Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 05/12/2019 |
Numero: | 179 |
Sommario |
Art. 1. Funzioni ed organizzazione del Ministero |
Art. 2. Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale |
Art. 3. Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica |
Art. 4. Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. |
Art. 5. Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza |
Art. 6. Organismi operativi |
Art. 7. Dotazioni organiche e misure attuative |
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali |
§ 80.9.1146 - D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179. [1]
Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.
(G.U. 4 marzo 2020, n. 55)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal Ministero per i beni e le attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e, in particolare, la tabella 3 allegata al predetto decreto, contenente l'incremento della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto il
Visto il
Informate le organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2019;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Funzioni ed organizzazione del Ministero
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni ed i compiti ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonchè dalla vigente normativa europea e nazionale.
2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero.
3. Il Ministero, per l'assolvimento dei compiti ad esso demandati, è articolato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
b) Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;
c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del
Art. 2. Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
1. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione e promuove la tutela degli interessi forestali nazionali.
2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero, salve quelle relative alla pesca, le relazioni con l'Unione europea e internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e le risorse alimentari (FAO), ove necessario in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed esercita le competenze in materia di: sviluppo del mondo rurale, delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare; investimenti irrigui di rilevanza nazionale; politiche strutturali e di sviluppo rurale dell'Unione europea e nazionali; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; adempimenti relativi al
3. Il Dipartimento è articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale:
a) la Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede dell'Unione europea per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune (di seguito denominata PAC), e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l'andamento della spesa; rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della normativa di settore; preparazione dei lavori del Consiglio dei ministri agricoli dell'U.E.; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati membri, nonchè con i Paesi terzi, per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell'attività svolta, in materia di mercati, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea ed esecuzione degli obblighi dell'Unione europea riferibili al livello statale; cura al riguardo le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; svolge le funzioni relative all'esecuzione di controlli di qualità su prodotti ortofrutticoli freschi già esercitate dalla Società Agecontrol S.p.A., nonchè le funzioni di cui all'articolo 01, comma 3, lettera c), del
b) la Direzione generale dello sviluppo rurale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale; miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica delle produzioni agricole e zootecniche; adempimenti relativi al
c) la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale; coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali; elaborazione delle linee di politica forestale, della montagna e degli usi civici, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; controllo e monitoraggio del consumo del suolo forestale; elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del legno, in coerenza con quelle dell'Unione europea; coordinamento delle politiche di valorizzazione della biodiversità negli ecosistemi forestali; coordinamento e tutela dei patrimoni genetici e del materiale di propagazione forestale, nel rispetto della normativa europea e internazionale vigente; tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco; tutela e valorizzazione della biodiversità forestale; adempimenti relativi al
4. Il Dipartimento si articola complessivamente in diciotto uffici dirigenziali non generali.
Art. 3. Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica
1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica esercita le competenze del Ministero nel settore della pesca, delle politiche di filiera, degli investimenti e incentivi nazionali e per l'economia circolare, della tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti; ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute, svolge le funzioni attribuite dalla vigente legislazione al Ministero in materia di etichettatura; esercita le competenze nel settore del mercato del lavoro in agricoltura, comprese quelle relative all'immigrazione, anche con riferimento al contrasto al caporalato per quanto non di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; cura le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e il personale, anche ai sensi del
2. Il Dipartimento è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale [2]:
a) la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: sviluppo dell'economia circolare nel settore agricolo e agroalimentare; elaborazione e coordinamento delle linee di politica nazionale di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera e di distretto del cibo; disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, in particolare protezione e promozione dei prodotti a indicazione geografica DOP, IGP, STG; esercita le competenze attribuite dalla vigente legislazione al Ministero in materia di etichettatura; disciplina generale e coordinamento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, della
b) la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, per le funzioni di propria competenza si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il Reparto Pesca Marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: programmazione nazionale e linee guida internazionali in materia di pesca e acquacoltura, ivi incluso il piano strategico nazionale per l'acquacoltura; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi nazionali nell'ambito della politica della pesca e dell'acquacoltura, nelle relazioni con l'UE e le organizzazioni internazionali, ivi incluse la FAO, l'OCSE e l'OMC e le organizzazioni regionali di pesca, nonchè nelle relazioni internazionali in sede bilaterale, ove necessario in raccordo con il dicastero degli affari esteri; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; attività ai sensi del
c) la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: gestione unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e gestione del relativo contenzioso; procedimenti disciplinari; attività di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; mobilità; politiche del personale per le pari opportunità; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; centrale unica di committenza per le acquisizioni di beni e servizi d'interesse di tutte le diverse articolazioni del Ministero; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; organizzazione e gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero; coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del
c-bis) la Direzione generale per l'ippica svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: definizione delle linee di sviluppo del settore ippico; attività di tutela del benessere degli animali impiegati nel settore ippico; attività di prevenzione e di contrasto al doping; sviluppo dell'allevamento e definizione dei piani allevatoriali e gestione dei Libri genealogici; gestione delle attività inerenti alle abilitazioni degli operatori all'esercizio dell'attività ippica; gestione delle attività di competenza connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al
