§ 3.12.12 - L.R. 27 maggio 2008, n. 6.
Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 energia
Data:27/05/2008
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di bioedilizia)
Art. 3.  (Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica)
Art. 4.  (Risparmio idrico)
Art. 5.  (Fonti energetiche rinnovabili)
Art. 6.  (Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili)
Art. 7.  (Protocollo regionale sulla bioedilizia)
Art. 8.  (Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive)
Art. 9.  (Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia)
Art. 10.  (Controlli e sanzioni)
Art. 11.  (Prezzario e capitolato tipo prestazionale)
Art. 12.  (Calcolo degli indici di fabbricabilità)
Art. 13.  (Incentivi per interventi di bioedilizia)
Art. 14.  (Contributi regionali per interventi di bioedilizia)
Art. 15.  (Attività regionali formative e informative)
Art. 16.  (Sostenibilità energetico ambientale nell’edilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia [...]
Art. 17.  (Disposizione transitoria)
Art. 18.  (Abrogazioni)
Art. 19.  (Disposizione finanziaria)


§ 3.12.12 - L.R. 27 maggio 2008, n. 6.

Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia.

(B.U. 7 giugno 2008, n. 21)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione, al fine di salvaguardare l’ambiente, il territorio e la salute degli abitanti, promuove ed incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nella progettazione e realizzazione di opere edilizie pubbliche e private, individuando e promuovendo l’adozione e la diffusione di principi, modalità e tecniche proprie dell’architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi compresi quelli tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione definisce altresì un sistema di valutazione e certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici.

 

     Art. 2. (Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di bioedilizia)

1. Ai fini della presente legge per interventi di edilizia sostenibile, di architettura sostenibile e di bioedilizia si intendono gli

interventi che soddisfano i seguenti requisiti:

a) perseguire uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio, dell’ambiente urbano e dell’intervento edilizio;

b) tutelare l’identità storica degli agglomerati urbani e favorire il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla

tradizione degli edifici;

c) favorire il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

d) realizzare risparmi sul consumo di acqua potabile, attraverso il recupero e il riutilizzo delle acque piovane, il riutilizzo, per usi compatibili, delle acque grigie e sistemi di trattamento delle acque di scarico;

e) garantire il benessere, la salute e la sicurezza degli occupanti;

f) ricercare e applicare tecnologie edilizie sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale al fine di soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni;

g) utilizzare materiali, tecniche costruttive, componenti per l’edilizia, impianti, elementi di finitura e arredi fissi biocompatibili, sostenibili, ecologici e non nocivi per la salute;

h) privilegiare l’impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico.

 

CAPO II

APPLICAZIONI FONDAMENTALI DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE

 

     Art. 3. (Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica)

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e comunale, nonché i regolamenti edilizi, nell’ambito dei rispettivi contenuti previsti dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, perseguono e promuovono la sostenibilità energetico ambientale nelle trasformazioni territoriali e urbanistiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, il processo di pianificazione garantisce:

a) l’ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;

b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e con la identità storico-culturale del territorio stesso;

c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti;

d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;

e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione;

f) il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici nonché la prevenzione dei rischi ambientali.

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 38/1999, gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e comunale generale sono definiti anche sulla base di indagini territoriali ed ambientali aventi lo scopo di valutare le trasformazioni indotte nell’ambiente dai processi di urbanizzazione, corredate da analisi di settore quali analisi dei fattori ambientali, naturali e climatici del territorio, analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche con particolare riferimento all’uso di fonti rinnovabili, analisi dei fattori di rischio ambientale di natura antropica, analisi delle risorse e delle produzioni locali.

 

     Art. 4. (Risparmio idrico)

1. La Giunta regionale, in collaborazione con gli organismi competenti e sentite le commissioni consiliari competenti, individua i criteri e le modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale, in particolare attraverso:

a) la predisposizione di misure atte a verificare la qualità e l’efficienza delle reti di distribuzione, anche attraverso il monitoraggio dei consumi;

b) l’individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi di acqua potabile e per gli scarichi immessi nella rete fognaria ed i relativi sistemi di controllo;

c) la promozione dell’utilizzo di tecniche di depurazione naturale;

d) l’utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie.

2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche è obbligatorio:

a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;

b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati;

c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;

d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l’ effetto noto come isola di calore.

3. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici. Sono altresì fatti salvi, nel caso di ristrutturazioni edilizie, eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati relativi agli interventi per il recupero ed il riutilizzo delle acque piovane e grigie di cui al comma 2, lettera a).

