§ 4.4.5 - L.R. 23 luglio 2003, n. 11.
Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 bonifica e irrigazione
Data:23/07/2003
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Oggetto.
Art. 3.  Interventi di bonifica.
Art. 4.  Regime giuridico delle opere di bonifica.
Art. 5.  Programma pluriennale.
Art. 6.  U.R.B.I.
Art. 7.  Comitato Tecnico per la Bonifica.
Art. 8.  Concorso finanziario alle spese per la bonifica, oneri degli Enti locali e obblighi a carico della proprietà.
Art. 9.  Realizzazione delle opere di bonifica.
Art. 10.  Interventi urgenti.
Art. 11.  Interventi di pubblica utilità.
Art. 12.  Collaborazione, concertazione e accordi di programma.
Art. 13.  Comprensori di bonifica.
Art. 14.  Modifica dei comprensori di bonifica.
Art. 15.  Consorzi di bonifica.
Art. 16.  Funzioni istituzionali e compiti dei Consorzi.
Art. 17.  Partecipazione al Consorzio.
Art. 18.  Obblighi di bonifica a carico dei proprietari.
Art. 19.  Convenzione con gli imprenditori agricoli.
Art. 20.  Esecuzione delle opere di competenza privata.
Art. 21.  Contributo regionale per le opere di competenza privata.
Art. 22.  Gestione delle opere pubbliche di bonifica.
Art. 23.  Contributi consortili di bonifica e piano di classifica.
Art. 24.  Elaborazione e approvazione dei piani di classifica.
Art. 25.  Concorso regionale alle spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.
Art. 26.  Contributi per agevolare l’utilizzazione degli impianti pubblici di irrigazione.
Art. 27.  Sistema informativo della bonifica ed irrigazione.
Art. 28.  Catasto consortile.
Art. 29.  Organi.
Art. 30.  Consiglio dei delegati.
Art. 31.  Deputazione amministrativa – Presidenza.
Art. 32.  (Revisore unico dei conti)
Art. 33.  Assemblea generale.
Art. 34.  Elezione dei delegati al Consiglio.
Art. 35.  Scioglimento degli organi e nomina di Commissari straordinari.
Art. 36.  Trasparenza, informazione e pubblicità degli atti.
Art. 37.  Impugnativa dei provvedimenti consortili.
Art. 38.  Controllo regionale sugli atti dei Consorzi.
Art. 39.  Bilanci.
Art. 40.  Statuto e regolamenti.
Art. 41.  
Art. 42.  
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 


§ 4.4.5 - L.R. 23 luglio 2003, n. 11.

Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.

(B.U. 28 luglio 2003, n. 13 – S.S. n. 9).

 

TITOLO I

Bonifica e tutela del territorio rurale

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, al fine di garantire l’ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, quale fondamentale azione di rilevanza pubblica, la bonifica integrale come strumento permanente finalizzato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi con particolare riguardo alla qualità; all’approvvigionamento, alla tutela, regolazione e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo; alla salvaguardia dell’ambiente.

     2. Per l’attuazione di tali obiettivi, nel rispetto e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica (di seguito denominati Consorzi), ai quali riconosce prevalente ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di tutela ambientale.

 

     Art. 2. Oggetto.

     1. La presente legge disciplina:

     a) le modalità dell’intervento pubblico per la bonifica e l’irrigazione, tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali di sostegno dell’Unione Europea, delle linee generali della programmazione nazionale e regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti legislativi e di programmazione della Regione e degli Enti locali in materia di agricoltura, lavori pubblici e tutela del territorio rurale, secondo i principi di concertazione e collaborazione;

     b) l’ordinamento dei Consorzi.

 

     Art. 3. Interventi di bonifica.

     1. Sono classificate opere e attività di bonifica, ai fini di cui al comma 1 del precedente articolo 1:

     a) le opere per il recupero, la manutenzione e la tutela dei sistemi di interesse naturalistico e ambientale;

     b) le opere per la manutenzione e la tutela dello spazio rurale e la conservazione delle risorse primarie;

     c) le opere per la canalizzazione delle reti scolanti, per la stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d’acqua e per la moderazione delle piene e i relativi manufatti;

     d) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità;

     e) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque e connesse installazioni;

     f) le opere di cui all’articolo 27, comma 1, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche;

     g) le opere per la sistemazione idraulica agraria ed idraulica forestale e di forestazione produttiva;

     h) il riordino irriguo finalizzato alla razionalizzazione della distribuzione delle acque, comprendente la ristrutturazione, l’ammodernamento e il potenziamento delle reti;

     i) le opere di sistemazione idrogeologica;

     l) le opere per lo sviluppo e la valorizzazione agricola e forestale del territorio, da attuare nel rispetto dei diversi ecosistemi;

     m) le opere di interesse particolare dei singoli fondi di competenza dei privati e obbligatorie per essi, direttamente connesse alle finalità e alla funzionalità della bonifica;

     n) la creazione di infrastrutture di supporto per la realizzazione, la manutenzione e gestione delle opere sopra elencate, nonché l’acquisizione di apparecchiature fisse o mobili per l’espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di pulitura della rete scolante e di quella di irrigazione;

     o) le strade di bonifica e interpoderali, non classificate tra quelle comunali o provinciali.

 

     Art. 4. Regime giuridico delle opere di bonifica.

     1. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui al precedente articolo 3, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d’acqua naturali pubblici che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, appartengono al demanio regionale così come le aree espropriate per la realizzazione delle predette opere o ad esse pertinenti e sono concesse per l’esecuzione al Consorzio territorialmente competente e allo stesso affidati in gestione.

     2. Il Consorzio territorialmente competente esercita le funzioni di cui al precedente comma 1 anche in ordine alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi.

     3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e le trascrizioni delle opere di proprietà del demanio regionale provvede il Consorzio concessionario, dandone avviso alla Giunta regionale.

