§ 5.1.19 – L.R. 31 maggio 1980, n. 78.
Norme per il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni la materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:31/05/1980
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica.
Art. 2.  Attribuzioni del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
Art. 3.  Attribuzioni del Sindaco.
Art. 4.  Attribuzioni del Presidente della Regione in tema di ordinanze contingibili e urgenti e di autorizzazioni.
Art. 5.  Attività ispettiva, di vigilanza e controllo.
Art. 6.  Sostituzione del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario con il responsabile del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 7.  Consorzi provinciali antitubercolari.
Art. 8.  Attività nell'interesse dei privati.
Art. 9.  Attività di medicina legale.
Art. 10.  Prestazioni medico-legali erogate su richiesta di privati.
Art. 11.  Sostituzione del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario nelle commissioni, collegi e comitati.
Art. 12.  Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.
Art. 13.  Soppressione di organi collegiali.
Art. 14.  Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie.
Art. 15.  Attribuzioni dell'ufficio del servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale.
Art. 16.  Vigilanza sulle farmacie.
Art. 17.  Concorsi per il conferimento di farmacie - Commissione giudicatrice.
Art. 18.  Approvvigionamento dei farmaci negli ospedali e nei presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale.
Art. 19.  Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali e ai presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale.
Art. 20.  Approvvigionamento di medicinali e materiale sanitario in caso di urgenza.
Art. 21.  Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie degli ospedali e dei presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale.
Art. 22.  Acquisto da parte dell'Unità sanitaria locale di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione agli assistiti attraverso le farmacie pubbliche.
Art. 23.  Disciplina degli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da parte dell'Unità sanitaria locale.
Art. 24.  Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'Unità sanitaria locale.
Art. 25.  Divieto di consegna di medicinali o altro materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche.
Art. 25 bis.  Disposizioni in materia di distribuzione dei medicinali.


§ 5.1.19 – L.R. 31 maggio 1980, n. 78.

Norme per il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni la materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica.

(B.U. n. 36 del 5-6-1980).

 

Titolo I

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

 

Capo I

FUNZIONI AMMINISTRATIVE, ATTRIBUZIONI DELL'UNITA'

SANITARIA LOCALE, DEL COMUNE, DEL SINDACO, DELLA REGIONE

 

Art. 1. Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2. Attribuzioni del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3. Attribuzioni del Sindaco.

     In materia di igiene e sanità pubblica il Sindaco adotta i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibili e urgenti ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4. Attribuzioni del Presidente della Regione in tema di ordinanze contingibili e urgenti e di autorizzazioni.

     Spetta al Presidente della Regione l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di più Comuni.

     (Omissis) [4].

     [Il Presidente della Giunta regionale ha competenza altresì al rilascio di autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio di case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica] [5].

     [La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi di altro personale con qualifica di pubblica ufficiale o Unità sanitarie locali interessate] [6].

     [La domanda di autorizzazione è inoltrata in carta legale al Presidente della Giunta regionale tramite l'Unità sanitaria locale] [7].

     [Il Presidente dell'Unità sanitaria locale, entro 30 giorni dal ricevimento, invia la domanda alla Giunta regionale, corredata del parere espresso sulla medesima dal Comitato di gestione] [8].

 

     Art. 5. Attività ispettiva, di vigilanza e controllo.

     L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi della collaborazione dei settori, presidi e servizi dell'incaricato di pubblico servizio.

     Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni a esse conferite dalla legge, svolgono le funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

 

     Art. 6. Sostituzione del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario con il responsabile del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 7. Consorzi provinciali antitubercolari.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 8. Attività nell'interesse dei privati.

     I tariffari per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica espletati a favore di privati dai settori, presidio e servizi, sono stabiliti dalla Giunta regionale

     (Omissis) [11].

 

Capo II

ATTIVITA' MEDICO-LEGALI

 

     Art. 9. Attività di medicina legale.

     Le attività di medicina legale comprendono in particolare:

     - accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi e regolamenti;

     - accertamento medico-legale di controllo per l'invalidità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

     - altri accertamenti di invalidità temporanea o permanente previsti da leggi e regolamenti;

     - attività collegiale per l'accertamento dell'invalidità permanente da cause lavorative, di servizio, nell'ambito dell'invalidità civile nonché a favore di ciechi civili e sordomuti;

     - attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti;

     - il servizio necroscopico;

     - il controllo sull'esercizio delle professioni e arti sanitarie ai sensi dell'art. 100 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

     Compete al settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro l'esercizio delle attività medico-legali di cui al precedente comma ivi comprese quelle già attribuite al medico provinciale e all'ufficiale sanitario.

