§ 3.1.134 - L.R. 7 novembre 2016, n. 14.
Disposizioni per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità provenienti da filiera corta.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:07/11/2016
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità e definizione)
Art. 2.  (Utilizzo dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta nelle strutture di ristorazione collettiva)
Art. 3.  (Divieto di somministrazione e vendita di prodotti agricoli e alimentari contenenti OGM)
Art. 4.  (Valorizzazione e promozione commerciale dei prodotti provenienti da filiera corta. Logo e circuito regionale)
Art. 5.  (Vendita diretta dei prodotti provenienti da filiera corta)
Art. 6.  (Compiti dei comuni)
Art. 7.  (Bando delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario)
Art. 8.  (Valorizzazione e promozione di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Bando “pesce a miglio zero”)
Art. 9.  (Centri di trasformazione di comunità)
Art. 10.  (Gruppi di acquisto solidale e popolare - GASP)
Art. 11.  (Commissione tecnico-scientifica “prodotti a filiera corta”)
Art. 12.  (Regolamento regionale)
Art. 13.  (Controlli)
Art. 14.  (Contadino per un giorno)
Art. 15.  (Piattaforma regionale della grande distribuzione organizzata per la vendita dei prodotti provenienti dalla filiera corta)
Art. 16.  (Rispetto della normativa dell’Unione europea)
Art. 17.  (Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL)” e successive modifiche)
Art. 18.  (Disposizioni finanziarie)


§ 3.1.134 - L.R. 7 novembre 2016, n. 14.

Disposizioni per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità provenienti da filiera corta.

(B.U. 8 novembre 2016, n. 89)

 

Art. 1. (Finalità e definizione)

1. La Regione promuove e sostiene la produzione, la valorizzazione qualitativa, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari, alimentari, della silvicoltura, dell’acquacoltura e della pesca, provenienti da filiera corta, intesi anche quale ulteriore elemento per la tutela della salute e il benessere dei cittadini, assicurando ai consumatori la maggiore trasparenza possibile sui prezzi ed un’adeguata informazione sull’origine e sulla specificità di tali prodotti, nel rispetto dei più elevati parametri di sostenibilità ambientale, eticità, salubrità e legalità ed escludendo, in ogni caso, i prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM).

2. Ai fini della presente legge, fermo restando la normativa in materia di sicurezza alimentare, la Regione definisce “prodotti provenienti da filiera corta” i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si producono meno di 25 chilogrammi di anidride carbonica equivalente per tonnellata e che rientrano in una o più delle seguenti categorie:

a) i prodotti tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

b) i prodotti stagionali, come definiti dal calendario individuato con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla immissione in commercio allo stato fresco per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione, a condizione che l'immissione in commercio o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel rispetto della stagionalità delle produzioni delle zone agricole;

c) i prodotti di comprovata sostenibilità ambientale calcolata e certificata da parte terza, secondo le modalità di calcolo dell’indice di sostenibilità ambientale in base alla metodologia Life cycle assessment (LCA) o metodo internazionale riconosciuto equivalente;

d) i prodotti di qualità, intesi come i prodotti che beneficiano di una denominazione o di una indicazione di origine (prodotti di denominazione origine protetta “DOP” e di indicazione geografica protetta “IGP”, vini di denominazione di origine controllata “DOC” e di denominazione di origine controllata e garantita “DOCG”), le specialità tradizionali garantite (STG) ed i prodotti realizzati con metodi di produzione biologica;

e) i prodotti che beneficiano dell’uso del nome e dell’emblema di un’area naturale protetta ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche ovvero ai sensi della normativa regionale vigente in materia di aree naturali protette;

f) i prodotti ottenuti attraverso l’uso delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario di cui alla legge 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001) ovvero ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia di tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario;

g) i prodotti agricoli e agroalimentari che beneficiano dell’uso del marchio collettivo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e successive modifiche;

h) i prodotti ittici “a miglio zero” ovvero i prodotti freschi pescati in acque interne, in aree di pesca locali ovvero nei settori marittimi corrispondenti ai siti di sbarco e venduti dalle imprese ittiche o dalle cooperative di pescatori nei porti di residenza;

