§ 3.7.130 - L.R. 8 gennaio 2018, n. 1.
Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:08/01/2018
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed oggetto)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Istituzione del marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo")
Art. 4.  (Istituzione del Registro dei ristoranti tipici d'Abruzzo)
Art. 5.  (Contenuti del Regolamento)
Art. 6.  (Requisiti per l'attribuzione e l'uso del marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo")
Art. 7.  (Comitato tecnico)
Art. 8.  (Provvedimento di concessione del marchio)
Art. 9.  (Controlli successivi alla concessione dell'uso del marchio)
Art. 10.  (Norma finanziaria)
Art. 11.  (Entrata in vigore).


§ 3.7.130 - L.R. 8 gennaio 2018, n. 1.

Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo.

(B.U. 24 gennaio 2018, n. 9 Speciale)

 

Art. 1. (Finalità ed oggetto)

1. La Regione, nel rispetto delle competenze attribuite in materia di turismo, nonchè di quelle attribuite per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e zootecniche inserite nel proprio sistema per la qualità controllata, con la presente legge promuove iniziative per lo sviluppo della ristorazione tradizionale di qualità e per la tutela della cultura enogastronomica del territorio abruzzese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonchè per garantire sotto il profilo qualitativo la tutela dei consumatori, la Regione sostiene le imprese operanti nel settore della ristorazione mediante la concessione di un marchio collettivo denominato "Ristorante tipico d'Abruzzo".

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, esclusivamente, agli esercizi commerciali che svolgono attività di preparazione e somministrazione di pasti e bevande, per il consumo immediato, prodotti in proprio, in ristoranti tradizionali, appartenenti alla categoria "ristoranti" di cui al codice 56.10 NACE Rev. 2 (Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea), regolarmente autorizzati all'esercizio dell'attività nel rispetto dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

 

     Art. 3. (Istituzione del marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo")

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione) è autorizzata a comunicare preliminarmente alla Commissione europea la presente legge, ai fini della verifica della compatibilità del progetto di regolamento istitutivo del marchio collettivo di cui all'articolo 1 denominato "Ristorante tipico d'Abruzzo" (di seguito anche Marchio collettivo), con i principi del diritto dell'Unione europea e del c.d. "Mercato interno".

2. La Giunta regionale, nel rispetto del termine sospensivo previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2015/1535 necessario all'esame della presente legge da parte della Commissione europea, è autorizzata a predisporre e a sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale un Regolamento che disciplina l'uso del marchio collettivo di cui al comma 1.

3. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari per la comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 1, per la predisposizione del Regolamento per la definizione del disciplinare per l'attribuzione del marchio collettivo di cui al comma 2, nonchè per la tenuta del Registro di cui all'articolo 4 sono di competenza del Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

 

     Art. 4. (Istituzione del Registro dei ristoranti tipici d'Abruzzo)

1. È istituito presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo il "Registro dei Ristoranti tipici d'Abruzzo" (di seguito Registro).

2. Il Registro di cui al comma 1 ha carattere pubblico ed è riservato agli operatori del settore della ristorazione dell'Unione Europea individuati in base ai criteri di cui all'articolo 2, che hanno ottenuto il riconoscimento all'uso del marchio collettivo della Regione Abruzzo "Ristorante tipico d'Abruzzo".

3. L'iscrizione nel Registro è volontaria e ogni operatore può chiederne in qualsiasi momento la cancellazione con relativa perdita del diritto all'uso del marchio collettivo concesso.

 

     Art. 5. (Contenuti del Regolamento)

1. Il Regolamento regionale per l'uso del marchio collettivo di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina:

a) le modalità di concessione e di uso del marchio collettivo;

b) la denominazione e le caratteristiche grafiche e simboliche;

c) la quantificazione del numero minimo di prodotti individuati dall'articolo 6, comma 1, lettera a), necessari all'attribuzione del marchio;

d) in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), i criteri e le modalità per garantire l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti e delle forniture;

e) i criteri e le modalità per l'implementazione di un sistema dei controlli, ex ante e successivi, per il rispetto della presente legge;

f) le ipotesi e le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca della concessione dell'uso del marchio, comprese le eventuali sanzioni per l'inosservanza del Regolamento o l'uso inappropriato.

