§ 4.4.8 - L.R. 9 maggio 2017, n. 14.
Disposizioni in materia di revisore dei conti dei Consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 11/2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 bonifica e irrigazione
Data:09/05/2017
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifica art. 29 l.r. 11/2003)
Art. 2.  (Modifica art. 30 l.r. 11/2003)
Art. 3.  (Modifica art. 32 l.r. 11/2003)
Art. 4.  (Adeguamento alle disposizioni della presente legge)
Art. 5.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 4.4.8 - L.R. 9 maggio 2017, n. 14.

Disposizioni in materia di revisore dei conti dei Consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 11/2003.

(B.U. 9 maggio 2017, n. 44)

 

Art. 1. (Modifica art. 29 l.r. 11/2003)

1. Al comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale - Ordinamento dei Consorzi di bonifica), la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) il Revisore unico dei conti.”.

 

     Art. 2. (Modifica art. 30 l.r. 11/2003)

1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 11/2003 è abrogata.

 

     Art. 3. (Modifica art. 32 l.r. 11/2003)

1. L’articolo 32 della l.r. 11/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 32 (Revisore unico dei conti)

1. Il revisore unico dei conti:

a) è l’organo di controllo del consorzio;

b) è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente;

c) esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello statuto.

2. Il revisore unico dei conti effettivo ed il supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), istituito con D.M. 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), e sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7 bis, dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale). Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.”.

 

     Art. 4. (Adeguamento alle disposizioni della presente legge)

1. I consorzi di cui alla l.r. 11/2003 adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Decorso inutilmente il termine previsto al comma 1, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 20, commi 4 e 5, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario -

collegato alla manovra finanziaria regionale per l’anno 2006 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

3. Per effetto della nomina del revisore unico effettuata in sede di prima applicazione della presente legge, cessa l’efficacia degli incarichi dei componenti degli attuali collegi dei revisori dei conti.

 

     Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).