Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 37. Dogane |
Capitolo: | 37.1 disciplina generale |
Data: | 29/04/2016 |
Numero: | 96 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche in materia di franchigie dai diritti doganali |
§ 37.1.352 - D.M. 29 aprile 2016, n. 96.
Regolamento recante modifica del regolamento adottato con il decreto 5 dicembre 1997, n. 489, recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile.
(G.U. 7 giugno 2016, n. 131)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con
Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 5 dicembre 1997, n. 489, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 1998, recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 12 della
Ritenuta la necessità di adeguare la normativa nazionale alle summenzionate disposizioni dell'Unione europea prevedendo, riguardo le importazioni di beni di modesto ammontare, un regime di franchigia anche per i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 ottobre 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17 della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche in materia di franchigie dai diritti doganali
1. Al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 5 dicembre 1997, n. 489, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 1998, recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), le parole "i diritti doganali previsti dall'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti "l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 12";
b) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare.";
c) all'articolo 7, comma 1, in fine sono aggiunte le seguenti parole ", che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8";
d) all'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare.".
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1452