Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 20/07/2020 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Norme per il funzionamento e i compiti del Corpo Forestale della Regione siciliana. |
Art. 2. Applicazione articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120. |
Art. 4. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 in materia di attività funeraria. |
Art. 5. Norma finale. |
§ 1.4.239 - L.R. 20 luglio 2020, n. 16.
Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie.
(G.U.R. 24 luglio 2020, n. 40 - S.O. n. 25)
Art. 1. Norme per il funzionamento e i compiti del Corpo Forestale della Regione siciliana.
1. A decorrere dall'anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della
2. L'accesso al Corpo è subordinato al superamento di un corso di formazione professionale. Al corso è ammesso un numero di candidati stabilito nel bando di indizione del concorso [1].
3. Il corso, della durata minima di tre mesi, è svolto in autoformazione presso il Corpo Forestale della Regione siciliana o presso altre amministrazioni o enti pubblici, sulla base di specifici accordi.
4. I criteri e le modalità di svolgimento del corso e degli esami finali sono definiti con apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del dirigente generale del Comando del Corpo Forestale.
5. Ai partecipanti al corso di formazione professionale è corrisposto un assegno di studio ragguagliato mensile di importo pari ad un dodicesimo dello stipendio tabellare annuo lordo relativo al livello retributivo nel quale è compresa la qualifica o figura professionale di riferimento.
6. I partecipanti al corso di formazione professionale che hanno frequentato, con esisto positivo, il corso medesimo sono assunti, nel numero di posti disponibili, secondo l'ordine di graduatoria stabilito in base alla valutazione finale riportata negli esami teorico-pratici.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, del
8. Per le finalità assunzionali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro per il 2020, la spesa di euro 793.732,00 per il 2021 e la spesa di 2.000 migliaia di euro per il 2022, cui si provvede a valere sulla Missione 9, Programma 5, capitolo 150001 [2].
9. [Il rinvio dell'articolo 1, comma 5, della
10. Al comma 6 dell'articolo 1 della
11. All'articolo 3 della
a) al comma 1 dopo le parole "comma 2" è aggiunta la parola "sexies";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il trattamento economico fondamentale del personale comandato di cui al comma 1 rimane a carico degli Enti di provenienza.".
Art. 2. Applicazione articolo 87 del
1. Le disposizioni di cui all'articolo 87 del
Art. 3. Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
Art. 4. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 1, comma 3, lettera c) le parole "o tumulazione aerata" sono soppresse;
b) all'articolo 3, comma 2, il terzo periodo è soppresso;
c) all'articolo 10, comma 9, il terzo periodo è soppresso;
d) all'articolo 10, il comma 10 è soppresso.
Art. 5. Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della
[3] Comma abrogato dall'art. 14 della
[4] Comma così modificato dall'art. 2 della