     4. Il Consorzio trasmette, altresì, alla Giunta regionale copia dell’atto di espropriazione, ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato, nonché copia del verbale di collaudo delle opere.

 

          Art. 5. Programma pluriennale.

     1. Entro il 15 novembre di ogni anno, la Giunta regionale, previo parere consultivo della competente Commissione del Consiglio regionale, approva il Programma pluriennale delle opere di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio. Il parere della Commissione Consiliare deve essere espresso entro 30 giorni dalla trasmissione dei relativi atti da parte della Giunta regionale. Scaduto tale termine, il parere si dà per acquisito.

     2. Il Programma, predisposto dall’Assessorato regionale all’Agricoltura tramite il Comitato Tecnico per la Bonifica di cui al successivo articolo 7, è redatto sulla base della programmazione comprensoriale dei singoli Consorzi ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione.

     3. L’approvazione del programma determina dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste.

     4. Il Programma delinea gli indirizzi generali degli interventi di settore e - con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate nel bilancio della Regione - individua secondo priorità, per ciascuno degli anni indicati e per ogni comprensorio:

     a) le nuove opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e le opere di manutenzione straordinaria, con particolare riguardo agli interventi di ristrutturazione e ammodernamento, assicurando la necessaria priorità agli interventi di bonifica delle reti in eternit-amianto, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta e l’eventuale concorso degli Enti locali ai sensi del successivo articolo 8, comma 2;

     b) l’ammontare complessivo dell’eventuale contributo regionale concesso ai sensi del successivo articolo 21 per la realizzazione delle nuove opere di competenza privata previste nei programmi consortili.

     5. Il Programma approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

          Art. 6. U.R.B.I.

     1. Al fine di rappresentare in maniera coerente le esigenze dell’intero territorio regionale l’Unione Regionale delle Bonifiche e Irrigazioni (U.R.B.I.), quale organismo di coordinamento dei Consorzi, opera entro i limiti stabiliti nella presente legge e nel rispetto delle prerogative istituzionali dei Consorzi stessi.

     2. L’U.R.B.I. è regolata da proprio statuto, sottoposto all’approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare.

 

     Art. 7. Comitato Tecnico per la Bonifica.

     1. Presso l’Assessorato all’Agricoltura è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato Tecnico per la Bonifica con il compito di predisporre il Programma di cui al precedente articolo 5.

     2. Del Comitato, presieduto dal Dirigente del Dipartimento, fanno parte:

     a) un Dirigente del Dipartimento Agricoltura - ramo Bonifica;

     b) un Dirigente del Dipartimento Urbanistica;

     c) un rappresentante dell’U.R.B.I.;

     d) un dirigente del Dipartimento Ambiente.

     3. Ai lavori del comitato partecipano un rappresentante dell’Autorità di Bacino ed un rappresentante della Provincia, interessati alla programmazione per la parte di propria competenza territoriale.

 

     Art. 8. Concorso finanziario alle spese per la bonifica, oneri degli Enti locali e obblighi a carico della proprietà.

     1. Alla realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, di cui al precedente articolo 3, comma 1, provvede finanziariamente la Regione con propri fondi di bilancio e con le provvidenze statali e dell’Unione Europea.

     2. Alla realizzazione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica come sopra individuate sono chiamati a contribuire gli Enti locali che, per l’esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzino le opere di bonifica stesse.

     3. L’esercizio e la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ad avvenuta dichiarazione di compimento di singolo lotto funzionale o di ultimazione della bonifica, ai sensi del successivo articolo 9, sono a totale carico degli immobili agricoli ed extra agricoli, in relazione al beneficio che i medesimi ricevono dalle opere realizzate. Fino alla dichiarazione di compimento del lotto funzionale o di ultimazione della bonifica la Regione contribuisce, nella misura massima del 50 per cento, alla spesa annualmente sostenuta per la manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.

     4. Per la gestione degli impianti della bonifica idraulica e dell’irrigazione la Regione concorre, rispettivamente in misura del 30% per gli impianti a scorrimento e del 50% per gli impianti a sollevamento, sulla base del consuntivo dell’anno precedente ed entro i limiti di stanziamento del bilancio regionale.

 

     Art. 9. Realizzazione delle opere di bonifica.

     1. Le opere di bonifica e irrigazione, incluse nel programma di cui al precedente articolo 5, sono affidate in concessione ai Consorzi proponenti che provvedono alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione, secondo la legislazione vigente.

     2. Qualora il Consorzio concessionario operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell’Assessore all’Agricoltura, revoca la concessione e provvede all’affidamento della realizzazione dei lavori secondo le vigenti disposizioni normative.

     3. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio concessionario, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Nei casi di cui al precedente comma 2, la consegna al Consorzio risulterà da apposito verbale, redatto in contraddittorio, corredato della documentazione afferente l’avvenuta iscrizione e trascrizione dei beni relativi in testa al demanio regionale - ramo bonifica.

     4. L’approvazione del collaudo definitivo o il verbale di consegna di cui al precedente comma 3 non rappresentano dichiarazione di completamento di lotto funzionale o ultimazione della bonifica. Questi dovranno risultare da appositi decreti emanati dal Presidente della Giunta regionale, una volta accertatane, da parte dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, la sussistenza dei necessari requisiti.

     5. Le spese generali seguono le norme della Legge n. 109 del 1994 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 554 del 1999 e possono essere forfetizzate.

 

     Art. 10. Interventi urgenti.

     1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora siano necessari interventi urgenti per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili, il Consorzio interessato, accertato con apposita perizia tecnica il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità:

     a) nei casi di somma urgenza: il responsabile tecnico, recatosi sul posto per l’accertamento di cui sopra, interviene, con affidamento dei lavori a trattativa diretta, ricorrendo alla impresa dichiaratasi disponibile a dare immediatamente corso ai lavori e ne informa tempestivamente il Consorzio che, a sua volta, ne dà comunicazione telegrafica all’Assessorato regionale all’Agricoltura.