 

     Art. 5. (Fonti energetiche rinnovabili)

1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente, all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.p.r. 380/2001, è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:

a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;

b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati.

2. La progettazione degli interventi edilizi ai sensi del comma 1 deve curare l’integrazione con le strutture del fabbricato o del quartiere.

3. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici nonché eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati.

4. Per i titoli abilitativi relativi all’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, si applica quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008).

 

     Art. 6. (Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili)

1. Al fine di preservare l’identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell’edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell’architettura sostenibile e della bioedilizia ai sensi della presente legge devono essere preservati.

2. Per gli interventi di recupero degli edifici di cui al comma 1, i comuni adottano specifiche disposizioni per assicurare la conservazione ed il ripristino degli elementi e delle soluzioni costruttive proprie dell’architettura sostenibile e della bioedilizia ovvero la sostituzione degli stessi con materiali che ne mantengano inalterate le originali caratteristiche di biocompatibilità.

 

CAPO III

PROTOCOLLO E CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA

 

     Art. 7. (Protocollo regionale sulla bioedilizia)

1. Il protocollo regionale sulla bioedilizia, con le relative linee guida di utilizzo, è lo strumento di cui si dota la Regione per valutare e certificare la sostenibilità degli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.p.r. 380/2001, attribuire agli stessi un punteggio e graduare i contributi previsti dalla presente legge.

2. Il protocollo regionale è diviso in aree di valutazione, corrispondenti alle varie tematiche da esaminare in sede di valutazione degli interventi, e contiene, oltre alle condizioni minime previste dal capo II, i requisiti di bioedilizia richiesti con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e qualitativa, con riferimento, in particolare:

a) alla qualità ambientale degli spazi esterni attraverso:

1) il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d’aria, dell’inquinamento acustico, luminoso, atmosferico, elettromagnetico, del suolo e delle acque, nonché la valutazione degli aspetti di percezione sensoriale dell’ambiente costruito;

2) l’integrazione degli edifici con il contesto paesaggistico, ambientale e geomorfologico;

3) l’integrazione degli edifici con la cultura locale attraverso il mantenimento dei caratteri storici, materiali e costruttivi tradizionali locali;

b) al risparmio delle risorse attraverso:

1) l’utilizzo di materiali da costruzione a limitato consumo energetico nelle fasi di produzione, trasporto, montaggio e dismissione, da selezionare in conformità ai criteri di cui all’articolo 8, nonché il riutilizzo delle strutture esistenti;

2) l’utilizzo di dispositivi per la riduzione del consumo di energia elettrica o per la produzione da fonti rinnovabili;

3) il contenimento dei consumi di acqua potabile negli edifici, impianti e relative pertinenze attraverso il monitoraggio dell’uso e l’installazione di adeguati dispositivi di riduzione;

4) la riduzione del consumo energetico per il riscaldamento ed il raffrescamento dell’edificio, con l’ottimale inerzia e isolamento termico dello stesso e l’uso di energie rinnovabili;

5) la realizzazione di impianti di ventilazione e raffrescamento efficienti, mediante il controllo degli apporti calorici solari e dell’ inerzia termica degli elementi costruttivi;

6) la riduzione dei consumi energetici per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso l’impiego di energie rinnovabili;

c) ai carichi ambientali degli edifici attraverso:

1) la riduzione dei rifiuti solidi da cantiere, da costruzione e da demolizione;

2) il contenimento dei rifiuti liquidi, con sistemi di trattamento delle acque di scarico e privilegiando il ricorso a tecniche di depurazione naturale, la raccolta e recupero delle acque piovane, per usi sia pubblici che privati, il riuso delle acque grigie, l’ aumento della capacità drenante delle superfici calpestabili;

3) la riduzione delle emissioni di gas;

d) alla qualità dell’ambiente interno attraverso l’elevazione del comfort visivo, acustico, termico, della qualità dell’aria, interna ed esterna con particolare riferimento al controllo della migrazione del gas radon, la minimizzazione del livello dei campi elettrici e magnetici;

e) alla qualità del servizio fornito dall’edificio relativamente alla manutenzione edilizia ed impiantistica, attraverso l’adozione di elementi di protezione dell’involucro esterno dell’edificio;

f) alla qualità della gestione, attraverso la disponibilità della documentazione tecnica relativa all’edificio;

g) alla accessibilità e fruibilità dei servizi sociali di interesse collettivo, anche attraverso l’integrazione con il trasporto pubblico ed i sistemi di mobilità sostenibile e l’adozione di misure per favorire il trasporto alternativo.

