§ 6.2.241 - L.R. 29 dicembre 2020, n. 40.
Legge di stabilità regionale 2021.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:29/12/2020
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
Art. 2.  Disposizioni di coordinamento di normative tributarie in materia di aiuti di Stato.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018 n. 44 “Legge di stabilità regionale 2019”.
Art. 4.  Disposizioni per i canoni idrici per l’anno 2021.
Art. 5.  Disposizioni per il versamento della tassa automobilistica regionale.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 6.2.241 - L.R. 29 dicembre 2020, n. 40.

Legge di stabilità regionale 2021.

(B.U. 29 dicembre 2020, n. 204)

 

Art. 1. Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.

1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.

2. Per il triennio 2021-2023 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.

 

     Art. 2. Disposizioni di coordinamento di normative tributarie in materia di aiuti di Stato.

1. Le misure agevolative in vigore previste da leggi regionali in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sono riconosciute nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis” e dei regolamenti di esenzione.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018 n. 44 “Legge di stabilità regionale 2019”.

1. Alla fine della rubrica dell’articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 le parole: “a valere per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020” sono soppresse.

2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 è abrogato.

3. Le entrate di cui al presente articolo quantificate in euro 3.850.000,00 per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, sono allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del bilancio di previsione 2021-2023.

 

     Art. 4. Disposizioni per i canoni idrici per l’anno 2021.

1. In relazione alla situazione di crisi economica venutasi a creare in relazione alla pandemia da COVID-19, per l’anno 2021 ai canoni idrici non si applica l’aggiornamento annuale di cui all’articolo 83 comma 4 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

2. Le entrate di cui al presente articolo sono allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del bilancio di previsione 2021-2023.

 

     Art. 5. Disposizioni per il versamento della tassa automobilistica regionale.

1. I versamenti della tassa automobilistica ricadenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2021 possono essere effettuati entro il 30 settembre 2021, senza applicazione di sanzioni ed interessi [1].

2. L’attuazione della presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2021, n. 14.