§ 1.4.112 - L.R. 28 ottobre 2016, n. 25.
Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:28/10/2016
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate
Art. 2.  Gestione accentrata dei tributi regionali propri
Art. 3.  Accertamento e riscossione dei tributi compartecipati e regionali derivati
Art. 4.  Coordinamento della riscossione del sistema Regione
Art. 5.  Supporto alla finanza locale
Art. 6.  Osservatorio sulla finanza e fiscalità regionale e locale
Art. 7.  Strumenti e flussi informativi
Art. 8.  Rapporti con il Garante del contribuente
Art. 9.  Rapporti con l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
Art. 10.  Organizzazione e statuto dell'ASE
Art. 11.  Direttore generale
Art. 12.  Comitato di indirizzo regionale sulle entrate (CIRE)
Art. 13.  Revisore dei conti
Art. 14.  Dotazione organica
Art. 15.  Norma finanziaria
Art. 16.  Norma transitoria


§ 1.4.112 - L.R. 28 ottobre 2016, n. 25.

Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)

(B.U. 3 novembre 2016, n. 50)

 

Art. 1. Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate

1. Al fine di potenziare e razionalizzare il governo delle entrate del sistema Regione è istituita l'Agenzia sarda delle entrate (ASE), ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e successive modifiche.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, impartisce all'ASE le direttive e assegna gli obiettivi, nel rispetto degli indirizzi generali definiti negli atti di programmazione regionale.

3. L'Assessore competente in materia di entrate verifica la conformità dell'attività dell'ASE alle direttive e agli obiettivi impartiti dalla Giunta regionale, valutando la congruità dei risultati raggiunti.

4. All'ASE sono attribuite le seguenti competenze:

a) gestione accentrata delle attività di vigilanza, controllo e riscossione dei tributi regionali propri;

b) sviluppo della politica regionale delle entrate, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna;

c) gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per le attività di cui all'articolo 3;

d) controllo delle entrate da tributi devoluti, compartecipati e regionali derivati;

e) coordinamento e controllo della riscossione delle amministrazioni del sistema Regione;

f) supporto alla finanza locale;

g) osservatorio sulla finanza e fiscalità regionale e locale.

5. Presso l'ASE affluiscono le entrate spettanti alla Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna e delle relative norme di attuazione, anche quali quote delle compartecipazioni al gettito erariale corrisposte mediante riversamento diretto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali), in riferimento al riversamento diretto del gettito delle entrate erariali. La Giunta regionale, con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, individua le modalità e i tempi di riversamento nelle casse regionali e disciplina i relativi flussi informativi [1].

6. L'ASE ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

7. L'ASE fa parte del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni.

8. All'ASE si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali e la normativa regionale in materia di controlli.

 

     Art. 2. Gestione accentrata dei tributi regionali propri

1. Sono trasferite in capo all'ASE tutte le attività di gestione diretta e le attività connesse e strumentali relative alle tasse sulle concessioni regionali e agli altri tributi regionali non derivati.

2. L'ASE collabora con l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per la predisposizione degli strumenti normativi, regolamentari ed operativi per l'implementazione della fiscalità e per lo sviluppo della politica regionale delle entrate, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna.

 

     Art. 3. Accertamento e riscossione dei tributi compartecipati e regionali derivati

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e regionale, promuove tutte le azioni necessarie per riconoscere in capo alla Regione, e per il successivo esercizio da parte dell'ASE, la piena titolarità nella materia dell'accertamento e della riscossione dei tributi derivati e compartecipati al gettito dei tributi erariali prodotti o comunque generati nel territorio regionale di cui all'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, anche attraverso la richiesta di trasferimento o la delega di funzioni statali riferite alle agenzie fiscali dello Stato.

2. L'ASE stipula convenzioni e protocolli con l'amministrazione finanziaria per garantire il monitoraggio delle attività di interesse regionale e ottenere tutte le informazioni necessarie alla verifica dei flussi dei tributi compartecipati e regionali derivati. Inoltre l'ASE indica le priorità in funzione delle specifiche esigenze regionali e individua, sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, i criteri generali che ispirano le attività di assistenza e controllo nei confronti dei contribuenti. L'ASE, inoltre, collabora nell'individuare i settori a maggior rischio di evasione e i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, nell'ottica del perseguimento di una equa e condivisa partecipazione fiscale.

