§ 2.1.131 - L.R. 28 aprile 2014, n. 22.
Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli Enti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:28/04/2014
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli enti regionali)
Art. 2.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 2.1.131 - L.R. 28 aprile 2014, n. 22.

Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli Enti regionali.

(B.U. 28 aprile 2014, n. 48 Speciale)

 

Art. 1. (Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli enti regionali)

1. Al fine di consentire l'effettiva applicazione dei principi di rotazione del personale dirigenziale negli enti regionali, anche con riferimento all'indifferibile, urgente ed effettiva applicazione dei principi di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, negli Enti regionali (Enti), di cui all'articolo 56, comma 4, dello Statuto regionale, i Dirigenti che hanno svolto il medesimo incarico dirigenziale per un periodo pari o superiore a nove anni sono tenuti a ruotare. Per gli Enti la cui dotazione organica prevede un'unica figura dirigenziale si applica il comma 3.

2. Gli Enti di cui al comma 1 provvedono ad adeguare i rispettivi regolamenti organizzativi alla presente legge e, qualora ne ricorrano i presupposti, provvedono ad adottare i conseguenti provvedimenti di attuazione entro e non oltre 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 provvedono, nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione vigente per tempo, a definire adeguate misure alternative alla rotazione anche delegando funzioni a maggior rischio a Enti diversi o ad articolazioni della Giunta regionale [1].

4. [La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente alla gestione del personale, in esito al provvedimento di cui al comma 3, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, della L.R. 14.9.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", nell'ambito della propria dotazione organica, provvede, entro 20 giorni, a conferire un incarico dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", al Dirigente tenuto a ruotare. Al termine dell'incarico il Dirigente rientra immediatamente nei ruoli dell'Ente originario] [2].

5. [Al fine di garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 2, il posto rimasto temporaneamente vacante presso l'Ente è ricoperto da un Dirigente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del D.Lgs. 165/2001. Al termine dell'incarico il Dirigente rientra immediatamente nei ruoli della Regione] [3].

 

     Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle presenti norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 marzo 2020, n. 8.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 2 marzo 2020, n. 8.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 2 marzo 2020, n. 8.