Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.7 foreste |
Data: | 27/02/2007 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Personale del Corpo forestale della Regione. |
Art. 2. |
§ 4.7.61 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 4.
Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione.
(G.U.R. 2 marzo 2007, n. 10).
Art. 1. Personale del Corpo forestale della Regione.
1. Nelle more della riforma del Corpo forestale della Regione siciliana, in attuazione del riordino delle carriere di cui all'articolo 76 della
a) per il personale non direttivo, i ruoli di cui agli articoli 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del
b) per il personale direttivo, i ruoli previsti dall'articolo 1 del
c) per il personale direttivo ex assistente tecnico forestale, i ruoli dei funzionari direttivi tecnici forestali articolati in analogia con quanto previsto per il personale di cui alla lettera b) del presente comma.
2. Il personale dei ruoli di cui alla lettera a) del comma 1, in attuazione dell'articolo 5 della
a) in categoria B, il personale dei ruoli di cui agli articoli 2 e 30 del
b) in categoria C, il personale dei ruoli di cui agli articoli 7, 13, 34 e 39 del
3. Il personale dei ruoli di cui alle lettere b) e c) del comma 1, in attuazione dell'articolo 5 della
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con successivo decreto, su proposta del dirigente generale del Dipartimento foreste, il Presidente della Regione stabilisce le competenze, l'ordinamento professionale, l'articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie e l'organico del personale di cui alla presente legge.
5. Al fine di far fronte al fabbisogno organico dei ruoli istituiti con la presente legge, il dirigente generale del Dipartimento foreste applica le procedure concorsuali disciplinate dalle norme in atto in vigore per l'assunzione delle analoghe figure professionali del Corpo forestale dello Stato.
6. Al personale del Corpo forestale della Regione siciliana di cui alla presente legge, si applica il contratto dei dipendenti regionali e viene attribuita l'indennità mensile pensionabile corrisposta in misura pari alle corrispettive qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato. L'adeguamento della suddetta indennità mensile pensionabile, in analogia agli incrementi riconosciuti con
7. L'indennità mensile pensionabile da corrispondere ai funzionari direttivi tecnici forestali di cui alla lettera c) del comma 1 è attribuita in misura pari a quella prevista per il personale dei ruoli di cui all'articolo 1 del
8. In fase di prima applicazione della presente legge, il personale già dei ruoli del Corpo forestale della Regione siciliana, tenuto conto del disposto dell'articolo 5 della
9. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 750 migliaia di euro (UPB 2.4.1.1.1, capitolo 150001), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, (capitolo 215704), accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri, valutati in 750 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
10. A far data dalla pubblicazione della presente legge, sono soppressi i ruoli di guardie, sottufficiali, agenti tecnici ed assistenti tecnici forestali della Tabella M della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della