 

     Art. 6. (Requisiti per l'attribuzione e l'uso del marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo")

1. Il marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo" è concesso in uso agli operatori della ristorazione che nel rispetto della presente legge e delle procedure stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 3, comma 2 dimostrino il possesso dei requisiti di merito così distinti:

a) utilizzo di:

1) prodotti agroalimentari tradizionali riportati negli elenchi di cui gli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

2) prodotti agroalimentari classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG della regione Abruzzo;

3) prodotti provenienti da agricoltura biologica o appartenenti ai c.d. Presidi Slow Food;

4) prodotti che hanno ottenuto il marchio per la "Qualità controllata dalla Regione Abruzzo" ai sensi della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 6 (Interventi a sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo);

b) valorizzazione della la c.d. "filiera corta" mediante:

1) l'individuazione, anche quantitativa, degli ingredienti utilizzati;

2) l'individuazione della provenienza geografica dei fornitori o dei produttori;

c) valorizzazione dell'informazione al consumatore sulla qualità territoriale accertabile mediante:

1) la previsione di menu e carta dei vini, separati tra di loro, che riportino una informazione esplicita sulla preparazione dei piatti e sull'effettiva composizione degli stessi;

2) la previsione di informazioni relative ai luoghi di produzione degli alimenti utilizzati nonchè sugli aspetti storici legati alle produzioni tradizionali locali.

 

     Art. 7. (Comitato tecnico)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo un Comitato tecnico per il sistema di concessione e controllo del marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo".

2. Il Comitato è composto da rappresentanti delle organizzazioni professionali degli operatori della ristorazione, delle organizzazioni dei consumatori, nonchè dell'Assessorato competente in materia di turismo, presieduto dal Componente della Giunta competente in materia o di suo delegato.

3. La Giunta con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 definisce le modalità per la costituzione, la nomina e il numero dei componenti, la durata e le procedure di funzionamento del Comitato.

4. Il Comitato tecnico, che si avvale, per le proprie attività, della struttura e del personale del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo, provvede a valutare nel merito le richieste presentate dagli operatori per la concessione del Marchio collettivo e ad esprimere per ognuna di esse un parere motivato.

5. Ai componenti del Comitato è corrisposto esclusivamente il rimborso per le spese sostenute adeguatamente documentate [1].

 

     Art. 8. (Provvedimento di concessione del marchio)

1. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo sulla base dei pareri resi dal Comitato Tecnico di cui all'articolo 7 provvede ad adottare la determinazione di concessione o di diniego del marchio collettivo.

2. Il provvedimento di concessione dell'uso del Marchio collettivo dispone altresì l'iscrizione dell'operatore nel Registro di cui all'articolo 4.

 

     Art. 9. (Controlli successivi alla concessione dell'uso del marchio)

1. Gli operatori della ristorazione che hanno ottenuto la concessione per l'uso del marchio collettivo sono assoggettati a periodici controlli, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento approvato dal Consiglio regionale di cui all'articolo 3, comma 2, per la verifica del mantenimento delle condizioni di concessione dell'uso del marchio.

2. La struttura regionale competente all'adozione dei provvedimenti di concessione di uso del marchio collettivo, in caso di eventuali non conformità o per l'uso non corretto dello stesso, provvede ai fini della revoca della concessione e dell'applicazione delle conseguenti sanzioni.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria)

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT) effettuata all'esito dell'esame da parte della Commissione europea necessario per la verifica di compatibilita' del progetto di istituzione del marchio collettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2015/1535.


[1] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 marzo 2020, n. 8.