     L’importo autorizzato in tali ipotesi non può eccedere l’ammontare di Euro 25.000,00;

     b) nei casi urgenti, il Consorzio trasmette richiesta di autorizzazione di intervento a mezzo telegramma all’Assessorato regionale all’Agricoltura che, previo sopralluogo effettuato da proprio funzionario entro cinque giorni dalla richiesta, provvede ad autorizzare l’esecuzione degli interventi entro la spesa massima di Euro 50.000,00.

     2. In entrambi i casi, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia da inviare all’Assessorato regionale all’Agricoltura entro 15 giorni dall’inizio dei lavori, la cui approvazione del Settore competente dell’Assessorato medesimo ha valore di riconoscimento della spesa a carico della Regione.

     3. A tali fini saranno utilizzati gli stanziamenti previsti per i contributi regionali a favore dei Consorzi di cui alla presente legge, sulla base di un riparto effettuato dal competente Dipartimento regionale [1].

 

     Art. 11. Interventi di pubblica utilità.

     1. Per favorire la realizzazione degli interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale e ambientale, anche ai sensi della Legge regionale n. 20/1992, la Regione, con delibera della Giunta regionale che ne fissa le modalità, assegna ai Consorzi tutti i lavoratori idraulico-forestali operanti nei rispettivi comprensori e trasferisce ai Consorzi stessi, con anticipazioni trimestrali, le risorse finanziarie occorrenti per la loro retribuzione e per l’attività di progettazione, direzione lavori e cantieristica da espletare. Detti lavoratori sono incorporati con le qualifiche possedute come operai del «Presidio Ambientale» dei Consorzi di Bonifica e possono essere impiegati anche per le finalità di cui al comma 2 del successivo articolo 12.

     2. E' fatto obbligo ai Consorzi di mettere a disposizione del Servizio regionale antincendi le necessarie unità lavorative del presidio e di metterle altresì a disposizione della Protezione Civile, in caso di calamità naturali.

     3. Il programma di interventi di cui al precedente comma 1 è inserito nel Programma pluriennale di cui al precedente articolo 5.

     4. I Consorzi, per la gestione delle attività di cui al presente articolo, devono tenere contabilità separata.

 

     Art. 12. Collaborazione, concertazione e accordi di programma.

     1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi, l’Autorità di bacino, i Comuni e gli altri soggetti pubblici aventi specifica competenza istituzionale nell’ambito dello stesso bacino idrografico, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, nonché patti territoriali e intese interistituzionali per il coordinamento delle reciproche azioni.

     2. I Consorzi possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli Enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi e per l’esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale e al consolidamento territoriale.

     3. Nell’ambito di ciascun comprensorio di bonifica, per le rispettive competenze, la Regione, l’Autorità di Bacino, le Province e gli altri Enti locali, per il conseguimento degli obiettivi e l’attuazione dei programmi di cui alla presente legge organizzano e realizzano attraverso i Consorzi gli interventi pubblici di cui al precedente articolo 3.

 

TITOLO II

Ordinamento dei Consorzi di Bonifica

 

CAPO I

Comprensori di Bonifica

 

     Art. 13. Comprensori di bonifica.

     1. Il territorio regionale, già classificato di bonifica ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 437 del 1968, è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica.

     2. I comprensori di bonifica sono delimitati dalla regione in modo da costituire unità territoriali il più possibile omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e con dimensioni rispondenti a criteri di funzionalità operativa e di economicità gestionale.

     3. Allorché le esigenze del bacino idrografico lo esigano, i Consorzi possono operare anche al di sopra della fascia di mt. 300 s.l.m..

     4. Su ciascun comprensorio di bonifica è costituito un solo Consorzio.

     5. Per la coordinata realizzazione e gestione delle opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più comprensori, possono costituirsi Consorzi di secondo grado tra gli stessi Consorzi.

     6. L’iniziativa per la costituzione dei Consorzi di secondo grado può essere assunta congiuntamente da parte dei Consorzi interessati o dalla Regione.

     7. La costituzione di Consorzi di secondo grado è comunque deliberata dalla Giunta regionale, sentita l’U.R.B.I..

 

     Art. 14. Modifica dei comprensori di bonifica.

     1. Per una più efficace razionalizzazione strutturale ai fini di cui al precedente articolo 13, le delimitazioni dei comprensori di bonifica possono essere modificate con deliberazione del Consiglio regionale.

     2. La ridelimitazione dei comprensori può prevedere la soppressione, incorporazione o fusione dei Consorzi esistenti e la costituzione di nuovi Consorzi.

     3. La proposta di ridelimitazione dei comprensori di bonifica è avanzata dall’Assessore regionale all’Agricoltura – sentiti l’U.R.B.I. e i Consorzi interessati - alla Giunta regionale, che ne delibera la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ha valore di notifica della proposta agli Enti locali territorialmente interessati, ai Consorzi esistenti e ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori così come delimitati.

     5. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta regionale, la quale - entro 30 giorni da tale ultimo termine - trasmette con parere al Consiglio regionale, per la definitiva approvazione, gli atti relativi alla ridelimitazione dei comprensori.

     6. La cartografia relativa alle delimitazioni comprensoriali è depositata presso la Presidenza della Giunta regionale, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità previste dalla legge.

 

CAPO II

Consorzi di Bonifica

 

     Art. 15. Consorzi di bonifica.

     1. I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell’articolo 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

 

     Art. 16. Funzioni istituzionali e compiti dei Consorzi.