3. I requisiti individuati dal protocollo regionale relativamente al consumo energetico dell’edificio sono determinati tenendo altresì conto di quanto previsto dal d.lgs. 192/2005 concernente il rendimento energetico nell’edilizia.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il Protocollo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede al relativo aggiornamento con cadenza almeno biennale [1].

5. L’applicazione del protocollo regionale costituisce:

a) condizione per il rilascio della certificazione di cui all’articolo 9 e per l’accesso agli incentivi ed ai contributi previsti dagli articoli 13 e 14;

b) criterio di priorità per l’accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti previsti dalla normativa regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, di edilizia, di lavori pubblici.

6. Ai fini di cui al comma 5, il protocollo regionale, oltre a disciplinare l’attribuzione dei punteggi, definisce altresì soglie minime di valutazione al di sotto delle quali non è previsto il rilascio della certificazione e l’accesso agli incentivi ed ai contributi.

 

     Art. 8. (Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive)

1. Negli interventi edilizi da realizzare in conformità al protocollo regionale è previsto l’uso di materiali da costruzione, componenti per l’edilizia, impianti, elementi di finitura, arredi fissi e tecnologie costruttive che siano:

a) selezionati tra quelli ecocompatibili, con ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati, non nocivi per la salute; tali requisiti devono permanere per l’intero ciclo di vita del fabbricato;

b) riciclati, riciclabili, di recupero, prodotti con un basso bilancio energetico ambientale, di provenienza locale.

2. I requisiti di qualità di cui al comma 1 costituiscono i criteri per la redazione del capitolato tipo e del prezzario regionale di cui all’articolo 11.

 

     Art. 9. (Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia)

1. La certificazione della sostenibilità degli interventi di bioedilizia è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza il protocollo e le relative linee guida per valutare sia il progetto che l’edificio realizzato.

2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. 192/2005, per la quale sono parimenti utilizzati le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 7 della presente legge, con riferimento ai requisiti ed ai parametri indicati nel citato decreto.

3. Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato, su richiesta del proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore dell’intervento, da un professionista estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, accreditato ai sensi del comma 4, lettera c). Il certificato è affisso nell’edificio in luogo facilmente visibile.

4. Entro centottanta giorni dall’adozione del protocollo regionale di cui all’articolo 7, la Regione, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare, definisce [2]:

a) la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici;

b) le procedure, le modalità ed i tempi per l’effettuazione dei controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione nonché sugli interventi realizzati al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata;

c) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici comprensivo dell’individuazione dei relativi requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con quanto stabilito dall’articolo 4 del d.lgs. 192/2005, nonché le modalità di controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti requisiti e sull’attività certificatoria.

5. L’applicazione del protocollo e l’acquisizione del certificato di sostenibilità è obbligatoria per gli interventi relativi agli immobili di proprietà della Regione.

 

     Art. 10. (Controlli e sanzioni)

1. I controlli previsti dall’articolo 9, comma 4, lettera b), sono effettuati dai comuni, anche in raccordo con la Regione. Qualora dagli stessi risultino difformità, il comune ingiunge al soggetto attuatore o al proprietario di effettuare i lavori necessari per rendere uniforme l’intervento a quanto dichiarato ai fini della certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia. In caso di inottemperanza, il comune:

a) provvede ad effettuare le necessarie comunicazioni alla Regione ai fini della revoca della certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia rilasciata, nonché della revoca della concessione o della erogazione dei contributi di cui all’articolo 14;

b) provvede alla revoca degli eventuali incentivi concessi ai sensi dell’articolo 13.

2. I controlli previsti dall’articolo 9, comma 4, lettera c), sono effettuati dalla Regione. Nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera c), ovvero nel caso di rilascio di certificazioni irregolari, i soggetti decadono dall’accreditamento medesimo e la Regione ne segnala l’operato al rispettivo ordine professionale.

 

     Art. 11. (Prezzario e capitolato tipo prestazionale)

1. La Regione, entro novanta giorni dall’adozione del protocollo di cui all’articolo 7, adotta un capitolato tipo prestazionale per la realizzazione degli interventi di bioedilizia e nell’ambito del tariffario regionale dei prezzi per la realizzazione di opere edili istituisce un’apposita sezione dedicata alla bioedilizia [3].

2. [I requisiti di qualità dei materiali da costruzione di cui all’articolo 8 costituiscono i criteri per la redazione del capitolato e del prezzario di cui al comma 1] [4].

