in materia urbanistica e edilizia e le relative manifestazioni di assenso implicano il perfezionamento dell'intesa ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale).
La conclusione favorevole della conferenza di servizi comporta, ove necessario, le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del
6. Ciascun Ente coinvolto nel procedimento unico telematico di cui al presente articolo, al fine di agevolare le iniziative imprenditoriali in area ZES:
a) fornisce al SUA e ai competenti uffici regionali una scheda sintetica contenente, per ciascun procedimento di propria competenza:
1) la normativa nazionale e regionale, nonché la disciplina regolamentare di riferimento;
2) la modulistica di riferimento;
3) l'elenco dettagliato dei documenti tecnico-amministrativi necessari per instaurare il procedimento;
4) l'articolazione della fase istruttoria del procedimento, anche con riferimento agli eventuali endoprocedimenti (nulla osta, assensi da acquisire);
5) i termini di conclusione del procedimento;
6) l'applicabilità o meno del silenzio assenso;
7) la casistica in cui occorre attivare il procedimento;
8) note e osservazioni;
9) i link istituzionali utili.
b) rilascia l'atto di assenso di propria competenza nei termini di legge, dando attuazione alle misure di semplificazione introdotte dall'articolo 3-ter del
7. Nel caso in cui sia indetta dal SUA una conferenza di servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona, ciascun ente coinvolto assicura la partecipazione di un proprio rappresentante. I partecipanti alla conferenza di servizi, nel caso la loro posizione non sia favorevole, sono tenuti ad esprimere un dissenso motivato e costruttivo indicando le condizioni per il superamento del dissenso, essendo l'inibizione alla realizzazione di interventi edilizi una eventualità del tutto eccezionale.
8. Gli enti coinvolti nei procedimenti afferenti alle aree ZES comunicano alla Regione Molise e al SUA ogni modifica di tipo ordinamentale, organizzativo, normativo o regolamentare che possa influire sulla presentazione delle domande da parte degli imprenditori e di altri enti pubblici o privati.
9. Gli uffici regionali competenti si coordinano per il tramite dei rispettivi capi dipartimento con il responsabile della struttura strategica per le ZES regionale per il rilascio nei termini di legge, compresi i termini abbreviati di cui all'articolo 5, comma 1, del
10. Nei casi in cui sia convocata la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, il responsabile della struttura strategica per le ZES regionale, svolge la funzione di coordinamento delle strutture amministrative regionali e degli enti strumentali regionali al fine di definire la posizione unica dell'Amministrazione regionale, nel caso che le diverse posizioni non siano convergenti.
11. Per l'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di competenza dei Comuni, il SUA trasmette la relativa documentazione al SUAP competente per territorio. Quest'ultimo, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e con le modalità che sono definite da uno o più accordi interistituzionali stipulati ai sensi dell'articolo 15 della
12. Al procedimento telematico gestito dal SUA si applica il decreto del Presidente della Repubblica n.160/2010, coordinandolo con i principi e il modello di governance definito dal presente articolo, nel rispetto dei termini ridotti di cui all'articolo 5, comma 1, del
13. Previa intesa con gli organi periferici del Ministero della cultura, l'approvazione del progetto di opera pubblica o dell'intervento privato, a conclusione della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a – bis) del
14. L'autorizzazione unica ZES è rilasciata dal SUA dell'Autorità di Sistema Portuale competente per territorio. Il responsabile unico del procedimento, laddove non individuato, è il dirigente del SUA.
15. Ai sensi e per gli effetti del comma 2-bis, dell'articolo 5, del
Art. 2. Procedimenti in materia di autorizzazione unica ambientale
1. La Giunta regionale approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le linee guida per agevolare l'applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale del
a) semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
b) riduzione degli oneri amministrativi;
c) accorpamento degli atti abilitativi in materia ambientale;
d) rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti.
2. Al fine di dare attuazione al
a) sono definiti gli oneri istruttori, ai sensi dell'articolo 8, del
b) sono individuati i percorsi procedurali da seguire per l'adozione e il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale e il raccordo con gli altri procedimenti unici ambientali;
c) possono essere individuati atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale da comprendere nell'autorizzazione unica ambientale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
Art. 3. Procedimenti autorizzativi in materia ambientale di competenza della Regione Molise
1. La Giunta Regionale può adottare una o più linee guida atte ad individuare i percorsi procedurali da seguire per la gestione dei procedimenti autorizzativi e valutativi in materia ambientale di competenza della Regione Molise, nonché per il raccordo con i procedimenti unici ambientali, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
b) riduzione degli oneri amministrativi;
c) rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti.
2. Con le linee guida di cui al comma 1 sono definiti:
a) i percorsi procedurali da seguire per la gestione dei singoli procedimenti;
b) la modulistica da mettere a disposizione dei soggetti interessati;
c) gli oneri istruttori da porre a carico dei soggetti richiedenti.