i) i prodotti ottenuti dalla lavorazione delle carni di selvatici catturati.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, disciplina interventi per:

a) assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità dei prodotti provenienti da filiera corta;

b) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti provenienti da filiera corta nella preparazione dei pasti;

c) vietare la somministrazione di alimenti contenenti OGM nel rispetto dell’articolo 6 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati) e del principio di precauzione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio del 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

d) sostenere l’impiego di prodotti provenienti da filiera corta da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o di ospitalità nell’ambito del territorio regionale;

e) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti provenienti da filiera corta, anche in forma mobile, da parte dei produttori;

f) incentivare il ricorso a packaging riciclabile o compostabile;

g) sostenere la realizzazione di reti di aziende biologiche territorialmente contigue al fine di costituire aree omogenee a coltivazione biologica;

h) favorire l’adozione di metodi di coltivazione sostenibile, in particolare la riduzione del ricorso ad agrofarmaci e l’uso di tecniche di irrigazione che permettono un risparmio misurabile dell’acqua;

i) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione e di etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo, anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;

l) incentivare, nell’ambito della filiera corta, alimenti adatti a persone affette da intolleranze alimentari;

m) sostenere la costituzione di gruppi di acquisto ovvero di gruppi di consumatori che si organizzano per l’acquisto collettivo di beni provenienti da filiera corta prodotti interamente dalle aziende agricole nonchè di gruppi di acquisto solidale e popolare di cui all’articolo 10;

n) sostenere la costituzione di gruppi di offerta ovvero di gruppi di produttori agricoli che si organizzano per la vendita collettiva di beni provenienti da filiera corta prodotti interamente dalle proprie aziende.

 

     Art. 2. (Utilizzo dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta nelle strutture di ristorazione collettiva)

1. La Regione sostiene la fornitura e l’utilizzo di prodotti provenienti da filiera corta negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva.

2. A tale fine, la fornitura e l’utilizzo dei prodotti provenienti da filiera corta superiore al 50 per cento possono costituire, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti pubblici, titolo preferenziale per l’aggiudicazione negli appalti pubblici di servizi e forniture destinati alle strutture di ristorazione collettiva pubblica.

3. L’utilizzo di prodotti provenienti da filiera corta nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva regionale deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.

4. Le modalità per la fornitura e l’utilizzo dei prodotti provenienti da filiera corta ai sensi del comma 1 sono definite nel regolamento di cui all’articolo 12.

 

     Art. 3. (Divieto di somministrazione e vendita di prodotti agricoli e alimentari contenenti OGM) [1]

1. In attuazione dell’articolo 1, comma 3, lettera c), e ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 15/2006 si fa espresso divieto di vendere e somministrare prodotti provenienti da filiera corta costituiti e/o contenenti e/o derivati da OGM.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica, altresì, agli alimenti ottenuti da animali nutriti con mangime contenente OGM.

 

     Art. 4. (Valorizzazione e promozione commerciale dei prodotti provenienti da filiera corta. Logo e circuito regionale)

1. La Regione, nell’ottica di favorire l’incontro tra il produttore, il consumatore e le sue associazioni, incentiva la valorizzazione e la promozione commerciale dei prodotti provenienti da filiera corta.

2. Alle aziende agricole che producono prodotti agricoli e agroalimentari che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 1 viene assegnato dalla Regione, al fine di pubblicizzarne l’attività, un apposito logo da collocare all’esterno dell’azienda e utilizzabile nelle attività promozionali e di vendita.

3. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità, trasformazione dei prodotti e vendita al pubblico, operanti nel territorio regionale, che si approvvigionino, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli e alimentari, per almeno il 50 per cento, in termini di valore, di prodotti provenienti da filiera corta, viene assegnato dalla Regione, al fine di pubblicizzarne l’attività, un apposito logo da collocare all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nell’attività promozionale; le medesime imprese possono usufruire di contributi a valere sul fondo di cui all’articolo 18 la cui determinazione è fissata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le imprese di cui ai commi 2 e 3 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, lettera c), e comma 2.

5. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 3, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato da fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione della origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

6. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione prevede, nel proprio sito istituzionale, uno specifico spazio web documentale di raccolta e archiviazione degli atti, delle pubblicazioni e dei dati relativi alla diffusione dei prodotti provenienti da filiera corta.