3. Per garantire l'esatta determinazione di quanto spettante a titolo di compartecipazione regionale alle quote erariali, l'ASE verifica tempestivamente la correttezza dei dati e dei calcoli effettuati dalla struttura di gestione e dagli altri organi statali competenti, anche attraverso un raccordo continuo con la struttura statale e avvalendosi degli strumenti e dei flussi informativi di cui agli articoli 6 e 7.

 

     Art. 4. Coordinamento della riscossione del sistema Regione

1. Sono trasferite in capo all'ASE tutte le attività di recupero bonario e gli adempimenti funzionali e connessi alla riscossione coattiva dei crediti regionali direttamente o tramite il soggetto incaricato, e la gestione del relativo contenzioso. Sono ricomprese nelle attività di cui al periodo precedente anche l'emissione e la notifica delle ingiunzioni di pagamento.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, e nel rispetto della normativa vigente, definisce:

a) le modalità operative di riscossione e di riversamento delle entrate;

b) le modalità, i criteri e i tempi dell'eventuale rateazione dei crediti;

c) il saggio di interesse applicabile;

d) i flussi informativi e le relative modalità di trasmissione.

3. L'ASE, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, concorre ad individuare meccanismi idonei a tutelare i debitori per evitare il rischio di chiusura di imprese in momentanea situazione di difficoltà economica.

4. L'ASE cura il monitoraggio del recupero dei crediti regionali, effettuato da soggetti terzi convenzionati con l'Amministrazione regionale, per la gestione dei fondi di rotazione e assimilati. Nel caso di cessazione del mandato, l'ASE subentra ai soggetti convenzionati nel recupero curando le attività di cui al comma 1.

5. Sulla base di specifici accordi, le attività di cui al presente articolo possono essere svolte dall'ASE anche con riferimento alle entrate delle pubbliche amministrazioni appartenenti al sistema Regione.

 

     Art. 5. Supporto alla finanza locale

1. Sulla base di apposite convenzioni l'ASE fornisce, direttamente o tramite soggetti terzi, supporto tecnico e informatico agli enti locali per la gestione delle proprie entrate e per il coordinamento dei propri adempimenti tributari.

2. L'ASE collabora con la centrale regionale di committenza che, decorso il termine di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), e successive modifiche ed integrazioni, gestisce a favore degli enti locali le procedure di gara relative all'affidamento della riscossione delle entrate e degli adempimenti strumentali e connessi.

 

     Art. 6. Osservatorio sulla finanza e fiscalità regionale e locale

1. L'ASE, anche in collaborazione con l'ufficio competente in materia di statistica regionale, esercita le funzioni di osservatorio sulla finanza e fiscalità regionale e locale con, in particolare, i seguenti compiti:

a) monitoraggio delle entrate tributarie ed extratributarie della Regione;

b) raccolta, messa a sistema e analisi dei dati di bilancio degli enti locali anche ai fini di supportare I'attuazione delle intese di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per I'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

c) valutazione ex ante ed ex post degli effetti della leva fiscale regionale e locale, avendo riguardo alle specifiche categorie e dimensioni di contribuenti, ai settori economici interessati e agli ambiti territoriali di ubicazione delle attività;

d) predisposizione di studi e analisi nella materia della finanza e fiscalità regionale e locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ASE mette a sistema, in un portale della finanza regionale e locale, le banche dati periodicamente trasmesse dall'amministrazione finanziaria e le altre banche dati acquisite o create ai sensi dell'articolo 7.

3. L'ASE cura la formazione e l'aggiornamento del personale che svolge le funzioni previste dai commi 1 e 2, si raccorda costantemente con l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze e si attiva per garantire la partecipazione del proprio personale a riunioni, tavoli di lavoro e lavori preparatori di leggi di rilievo nazionale che hanno impatto sulla finanza regionale e locale.

