§ 4.2.51 - L.R. 10 ottobre 2013, n. 15.
Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.2 assistenza sociale e beneficenza pubblica
Data:10/10/2013
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità)
Art. 2.  (Interventi regionali)
Art. 3.  (Centri antiviolenza)
Art. 4.  (Case Rifugio)
Art. 5.  (Case Rifugio di secondo livello')
Art. 6.  Numero di Pubblica utilità 1522
Art. 7.  Gratuità degli interventi
Art. 8.  (Inserimento lavorativo delle donne e sostegno alla genitorialità)
Art. 9.  Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne
Art. 10.  (Convenzioni)
Art. 11.  (Costituzione di parte civile della Regione)
Art. 12.  (Disposizioni attuative)
Art. 13.  Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e procedure attuative
Art. 14.  (Informazione)
Art. 15.  (Contributi regionali)
Art. 16.  (Clausola valutativa)
Art. 17.  (Norma finanziaria)


§ 4.2.51 - L.R. 10 ottobre 2013, n. 15. [1]

Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

(B.U. 16 ottobre 2013, n. 28)

 

Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione Molise, nel rispetto dei principi costituzionali, dello Statuto e delle leggi vigenti, nonché su impulso delle risoluzioni, dei programmi e delle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ratificata e resa esecutiva con la legge n. 77 del 2013 (Convenzione di Istanbul), dei programmi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea:

a) riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali ed ostacola il raggiungimento della parità tra i sessi;

b) evidenzia come la diversità di genere, ed in particolare la natura stessa della donna ed anche delle minori di età, determini spesso una maggiore esposizione a gravi forme di violenza che di fatto violano la dignità, la libertà, la sicurezza, l'integrità fisica e psichica delle vittime;

c) tutela ed assicura sostegno alle donne ed alle loro figlie e figli vittime di violenza, senza distinzione di stato civile, nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, credo politico e condizione economica;

d) promuove nei confronti delle vittime, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, interventi volti al recupero della loro inviolabilità, della libertà e di ogni altro diritto ivi inclusa l'autonomia;

e) contrasta ogni forma di violenza contro le donne esercitata sia in ambito familiare che extrafamiliare, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere, ogni altra forma e grado di violenza fisica e psicologica, compresi lo stalking, ogni atto lesivo che comporti danni permanenti al volto della vittima e i ricatti a sfondo sessuale, al fine di rimuovere ogni forma di discriminazione contro le donne.

2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, nel rispetto anche dei parametri europei, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, il Garante regionale dei diritti della persona, la Consigliera regionale di Parità, la Rete regionale Antiviolenza, le associazioni e le organizzazioni tutte di acquisita esperienza e con competenze specifiche nella materia, impegnate nella prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza contro le donne ed i minori di età, promuove e favorisce l'attivazione di Centri antiviolenza, di Case Rifugio e Case Rifugio di secondo livello per donne vittime e loro figlie e figli minori.

 

     Art. 2. (Interventi regionali)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, la Regione promuove:

a) la creazione di un osservatorio regionale per il monitoraggio, lo studio del fenomeno, l'analisi dei dati raccolti e la pubblicazione dei risultati per favorire l'emersione, la conoscenza e l'entità del fenomeno;

b) la diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti, ivi inclusi quelli afferenti la relazione tra i sessi, anche attraverso campagne di sensibilizzazione sulla pari dignità e sulla consapevolezza e controllo dell'affettività in cooperazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca, con gli enti locali, i soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro ed interessati al rispetto delle finalità enunciate dalla presente legge;

c) le azioni degli enti locali singoli o associati, in eventuale partenariato o in convenzione con soggetti privati senza scopo di lucro, delle associazioni ed organizzazioni interessati ed operanti nel settore; l'attivazione della Linea telefonica 1522 gratuita di sostegno alle vittime e per la realizzazione ed il miglioramento strutturale di Centri antiviolenza, di Case Rifugio e di Case Rifugio di secondo livello destinate ad ospitare le donne ed i loro figlie e figli minori di età vittime di violenza, persecuzioni e maltrattamenti; l'applicazione da parte dell'Azienda sanitaria regionale delle Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, di cui al DPCM 24 novembre 2017;