     1. Ai Consorzi, oltre alle funzioni ad essi assegnati dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante norme per la bonifica integrale, e successive modificazioni e integrazioni, competono tutte le altre funzioni previste dalla presente legge per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 e, in particolare, hanno il compito di:

     a) predisporre la programmazione comprensoriale da inoltrare all’Assessorato regionale all’Agricoltura, ai fini della redazione del programma di cui al precedente articolo 5;

     b) provvedere alla progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro affidamento dei proprietari interessati ovvero, nel caso di cui al successivo articolo 20, comma 2, in sostituzione dei medesimi;

     c) provvedere, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 152 del 1999, alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di quelle di bonifica e di irrigazione, e al loro risanamento, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano ad esse affidati dallo Stato e dalla Regione;

     d) provvedere al coordinamento tecnico-funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa del suolo e la regimazione dei corsi d’acqua naturali;

     e) proporre le azioni di salvaguardia dello spazio rurale e del paesaggio agrario, cui potranno provvedere su specifico affidamento della Regione;

     f) promuovere iniziative e studi, anche di concerto con altri soggetti pubblici o privati, tesi al perseguimento dei propri fini istituzionali e degli scopi della bonifica come definiti nella presente legge, nell’ambito del comprensorio di competenza, nonché dare corso ad iniziative di informazione e formazione degli utenti, finalizzate alla corretta conoscenza della bonifica, dell’utilizzo delle risorse e al rispetto dell’ambiente e degli ecosistemi presenti.

     2. Oltre alle funzioni indicate nel precedente comma 1, i Consorzi svolgono le funzioni loro assegnate dall’articolo 27 della Legge Quadro sulle risorse idriche 5 gennaio 1994, n. 36 e, su affidamento dell’Autorità di bacino o della Regione in quanto Autorità di bacino, provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti rientranti nel precedente articolo 3 ed inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino di cui al Capo III della Legge 18 maggio 1989, n. 183 e all’art. 10 della Legge regionale 29 settembre 1996, n. 35.

 

     Art. 17. Partecipazione al Consorzio.

     1. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell’ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l’iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall’approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24.

     2. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell’art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. I consorziati:

     a) eleggono gli organi consortili, in conformità alla presente legge e allo statuto del Consorzio;

     b) sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al successivo articolo 23;

     c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio.

     4. Le attribuzioni di cui al precedente comma 3, anziché dal proprietario sono esercitate dall’affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora questi sia tenuto, per legge o per contratto, al pagamento dei contributi consortili.

     5. Il proprietario, nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, comunica al Consorzio i nominativi e gli estremi del titolo per il quale ricorrono le ipotesi stesse, ai fini della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell’annotazione nel catasto consortile.

 

     Art. 18. Obblighi di bonifica a carico dei proprietari.

     1. I proprietari degli immobili situati nei comprensori di bonifica concorrono in forma obbligatoria alla realizzazione dell’attività di bonifica, provvedendo:

     a) alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla loro manutenzione ed esercizio;

     b) al pagamento dei contributi relativi all’esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna, accertati ai sensi del precedente articolo 9, commi 3 e 4.

 

     Art. 19. Convenzione con gli imprenditori agricoli.

     1. Al fine di favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, i Consorzi possono stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 228/2001, con gli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 c.c., iscritti al Registro delle Imprese, in particolare per realizzare attività e opere di tutela e conservazione delle opere di bonifica e del territorio.

 

     Art. 20. Esecuzione delle opere di competenza privata.

     1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera

     a), previste nel Programma pluriennale regionale della bonifica, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche avvalendosi del Consorzio di appartenenza.

     2. In caso di inerzia dei proprietari rispetto agli adempimenti di cui al precedente comma 1, l’Assessore regionale all’Agricoltura, su istanza del Consorzio competente, dispone l’intervento sostitutivo affidandolo al Consorzio medesimo.

     3. La spesa, nell’ipotesi di cui al precedente comma 2, rimane a carico della proprietà interessata ed è suddivisa in ragione dei benefici conseguiti; i relativi fondi sono reperiti dal Consorzio con l’accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della stessa proprietà inadempiente.

     4. Nel provvedimento di cui al precedente comma 2, sono individuati i criteri per il riparto della spesa tra i proprietari interessati e l’eventuale concorso regionale sulla spesa ritenuta ammissibile, ai sensi del successivo articolo 21.

 

     Art. 21. Contributo regionale per le opere di competenza privata.

     1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata di cui al precedente articolo 18, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi.

     2. La Giunta regionale delibera i criteri per la concessione dei contributi e i limiti percentuali massimi riconoscibili.

 

     Art. 22. Gestione delle opere pubbliche di bonifica.

     1. I Consorzi provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica dalla data della loro consegna. La gestione comprende la manutenzione ordinaria, l’esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine, i Consorzi provvedono:

     a) alla determinazione e all’impiego delle somme occorrenti per le spese di esercizio e di manutenzione ordinaria e alla relativa riscossione dei contributi di bonifica a carico della proprietà;

     b) alla vigilanza delle opere medesime, ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;

     c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del citato regio decreto n. 368 del 1904.

     2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano altresì alle rete idriche a prevalente scopo irriguo, agli impianti per l’utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, agli acquedotti rurali e agli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, ai sensi dell’articolo 27 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché alle infrastrutture e agli impianti speciali agli stessi funzionali.

     3. Le concessioni, le licenze e i permessi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono rilasciati dai Consorzi interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente Dipartimento regionale, i relativi canoni stabiliti a norma di legge restano a beneficio dei Consorzi stessi, rientrando tra quelli previsti all’articolo 100 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

     4. I provvedimenti sono adottati entro 30 giorni dalla relativa domanda, non considerando, ai fini della scadenza del termine, il tempo intercorrente dalla data di richiesta del parere di cui al precedente comma 3 e il ricevimento dello stesso, nonché gli eventuali periodi assegnati al richiedente per la presentazione di eventuale documentazione necessaria per legge.