 

     Art. 5. (Vendita diretta dei prodotti provenienti da filiera corta)

1. La disciplina della vendita diretta di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, si applica anche per l’esercizio della vendita diretta di prodotti provenienti da filiera corta, anche in forma mobile.

2. La vendita di cui al comma 1 ha ad oggetto prodotti agricoli, compresi quelli manipolati, conservati, trasformati, anche presso il punto vendita, o valorizzati, provenienti in misura prevalente dalle aziende condotte e coltivate dai soggetti indicati dall’articolo 4 del d.lgs. 228/2001.

3. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici o di lavorazione delle carni di selvatici catturati, finalizzate all’ottimizzazione dell’intero ciclo produttivo dell’impresa.

4. I prodotti posti in vendita diretta si considerano provenienti prevalentemente da un’azienda agricola quando, avuto riguardo ad un medesimo comparto agronomico, i prodotti acquisiti da terzi siano quantitativamente inferiori. Se la vendita diretta ha ad oggetto prodotti riferibili a comparti agronomici differenti, si ha prevalenza dei beni provenienti dall’azienda del soggetto interessato qualora i beni stessi abbiano un valore superiore a quelli acquisiti da terzi.

 

     Art. 6. (Compiti dei comuni)

1. Nell’ottica di promozione e valorizzazione dei prodotti provenienti da filiera corta, i comuni, nel caso di istituzione di nuovi mercati al dettaglio su aree pubbliche e/o di ampliamento di mercati al dettaglio già attivi, assegnano una quota dei nuovi posteggi preferenzialmente ai produttori e agli agricoltori che esercitano la vendita diretta di prodotti provenienti da filiera corta, nel rispetto dei criteri e della percentuale da riservare ai produttori agricoli definiti dal documento programmatico ai sensi all’articolo 33, comma 3, lettera a), numero 1), della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche [2].

2. Al fine di incentivare l’acquisto dei prodotti provenienti da filiera corta e di garantire un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell’ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione di mercati contadini da parte degli agricoltori e produttori che esercitano la vendita diretta.

3. La Regione concede contributi ai comuni nonché agli enti pubblici e alle università agrarie che, in collaborazione con aziende agricole, ovvero imprese ittiche o cooperative di pescatori che producono e/o commercializzano prodotti agricoli, agroalimentari e ittici che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 1, intendono promuovere la loro attività nelle scuole tramite campagne informative e di sensibilizzazione, in feste, sagre locali o in fiere.

 

     Art. 7. (Bando delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario)

1. La Regione, anche dandone risalto tramite il proprio sito internet, promuove lo sviluppo di idee progettuali finalizzate alla valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario) e successive modifiche.

2. A tale fine, la Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno indice un bando per la promozione degli interventi nel territorio regionale.

3. Il bando di cui al comma 2 è rivolto agli imprenditori agricoli che, insieme alle amministrazioni comunali, associazioni, fondazioni, comitati legalmente costituiti da almeno un anno, cooperative sociali costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, istituzioni scolastiche ed universitarie, intendono promuovere, diffondere e valorizzare le risorse genetiche autoctone del Lazio, iscritte ai registri volontari regionali animale e vegetale di cui alla l.r. 15/2000.

4. Le modalità di presentazione delle domande relative al bando di cui al comma 2 ed i criteri di valutazione delle stesse, nonché le modalità di concessione, erogazione dei contributi e le relative cause di revoca sono definiti nel regolamento previsto all’articolo 12.

 

     Art. 8. (Valorizzazione e promozione di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Bando “pesce a miglio zero”)

1. La Regione, anche dandone risalto tramite il proprio sito internet, promuove iniziative per la valorizzazione e promozione di nuovi mercati per i prodotti ittici a “miglio zero”, ivi inclusi quelli pescati nelle acque interne, e dell’acquacoltura nonchè per il sostegno della pesca artigianale, per l’impiego del prodotto ittico a “miglio zero” nelle mense scolastiche e per il sostegno delle campagne educative rivolte alla conoscenza del prodotto ittico.

2. A tale fine, la Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno indice un bando per la promozione degli interventi.

