Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 28/12/2012 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Variazioni) |
Art. 2. (Slittamenti agli anni 2013 - 2014) |
Art. 3. (Finanziamento straordinario per la ferrovia in concessione denominata Torino-Ceres) |
Art. 4. (Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2011) |
Art. 5. (Garanzie prestate dalla Regione) |
Art. 6. (Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche) |
Art. 7. (Elenco spese obbligatorie e d'ordine) |
Art. 8. (Impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento) |
Art. 9. (Finanziamento ai 'Percorsi integrati per la creazione d'imprese innovative e spin off della ricerca pubblica. Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese') |
Art. 10. (Istituzione del Fondo di garanzia per l'accesso al credito) |
Art. 11. (Contributo straordinario alla Fondazione Stadio Filadelfia) |
Art. 12. (Modifiche alla l.r. 25/2011) |
Art. 13. (Modifiche alla l.r. 11/2012) |
Art. 14. (Modifiche alla l.r. 34/2009) |
Art. 15. (Modifiche alla l.r. 20/2009) |
Art. 16. (Modifiche alla l.r. 18/2007) |
Art. 17. (Modifiche alla l.r. 9/2004) |
Art. 18. (Modifiche alla l.r. 7/2001) |
Art. 19. (Modifiche alla l.r. 16/1999) |
Art. 20. (Modifiche alla l.r. 39/1995) |
Art. 21. (Modifiche alla l.r. 12/1972) |
Art. 22. (Modifiche alla l.r. 10/1972) |
Art. 23. (Formazione continua del personale del servizio sanitario regionale) |
Art. 24. (Abrogazioni) |
Art. 25. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 6.1.255 - L.R. 28 dicembre 2012, n. 18. [1]
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 28 dicembre 2012, n. 52 - suppl. n. 2)
Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 1. (Variazioni)
1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della
Art. 2. (Slittamenti agli anni 2013 - 2014)
1. Nel bilancio pluriennale per la parte relativa agli anni finanziari 2013 e 2014 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della
2. Gli stanziamenti riportati all'allegato B sono assegnati alle competenti Direzioni ad esecutività della presente legge.
Art. 3. (Finanziamento straordinario per la ferrovia in concessione denominata Torino-Ceres) [2]
1. Per gli anni finanziari 2013-2014-2015 è autorizzata una spesa complessiva di 18.000.000,00 di euro da utilizzarsi per il completamento e il funzionamento della ferrovia Torino-Ceres, secondo la seguente scadenza temporale: per l'anno 2013, 6.000.000,00 di euro; per l'anno 2014, 6.000.000,00 di euro; per l'anno 2015, 6.000.000,00 di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nel triennio 2013-2015 sull'UPB DB12022.
Art. 4. (Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2011)
1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, pari a euro 484.615.634,77 è riassorbito nel triennio 2012 - 2014 secondo la seguente sequenza temporale: anno 2012 18.000.000,00 euro; anno 2013 190.000.000,00 euro; anno 2014 276.615.634,77 euro.
2. Per l'anno 2012 l'assorbimento del disavanzo è riportato nell'allegato A della presente legge, per gli anni successivi gli importi da riassorbire sono riportati nell'allegato B della presente legge.
Art. 5. (Garanzie prestate dalla Regione)
1. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 10, della
Art. 6. (Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche)
1. La riscossione delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, prevedendo in particolare le modalità di erogazione del servizio, accesso agli archivi, riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.