d) la valorizzazione dei vari modelli culturali, delle esperienze di aiuto e di mutuo aiuto, delle forme di solidarietà tra donne e di ospitalità già esistenti sul territorio;

e) il coinvolgimento ed il coordinamento degli enti locali, delle forze dell'ordine, delle prefetture, del sistema sanitario regionale e della magistratura per l'attuazione di strategie interistituzionali al fine di individuare adeguate e condivise metodologie di intervento, anche finalizzate al potenziamento della sicurezza diurna e notturna ed al controllo delle aree a rischio';

f) l'ideazione e l'attuazione di progetti finalizzati alla presa in carico delle vittime e di tutti gli altri soggetti coinvolti per la cura, il sostegno e la tutela degli stessi, garantendo anche un'adeguata informazione sui servizi attivi nel territorio;

g) la formazione permanente integrata degli operatori che, nei diversi ambiti istituzionali, svolgono attività di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di violenza in danno di donne e minori di età e di supporto alle vittime;

h) la creazione di un modello orientato alla semplificazione del sistema di accesso delle utenti e ad una gestione uniforme degli interventi su tutto il territorio regionale.

 

     Art. 3. (Centri antiviolenza)

1. I Centri antiviolenza sono strutture, pubbliche o private, senza fini di lucro, disciplinate da un regolamento interno, predisposte all'accoglienza di donne e di loro figli minori quando presenti. La gestione dei centri è affidata a soggetti esperti in possesso dei requisiti di cui all'intesa tra Governo e Regioni del 27 novembre 2014. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne. Alle vittime sono assicurati l'anonimato, la massima sicurezza e la segretezza, oltre che strutture, personale, metodologia d'intervento, servizi e spazi non destinabili ad altri scopi o tipi di utenza così come stabiliti, nel rispetto degli standard minimi, dalle risoluzioni, dai programmi e dalle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dai programmi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dai regolamenti e dalle direttive dell'Unione europea;

2. I Centri antiviolenza, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5-bis, comma 3, del decreto legge n. 93/2013, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono promossi da:

a) da enti locali, singoli o associati;

b) da associazioni e organizzazioni coerenti con i principi e le finalità della presente legge che abbiano nel loro Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e che possano dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne. Le associazioni e le organizzazioni devono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, nelle more dell'operatività ad uno dei registri attualmente previste dalle normative di settore;

c) dai soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

3. I Centri antiviolenza svolgono, in particolare, le seguenti funzioni e attività:

a) accoglienza, ascolto e sostegno telefonico;

b) colloqui preliminari ed incontri finalizzati all'individuazione dei bisogni di primo intervento;

c) colloqui orientativi per fornire affiancamento educativo, assistenza, consulenza legale e psicologica;

d) supporto esterno, qualora richiesto dalla donna, ed indirizzo per la fruizione dei servizi pubblici o privati;

e) supporto ai minori vittime di violenza diretta ed assistita;

f) orientamento, accompagnamento, inserimento o reinserimento al lavoro;

g) promozione di percorsi individuali per favorire il superamento delle difficoltà;

h) ricerca, raccolta ed analisi dei dati relativi all'accoglienza ed all'ospitalità;

i) formazione rivolta a tutti gli operatori a vario titolo coinvolti nell'azione di contrasto e di tutela delle donne e dei minori vittime di violenza;

l) promozione, sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni, istituti scolastici ed universitari.

3-bis. I Centri Antiviolenza devono avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sulla violenza di genere, devono assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specifiche, quali assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio. E' fatto divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

 

     Art. 4. (Case Rifugio)

1. Le Case Rifugio sono strutture dedicate, ad indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza, nonché stalking, ed ai loro bambini indipendentemente dal luogo di residenza al fine di proteggerle e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica. L'attivazione e la gestione è affidata ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 3.