3. Il bando di cui al comma 2 è rivolto ad amministrazioni comunali, istituzioni scolastiche, associazioni, fondazioni, comitati legalmente costituiti da almeno un anno, cooperative sociali, che operano sul territorio regionale.

4. Sono considerate ammissibili le iniziative progettuali proposte dai soggetti di cui al comma 3 che prevedano l’adesione dei pescatori o loro associazioni o cooperative e che riguardino il prodotto ittico locale approvvigionato allo stato fresco refrigerato riconducibile ad attività di pesca e/o allevamento e/o raccolta espletate nel territorio regionale riferibili al pesce azzurro, specie massive, pesce da allevamento e pesce povero.

5. Le iniziative progettuali devono prevedere anche lo svolgimento di attività di campagne educative rivolte alla conoscenza del prodotto ittico, in particolare del pesce azzurro e del pesce povero.

6. Con il regolamento di cui all’articolo 12 sono stabiliti le modalità di presentazione ed i criteri di ammissibilità delle domande e dei progetti, la strutturazione progettuale, la misura del contributo, le spese ammissibili, i criteri di concessione, erogazione e revoca del contributo stesso nonché i criteri di valutazione degli interventi.

 

     Art. 9. (Centri di trasformazione di comunità)

1. La Regione promuove la nascita di centri di trasformazione di comunità (CTC), nell’ottica della promozione e della valorizzazione dei prodotti provenienti da filiera corta.

2. I CTC si configurano come associazioni temporanee di scopo al fine di valorizzare i prodotti provenienti da filiera corta, mettendo a disposizione degli operatori del settore produttivo del territorio le strutture tecnologiche per la trasformazione di prodotti afferenti alle filiere olivicola, vitivinicola, cerealicola, zootecnica, lattiero-casearia, ortofrutticola.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione pubblica un bando annuale nell’ambito della vigente programmazione europea per lo sviluppo rurale rivolto a imprenditori agricoli associati e alle amministrazioni comunali, che intendano realizzare progetti per la costituzione dei CTC.

4. La Regione, al fine di incentivare la nascita dei CTC, può mettere a disposizione strutture di proprietà regionale attraverso procedure di evidenza pubblica.

5. Le modalità di presentazione delle domande relative al bando di cui al comma 3, i criteri di valutazione delle stesse, le modalità di concessione, erogazione dei contributi e le relative cause di revoca, nonché la documentazione da allegare alle domande di partecipazione, lo schema di regolamento interno dell’associazione temporanea di scopo, sono definiti dal regolamento di cui all’articolo 12.

 

     Art. 10. (Gruppi di acquisto solidale e popolare - GASP)

1. E’ istituito presso la Giunta regionale il registro regionale dei gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP) nel quale sono iscritti i gruppi di acquisto solidale e popolare che rivestono la forma giuridica di associazione senza fine di lucro e svolgono la loro attività in modo stabile e continuativo nel territorio regionale, anche in forma di aggregazioni locali.

2. Ai fini di incentivare e sostenere l’attività dei GASP, la Regione si impegna a contribuire alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione del gruppo con aiuti in regime de minimis, secondo la normativa dell’Unione europea, per ciascun gruppo di acquisto, per un periodo non superiore a tre anni.

3. Per accedere ai benefici di cui al comma 2, i GASP devono essere iscritti nel registro regionale di cui al comma 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto deliberativo, determina modalità e requisiti per l’iscrizione dei GASP nel registro stesso e le modalità di concessione delle erogazioni di cui al comma 2, tenendo conto anche dei seguenti criteri:

a) dimostrazione dell’avvenuto scambio;

b) acquisto di prodotti a chilometri zero, di qualità e a filiera corta in misura superiore al 50 per cento sul totale degli acquisti;

c) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della domanda di contributo;

d) numero minimo di almeno quindici partecipanti al gruppo residenti nel territorio regionale;

e) proporzionalità tra entità del contributo erogato, numero dei partecipanti al gruppo e volume di attività esercitata;

f) adozione di modelli di rendicontazione etico-sociali.