Art. 4. Disciplina in materia di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
1. Ai Comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associate, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'articolo 12 del
2. L'attivazione della delega di cui al comma 1 richiede le seguenti condizioni:
a) che i Comuni siano dotati di una struttura amministrativa autonoma rispetto a quella responsabile dell'elaborazione del piano o programma e preposta ai compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, anche nelle forme associative disciplinate dal
b) che sia garantita, nell'esercizio delle funzioni delegate, l'adeguata competenza tecnica in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.
3. L'attribuzione della delega di cui al comma 1 avviene, su istanza del Comune, con delibera della Giunta regionale su proposta dell'assessorato competente alla tutela, protezione e valorizzazione ambientale.
4. I soggetti competenti in materia ambientale sono individuati tra le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti, dovuti all'attuazione dei piani o programmi, sulle componenti ambientali:
a) popolazione e salute umana;
b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della
c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;
d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio.
5. Per l'esercizio della funzione delegata di cui all'articolo 12 del
6. Le risultanze della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS sono trasmesse alla Regione Molise.
Art. 5. Determinazione degli oneri istruttori in materia di Valutazione Ambientale Strategica
1. Per la copertura dei costi sostenuti dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo afferenti alle procedure di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione Ambientale Strategica di cui al
a) verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, euro 500,00;
b) Valutazione Ambientale Strategica, euro 1.000,00.
Art. 6. Procedure per il riconoscimento di debiti fuori bilancio e per i successivi pagamenti
1. Ai fini del riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del
2. Per i debiti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a), del
Art. 7. Modifiche di leggi regionali
1. Al fine di assicurare la tutela dei corpi idrici, al procedimento di rinnovo delle concessioni d'uso delle acque per fini produttivi e energetici si applicano le disposizioni contenute nei Titoli V, VI, VII e VIII dell'elaborato R.14.2) del Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Molise n. 25 del 6 febbraio 2018, integrate dalle disposizioni di cui al comma 2.
2. E' riconosciuto all'Azienda speciale Molise Acque un diritto di prelazione in ordine alle concessioni d'uso delle acque per fini energetici, da esercitasi entro trenta giorni dalla individuazione della domanda ritenuta preferibile ai sensi dell'articolo 33 dell'elaborato R.14.2) di cui al comma 1, a condizione che sia in grado di garantire la medesima utilizzazione e le medesime condizioni offerte dalla suindicata domanda.
3. Al comma 2, dell'articolo 13, della
a) al primo periodo, dopo la parola 'vantaggiosa' sono aggiunte le seguenti parole 'ai sensi del
b) al secondo periodo le parole 'è messa a gara in un lotto unico.' sono sostituite dalle seguenti parole 'si considera unico bacino di mobilità.'.
4. Per la realizzazione di nuovi investimenti è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento per l'importo complessivo di euro 40.000.000,00 da iscriversi in entrata al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine), del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento all'articolo 10 della
5. Al comma 1, dell'articolo 9, della
6. Al comma 6, dell'articolo 2, della
7. Alla
a) all'articolo 2:
1) al comma 5, dopo le parole 'destinazione agricola' sono aggiunte le seguenti parole 'ad eccezione del caso in cui l'edificio oggetto di ampliamento ricada in zona agricola';
2) al comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente periodo 'In tutte le zone classificabili 'E' dal
b) all'articolo 3-bis), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma '3-bis. In tutti gli altri casi di interventi attuati ai sensi della presente legge, qualora insistenti in aree a rischio idraulico o ricadenti in ambiti penalizzati ai fini edificatori, gli stessi devono essere effettuati comunque in conformità alle indicazioni degli eventuali piani e regolamenti sovraordinati per la salvaguardia del territorio e a seguito di puntuali indagini geognostiche finalizzate alla verifica della effettiva natura dei terreni interessati che, qualora confermati, siano oggetto di progettazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza delle strutture degli edifici, adeguandoli alle vigenti N.T.C. per le costruzioni in zona sismica, nonché di una relazione di carattere geologico-tecnico e idraulico finalizzata a valutare l'impatto geoambientale delle opere previste.';
c) all'articolo 4:
1) al comma 3-ter, le parole '2mc/mq' sono sostituite dalle seguenti parole '1 mc/mq';
2) al comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo 'Ai fini del calcolo del volume complessivo non sono computate le superfici di gioco coperte mediante strutture dedicate fisse o mobili.' ;
d) all'articolo 11, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo 'Nelle more dell'adozione di provvedimenti conseguenziali al predetto accordo e comunque fino al 30 aprile 2022, sono ammessi gli interventi comportanti modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, anche nei territori assoggettati a tutela paesaggistica sulla base di decreti ministeriali ove vigenti.'.
8. Al comma 1, dell'articolo 1, della
9. Tenuto conto delle problematiche del mondo imprenditoriale connesse con la pandemia da Covid-19 relativamente alle posizioni debitorie derivanti da prestiti concessi da parte della Finmolise spa a valere sulle Gestioni speciali e incarichi fiduciari di cui alla
10. Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi e dei conseguenti adempimenti burocratici a carico degli addetti alle attività agricole o connesse con l'agricoltura per l'esercizio delle attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose, di cui al
Art. 8. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.