4. L'ASE redige un rapporto annuale sull'attività di cui al comma 1 e lo trasmette per conoscenza al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

     Art. 7. Strumenti e flussi informativi

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, l'ASE:

a) provvede alla informatizzazione delle funzioni ad essa attribuite;

b) stipula accordi con soggetti pubblici e privati per la gestione dei flussi informativi necessari per il corretto svolgimento delle attività di competenza, ivi compresi i riversamenti diretti, e per l'accesso a banche dati esistenti;

c) acquisisce e organizza dati relativi alla solvibilità, agli aspetti tributari ed economico-finanziari;

d) realizza o acquisisce strumenti d'interfaccia con i sistemi informativi dei soggetti incaricati della riscossione per i vari livelli di governo, dell'Amministrazione finanziaria e di altre pubbliche amministrazioni.

2. Le amministrazioni del sistema Regione mettono a disposizione dell'ASE le proprie banche dati e collaborano nel renderle fruibili, anche in funzione delle finalità di cui all'articolo 6.

 

     Art. 8. Rapporti con il Garante del contribuente

1. L'ASE, in rappresentanza della Regione, cura i rapporti con il Garante del contribuente di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), al fine di garantire una maggiore conoscenza delle criticità nei rapporti tra cittadino e amministrazione finanziaria e adotta tempestivamente, nei limiti delle proprie competenze, ogni misura ritenuta utile.

2. L'ASE, per favorire la riduzione del contenzioso e una maggiore consapevolezza dei diritti del contribuente, promuove, in ambito regionale, la figura del Garante del contribuente e ne favorisce l'attività, anche mettendo a disposizione propri spazi e risorse umane.

 

     Art. 9. Rapporti con l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

1. Restano in capo all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio le competenze funzionali alla predisposizione della manovra finanziaria, al rispetto degli equilibri di bilancio in materia di previsione, accertamento e gestione delle entrate di spettanza statutaria, e di finanza e credito come leva strategica del bilancio.

2. L'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio:

a) acquisisce i flussi informativi trasmessi dall'ASE e richiede le integrazioni e gli approfondimenti utili per lo svolgimento delle attività di competenza;

b) richiede simulazioni e stime di gettito e ogni altro elemento utile ai fini della predisposizione della manovra finanziaria;

c) monitora il corretto riversamento delle entrate tributarie e delle altre entrate derivanti da riscossione spontanea e coattiva da parte dell'ASE;

d) pone in essere le attività di coordinamento e controllo dell'ASE.

3. L'ASE:

a) riversa nelle casse regionali le entrate di competenza, con le modalità e i tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate [2];

b) fornisce all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio i flussi informativi e tutti gli elementi necessari per le attività di competenza, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate;

c) allega al proprio bilancio annuale una relazione relativa alle attività svolte nell'annualità precedente, evidenziando gli obiettivi raggiunti e le criticità rilevate rispetto alle linee della programmazione finanziaria della Regione.

 

     Art. 10. Organizzazione e statuto dell'ASE

1. La struttura organizzativa e la disciplina del personale dell'ASE sono stabilite dalla presente legge, dalla legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, e dal proprio statuto. L'ASE si articola in servizi diretti da dirigenti. Lo statuto definisce le modalità organizzative e i profili professionali necessari all'espletamento delle funzioni dell'ASE.

2. Sono organi dell'ASE:

a) il direttore generale;

b) il revisore dei conti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di entrate, nomina gli organi.

4. Lo statuto dell'ASE, predisposto nel rispetto della normativa di cui al comma 1, è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore competente per materia.

 

     Art. 11. Direttore generale

1. Al fine di razionalizzare la spesa a carico del bilancio regionale, il direttore generale è scelto tra i dirigenti del sistema Regione secondo le disposizioni previste dall'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, dotati di provata esperienza professionale nelle materie oggetto dell'incarico.

2. Solo in caso di impossibilità ad individuare figure adeguate in base al comma 1, il direttore generale è scelto con procedura ad evidenza pubblica tra esperti in materia di tributi e di finanza locale, analisi statistica e riscossione, in possesso del titolo di laurea quadriennale o quinquennale e di documentata esperienza professionale e che abbia svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali in ambito pubblico o privato, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

3. In caso di attivazione della procedura di cui al comma 2, il rapporto di lavoro tra il direttore generale e l'ASE è regolato da un contratto di diritto privato con durata massima di cinque anni, rinnovabile una sola volta ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, e ha carattere pieno ed esclusivo.

