Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo |
Data: | 14/09/2017 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Incremento della dotazione finanziaria |
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 2017 (Normativa applicabile) |
Art. 3. Disposizioni finanziarie |
Art. 4. Norma finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 2.2.90 - L.R. 14 settembre 2017, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 (Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017), incremento della dotazione finanziaria ed estensione al comparto caprino.
(B.U. 21 settembre 2017, n. 44)
Art. 1. Incremento della dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria destinata al finanziamento del programma di sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
2. Il programma di sostegno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
"Art. 3 (Normativa applicabile)
1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono erogati conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili al settore agricolo, formato in particolare dai regolamenti (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
2. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire che gli aiuti previsti dalla presente legge o parte di essi siano attuati conformemente a quanto stabilito per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole dal capo II (Interventi compensativi) del
Art. 3. Disposizioni finanziarie
1. Le economie realizzate dall'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) sulle somme già trasferite alla medesima agenzia per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 della
2. I maggiori accertamenti sussistenti in conto dei capitoli EC362.021, EC361.029, EC362.034 (titolo 3, tipologia 500), e pari, rispettivamente, a euro 2.850.000, euro 287.820,53 ed euro 292.305,34, per complessivi euro 3.430.125,87, sono iscritti, in conto dei medesimi titolo e tipologia, nel bilancio regionale per l'annualità 2017, per essere destinati alle finalità di cui alla presente legge (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
3. Il contributo annuale regionale di cui all'articolo 19 della
Art. 4. Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati, in termini di competenza e cassa, in euro 30.000.000 per l'anno 2017 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
2. Agli stessi oneri si provvede, per il medesimo anno 2017:
a) quanto a euro 11.130.125,87 mediante le risorse di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, riversate alle entrate del bilancio regionale (titolo 3 - tipologia 500);
b) quanto a euro 5.000.000, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della
c) quanto a euro 3.000.000 mediante pari riduzione delle risorse, iscritte in conto competenza e cassa, nella missione 01 - programma 10 - titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019;
d) quanto a euro 2.000.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
e) quanto a euro 1.000.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui alla missione 13 - programma 02 - titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019;
f) quanto a complessivi euro 5.760.000 mediante pari riduzione, rispettivamente, per euro 2.600.000, delle risorse iscritte in conto competenza e cassa, nella missione 50, programma 01, titolo 01 e, per euro 3.160.000, mediante pari riduzione delle risorse iscritte, in conto competenza e cassa nella missione 50 - programma 02 - titolo 4 del bilancio regionale 2017-2019;
g) quanto a euro 400.000 mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla
h) quanto a euro 1.709.874,13 mediante pari riduzione delle risorse, a valere sul cofinanziamento POR FESR 2014-2020, iscritte in conto competenza e cassa della missione 01 - programma 12 - titolo 2 del bilancio regionale 2017-2019.
3. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese sono introdotte, per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e di cassa, le variazioni di cui all'allegato 1 (tabella n. 1 per le entrate) e all'allegato 3 (tabella n. 2 per le spese), annessi alla presente legge.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).