4. La Giunta regionale con proprio atto deliberativo, entro il medesimo termine di cui al comma 3, stabilisce altresì:

a) modalità e requisiti per l’iscrizione dei GASP nel registro regionale di cui al comma 1;

b) modalità di concessione delle erogazioni contributive.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, di un apposito fondo denominato: “Fondo per il funzionamento, la promozione e l’organizzazione dei gruppi di acquisto solidale e popolare - GASP”, nel quale confluiscono le risorse pari a 50.000,00 euro per ciascuna annualità 2016, 2017 e 2018, iscritte, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

 

     Art. 11. (Commissione tecnico-scientifica “prodotti a filiera corta”)

1. E’ istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, la commissione tecnico-scientifica “prodotti a filiera corta”, avente le seguenti funzioni:

a) assistere la Giunta regionale nel perseguimento delle finalità della presente legge;

b) monitorare l’attuazione della presente legge;

c) raccogliere le osservazioni formulate dagli operatori del settore in ordine ad eventuali criticità, di natura burocratica e/o amministrativa.

2. Ai fini dell’applicazione della presente legge, la commissione tecnico-scientifica “prodotti a filiera corta”, propone alla Giunta regionale l’adozione di un disciplinare tecnico volto a definire gli strumenti idonei a perseguire le finalità della presente legge anche in termini di rispondenza a requisiti di innovazione, di qualità e di legalità, definendo, altresì, le caratteristiche minime che imprese agricole, aziende ristoratrici, imprese ittiche e cooperative di pescatori, così come definiti all’articolo 8, devono soddisfare al fine di rientrare nel circuito regionale promozionale di cui all’articolo 4, comma 4.

3. La commissione tecnico-scientifica “prodotti a filiera corta” è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta da:

a) l’Assessore all’agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, o un suo rappresentante, che la presiede;

b) il Presidente dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche o un suo delegato;

c) un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi) Lazio;

d) cinque rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui tre per il settore agricolo, uno per il settore agro-alimentare e uno per il settore ittico [3];

e) due rappresentanti delle associazioni per la promozione dell’agricoltura biologica maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante, previa apposita intesa, del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;

h) un rappresentante, previa apposita intesa, dell’Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

i) un rappresentante, previa apposita intesa, del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

l) un rappresentante, previa apposita intesa, dei consorzi di tutela dei prodotti a denominazione di origine della Regione Lazio;

m) un dottore rappresentante della figura professionale dei biologi nutrizionisti, d’intesa con l’Ordine nazionale dei biologi;

n) due rappresentanti del comparto della ricerca in agricoltura e nella trasformazione degli alimenti appartenenti alle università e a istituti di ricerca più rappresentativi a livello regionale.

4. La commissione tecnico-scientifica “prodotti a filiera corta” determina le modalità relative al proprio funzionamento tramite un apposito regolamento.

5. La partecipazione alla commissione tecnico-scientifica “prodotti a filiera corta” è gratuita.

6. L'ARSIAL fornisce, attraverso i propri uffici, il necessario supporto tecnico-operativo per il funzionamento della commissione tecnico-scientifica “prodotti a filiera corta”.

 

     Art. 12. (Regolamento regionale)

1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di agricoltura, adotta un regolamento di attuazione e integrazione, nel quale sono definiti:

a) gli strumenti relativi alla tracciabilità, all’etichettatura e alla pubblicità dei prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da filiera corta, favorendo l’adozione di procedure di tracciabilità differenziate per filiera, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e i);

b) le modalità per la fornitura e l’utilizzo, ai sensi dell’articolo 2, dei prodotti provenienti da filiera corta negli appalti pubblici di servizi e fornitura di prodotti agricoli e agroalimentari destinati alla ristorazione pubblica collettiva di competenza della Regione o degli enti da questa dipendenti;

c) le caratteristiche ideografiche, le modalità ed i criteri d’uso del logo di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, i relativi criteri e modalità di concessione in uso nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa;

d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 6, comma 3;

e) la documentazione da allegare alle domande di partecipazione relativa ai bandi di cui all’articolo 9, ivi inclusa una relazione tecnica in cui vengano specificati gli obiettivi, le finalità, il cronoprogramma degli interventi e le modalità di svolgimento delle attività previste e lo schema di regolamento interno dell’associazione temporanea di scopo che preveda l’individuazione del soggetto capofila, la definizione dei ruoli di ogni partner, le modalità di adesione di soggetti ulteriori rispetto ai proponenti;