 

     Art. 12. Comitato di indirizzo regionale sulle entrate (CIRE)

1. Successivamente all'acquisizione da parte dell'ASE delle competenze in materia di accertamento e riscossione di cui all'articolo 3, anche nel caso di attivazione del servizio di riscossione di tributi regionali propri e dei tributi locali attualmente non riscossi, è istituito il Comitato di indirizzo regionale sulle entrate (CIRE) quale organo dell'ASE, con i seguenti compiti:

a) affiancare il direttore generale nelle fasi deliberative e modificative relative allo statuto e agli atti regolamentari ad esso conseguenti e collegati;

b) elaborare e predisporre proposte e osservazioni al direttore generale in merito alla redazione dei piani aziendali annuali o pluriennali, dei bilanci e delle scelte strategiche;

c) supportare con pareri e consulenze le iniziative inerenti il tema delle entrate.

2. Il CIRE è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto:

a) dal direttore generale dell'ASE con funzioni di presidente;

b) da sei componenti di cui:

1) quattro scelti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi;

2) due scelti dall'ANCI.

3. I componenti del CIRE restano in carica per la durata della legislatura consiliare.

4. Ai componenti del CIRE, escluso il direttore generale, è corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute, secondo quanto previsto nel decreto di nomina.

 

     Art. 13. Revisore dei conti

1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità dell'ASE sono esercitati da un revisore dei conti, al quale sono attribuiti i compiti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il revisore dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è scelto tra i revisori legali iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.

 

     Art. 14. Dotazione organica

1. La prima dotazione organica del personale dell'ASE è determinata in venti unità, oltre al direttore generale. La Giunta regionale, secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, e tenuto conto delle esigenze rappresentate dal direttore generale individuate considerando tutte le professionalità richieste per l'esercizio delle funzioni attribuite all'ASE, prevede l'integrazione della dotazione organica.

2. Il personale dell'ASE è individuato tramite selezione interna volontaria tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie, in possesso di titolo di studio e curriculum idoneo alle funzioni di cui alla presente legge. I criteri per l'individuazione e l'acquisizione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale di concerto con l'Assessore competente in materia di programmazione. Il personale dell'Amministrazione regionale assegnato all'ASE mantiene l'inquadramento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale.

3. Le figure professionali non reperibili in base al comma 2 sono reclutate da altre amministrazioni e società pubbliche entro i limiti e con le modalità stabiliti dalla legge.

4. Nel caso in cui le procedure di cui ai commi 2 e 3 non consentano la copertura dell'intera pianta organica, il personale dell'ASE può essere reclutato tramite procedure concorsuali per titoli ed esami, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

5. L'ASE, per l'esercizio delle funzioni di studio e di ricerca, può stipulare contratti di diritto privato con esperti, di collaborazione e convenzioni con società, enti qualificati e università.

6. Il personale dell'ASE è inserito nel comparto unico di contrattazione di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 15. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.000.000 per l'anno 2017, euro 3.000.000 per l'anno 2018 ed euro 2.500.000 per gli anni successivi.

2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1, nel bilancio della Regione per gli anni 2016-2018 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

missione 15 - programma 01 - cap. SC02.0839

2017 euro 1.300.000

2018 euro 2.300.000

missione 01 - programma 04 - cap. SC01.0609

2017 euro 700.000

2018 euro 700.000

in aumento

missione 01 - programma 03 - cap. SCNI

2017 euro 2.000.000

2018 euro 3.000.000

3. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulla missione 01 - programma 03 del bilancio regionale per gli anni 2016-2018 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate in conto della missione 01- programma 04 - cap. SC01.0607.

 

     Art. 16. Norma transitoria

1. Nel periodo decorrente dalla nomina degli organi fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 14, l'ASE opera in regime transitorio.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, sentito il direttore generale, disciplina modalità e tempi di trasferimento delle funzioni sulla base della progressiva copertura della pianta organica.

3. Nelle more della sua piena operatività, e comunque non oltre un anno dalla conclusione del regime transitorio di cui al comma 1, l'ASE può avvalersi del supporto dei competenti uffici del sistema Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 29 novembre 2017, n. 245, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 29 novembre 2017, n. 245, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.