Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 01/12/2017 |
Numero: | 238 |
Sommario |
Art. 1. Unità per la sicurezza del patrimonio culturale |
Art. 2. Ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 80.9.1107 - D.P.C.M. 1 dicembre 2017, n. 238.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
(G.U. 7 marzo 2018, n. 55)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il
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Vista la
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Visto l'articolo 2, comma 7, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 2 del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della
Visto l'articolo 16, comma 4, del
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 13 maggio 2016, recante «Istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016, recante «Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della
Visto l'articolo 22, comma 7-quinquies, del
Rilevata la necessità di dare attuazione al citato articolo 22, comma 7-quinquies, del
Tenuto conto che i citati decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016 e 12 gennaio 2017, emanati in attuazione di specifiche disposizioni legislative, hanno previsto la cessazione dell'efficacia di diverse previsioni del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, rendendo così opportuno, con interventi di esclusivo coordinamento formale, recepire tali modifiche;
Considerata l'organizzazione ministeriale proposta in coerenza con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale, rideterminati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013;
Ritenuto, pertanto, vista la natura meramente attuativa dell'articolo 1 del presente decreto rispetto alla disposizione di cui all'articolo 22, comma 7-quinquies, del
Vista la nota del 21 luglio 2017 di trasmissione al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella riunione del 18 settembre 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2017;
Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. Unità per la sicurezza del patrimonio culturale
1. Al
a) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Presso il Ministero è istituita altresì l'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, ufficio dirigenziale di livello generale.»;
b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Unità per la sicurezza del patrimonio culturale). - 1. L'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, ufficio dirigenziale di livello generale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera f), assicura il coordinamento e l'attuazione di tutte le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti.
2. Dipendono funzionalmente dall'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale gli uffici speciali eventualmente istituiti in attuazione dell'articolo 54, comma 2-bis del
3. L'attivazione dell'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale non determina la creazione di un nuovo centro di responsabilità amministrativa.».
Art. 2. Ulteriori modifiche al
1. Al
a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «undici» e le parole: «in un ufficio dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e» sono soppresse; al comma 2, la parola: «i nove» è sostituita dalla seguente: «gli undici»;
b) all'articolo 3, comma 9, le parole: «possono essere conferiti, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, complessivamente un incarico dirigenziale di livello generale e» sono sostituite dalle seguenti: «può essere conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche,»;
c) all'articolo 12, comma 1, la voce: «b) Direzione generale "Archeologia"» è sostituita dalla seguente: «b) Direzione generale "Archeologia, belle arti e paesaggio" di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni»; e la voce: «c) Direzione Belle arti e paesaggio» è soppressa;
d) all'articolo 13, comma 2, lettera t), dopo le parole «Direzione generale Archeologia» sono inserite le seguenti «, belle arti e paesaggio»;
e) gli articoli 14 e 15 sono soppressi;
f) all'articolo 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Sono istituti centrali:
a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;
d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
e) l'Istituto centrale per l'archeologia;
f) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;
g) l'Istituto centrale per gli archivi;
h) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.
2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di cui all'articolo 4-bis del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;
2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
4) l'Archivio Centrale dello Stato;
5) il Centro per il libro e la lettura;
6) l'Istituto centrale per la grafica;
7) l'Opificio delle pietre dure.
3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Galleria Borghese;
2) le Gallerie degli Uffizi;
3) la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea;
4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte;
6) il Museo Nazionale Romano;
7) il Parco Archeologico del Colosseo;
8) il Parco Archeologico di Pompei;
9) la Pinacoteca di Brera;
10) la Reggia di Caserta;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) il Complesso monumentale della Pilotta;
2) la Galleria dell'Accademia di Firenze;
3) la Galleria Nazionale delle Marche;
4) la Galleria Nazionale dell'Umbria;
5) le Gallerie Estensi;
6) le Gallerie Nazionali d'arte antica;
7) i Musei reali;
8) il Museo delle Civiltà;
9) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli;
10) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria;
11) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto;
12) i Musei del Bargello;
13) il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia;
14) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;
15) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
16) il Parco archeologico dell'Appia antica;
17) il Parco archeologico di Ercolano;
18) il Parco archeologico di Ostia antica;
19) il Parco archeologico di Paestum;
20) il Palazzo Ducale di Mantova;
21) il Palazzo Reale di Genova;
22) Villa Adriana e Villa d'Este.»;
g) all'articolo 31, comma 1:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 32»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni»;
3) la lettera c) è soppressa;
4) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 34»;
5) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 35»;
5) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e bibliografiche, di cui all'articolo 36 e di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016»;
6) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 37»;
7) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 38»;
h) l'articolo 33 è soppresso;
i) all'articolo 34, comma 2:
1. alla lettera l), le parole «sentite le Soprintendenze competenti e, per i prestiti all'estero, anche la Direzione generale Musei» sono sostitute dalle seguenti: «sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei»;
2. alla lettera m), le parole «, sentito il soprintendente di settore,» sono soppresse;
3. alla lettera n), le parole «previa istruttoria delle Soprintendenze di settore e» sono soppresse;
4. alla lettera r), le parole: «che acquisisce a tal fine il parere delle competenti Direzioni generali Archeologia e Belle arti e paesaggio,» sono soppresse;
l) all'articolo 35, il secondo periodo del comma 3 e le lettere h), i) e l) del comma 4 sono soppresse;
m) all'articolo 36, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soprintendenze archivistiche e bibliografiche»;
n) all'articolo 39, comma 2, la lettera «m)» è soppressa.
2. Alla tabella A allegata al
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 282