2. L'accesso alle Case Rifugio è consentito su invio dei Centri antiviolenza, su segnalazione del personale di pronto soccorso delle strutture ospedaliere, del medico di famiglia, dei servizi sociali territoriali, delle forze dell'ordine o di privati cittadini.

3. Le Case Rifugio svolgono le seguenti attività;

a) sostegno ed accoglienza delle donne e dei loro figli in situazione di disagio a causa di violenza e maltrattamenti subiti;

b) presa in carico dei bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza;

c) rafforzamento della solidarietà di genere per l'affermazione di una diversa cultura;

d) promozione di iniziative utili a costruire nuovi spazi socio-culturali necessari al recupero della dignità, della libertà e della individualità delle vittime per il recupero del sé.

3-bis. La casa rifugio deve assicurare personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere. E' fatto divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

 

     Art. 5. (Case Rifugio di secondo livello')

1. Le Case Rifugio di secondo livello sono strutture predisposte all'accoglienza temporanea di tutte le donne e loro figlie e figli minori, senza distinzione e discriminazione alcuna, che abbiano subito violenza di genere e che non si trovino in situazioni di pericoli imminenti di reiterazione degli episodi di abuso o di maltrattamento.

2. L'accesso a dette strutture è consentito su invio delle Case Rifugio in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio. Alle Case Rifugio di secondo livello per donne vittime di violenza si applicano le disposizioni relative alle Case Rifugio di cui all'articolo 4 compatibilmente con le finalità che le stesse perseguono ai sensi del comma 1.

 

     Art. 6. Numero di Pubblica utilità 1522

1. La Regione provvede ad indicare al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri i servizi attivi sul territorio regionale che devono essere collegati con il numero di Pubblica utilità 1522.

 

     Art. 7. Gratuità degli interventi

1. Le donne vittime di violenza ed i loro figli minori di età residenti nella regione Molise accedono gratuitamente a tutti gli interventi, ai servizi ed alle prestazioni erogate dai Centri e dalle strutture di cui agli articoli 3, 4, 5.

2. Nelle Case Rifugio e nelle Case Rifugio di secondo livello per donne vittime di violenza il soggiorno, sia per le donne che per i loro figli minori di età residenti nella regione Molise, è consentito per un periodo massimo di centottanta giorni, fatti salvi i casi motivati dai responsabili delle strutture.

3. Il servizio è gratuito per le donne residenti in Molise e per i loro figli. Per le donne residenti in altre regioni il costo è a carico del Comune di residenza ed è calcolato sulla base di quanto previsto dal Piano sociale regionale.

 

     Art. 8. (Inserimento lavorativo delle donne e sostegno alla genitorialità)

1. La Regione promuove adeguati interventi ed adotta misure efficaci, anche attraverso percorsi formativi, per agevolare l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza con il coinvolgimento dei sindacati, degli enti, della Consigliera di parità regionale e delle associazioni datoriali.

2. La Regione sostiene l'azione genitoriale attraverso l'accoglienza e la presa in carico dei figli minori di età e con interventi a carattere educativo, ludico e ricreativo.

 

     Art. 9. Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne, di seguito denominato 'Tavolo', quale sede aperta e privilegiata di confronto sulla materia. Al Tavolo intervengono tutti i soggetti istituzionali, gli enti, gli organismi sensibili con appropriate competenze, il Garante regionale dei diritti della persona, la Consigliera regionale di Parità e la rete regionale Antiviolenza. La partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, presiede e coordina i lavori del Tavolo avvalendosi del Servizio regionale competente. In particolare, il Tavolo:

a) esamina le risultanze dell'attività di monitoraggio, analisi e raccolta dei dati relativi al fenomeno per una visione ampia dello stesso e per individuare le aree a maggiore rischio;

b) formula proposte alla Giunta regionale al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

c) sostiene le attività dei servizi che operano sul territorio fornendo l'apporto loro necessario;

d) collabora nelle attività di sensibilizzazione presso gli istituto scolastici, universitari ed educativo-culturali;

e) esprime parere non vincolante sulla programmazione regionale.