     5. L’adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’atto concessorio ed in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica, è di competenza dei Consorzi.

 

     Art. 23. Contributi consortili di bonifica e piano di classifica.

     1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all’Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l’attuazione dell’articolo 27 del decreto legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell’articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore [2].

     2. L’ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato [3].

     3. In applicazione del comma 3 dell’articolo 27 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura.

     4. I Consorzi, a tal fine, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvedono al censimento degli scarichi esistenti di cui al precedente comma 3 e alla loro regolarizzazione adottando gli atti di concessione di cui al precedente articolo 22, comma 2, lettera c), definendone i canoni in ragione dei benefici ed i termini di rivalutazione degli stessi.

     5. Le somme a tale titolo riscosse andranno a sgravio delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono insediamenti da cui provengono scarichi [4].

     6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituito con DM 11/9/2000 n. 28, nei rispetto delle normativa vigente in materia di affidamento di servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 52, comma 6, del D.Lgs. 446/1997 e con le procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per come previsto dall’articolo 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265. [5]

 

     Art. 24. Elaborazione e approvazione dei piani di classifica.

     1. L’elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo i principi di economia che tengano conto:

     a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;

     b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;

     c) delle potenzialità di sviluppo e dell’incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;

     d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell’attività di bonifica e di conservazione del suolo.

     2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dall’attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell’articolo 812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l’indice di contribuenza di ciascun immobile [6].

     3. La proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi viene pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale. Dell’avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell’albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della provincia territorialmente competente.

     4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito nell’albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possono prendere visione dei piani e proporre, entro 60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     5. I Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell’ultimo dei termini sopra indicati, esaminano le osservazioni pervenute e le trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni.

     6. La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisce la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione. I piani di classifica diventano definitivi entro 60 giorni dall’approvazione del Consiglio regionale e possono essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.

     7. Per l’elaborazione dei piani di classifica, la Regione concorre nella misura massima del 60 per cento alla spesa sostenuta e documentata.

 

     Art. 25. Concorso regionale alle spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.

     1. Fino alla dichiarazione di compimento della bonifica o di singoli lotti funzionali, agli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica concorre la Regione nella misura massima stabilita al precedente articolo 8, comma 3.

     2. Dopo la dichiarazione di cui al precedente comma 1 restano a carico della Regione i soli interventi di manutenzione straordinaria, cui il Consorzio parteciperà con le quote accantonate di ammortamento annuo che fanno parte delle spese da ripartire sulla proprietà ai sensi del successivo articolo 26 e che saranno stabilite di volta in volta e per singola opera o lotto funzionale dichiarato compiuto, in base a parametri ufficiali.

     3. Dopo la dichiarazione di compimento di lotto funzionale o della bonifica, la Regione concorre alle spese di esercizio e di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento necessari al prosciugamento dei terreni, nella misura stabilita al precedente articolo 8, comma 4.

     4. Per gli interventi di cui ai precedenti commi, i Consorzi, entro il 31 ottobre di ciascun anno avanzano richiesta all’Assessorato regionale all’Agricoltura, corredata di apposita perizia redatta ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici.

     5. La Giunta regionale approva i programmi annuali contestualmente al bilancio di previsione dell’esercizio successivo o dell’esercizio provvisorio.

     6. Le singole perizie incluse nel programma sono approvate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e l’esecuzione è affidata al Consorzio gestore richiedente, secondo le vigenti norme sui lavori pubblici.

     7. Ad eccezione dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti scolanti e della rete idrografica connessa alla bonifica, i lavori sono eseguiti in appalto, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

     8. Alla manutenzione ordinaria delle reti scolanti e irrigue e delle reti idrografiche connesse alla bonifica, i Consorzi provvedono in amministrazione diretta. A tale scopo, al fine di garantire una continua funzionalità degli scoli e deflussi idrici, la Regione dota i Consorzi di mezzi idonei.

 

     Art. 26. Contributi per agevolare l’utilizzazione degli impianti pubblici di irrigazione.

     1. Allo scopo di promuovere ed agevolare l’utilizzazione degli impianti collettivi pubblici di irrigazione e di abbattere i costi di esercizio a valori competitivi per le aziende agricole utenti, la Regione contribuisce - fino alla misura massima dell’intero importo degli interventi - alla modernizzazione degli impianti esistenti con l’introduzione di avanzate tecniche di controllo, gestione e distribuzione idrica. Contribuisce, altresì, - nella misura dell’intero importo degli interventi - alla ristrutturazione degli impianti e alla riqualificazione delle acque, nell’ambito delle direttive europee.

     2. Per la quota degli interventi non assunta a totale carico della Regione, ai sensi del precedente articolo 25, comma 2, i Consorzi provvedono ripartendo la rimanente spesa sugli utenti interessati a misura del beneficio ottenuto e ricorrendo all’accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della proprietà interessata.

     3. Fino all’avvenuta ristrutturazione e modernizzazione degli impianti e alla loro fruizione nella misura dell’80 per cento, la Regione concorre nelle spese di gestione al fine di contenere entro valori economicamente ammissibili il contributo dell’utenza, nelle misure di cui al precedente articolo 8, commi 3 e 4.

     4. Ai fini del precedente comma 3, i Consorzi avanzano richiesta, corredata da apposita previsione di spesa e relativa deliberazione consortile di approvazione entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’esercizio irriguo.

     5. La Regione, predispone il piano dei contributi annuali sulla base delle richieste di cui al precedente comma 4 e lo approva contestualmente al bilancio di previsione o all’esercizio provvisorio stabilendo la percentuale del contributo stesso, in ogni caso contenuto nel 30% della spesa riconosciuta ammissibile a fronte di specifiche direttive impartite dall’Assessorato regionale all’Agricoltura.