Art. 7. (Elenco spese obbligatorie e d'ordine)
1. L'elenco n. 1 "Spese obbligatorie e d'ordine", riportato nella
Art. 8. (Impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento)
1. Ai sensi ed in attuazione del comma 2 bis dell'articolo 8, della
Art. 9. (Finanziamento ai 'Percorsi integrati per la creazione d'imprese innovative e spin off della ricerca pubblica. Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese')
1. Lo stanziamento di 3.300.000,00 euro derivante dal Fondo rotativo "Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa", istituito ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della
Art. 10. (Istituzione del Fondo di garanzia per l'accesso al credito)
1. Lo stanziamento di un milione di euro derivante dal fondo rotativo "Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa", istituito ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della
Art. 11. (Contributo straordinario alla Fondazione Stadio Filadelfia) [3]
1. Al fine di promuovere attraverso la Fondazione Stadio Filadelfia la ricostruzione dell'impianto Filadelfia, è concesso alla Fondazione un contributo straordinario per la stipulazione di un contratto di finanziamento pari a 3.500.000,00 di euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è devoluto annualmente per un importo non superiore a 275.000,00 euro e non oltre i quindici anni complessivi ed è finalizzato al regolare pagamento della quota capitale e della quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione per la ricostruzione del complesso sportivo.
3. L'amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore, concede una garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione e ristrutturazione di opere a fini sportivi di durata massima quinquennale fino a 3.500.000,00 euro, rinnovabile fino ad estinzione del mutuo, da contrarsi da parte della "Fondazione Stadio Filadelfia", costituita ai sensi dell'articolo 28 della
4. La garanzia di cui al comma 3 è concessa a condizione che il progetto sia conforme alle norme statutarie approvate con deliberazione della Giunta regionale, sia stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario per regolare la possibilità di utilizzo delle strutture anche in funzione delle esigenze della collettività locale, siano regolati con convenzione i rapporti tra Regione Piemonte e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
5. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB DB18112, secondo le modalità di cui al comma 2, mentre agli eventuali oneri di cui al comma 3 si fa fronte con la disponibilità finanziaria dell'UPB DB09022. Tali risorse sono individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della
6. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità) di cui all'articolo 4 della
Capo II.
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 12. (Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 'Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale ', 3 settembre 2001, n. 24 'Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali ' e 31 dicembre 2010, n. 27 'Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali ') è sostituito dal seguente:
"2. L'importo degli assegni vitalizi che sono erogati in applicazione del Capo II della
Art. 13. (Modifiche alla
1. Al comma 3 dell'articolo 18 della
Art. 14. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della
"3 bis. Finpiemonte s.p.a. è autorizzata ad acquisire dalle banche, al valore nominale, la titolarità dei crediti per finanziamenti ai lavoratori erogati in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.
3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis Finpiemonte s.p.a. provvede a concludere con le banche interessate intese che comprendano anche un impegno di cooperazione delle banche nelle eventuali azioni di recupero.
3 quater. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, stabilisce le modalità attuative dell'intervento di Finpiemonte s.p.a.. In particolare, individua tempi e modalità per le richieste di rimborso dei finanziamenti precisando altresì eventuali criteri e circostanze tassative, relative alle condizioni economiche dei beneficiari dei finanziamenti e della loro famiglia, la cui sussistenza può abilitare Finpiemonte s.p.a. a rinunciare, in tutto o in parte, a richiedere il rimborso del finanziamento.
3 quinquies. Per l'acquisto dei crediti per finanziamenti e per l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo è istituito il Fondo Acquisizione Crediti con le risorse del Fondo speciale di garanzia di cui al comma 1.
3 sexies. Eventuali mancati rimborsi dei finanziamenti, anche per effetto di rinunce consentite dal provvedimento di cui al comma 3 quater, restano a carico esclusivo del predetto Fondo Acquisizione Crediti di cui al comma 3 quinquies.".
Art. 15. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 16. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della
"2 bis. Le azioni di cui al comma 2 trovano copertura finanziaria nell'UPB DB19021.".
Art. 17. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 21 della
"Art. 21 bis. (Liquidazione coatta amministrativa impresa assicurativa)
1. Nell'ambito del programma assicurativo per i rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali di cui all'articolo 21, qualora l'impresa aggiudicataria della polizza assicurativa integrativa del fondo speciale sia assoggettata a procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle aziende del servizio sanitario regionale, a titolo di anticipazione, con facoltà di rivalsa, le somme a copertura degli esborsi relativi ai sinistri rientranti per valore nei limiti della polizza per la parte di competenza dell'impresa assicurativa.