 

CAPO IV

INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ

DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA

 

     Art. 12. (Calcolo degli indici di fabbricabilità)

1. Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, i comuni prevedono, per la determinazione dell’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, lo scomputo:

a) del maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano esse tamponature o muri portanti, per la parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri;

b) del maggior spessore dei solai intermedi e di copertura, per la parte eccedente 30 centimetri e, rispettivamente, fino ad un massimo di 15 e 25 centimetri;

c) delle serre solari di dimensioni non superiori al 30 per cento della superficie utile dell’unità immobiliare, costruite sia in aderenza che in adiacenza, con almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni [5];

d) degli altri maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l’isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell’energia solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall’esterno.

2. Il contenimento del consumo energetico realizzato con gli interventi di cui al comma 1 deve essere dimostrato nell’ambito della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo, anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005.

3. I comuni applicano lo scomputo dei maggiori volumi realizzati ai sensi del comma 1 anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 sono applicabili anche agli interventi di recupero degli edifici esistenti, a condizione che siano salvaguardati gli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico nonché gli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali, e le falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

5. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui al comma 1. In mancanza di adeguamento, le suddette disposizioni trovano comunque applicazione.

 

     Art. 13. (Incentivi per interventi di bioedilizia)

1. I comuni prevedono, per gli interventi edilizi conformi al protocollo regionale, la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, in misura crescente in relazione al livello di sostenibilità energetico-ambientale e comunque fino ad un massimo del 50 per cento, ovvero adottano, in riferimento agli edifici a maggiori prestazioni energetico-ambientali, altre forme di incentivazione.

2. La riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria può essere cumulata ad eventuali altre riduzioni sui medesimi, previste dalla normativa vigente.

3. Gli incentivi di cui al presente articolo sono cumulabili con gli altri contributi previsti dall’articolo 14 e dalla normativa vigente.

 

     Art. 14. (Contributi regionali per interventi di bioedilizia)

1. La Regione, al fine di incentivare la realizzazione di interventi edilizi in conformità ai contenuti del protocollo regionale, concede contributi a soggetti pubblici e privati nella misura massima, rispettivamente, del 50 e del 20 per cento del costo complessivo dell’intervento.

2. Con il regolamento di cui all’articolo 9 sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 15. (Attività regionali formative e informative)

1. La Regione, al fine di favorire la diffusione e la conoscenza dei principi della sostenibilità energetico ambientale nell’edilizia, promuove:

a) anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, specifici corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale rivolti, in particolare, agli enti locali, alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale, alle imprese ed ai liberi professionisti;

b) iniziative culturali, studi e ricerche sulle tecniche e sui criteri costruttivi dell’architettura sostenibile e della bioedilizia, anche mediante intese o collaborazioni con le università, le istituzioni scolastiche e formative, gli ordini professionali, le associazioni di categoria interessate, gli enti di ricerca;

c) anche in collaborazione con gli enti locali, concorsi di idee o progettazioni per la realizzazione di interventi di architettura sostenibile e di bioedilizia;

d) campagne informative per la diffusione di una cultura dell’uso responsabile del territorio e del costruire, finalizzate al rispetto dell’ambiente ed al risparmio energetico.

2. La Regione realizza, altresì, sul proprio sito internet, anche attraverso convenzioni con gli enti pubblici interessati, uno sportello informativo sulla architettura sostenibile e sulla bioedilizia.

 

     Art. 16. (Sostenibilità energetico ambientale nell’edilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 12/1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, riserva una quota dei fondi da ripartire a favore di interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzare in conformità al protocollo regionale di cui all’articolo 7.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:

“2bis. Una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2, lettera a) è riservata agli interventi di nuova realizzazione e di recupero conformi al protocollo regionale sulla bioedilizia, ripartita in base al punteggio attribuito dall’applicazione del suddetto protocollo”.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 17. (Disposizione transitoria)

1. Ai titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui agli articoli 4, comma 2, 5 e 12, richiesti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la disciplina normativa previgente.

1 bis. Fino all’adozione del protocollo di cui all’articolo 7 e del regolamento di cui all’articolo 9, non trovano applicazione gli articoli 13 e 14 [6].

 

     Art. 18. (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 8 novembre 2004, n. 15 (Disposizioni per favorire l’impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici);

b) i commi 6 e 7 dell’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008).

 

     Art. 19. (Disposizione finanziaria)

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge viene istituito, nell’ambito dell’UPB E62, un capitolo denominato “Disposizioni in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia” con lo stanziamento di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. Ai relativi oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo E62516.


[1] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 32.

[2] Alinea così modificato dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 32.

[3] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 32.

[4] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 32.

[5] Lettera sostituita dall'art. 5 della L.R. 13 agosto 2011, n. 10 e così modificata dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[6] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 32.