     6. L’importo dei contributi concessi ai sensi della presente legge sarà erogato a favore dei Consorzi destinatari nella misura del 50% contestualmente all’adozione dell’atto di concessione dei contributi medesimi e del restante 50% ad avvenuta rendicontazione della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi del precedente comma 5.

     7. Per gli impianti di distribuzione tubata è corrisposto un contributo, fino al 50% della spesa, sull’acquisto e posa in opera dei contatori da installare per ogni utenza.

     8. La concessione dei contributi è disposta con decreto del Dirigente generale del competente Dipartimento, su assegnazione e riparto delle somme appositamente iscritte in bilancio deliberati dalla Giunta regionale.

 

CAPO III

Organizzazione dei Consorzi di Bonifica

 

     Art. 27. Sistema informativo della bonifica ed irrigazione.

     1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l’irrigazione e lo spazio rurale, è istituito presso l’U.R.B.I. un Sistema Informativo della Bonifica e Irrigazione della Calabria, denominato SIBICAL, alla cui realizzazione di primo impianto la Regione contribuisce, nella misura del 60 per cento delle spese preventivamente approvate dalla Giunta regionale e rendicontate, previo parere della Commissione competente.

     2. Il SIBICAL contiene in forma organizzata e facilmente accessibile tutte le informazioni fornite dai singoli Consorzi, necessarie per:

     a) migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa;

     b) conoscere lo stato, la consistenza, l’ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio;

     c) documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali e le caratteristiche climatiche e meteorologiche;

     d) verificare il livello di utilizzazione delle risorse idriche al fine di ottimizzarne i consumi.

 

     Art. 28. Catasto consortile.

     1. I Consorzi istituiscono il Catasto consortile, cui vanno iscritti tutti gli immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nel perimetro di contribuenza, con ricorso a sistemi informatizzati [7].

     2. Nel Catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà, nonché, nei casi di cui al precedente articolo 15, comma 4, l’eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d’affitto e di locazione.

     3. Il Catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza, sia attraverso la consultazione dei dati dal Catasto erariale, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati, ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie, ai sensi dell’articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133. A tal fine la Regione promuove con il competente Ministero intese atte a consentire la consultazione del Catasto erariale da parte dei Consorzi per via informatica diretta.

     4. I dati alfanumerici e cartografici dei catasti consortili concorrono a formare la banca dati del SIBICAL, avuto riguardo delle norme di cui alla legge n. 675/96.

     5. La Regione concorre alle spese relative all’istituzione informatizzata del Catasto con un contributo nella misura massima del 60 per cento dell’ammontare delle spese sostenute e documentate e rientranti nei costi ritenuti ammissibili, sulla base di preventivi autorizzati, rispondenti a schemi hardware e software commisurati ai volumi di dati da trattare.

 

     Art. 29. Organi.

     1. Sono organi dei Consorzi:

     a) il Consiglio dei delegati;

     b) la Deputazione amministrativa;

     c) il Presidente;

     d) il Revisore unico dei conti [8].

     2. Gli organi dei Consorzi durano in carica cinque anni.

     3. Le indennità spettanti ai componenti i detti organi sono determinate secondo uniformi criteri previsti nel modello di Statuto consortile predisposto dall’U.R.B.I..

 

     Art. 30. Consiglio dei delegati.

     1. Il Consiglio dei delegati è eletto dall’Assemblea generale ed è composto da 16 membri, di cui uno in rappresentanza dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile.

     2. Il Consiglio, nella prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente e gli altri due componenti elettivi della Deputazione amministrativa, di cui uno con funzioni di Vicepresidente.

     3. Il Consiglio dei delegati svolge i compiti ad esso attribuiti dallo Statuto.

     4. In particolare, al Consiglio dei delegati compete:

     a) [nominare due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti] [9];

     b) deliberare gli statuti, i regolamenti per l’amministrazione dei Consorzi e i piani di organizzazione variabili per il personale;

     c) deliberare la relazione programmatica, il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;

     d) predisporre il Programma comprensoriale di cui al precedente articolo 16 e i progetti di cui al precedente articolo 5, comma 4;

     e) deliberare i piani di classifica per il riparto della contribuenza consortile;

     f) deliberare la stipulazione di mutui;

     g) assumere ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dalle norme statutarie.

     5. La prima seduta del Consiglio viene convocata dal Presidente uscente non oltre 30 giorni dopo l’esito delle elezioni. Scaduto tale termine, alla convocazione del Consiglio provvede l’Assessore regionale all’Agricoltura.

 

     Art. 31. Deputazione amministrativa – Presidenza.

     1. La Deputazione è costituita da cinque membri:

     a) il Presidente;

     b) due membri elettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente;

     c) un rappresentante della Regione;

     d) un rappresentante della Provincia interessata territorialmente.

     In caso di più Province coinvolte, la designazione del rappresentante viene fatta di concerto.

     2. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, presiede e convoca la Deputazione e il Consiglio e svolge le funzioni indicate nello Statuto.

     3. Il Presidente e la Deputazione amministrativa restano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati.

     4. I membri della Deputazione amministrativa che cessino dalla carica prima della scadenza vengono sostituiti da altri componenti il Consiglio secondo la categoria di appartenenza. Lo statuto stabilisce le modalità di sostituzione dei componenti della Deputazione che cessino dalla carica.

     5. La Deputazione amministrativa svolge le funzioni indicate nello Statuto.

 

     Art. 32. (Revisore unico dei conti) [10]

     1. Il revisore unico dei conti:

     a) è l’organo di controllo del consorzio;

     b) è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente;

     c) esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello statuto.

     2. Il revisore unico dei conti effettivo ed il supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), istituito con D.M. 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), e sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.