2. Le somme percepite dalle aziende sanitarie regionali relativamente ai sinistri di cui al comma 1, a seguito dell'insinuazione nel passivo fallimentare dell'impresa assicurativa sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, sono trasferite alla Regione con le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
3. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2012 con le risorse finanziarie stanziate nell'UPB DB20151 e per gli anni successivi con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della
Art. 18. (Modifiche alla
1. In analogia con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della
2. Il comma 1 dell'articolo 34 della
"1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato secondo le modalità di calcolo di cui all'articolo 33, comma 1, è inserito nel bilancio annuale o pluriennale per il suo riassorbimento.".
3. Gli allegati A, B e C di cui all'articolo 45 della
4. Al comma 1 dell'articolo 50 della
5. Al comma 2 dell'articolo 50 della
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 50 della
"2 bis. I Tesorieri degli enti di cui agli allegati A e B e le società a totale partecipazione regionale di cui all'allegato C versano, entro il 24 dicembre di ciascun anno alla Tesoreria della Regione, il novanta per cento della giacenza di cassa relativa a fondi di provenienza regionale alla stessa data, diminuita dei pagamenti obbligatori previsti fino alla fine dell'anno. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, tale somma è restituita dalla Regione su richiesta dei rispettivi enti e società a partire dal giorno 10 gennaio dell'anno successivo.
2 ter. I movimenti di cui al comma precedente sono registrati in appositi capitoli, in entrata e in spesa, istituiti tra le contabilità speciali.".
Art. 19. (Modifiche alla
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 51 della
Art. 20. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della
"2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, se la legge, il regolamento o lo Statuto, relativamente all'incarico, prevedono la possibilità di designare o nominare quale componente l'assessore regionale competente per materia, la Giunta regionale o il Consiglio regionale, per le rispettive competenze, possono decidere di provvedere direttamente alla designazione o alla nomina, anche in deroga alle procedure di cui alle presente legge.".
Art. 21. (Modifiche alla
1. Prima dell'articolo 1 della
"Art. 01. (Gruppi consiliari)
1. I Gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto della Regione Piemonte, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di tali attività come organi del Consiglio regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sono svolte in regime privatistico, anche secondo quanto previsto dalla presente legge così come modificata dalla
Art. 22. (Modifiche alla
1. All'articolo 1, comma 2, della
Capo III.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ
Art. 23. (Formazione continua del personale del servizio sanitario regionale)
1. La Giunta regionale definisce con appositi provvedimenti le modalità operative del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) di cui all'articolo 16 bis
2. I soggetti pubblici e privati che presentano domanda di accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua oppure richiedono l'accreditamento per specifiche aree formative o per specifiche professioni sanitarie sono tenuti al preventivo versamento in entrata sul bilancio regionale di un contributo alle spese secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.
3. Gli introiti di cui al comma 2 sono destinati al finanziamento degli oneri diretti e indiretti derivanti dall'attuazione del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) e di accreditamento dei Provider ECM.
4. Gli introiti di cui al comma 3, valutati in 200.000,00 euro, sono iscritti con provvedimento della Giunta regionale nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2012 ed utilizzati per i fini previsti dallo stesso comma 3. Per gli anni successivi si provvede con il bilancio annuale della Regione.
Capo IV.
ABROGAZIONI
Art. 24. (Abrogazioni)
1. La
2. In via transitoria l'Agenzia regionale per i servizi sanitari (Aress) mantiene la propria attività ivi compresi i rapporti attivi e passivi, i rapporti di lavoro del personale in comando dalle aziende sanitarie, le collaborazioni a vario titolo relativamente a logistica, edilizia sanitaria, HTA e HTM, ECM, accreditamento istituzionale, qualità e rischio clinico, costi standard, in servizio alla data del 31 dicembre 2012. La presente disposizione ha efficacia ai soli fini della chiusura dei rapporti giuridici pendenti fino al 30 giugno 2013.