     Il medico provinciale e l'ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del settore a, per sua delega, da altro medico del settore.

 

     Art. 10. Prestazioni medico-legali erogate su richiesta di privati.

     I sanitari dipendenti dell'Unità sanitaria locale addetti alle attività medico-legali possono erogare prestazioni medico-legali a richiesta dei privati.

     (Omissis) [12].

     La normativa regionale disciplina le modalità di riscossione delle somme versate e determina la destinazione.

 

Capo III

COMMISSIONI SANITARIE, COLLEGI E COMITATI

 

     Art. 11. Sostituzione del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario nelle commissioni, collegi e comitati.

     Il medico provinciale e l'ufficiale sanitario, presidenti o componenti di commissioni, comitati o collegi, sono sostituiti dal responsabile del settore dell'Unità sanitaria locale competente per materia e per territorio, a per sua delega, da altro medico del settore.

     Qualora il medico provinciale sia presidente e l'ufficiale sanitario sia componente dello stesso collegio, oltre al responsabile del settore dell'Unità sanitaria locale competente per materia e per territorio, partecipa al collegio un medico dello stesso settore dell'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 12. Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti. [13]

     [La commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'art. 89 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 opera nell'ambito di ciascuna Unità sanitaria locale.

     Essa è nominata da Comitato di gestione ed è composta:

     - dal responsabile del settore per l'igiene pubblica, che la presiede;

     - da un laureato in medicina, specialista radiologia;

     - da un laureato in fisica, facente parte del servizio di fisica sanitaria degli ospedali o dell'ospedale dell'Unità sanitaria locale;

     - da un esperto qualificato, scelto nell'elenco di cui all'art. 90 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

     - da un medico del lavoro, iscritto nel ruolo unico nominativo regionale del personale del Servizio sanitario nazionale.

     Le funzioni di segreteria sono esercitate da un funzionario dell'Unità sanitaria locale.]

 

     Art. 13. Soppressione di organi collegiali.

     Sono soppressi:

     a) il Consiglio provinciale di sanità, previsto dal D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257. Le funzioni consultive e tecniche, già demandate al predetto Consiglio dal D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, sono attribuite ai settori dell'Unità sanitaria locale competente per materia;

     b) la Commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di refezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, prevista dall'art. 17 del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798; le relative funzioni sono attribuite ai settori dell'Unità sanitaria locale competente per materia;

     c) la Commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata, prevista dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 249;

     d) la Commissione di cui all'art. 8 della legge 4 aprile 1968, n. 475. Le funzioni già attribuite alla predetta Commissione sono svolte nei modi indicati nel successivo art. 14.

     Le funzioni tecniche già svolte dal soppresso Comitato provinciale per la lotta antimalarica sono attribuite al settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Titolo II

SERVIZIO E ASSISTENZA FARMACEUTICA

 

CAPO I

DISCIPLINA DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

 

     Art. 14. Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie.

     Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie e la costituzione di dispensari farmaceutici.

     La Giunta regionale addotta i provvedimenti indicati sentiti i Consigli comunali, le Unità sanitarie locali e gli Ordini dei farmacisti competenti per Provincia.

     Entro il termine fissato dalla Giunta regionale i Consigli comunali adottano le delibere relative, che trasmettono senza ritardo al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale e all'Ordine provinciale dei farmacisti: questi esprimono parere entro il termine di 20 giorni dal ricevimento delle delibere consiliari.

     I termini indicati sono perentori.

     Il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale adotta i provvedimenti in tema di:

     a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie. incluse le farmacie succursali, purché comprese nella pianta organica;

     b) gestione provvisoria delle farmacie ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie;

     c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

     d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;

     e) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;

     f) erogazione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali;

     g) regolazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali fino a un massimo di 30 giorni.