     3. Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7 bis, dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale). Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

 

     Art. 33. Assemblea generale.

     1. L’Assemblea generale è costituita dai soggetti iscritti nel Catasto consortile, che formano il corpo elettorale del Consorzio.

     2. Ogni componente dell’Assemblea ha diritto all’elettorato attivo e passivo se gode dei diritti civili ed è in regola con i pagamenti dei contributi consortili di cui al precedente articolo 23.

     3. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto i consorziati sono raggruppati per sezioni di contribuenza, ad ognuna delle quali è attribuito un numero di seggi pari, in percentuale, al rapporto fra il carico contributivo complessivo sulla stessa gravante e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo di un terzo dei delegati da eleggere.

     4. I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché eccedenti il terzo dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con criterio proporzionale riferito al carico contributivo di ciascuna.

     5. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero totale dei consorziati.

     6. Alla seconda sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale al netto del carico contributivo della prima sezione e il numero totale dei consorziati, al netto di quelli appartenenti alla prima sezione.

     7. Alla terza sezione appartengono tutti i rimanenti consorziati non appartenenti alle precedenti sezioni.

     8. La contribuenza consortile totale e il numero totale dei consorziati di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all’anno precedente a quello in cui viene convocata l’Assemblea.

     9. Ai fini della individuazione del contributo dei singoli consorziati, ai sensi dei commi 3 e 4, si considera il contributo complessivo gravato sul consorziato per partita catastale.

     10. Gli elenchi dei consorziati appartenenti alle singole sezioni sono formati e pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

 

     Art. 34. Elezione dei delegati al Consiglio.

     1. Il Presidente del Consorzio, con le procedure contenute nello Statuto, che assicurano adeguata pubblicità, indice sei mesi prima delle scadenze degli organi le elezioni per il rinnovo e convoca, almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, l’Assemblea dei consorziati per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dei delegati.

     2. L’elezione per la costituzione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per le sezioni di cui al precedente articolo 33, sulla base di una o più liste di candidati appartenenti agli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo delle rispettive sezioni, che devono comprendere candidati di tutte le sezioni.

     3. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di delegati da eleggere nell’ambito di ciascuna sezione e devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissati dallo Statuto, da un numero di consorziati che rappresenti almeno il 2 per cento degli iscritti nell’elenco della sezione cui si riferiscono le liste, esclusi i candidati, e comunque - ove detto numero sia inferiore - da non meno di 100 consorziati.

     4. Qualora per una o più sezioni non venga presentata alcuna lista, o solo una lista, gli elettori di tali sezioni possono votare per ogni avente diritto della propria sezione di appartenenza.

     5. Il voto è segreto, ed è esercitato nell’ambito della sezione di appartenenza. Ciascun consorziato può essere portatore di non più di una delega nell’ambito della medesima sezione.

     6. Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il diritto nella sezione in cui risulta maggiore contribuente.

     7. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione dell’ipotesi in cui venga conferita specifica delega a norma di legge ad altro proprietario dalla maggioranza della stessa comunione.

     8. Per le società e per le persone giuridiche, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi.

     9. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione, accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.

     10. Per l’esercizio del diritto di voto sono costituiti seggi elettorali, con un minimo di un seggio per ognuno dei Comuni aventi maggiore densità di contribuenti, individuati con delibera del Consiglio dei delegati. I seggi restano aperti per un giorno festivo, dalle ore 7,00 alle ore 22,00, ininterrottamente.

     11. Per ciascuna sezione, il numero di delegati da assegnare ad ogni lista è pari alla percentuale dei voti ottenuti dalle singole liste, escludendo la parte frazionaria del quoziente. I delegati risultanti dai resti sono attribuiti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

     12. Per ogni lista saranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di cui al comma 4, saranno eletti coloro i quali abbiano ricevuto maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti nella stessa lista o ricevuti, saranno eletti coloro i quali siano iscritti a ruolo per maggiore contribuenza.

     13. L’elezione dei delegati è valida, qualora i consorziati partecipanti al voto complessivamente rappresentino, in almeno una delle sezioni di cui al precedente articolo 33, non meno del 30% degli iscritti o il 30% dell’ammontare della contribuenza della sezione stessa. Nel caso non venga raggiunto il quorum, l’Assemblea viene riconvocata entro i 30 giorni successivi. La data della seconda convocazione dell’Assemblea è fissata in sede di prima convocazione e comunicata agli interessati, assicurandone la massima pubblicità, con le modalità stabilite dallo Statuto.

     13 bis. L’elezione dei delegati è valida con il 15% e non con il 30% come previsto dal precedente comma 13 solo nei Consorzi di bonifica commissariati. [11]

     14. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga il quorum di cui al comma 13, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario.

 

     Art. 35. Scioglimento degli organi e nomina di Commissari straordinari.

     1. In caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti e direttive regionali, la Giunta, con propria deliberazione, scioglie gli organi di Amministrazione del Consorzio e nomina, su proposta dell’Assessore regionale all’Agricoltura, un Commissario straordinario, scelto tra dirigenti regionali o di altre amministrazioni, o tra liberi professionisti di provata esperienza in materia.

     2. Il Commissario straordinario è nominato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti affidatigli in sede di decreto di nomina e per la convocazione dell’Assemblea, sostituendosi a tal fine ai compiti del Presidente. La gestione commissariale non può in ogni caso durare oltre sei mesi, prorogabili per una sola volta e per non più di sei mesi.

 

     Art. 36. Trasparenza, informazione e pubblicità degli atti.

     1. Nell’attività programmatica ed amministrativa, nonché nell’esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate a trasparenza e nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

     2. I Consorzi assicurano l’informazione ai propri consorziati e utenti, mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie sugli Albi dei Consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea.