3. Il Dipartimento si articola complessivamente in diciannove uffici dirigenziali non generali.
3-bis. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente regolamento, è assegnato al Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale per l'esercizio dei relativi compiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
Art. 4. Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, ha competenze nelle seguenti materie: prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale; programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato. Ai fini dello svolgimento della propria attività, l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile, in applicazione e nei limiti di cui agli articoli 3, commi 3 e 4, del
2. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:
a) la Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione, procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; avvio della procedura di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attività contrattuale, fatto salvo l'avvalimento di cui al comma 1; tenuta della contabilità economico-analitica; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato in applicazione e nei limiti di cui agli articoli 3, commi 3 e 4, del
b) la Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attività svolti dagli uffici territoriali e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività ispettiva svolta dagli uffici territoriali; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività analitica e sulla qualità dei laboratori; attività di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attività di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del
3. Il Dipartimento si articola complessivamente in otto uffici di livello dirigenziale non generale, e, a livello territoriale, in dieci uffici di livello dirigenziale non generale e quattro laboratori, ciascuno dei quali costituisce un ufficio di livello dirigenziale non generale.
Art. 5. Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
1. Con provvedimento del Ministro viene individuato, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della
Art. 6. Organismi operativi
1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, posto alle dipendenze funzionali del Ministro, svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera c), del
2. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 4 del
Art. 7. Dotazioni organiche e misure attuative
1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono ripartite nelle due sezioni del ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali «Agricoltura» e «Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari» di cui alle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
2. In applicazione dell'articolo 1, comma 3, del
3. Con successivi decreti del Ministro, di natura non regolamentare, da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è ripartito il contingente di personale delle aree Funzionari, Assistenti e Operatori, come determinato dalle tabelle A e B, in famiglie professionali. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso [7].
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, il
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina.
4. In sede di attuazione delle attività di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 89
Allegato
Tabella A [8]
(prevista dall'articolo 7, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
SEZIONE AGRICOLTURA
Ruolo agricoltura |
Unità |
Qualifiche dirigenziali |
|
Dirigente di 1ª fascia |
10 |
Dirigente di 2ª fascia |
39* |
Totale... |
49 |
Aree |
|
Area Funzionari |
421 |
Area Assistenti |
355 |
Area Operatori |
8 |
Totale aree... |
784 |
Totale... |
833 |
* di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione.
Tabella B [9]
(prevista dall'articolo 7, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
SEZIONE ISPETTORATO
Ruolo ICQRF |
Unità |
Qualifiche dirigenziali |
|
Dirigente di 1ª fascia |
3 |
Dirigente di 2ª fascia |
22 |
Totale... |
25 |
Aree |
|
Area Funzionari |
635 |
Area Assistenti |
410 |
Area Operatori |
9 |
Totale aree... |
1054 |
Totale... |
1079 |
TOTALE COMPLESSIVO: 1912
[1] Abrogato dall'art. 8 del
[2] Alinea così modificato dall'art. 1 del
[3] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[4] Lettera aggiunta dall'art. 1 del
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[6] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[7] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[8] Tabella già sostituita dall'art. 1 del
[9] Tabella già sostituita dall'art. 1 del