     Il Comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lett. c), d), e), f), g), sentita una apposita commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede; dal responsabile dell'ufficio per il servizio farmaceutico; da un funzionario amministrativo dell'Unità sanitaria locale, che svolge anche funzioni di segretario e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne fornite dall'Ordine dei farmacisti della Provincia entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.

     Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura, il relativo supplente.

 

     Art. 15. Attribuzioni dell'ufficio del servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale.

     L'ufficio per il servizio farmaceutico svolge le seguenti funzioni:

     a) predisposizioni di piani di informazione scientifica e di educazione del farmaco;

     b) attività istruttoria nella materia di competenza del Comitato di gestione in tema di farmacie, inclusi gli aspetti amministrativi;

     c) controllo sulle quantità di medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da ospedali, presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale;

     d) prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli anche su disposizioni del Ministero della Sanità;

     e) approvvigionamento di vaccini necessari per la vaccinazione obbligatoria nonché dei sieri secondo le direttive indicate dell'art 7 della legge 27 dicembre 1978, n. 833;

     f) stesura della relazione annuale da sottoporre al Comitato di gestione, sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell'Unità sanitaria locale, quantificazione della spesa e presentazione di proposte per la sua eventuale riduzione;

     g) Vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale.

 

     Art. 16. Vigilanza sulle farmacie.

     Fatte salve le competenze della commissione di cui all'art. 15 del D.P.R. 15 settembre 1979, per la disciplina del rapporto con le farmacie, l'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui sono titolari Enti pubblici e sulle farmacie di cui sono titolari i privati, è esercitata dall'ufficio per il servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale, intendendosi sostituito al medico provinciale il responsabile dell'ufficio stesso.

     In relazione all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, tutte le farmacie, nel corso di ciascun biennio, devono essere ispezionate da una commissione costituita:

     - dal responsabile dell'ufficio per il servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale;

     - da un medico dipendente dell'Unità sanitaria locale;

     - da un farmacista designato dall'Ordine dei farmacisti della Provincia.

     Assiste in qualità di segretario un funzionario dell'Unità sanitaria locale.

     La predetta commissione può anche compiere delle ispezioni straordinarie.

     Copia del verbale della ispezione è inviata al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale in cui ha sede l'esercizio farmaceutico per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

 

     Art. 17. Concorsi per il conferimento di farmacie - Commissione giudicatrice.

     I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono indetti dalla Giunta regionale.

     I concorsi si svolgono per l'assegnazione di sedi vacanti in più Unità sanitarie locali, raggruppando le Unità sanitarie locali appartenenti alla stessa Provincia.

     Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un funzionario della carriera direttiva di livello apicale della Regione e sono composte:

     - da un professore di ruolo, incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia;

     - da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti su due terne, una di farmacisti titolari e una di farmacisti esercenti, proposte dall'Ordine dei farmacisti;

     - da un farmacista o medico designato dalla Regione.

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Regione.

     La Giunta regionale nomina le commissioni indicate nel terzo comma, approva le relative graduatorie, nomina i vincitori, fissa i compensi da corrispondere ai componenti e al segretario delle commissioni stesse.

     L'elenco dei vincitori è trasmesso al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale per i provvedimenti di competenza.

 

Capo II

ASSISTENZA FARMACEUTICA

 

     Art. 18. Approvvigionamento dei farmaci negli ospedali e nei presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale.

     Allo scopo di ottenere il contenimento dei costi, l'Unità sanitaria locale disciplina le modalità di approvvigionamento dei farmaci impiegati presso i propri ospedali, presidi e servizi.

     In particolare può adottare sulla base di un elenco tipo predisposto dalla Giunta regionale un elenco di specialità medicinali o prodotti galenici derivato dal prontuario terapeutico nazionale relativo ai farmaci da impiegare presso i suddetti ospedali, presidi e servizi.

 

     Art. 19. Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali e ai presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale.

     L'Unità sanitaria locale può acquistare direttamente dalle imprese produttrici o dai depositi o magazzini all'ingrosso i medicinali indicati nel proprio elenco derivato dal prontuario terapeutico nazionale e il restante materiale sanitario da destinare agli ospedali, ai presidi e ai servizi ubicati nel proprio territorio.

     L'acquisto viene attuato su indicazione del responsabile del servizio farmaceutico ospedaliero e dei presidi e servizi che si atterranno nella scelta a criteri di efficacia, qualità ed economicità.