 

     Art. 10. (Convenzioni)

1. Gli enti territoriali e locali, singoli o associati, per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi ed assicurarne la continuità, possono stipulare apposite convenzioni con i soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge. Nelle convenzioni devono essere assicurate tutte le forme di intervento finanziario per garantire i servizi essenziali già richiamati.

2. Gli enti territoriali e locali, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro, possono concorrere alle spese di gestione e garantire;

a) strutture adeguate in relazione alla popolazione ed al territorio;

b) periodiche campagne informative in merito all'attività ed ai servizi offerti dai Centri antiviolenza, dalle Case rifugio, dalle Case Rifugio di secondo livello e dalla Linea telefonica 1522 per donne vittime di violenza.

 

     Art. 11. (Costituzione di parte civile della Regione)

1. La Regione ha facoltà di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio aventi ad oggetto reati che presuppongono l'esercizio di condotte violente, anche di carattere morale, ai danni delle donne e dei minori di età.

2. Le somme percepite a titolo di risarcimento sono destinate al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 12. (Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, con modalità d'intervento adeguate agli obiettivi di cui alla presente legge:

a) approva l'organigramma dei centri, delle strutture e dei servizi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6;

b) stabilisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'importo del contributo giornaliero per ospite da attribuire ai centri ed alle strutture di cui agli articoli 4 e 5, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari in materia;

c) stabilisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la composizione del Tavolo di cui all'articolo 9, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari in materia.

 

     Art. 13. Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e procedure attuative

1. La Regione, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della presente legge, al fine di garantire l'efficacia, l'omogeneità sul territorio e l'attuazione integrata degli interventi, adotta il piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, di seguito denominato 'piano triennale'.

2. Il piano triennale definisce le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici ed individua, nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione e prevenzione, di protezione, di sostegno e reinserimento delle vittime, di formazione e monitoraggio del fenomeno, le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi, in stretto coordinamento alle altre pianificazioni sociali e in particolare con il piano sociale.

3. Il piano triennale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Tavolo di cui all'articolo 9.

4. Con cadenza annuale, la Giunta adotta il provvedimento riguardante i costi degli interventi e dei servizi previsti dal piano regionale triennale.

 

     Art. 14. (Informazione)

1. La Regione promuove la più ampia diffusione mediante specifiche campagne informative sull'attività di cui alla presente legge. Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), nell'ambito delle sue funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni dei media, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di cui alla presente legge.

 

     Art. 15. (Contributi regionali)

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla presente legge.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, comunitarie o regionali, salvo che non sia da queste diversamente stabilito.

 

     Art. 16. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di riduzione dei casi di violenza di genere e di rimozione delle cause di disagio e di sofferenza per le vittime.

2. A tal fine la Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che descriva:

a) l'andamento e le caratteristiche del fenomeno della violenza di genere nella regione, con particolare riferimento alla sua emersione;

b) gli interventi attivati dalla Regione per contrastare la violenza di genere e assicurare un adeguato sostegno alle vittime, con il dettaglio delle risorse finanziarie stanziate e utilizzate;

c) il funzionamento delle strutture previste agli articoli 3, 4 e 5, documentando la quantità e la qualità dei servizi offerti e le caratteristiche socio-anagrafiche delle donne assistite;

d) gli interventi adottati per favorire l'inserimento lavorativo e l'autonomia economica delle donne vittime di violenza;

e) le attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione realizzate sul territorio regionale, con l'indicazione dei soggetti attuatori e destinatari;

f) le attività svolte dal Tavolo di cui all'articolo 9.

3. Tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'attuazione della presente legge, forniscono alla Giunta regionale le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 2.

4. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

5. Il Consiglio regionale promuove momenti di dibattito e confronto pubblico sugli esiti della presente legge, coinvolgendo gli operatori del settore e i soggetti portatori di interessi.

 

     Art. 17. (Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2013, in euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 ed in euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2015.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2013 si provvede con quota parte dello stanziamento iscritto alla UPB n. 531 cap. 12516 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi approvative del bilancio regionale.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 17 dicembre 2018, n. 10.