f) le modalità di presentazione delle domande relative ai bandi di cui agli articoli 7, 8 e 9 ed i criteri di valutazione delle stesse, nonché le modalità di concessione, erogazione dei contributi ivi previsti e le relative cause di revoca;

g) le buone prassi e le procedure relative alle aziende di trasformazione e vendita dei prodotti provenienti da filiera corta;

h) le modalità di costituzione delle aree omogenee a coltivazione biologica di cui all’articolo 1, comma 3, lettera g), i criteri di priorità e l’incentivazione nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale;

i) definisce i criteri e le modalità per l’incentivazione di aziende certificate sulla base della sostenibilità ambientale (LCA) nonchè i relativi contributi per il sostegno ai costi di certificazione nell’ambito delle risorse del piano di sviluppo rurale.

2. L’ARSIAL esercita le funzioni di controllo sull’uso del logo e di promozione del circuito regionale, di cui all’articolo 4, commi 2, 3 e 4.

 

     Art. 13. (Controlli)

1. Nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito delle rispettive competenze la Regione e gli enti locali esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge.

2. A tale scopo, si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l’istituzione, nell’ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

3. La Regione, tramite l’ARSIAL, si riserva il diritto di svolgere i controlli necessari a verificare la permanenza dei criteri e delle modalità d’uso del logo, previsti dal regolamento ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c) nonché i controlli volti a verificare il corretto funzionamento dei CTC.

4. La rilevazione della violazione delle modalità e dei criteri d’uso del logo previsti dal regolamento ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), comporta la revoca della concessione d’uso del logo di cui all’articolo 4, commi 2 e 3.

 

     Art. 14. (Contadino per un giorno)

1. Al fine di valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti provenienti da filiera corta, nonché di incentivare la conoscenza del territorio e delle specificità da parte dei cittadini, le aziende agricole possono organizzare specifiche giornate nelle quali sia prevista la loro presenza nelle fasi di raccolta.

2. Sui siti istituzionali della Regione e dell’ARSIAL possono essere divulgate, in un’apposita sezione e con congruo anticipo, le date e i luoghi in cui si svolgono gli eventi di cui al presente articolo.

 

     Art. 15. (Piattaforma regionale della grande distribuzione organizzata per la vendita dei prodotti provenienti dalla filiera corta)

1. La Giunta regionale, nell’ambito delle azioni volte a garantire una maggiore diffusione dei prodotti provenienti dalla filiera corta, con apposito regolamento, favorisce accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO) presente sul territorio regionale nell’ambito della quale fissare gli obiettivi minimi dei prodotti provenienti dalla filiera corta da distribuire nel circuito della GDO.

 

     Art. 16. (Rispetto della normativa dell’Unione europea)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2, 3 e 4.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, del 24 settembre 2015, serie L 248.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 settembre 2015, serie L 248 oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

4. La presente legge e il regolamento di cui all’articolo 12 sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, relativa ad una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 17 settembre 2015, serie L 241.

 

     Art. 17. (Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL)” e successive modifiche)

1. Dopo la lettera b bis) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 2/1995 è inserita la seguente:

“b ter) svolge attività di controllo sui centri di trasformazione di comunità (CTC) e sull’uso del logo dei prodotti provenienti da filiera corta nonché di promozione del circuito regionale relativo ai medesimi prodotti;”.

 

     Art. 18. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, di un apposito fondo denominato: “Fondo per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità da filiera corta”, nel quale confluiscono le risorse pari a 100.000,00 euro per l’anno 2016 e 250.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, nonché le eventuali risorse residue iscritte, a legislazione vigente, nell’ambito del medesimo programma 01 della missione 16.

2. Alla copertura degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì, le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativo alla copertura finanziaria delle leggi e successive modifiche e integrazioni, l’Assessore competente in materia di agricoltura, di concerto con l’Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, l’Assessore competente in materia di agricoltura, sentito l’Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi. Con successiva proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l’Assessore competente in materia di agricoltura, si provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, alla rideterminazione degli oneri derivanti dalla presente legge ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa cui al presente articolo.


[1] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[2] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[3] Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.