 

     Art. 20. Approvvigionamento di medicinali e materiale sanitario in caso di urgenza.

     In caso di necessità e urgenza, l'Unità sanitaria locale può acquistare medicinali e materiale sanitario occorrenti per l'utilizzo nelle proprie strutture presso depositi all'ingrosso, farmacie comunali e farmacie private.

     Nei casi previsti dal comma precedente spetta al dirigente del presìdio dell'Unità sanitaria locale effettuare l'acquisto secondo norme regolamentari predisposte dall'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 21. Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie degli ospedali e dei presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale.

     La vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I-II-III-IV e V di cui all'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è fatta ai direttori delle farmacie degli ospedali, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conformi al modello predisposto dal Ministero della Sanità.

     La richiesta è inviata alle ditte dall'ufficio per il servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale.

     La terza sezione del buono acquisto di cui all'art. 39 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, deve essere inviata al responsabile dell'ufficio per il servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale.

     I medici direttori di presidi e di servizi sanitari dell'Unità sanitaria locale, nonché i direttori sanitari di ospedali, qualora manchi la farmacia interna, si riforniscono presso le farmacie pubbliche e private dell'Unità sanitaria locale delle preparazioni comprese nelle tabelle I-II- III e IV di cui al citato art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, secondo le disposizioni contenute nell'art. 42 della stessa legge 22 dicembre 1975, n. 685.

     Copia della richiesta di acquisto è trasmessa all'ufficio per il servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 22. Acquisto da parte dell'Unità sanitaria locale di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione agli assistiti attraverso le farmacie pubbliche.

     L'Unità sanitaria locale, nei termini indicati dalla convenzione nazionale, può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche comprese nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari gli Enti pubblici.

 

     Art. 23. Disciplina degli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da parte dell'Unità sanitaria locale.

     Gli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare all'Unità sanitaria locale sono disciplinati dalla legge regionale.

     Gli acquisti, nei casi consentiti, sono effettuati con lo sconto previsto dalla normativa vigente.

 

     Art. 24. Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'Unità sanitaria locale.

     L'Unità sanitaria locale può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico epidemiologica in materia sanitaria, nonché per ogni altra finalità come indicato nella convenzione nazionale.

 

     Art. 25. Divieto di consegna di medicinali o altro materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche.

     E' fatto divieto agli ospedali, ai presidi e ai servizi dell'Unità sanitaria locale, di consegnare direttamente ai pazienti assistiti propri medicinali o altro materiale sanitario fatte salve le eccezioni previste per legge.

 

     Art. 25 bis. Disposizioni in materia di distribuzione dei medicinali. [14]

     1. Ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”, le Aziende ULSS del territorio regionale sono individuate quali autorità competenti:

a) al rilascio dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali di cui all’articolo 100 e all’espletamento della relativa procedura di cui all’articolo 103 del medesimo decreto legislativo;

b) alla registrazione dei distributori di sostanze attive secondo le previsioni di cui all’articolo 108-bis del medesimo decreto legislativo;

c) all’effettuazione delle ispezioni presso i magazzini e le altre sedi autorizzate in cui vengono conservati medicinali e sostanze attive ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

d) al rilascio dell’autorizzazione dell’attività di vendita di medicinali a distanza al pubblico da parte di farmacie ed esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, ai sensi dell’articolo 112 quater del medesimo decreto legislativo;

e) all’espletamento delle procedure relative all’apertura degli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ivi inclusa la successiva vigilanza;

f) all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 144 del medesimo decreto legislativo, in caso di irregolarità nel commercio dei medicinali.

     2. È istituito, presso la Giunta regionale, l’Osservatorio regionale sulla distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano e delle sostanze attive, per il monitoraggio delle autorizzazioni e delle registrazioni di cui al comma 1 e della presenza di stati di carenza o indisponibilità dei medicinali stessi.


[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[2] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[3] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[4] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[5] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 7 e abrogato dall'art. 16 della L.R. 24 gennaio 2020, n. 1.

[6] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 24 gennaio 2020, n. 1.

[7] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 24 gennaio 2020, n. 1.

[8] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 24 gennaio 2020, n. 1.

[9] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[10] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[11] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 1993, n. 20.

[12] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 1993, n. 20.

[13] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 7.

[14] Articolo inserito dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.