     3. I Consorzi garantiscono l’accesso a documenti e agli atti inerenti l’attività, i servizi e le opere gestite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento consortile di attuazione.

 

     Art. 37. Impugnativa dei provvedimenti consortili.

     1. Contro le deliberazioni degli Organi del Consorzio è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

     2. L’opposizione deve essere proposta dallo stesso organo consortile, entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo dei giorni di pubblicazione, fissati in tre giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della deliberazione impugnata, ad eccezione dei giorni festivi.

     3. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di notificazione, alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

 

     Art. 38. Controllo regionale sugli atti dei Consorzi.

     1. Il controllo regionale sugli atti dei Consorzi è effettuato, con provvedimento motivato, dal Settore Affari Generali del competente Assessorato, con apposita struttura istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al competente Assessorato regionale, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l’annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 20 giorni dalla loro ricezione.

     3. Il termine di cui al precedente comma 2 è sospeso se intervengono richieste di chiarimenti o di elementi integrativi. In tale ipotesi tali richieste vanno evase entro 30 giorni, scaduti i quali, le deliberazioni si intendono annullate e decadute sin dall’origine.

     4. Per le deliberazioni sottoposte al controllo possono essere richiesti gli elementi di cui al precedente comma 3 una sola volta. Ottenuto quanto richiesto, se dalla data di ricevimento decorrono 20 giorni, senza che venga pronunciato l’annullamento da parte dell’organo di controllo, le deliberazioni diventano esecutive.

     5. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi ad avvenuta scadenza dei termini di pubblicazione di cui al precedente articolo 37, comma 1, salvo che l’atto non sia dichiarato immediatamente esecutivo per evidenti motivi d’urgenza.

     6. Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni dei Consorzi aventi ad oggetto:

     a) l’approvazione dei bilanci preventivi, loro variazioni e assestamenti;

     b) l’approvazione del conto consuntivo;

     c) i provvedimenti relativi alle operazioni elettorali;

     d) la determinazione degli emolumenti e dei criteri di rimborso delle spese ai componenti gli organi consorziali;

     e) i piani di organizzazione variabile per l’ordinamento dei servizi e degli uffici consortili;

     f) i contratti di acquisto e alienazione di immobili;

     g) i regolamenti di cui alla presente legge e quelli di gestione delle opere e dei servizi;

     h) i trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

     Art. 39. Bilanci.

     1. I bilanci di previsione e i consuntivi dei Consorzi sono formulati, sulla stregua dei bilanci adottati dalla Giunta regionale, avuto riguardo della natura giuridica dei Consorzi stessi, in conformità a principi di trasparenza, veridicità e congruenza, distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività. I bilanci di previsione sono approvati entro il 30 novembre di ciascun anno precedente l’esercizio cui si riferiscono. I bilanci consuntivi sono approvati entro il 30 giugno dell’anno successivo all’esercizio cui si riferiscono. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

 

     Art. 40. Statuto e regolamenti.

     1. I Consorzi, compresi quelli di secondo grado, sono retti da uno Statuto adottato secondo il modello predisposto dall’U.R.B.I. e approvato dalla Giunta regionale.

     2. Il testo dello Statuto approvato viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Lo Statuto, in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, disciplina il funzionamento dei Consorzi e, in particolare, stabilisce:

     a) le disposizioni per le elezioni degli organi consortili;

     b) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio.

     4. Per i Consorzi di secondo grado lo Statuto definisce i compiti, le finalità, la composizione degli organi amministrativi, le norme di funzionamento e il riparto dei contributi da parte dei singoli Consorzi interessati.

     5. I Consorzi adottano con appositi regolamenti le norme procedurali relative alle proprie attività, nel rispetto delle leggi statali vigenti e della presente legge. I regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TITOLO III

Norme transitorie e finali

 

     Art. 41.

     1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, per ciascun Consorzio e relativamente al proprio comprensorio, è compilato, in contraddittorio fra un rappresentante designato dalla Giunta regionale e uno dal Consorzio, l’elenco delle opere indicate al precedente articolo 3 già esistenti, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.

     2. L’elenco diviene esecutivo con l’approvazione da parte della Giunta regionale; l’inclusione in esso costituisce formale riconoscimento della sottoposizione delle opere al regime giuridico di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 e dell’affidamento di esse al Consorzio nello stato descritto; costituisce altresì autorizzazione agli adempimenti di legge da parte del Consorzio medesimo per la trascrizione delle stesse in testa al demanio regionale - ramo bonifica. Le spese per tali adempimenti sono a carico della Regione e rimborsate ai Consorzi a consuntivo, a fronte delle apposite somme iscritte in bilancio.

     3. Entro 120 gg. dall’entrata in vigore della presente legge, l’U.R.B.I. predispone il proprio statuto nonché il modello di statuto dei Consorzi. In caso di inadempienze vi provvede la Giunta regionale attraverso il competente Assessorato.

 

     Art. 42.

     1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i Consorzi sono tenuti ad effettuare l’elaborazione e l’approvazione dei piani di classifica di cui al precedente articolo 24.

     2. Nelle more, i Consorzi sono autorizzati ad emettere i ruoli di contribuenza per come finora fissati.

 

     Art. 43.

     1. L’U.R.B.I. è impegnata a predisporre il nuovo modello di Statuto da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 44.

     1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla legge 12 febbraio 1942, n. 183 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1962, n. 947, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. E' abrogata la Legge regionale n. 5/88. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni legislative regionali in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

 

     Art. 45.

     1. Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge la Giunta regionale approva il Piano di ridelimitazione dei Consorzi di Bonifica per come previsto dal precedente articolo 14.


[1] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 13.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 13.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 13.

[5] Comma così sostituito dall’art. 26 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2017, n. 13.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 maggio 2017, n. 13.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 14.

[9] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2017, n. 14.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 maggio 2017, n. 14.

[11] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.