2 bis. A decorrere dal 1° luglio 2013, senza ulteriori oneri a carico del bilancio, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (Aress), individuandolo tra i dirigenti regionali, al fine di definire le procedure in essere e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti. Dal 1° luglio 2013 cessano i rapporti di lavoro e le collaborazioni a vario titolo in essere alla medesima data [5].
2 ter. La gestione liquidatoria ha una durata definita con deliberazione della Giunta regionale. Il commissario liquidatore provvede all'accertamento della situazione debitoria e creditoria dell'Aress e presenta le risultanze dell'attività e una relazione finale alla Giunta regionale [6].
3. L'articolo 39 della
Art. 25. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegato A.
Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 (Articolo 1)
(Omissis)
Allegato B.
Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie (Articolo 2)
(Omissis)
Allegato C
Allegati A, B e C della
Allegato A
(Art. 45, comma 1)
• ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
• ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’AREA METROPOLITANA
DI TORINO
• ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO E DELLA COLLINA
TORINESE
• ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DELLE ALPI MARITTIME
• ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DEL MARGUAREIS
• ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO CUNEESE
• ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI
MARCAROLO
• ENTE DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DEL PO
VERCELLESE-ALESSANDRINO E DEL BOSCO DELLE SORTI DELLA
PARTECIPANZA DI TRINO
• ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE ASTIGIANE
• ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO
MAGGIORE
• ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA
• ENTE DI GESTIONE DELLE RISERVE PEDEMONTANE E DELLE TERRE
D’ACQUA
• ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA
• ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
Allegato B
(Art. 45, comma 3)
• ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (E.DI.S.U.)
• ISTITUTO RICERCHE ECONOMICO-SOCIALI DEL PIEMONTE (I.R.E.S.)
• AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (A.R.P.A.)
• AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI SANITARI (A.R.E.S.S.)
• AGENZIA PIEMONTE LAVORO (A.P.L.)
• AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI (A.R.A.I.)
Allegato C
(Art. 45, comma 5)
• FEDERAZIONI SOVRAZONALI (F.S.), AZIENDE SANITARIE LOCALI (A.S.L.),
AZIENDE OSPEDALIERE (A.O.) e AZIENDE OSPEDALIERE-UNIVERSITARIE
(A.O.U.)
• AGENZIE DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE (A.T.L.)
• AGENZIE TERRITORIALI PER LA CASA (A.T.C.)
• CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI-PIEMONTE)
• 5T S.r.l.
• BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.A.
• C.A.A.T. S.c.p.A.
• CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE S.c.p.A.
• CITTÀ STUDI S.p.A.
• CRAB (CENTRO DI RIFERIMENTO PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA)
• CReSO S.c.r.l.
• CSP-INNOVAZIONE NELLE ICT
• EXPO 2000 S.p.A.
• FINPIEMONTE S.p.A.
• FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.
• G.E.A.C. S.p.A.
• I.P.L.A. S.p.A.
• ISTITUTO PER IL MARKETING DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL
PIEMONTE S.c.p.A.
• PRACATINAT S.c.p.A
• R.S.A. S.r.l.
• S.A.C.E. S.p.A.
• S.A.G.A.T. S.p.A.
• S.C.R. PIEMONTE S.p.A
• SVILUPPO PIEMONTE TURISMO S.r.l.
• TENUTA CANNONA S.r.l.
• TERME DI ACQUI S.p.A.
• AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE-VALLI ALPINE E CITTÀ
D'ARTE S.c. a r.l
• TURISMO VALSESIA VERCELLI S.c. a r.l.
• ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO S.c. a r.l.
• DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.c.a r.l.
Allegato D.
Prospetto relativo agli impegni assunti dalla Regione Piemonte alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziabili tramite la contrazione di mutui autorizzati dall'articolo 4 della
(Omissis)
[1] Rettificata con Avviso pubblicato nel B.U. 17 gennaio 2013, n. 3.
[2] Articolo così sostituito dall'art. 38 della
[3] Articolo sostituito dall'art. 38 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[5] Comma inserito dall'art. 38 della
[6] Comma inserito dall'art. 38 della